In data 30 aprile 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑133/24, Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a. contro Autoridade da Concorrência, sull’interpretazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Lega portoghese di calcio professionistico, LPFP), un’associazione di diritto privato portoghese che, secondo il suo statuto, ha lo scopo di disciplinare e organizzare le attività legate al calcio professionistico in Portogallo, ed un insieme di club di calcio professionistico stabiliti in Portogallo e, dall’altro, l’Autoridade da Concorrência (Autorità garante della concorrenza portoghese) in relazione alla legittimità di una decisione con la quale quest’ultima aveva constatato che la LPFP e tali club, che partecipano ai campionati portoghesi di Prima e Seconda Divisione nazionale, avevano violato l’articolo 101 TFUE e le norme nazionali in materia di concorrenza a causa di un accordo di non assunzione (c.d. “no-poach”)[1] di giocatori concluso nel contesto creato dalla pandemia di coronavirus e dalla sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020.
Questi i fatti.
Nel corso della stagione 2019/2020, la Prima Divisione avrebbe dovuto comportare la partecipazione di 18 club di calcio professionistico con sede in Portogallo, mentre nella Seconda Divisione avrebbero dovuto sfidarsi altri 13 club. A seguito dell’esplosione del coronavirus, le autorità portoghesi avevano annunciato l’adozione di un insieme di misure volte a contenerne il rischio di diffusione, di talché la LPFP aveva disposto la sospensione sine die della stagione sportiva e di tutte le competizioni organizzate nel contesto di quest’ultima quando restavano ancora dieci giornate da disputare.
Dopo che le autorità portoghesi avevano dichiarato lo stato di emergenza, la LPFP e il Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (Sindacato dei calciatori professionisti, SJPF) avevano avviato negoziati destinati ad individuare congiuntamente possibili soluzioni alle difficoltà di ordine sportivo, sociale, economico e finanziario alle quali la pandemia esponeva il settore del calcio professionistico portoghese, nell’ambito dei quali era stato raggiunto il consenso su un insieme di misure giuridiche destinate ad essere integrate nel contratto collettivo di lavoro applicabile ai calciatori professionisti, tra le quali figurava la proroga, fino alla fine della stagione, dei contratti di lavoro dei giocatori nonché di quelli di prestito o di cessione di giocatori in corso. La LPFP e i club partecipanti alla Prima e alla Seconda Divisione, inoltre, avevano concluso un accordo vertente sull’assunzione dei giocatori che avrebbero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro a causa del coronavirus.
Il 23 aprile 2020, le autorità portoghesi avevano pubblicato un decreto-legge recante un insieme di misure eccezionali e temporanee nel settore dello sport, tra le quali figurava l’autorizzazione concessa alle associazioni sportive portoghesi di modificare i loro regolamenti, durante la stagione sportiva 2019/2020 e per la durata di quest’ultima, al fine di far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia. Successivamente, tali autorità avevano adottato una risoluzione che stabiliva una strategia per la revoca delle misure di confinamento, che prevedeva, in particolare, la possibilità di riprendere la stagione sportiva 2019/2020 al fine di completare il campionato nazionale di Prima Divisione. L’Autorità garante della concorrenza, tuttavia, aveva ritenuto che le suddette misure dovessero essere qualificate come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza che i club di calcio professionistico partecipanti a quest’ultimo avrebbero potuto svolgere, in sua assenza, sul mercato dell’assunzione dei giocatori idonei a partecipare ai campionati nazionali di Prima e Seconda Divisione. Di conseguenza, la LPFP e diversi club avevano adito il Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato Membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui gli stessi avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, debba essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza.
La Corte ha preliminarmente ricordato che per stabilire, in un determinato caso, se un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata costituiscano una forma di coordinamento che, per sua natura, deve essere considerato dannoso per il corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza, è necessario esaminare i) i termini dell’accordo, della decisione o della pratica, ii) il contesto economico e giuridico in cui ha luogo, e iii) gli obiettivi che cerca di raggiungere[2].
A tale riguardo, l’esame dei termini dell’accordo, della decisione di associazioni di imprese o della pratica concordata in questione richiede un’analisi dei suoi vari aspetti, al fine di determinare se la pratica concordata abbia caratteristiche che permettono di collegarla ad una forma di coordinamento tra imprese che deve essere considerato, per sua natura, dannoso per il corretto funzionamento del gioco normale della concorrenza, ciò che si verifica in particolare se un coordinamento con tali caratteristiche è, proprio a causa di queste ultime, suscettibile di portare a condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali del mercato in questione[3]. Per quanto riguarda, invece, il contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi, occorre prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali che caratterizzano la struttura e il funzionamento del settore o dei settori di mercato in questione, non essendo per contro necessario esaminare e dimostrare gli effetti di detto comportamento sulla concorrenza, siano effetti reali o potenziali, negativi o positivi[4]. Per quanto riguarda gli scopi perseguiti con il comportamento di cui trattasi, infine, occorre stabilire gli scopi oggettivi che detto comportamento mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza, non essendo determinanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE il fatto che le imprese coinvolte abbiano agito senza avere, dal punto di vista soggettivo, l’intenzione di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza né il fatto che esse abbiano perseguito taluni obiettivi legittimi[5].
Tutto ciò premesso, concludendo l’accordo in questione nel caso concreto i club di calcio professionistico che vi partecipano coordinano, nella misura e secondo le modalità fissate congiuntamente, il loro comportamento sul mercato a monte costituito, sotto il profilo economico, dall’assunzione di giocatori già formati o in corso di formazione. Coordinandosi in tal modo, tutti questi club rinunciano a, o si precludono, qualsiasi possibilità di decidere autonomamente di assumere un calciatore che abbia risolto unilateralmente il contratto di lavoro che lo legava ad un altro club, per motivi connessi alla pandemia di coronavirus. Un accordo del genere, che corrisponde ad un no-poach agreement, costituisce una restrizione manifesta di un parametro di concorrenza che svolge un ruolo essenziale nel settore dello sport professionistico di alto livello, ossia la possibilità di assumere giocatori già ingaggiati da un determinato club, dato che l’assenza di tale restrizione può appunto consentire a detti club di competere gli uni con gli altri su tale mercato[6]. Gli accordi di non assunzione, pertanto, sono assimilabili agli accordi orizzontali di ripartizione delle fonti di approvvigionamento di cui all’articolo 101, paragrafo 1, lettera c), TFUE, i quali sono dannosi per la concorrenza in quanto tendono a congelare artificialmente la ripartizione, tra le imprese partecipanti, delle risorse che sono i lavoratori[7], comportandone così un’allocazione potenzialmente inefficace sul mercato. Tali accordi, inoltre, i riducono le possibilità dei lavoratori di offrire i loro servizi ad altre imprese e, pertanto, limitano il loro potere contrattuale sul mercato, anche nei confronti dell’impresa che li occupa. Di conseguenza, sebbene il loro contenuto sia diverso da quello degli accordi con i quali dette imprese si sarebbero accordate direttamente per fissare le retribuzioni dei loro giocatori, ossia i “prezzi di acquisto” delle loro rispettive risorse umane, i no-poach agreements possono nondimeno avere un’incidenza indiretta e potenziale su tali prezzi.
In secondo luogo, la continuità della concorrenza tra i club di calcio professionistico presuppone che esista, in qualsiasi momento, un numero sufficiente di club che partecipano alle diverse competizioni organizzate a livello nazionale ed internazionale, quand’anche questi ultimi possano, a seconda delle stagioni sportive, essere progressivamente eliminati da una determinata competizione sebbene alcuni di essi siano chiamati ad essere promossi o, al contrario, siano retrocessi da una lega ad un’altra. Tenuto conto di tali diverse specificità, è legittimo, per le associazioni sportive nazionali ed internazionali responsabili di una determinata disciplina sportiva, adottare, attuare e far rispettare, nell’ambito della loro autonomia giuridica, norme comuni vertenti, segnatamente, sull’organizzazione delle competizioni nella loro disciplina, sul loro regolare svolgimento e sulla partecipazione degli atleti ad esse[8], ed in particolare sulle condizioni alle quali i club possono comporre le squadre che partecipano a tali competizioni e quelle alle quali i giocatori stessi possono parteciparvi[9]. L’adozione di tali norme non deve in ogni caso avere come conseguenza che il loro rispetto da parte dei membri dell’associazione in parola che costituiscono imprese comporti una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE o limiti l’esercizio dei diritti e delle libertà che il diritto dell’Unione conferisce ai privati[10].
Il comportamento in questione nel caso concreto, tuttavia, si distingue dalle norme che le associazioni sportive nazionali o internazionali responsabili di una determinata disciplina sportiva emanano in forza del loro statuto e dei compiti loro attribuiti o riconosciuti dai pubblici poteri, essendo stato originariamente adottato non da una siffatta associazione sportiva, e bensì da club di calcio professionistico, i quali costituiscono imprese. Tale comportamento, inoltre, si colloca nel contesto del tutto specifico generato dalla pandemia di coronavirus, che ha inciso non solo sul settore interessato sotto numerosi aspetti, e bensì ha avuto un’incidenza sul funzionamento concorrenziale stesso di tale settore. Sebbene il verificarsi di un evento come la pandemia non sia, di per sé, tale da giustificare un’eccezione alla disposizione imperativa costituita dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE[11], circostanze come quelle del caso concreto devono essere prese in considerazione dal giudice del rinvio al fine di determinare se il contesto in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi, considerato congiuntamente al suo tenore e ai suoi scopi oggettivi, consenta o meno di ritenere che lo stesso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.
Il no-poach agreement del caso concreto, infine, era intrinsecamente tale da pregiudicare una delle diverse forme di concorrenza, vale a dire la concorrenza mediante l’assunzione di giocatori, che avrebbe potuto svolgersi tra i club partecipanti al campionato nazionale di Prima Divisione, il quale era allora sospeso sine die ma poteva tuttavia riprendere purché l’evoluzione della situazione causata dalla pandemia lo consentisse. Tale accordo, tuttavia, perseguiva in parallelo uno scopo oggettivamente pro-concorrenziale, consistente nel garantire la stabilità degli organici dei giocatori partecipanti ai campionati nazionali di Prima e di Seconda Divisione limitando l’assunzione, da parte dei club partecipanti a questi ultimi, di giocatori il cui contratto di lavoro giungesse al termine o fosse risolto unilateralmente dall’interessato per un motivo connesso alla pandemia, anche nel periodo compreso tra la data in cui la stagione sportiva 2019/2020 avrebbe dovuto concludersi in assenza di sospensione e quella infine presa in considerazione, in caso di ripresa, per terminare quest’ultima.
Con la prima e la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica ad un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato Membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui gli stessi avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva.
La Corte ha preliminarmente ricordato che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un’associazione di imprese che restringa la libertà di azione delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al suo rispetto ricade necessariamente sotto il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. L’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di tali accordi e talune di tali decisioni, infatti, può portare a constatare che i) gli stessi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi d’interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, ii) che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine, e iii) che, anche qualora risulti che tali mezzi hanno l’effetto intrinseco di restringere o falsare, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, quest’ultimo non si spinge oltre quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza[12]. Ciò, tuttavia, non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per effetto intrinseco quello di restringere, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di dannosità che giustifica la considerazione che essi abbiano per oggetto stesso di impedirla, di restringerla o di falsarla[13]. Comportamenti del genere, tuttavia, possono fruire del beneficio di un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE unicamente in applicazione del paragrafo 3 e a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste[14].
Tutto ciò premesso, anche se assume la forma di un accordo concluso da club di calcio professionistico con il concorso dell’associazione sportiva nazionale interessata e, pertanto, da imprese che hanno agito di concerto con un’associazione di imprese[15], il comportamento in questione nel caso concreto può rientrare nella suddette considerazioni, che sono applicabili a qualsiasi comportamento mediante il quale un’associazione di imprese e le imprese che ne sono membri si coordinano tra loro, indipendentemente dalla forma di detto coordinamento, e non solo a quelli che assumano la forma di norme qualificabili come decisione di associazione di imprese. Assicurare la regolarità delle competizioni sportive, inoltre, costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che riveste un’importanza particolare nel caso del calcio, e che può giustificare, fatto salvo il loro contenuto concreto, l’adozione di norme relative ai termini di trasferimento dei giocatori durante le competizioni, nonché di norme destinate a garantire il mantenimento di un certo grado di stabilità nell’organico dei giocatori a partire dai quali i club possono comporre le squadre che essi schierano in una determinata competizione[16]. Spetta, infine, al giudice del rinvio procedere all’esame approfondito dell’adeguatezza, necessità e proporzionalità dell’accordo in questione, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova dedotti dalle parti nonché di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti.
Di conseguenza, la Corte ha statuito che:
“L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, deve essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, a meno che dall’esame concreto del tenore di tale accordo, dei suoi scopi obiettivi nei confronti della concorrenza nonché del contesto economico e giuridico specifico nel quale esso si inserisce risultino le ragioni precise per le quali l’autorità o il giudice competente ritiene che una siffatta qualificazione non possa essere accolta.
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica a un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, se, da un lato, tale accordo non può essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e se, dall’altro, è dimostrato che detto accordo è giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, alla luce del quale esso appare adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto”.
[1] Per no-poach agreements si intendono quegli accordi in cui le imprese concordano tra loro per non reclutare e/o assumere i lavoratori delle altre imprese.
[2] CGUE 29.07.2024, Causa C‑298/22, Banco BPN/BIC Português e a., punto 44; CGUE 21.12.2023, Causa C‑333/21, European Superleague Company, punto 165.
[3] CGUE 29.07.2024, Causa C‑298/22, Banco BPN/BIC Português e a., punto 45.
[4] CGUE 04.10.2024, Causa C‑650/22, FIFA, punto 131; CGUE 27.06.2024, Causa C‑176/19 P, Commissione/Servier e a., punti 288 e 453, CGUE 21.12.2023, Causa C‑333/21, European Superleague Company, punto 166.
[5] CGUE 04.10.2024, Causa C‑650/22, FIFA, punto 132; CGUE 21.12.2023, Causa C‑333/21, European Superleague Company, punto 167.
[6] CGUE 04.10.2024, Causa C‑650/22, FIFA, punti 138-146.
[7] Ibidem, punto 146.
[8] CGUE 21.12.2023, Causa C‑333/21, European Superleague Company, punti 75 e 142.
[9] CGUE 04.10.2024, Causa C‑650/22, FIFA, punto 143.
[10] CGUE 21.12.2023, Causa C‑680/21, Royal Antwerp Football Club, punto 103.
[11] CGUE 08.06.2023, Causa C‑407/21, UFC – Que choisir e CLCV, punto 57; CGUE 26.09.2013, Causa C‑509/11, ÖBB-Personenverkehr, punti 49-50.
[12] CGUE 04.10.2024, Causa C‑650/22, FIFA, punto 149; CGUE 21.12.2023, Causa C‑333/21, European Superleague Company, punto 183.
[13] CGUE 04.10.2024, Causa C‑650/22, FIFA, punto 150; CGUE 21.12.2023, Causa C‑333/21, European Superleague Company, punto 186.
[14] CGUE 04.10.2024, Causa C‑650/22, FIFA, punto 151; CGUE 21.12.2023, Causa C‑333/21, European Superleague Company, punto 187.
[15] CGUE 21.12.2023, Causa C‑333/21, European Superleague Company, punto 90.
[16] CGUE 04.10.2024, Causa C‑650/22, FIFA, punti 100-102.

