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	<title>Criminal, White Collar and IP Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Criminal, White Collar and IP Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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		<title>LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULL’ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI DETERMINATI FATTI AL FINE DI POTERLE RIVOLGERE UNA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE RICEVIBILE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/04/accertamento-fatti-procedimento-pregiudiziale-corte-giustizia-unione-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 09:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminal, White Collar and IP]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Criminal, Litigation</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/04/accertamento-fatti-procedimento-pregiudiziale-corte-giustizia-unione-europea/">LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULL’ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI DETERMINATI FATTI AL FINE DI POTERLE RIVOLGERE UNA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE RICEVIBILE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>In data 30 marzo 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-269/22, <em>IP e a. (Établissement de la matérialité des faits au principal &#8211; II)</em>, sull’interpretazione dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) nonché dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS e HYA per aver preso parte ad un’organizzazione criminale.</p>
<p>Questi i fatti.</p>
<p>In data 19 giugno 2020, la <em>Spetsializirana prokuratura</em> (procura specializzata bulgara) aveva accusato IP, DD, ZI, SS e HYA di aver partecipato ad un’organizzazione criminale finalizzata, a fini di arricchimento, a trasportare attraverso le frontiere bulgare cittadini di Stati terzi e ad aiutarli illegalmente ad attraversare il territorio bulgaro, ricevendo o offrendo tangenti in relazione a tale attività. Chiamato a pronunciarsi sulla questione, lo <em>Spetsializiran nakazatelen sad</em> (Tribunale penale specializzato; il “giudice del rinvio”) non aveva ancora accertato se le affermazioni della procura fossero fondate o meno. Preoccupandosi tuttavia del fatto che, nel caso in cui avesse presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dopo aver così determinato il contesto di fatto, esso dovrebbe, in forza del diritto bulgaro<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, declinare la propria competenza in causa, pena l’annullamento della sua futura decisione nel merito, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, e dell’articolo 48, paragrafo 1<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, della Carta debba essere interpretato nel senso che osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.</p>
<p>La Corte ha preliminarmente ricordato che, esponendo nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, il giudice del rinvio non fa altro che conformarsi ai requisiti dettati dall’articolo 267 TFUE e dall’articolo 94 del regolamento di procedura, ciò che risponde all’esigenza di cooperazione inerente al meccanismo del rinvio pregiudiziale, senza che si possa ritenere violato, di per sé, il diritto a un tribunale imparziale sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta né quello alla presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48, paragrafo 1, della medesima<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>Ciò vale anche quando, al fine di non rendere irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale che intende sottoporre alla Corte prima di pronunciarsi nel merito, un giudice del rinvio in materia penale considera di dover previamente stabilire la sussistenza di taluni fatti, mentre ciò non sarebbe stato necessario, in tale fase del procedimento, se esso non avesse deciso di effettuare un rinvio pregiudiziale. La circostanza che un giudice del rinvio debba stabilire la sussistenza di taluni fatti nella fase del rinvio pregiudiziale, infatti, non implica, di per sé, una violazione del diritto ad un giudice imparziale o di quello alla presunzione di innocenza, dal momento che non viene impedito al giudice interessato di applicare, in tale fase, l’insieme delle garanzie procedurali previste dal suo diritto nazionale in modo tale da garantire il rispetto dei suddetti diritti.</p>
<p>Di conseguenza, la Corte ha statuito che:</p>
<p>“<em>L’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile</em>”.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/04/Articolo_La-Corte-di-Giustizia-si-pronuncia-sullaccertamento-della-sussistenza-di-determinati-fatti-al-fine-di-poterle-rivolgere-una-domanda-di-pronuncia-pregiudiziale-ricevibile.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Gli articoli da 247 a 253 del codice di procedura penale bulgaro impongono che il pubblico ministero formuli un’accusa regolare, mentre gli articoli da 271 a 310 dispongono che tutte le prove devono essere raccolte con la partecipazione della difesa, che le parti devono essere sentite, che l’ultima parola deve essere data all’imputato e che la pronuncia deve essere emessa dopo una deliberazione segreta.</p>
<p id="_ftn2">[2] L’articolo 47 della Carta, intitolato “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, dispone: “<em>&#8230; Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.</em></p>
<p><em>Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.</em></p>
<p><em>A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn3">[3] L’articolo 48 della Carta, intitolato “Presunzione di innocenza e diritti della difesa”, dispone: “<em>&#8230; Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.</em></p>
<p><em>Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn4">[4] CGUE 05.07.2016, Causa C‑614/14, <em>Ognyanov</em>, punti 22-23.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CRISI UCRAINA E PASSI AVANTI VERSO UN DIRITTO PENALE EUROPEO. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER RISPONDERE ALLE VIOLAZIONI DELLE MISURE RESTRITTIVE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/06/crisi-ucraina-e-passi-avanti-verso-un-diritto-penale-europeo-le-proposte-della-commissione-per-rispondere-alle-violazioni-delle-misure-restrittive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 10:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminal, White Collar and IP]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Criminal, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/06/crisi-ucraina-e-passi-avanti-verso-un-diritto-penale-europeo-le-proposte-della-commissione-per-rispondere-alle-violazioni-delle-misure-restrittive/">CRISI UCRAINA E PASSI AVANTI VERSO UN DIRITTO PENALE EUROPEO. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER RISPONDERE ALLE VIOLAZIONI DELLE MISURE RESTRITTIVE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Dando seguito all’istituzione della <em>task force</em> “Freeze e Seize”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, in data 25 maggio 2022 la Commissione Europea ha presentato due nuove proposte per dare piena attuazione alle misure restrittive introdotte nel contesto della crisi ucraina<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> ed impedire che si tragga vantaggio dalla loro violazione.</p>
<p><u>In primo luogo</u>, la Commissione ha proposto<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> di <u>aggiungere la violazione delle misure restrittive europee nel contesto della crisi ucraina all&#8217;elenco dei reati riconosciuti dall&#8217;Unione</u> al fine, da un lato, di stabilire una normativa di base comune in materia di reati e sanzioni e, dall’altro, di rendere più agevole indagare, perseguire e punire le violazioni di tali misure in tutti gli Stati Membri.</p>
<p>La proposta trova la sua <em>ratio</em> nell’articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento Europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. Tuttavia, tale disposizione allo stato non consente di stabilire norme minime in merito alla definizione e alle sanzioni applicabili alle violazioni delle misure restrittive europee, in quanto queste ultime non rientrano nelle sfere di criminalità ivi elencate. I criteri di cui all&#8217;articolo 83, paragrafo 1, TFUE, risultano, nondimeno, astrattamente applicabili in quanto i) la violazione delle misure restrittive è già qualificata come reato dalla maggior parte degli Stati Membri, ii) si tratta di una sfera di criminalità che presenta una gravità simile a quelle ivi elencate, in quanto è in grado di minacciare la pace e la sicurezza internazionali, iii) tali violazioni hanno una chiara dimensione transfrontaliera, e iv) la diversità delle sanzioni attualmente previste dagli Stati Membri rappresentano un ostacolo ad una politica comune a livello europeo.</p>
<p>A tale scopo, la Commissione ha pubblicato una Comunicazione<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> indicando quelli che potrebbero essere gli <u>elementi essenziali di una futura direttiva sulle sanzioni penali</u>.</p>
<p>Più particolarmente, una prima disposizione stabilirebbe lo scopo e il campo di applicazione della direttiva, chiarendo che la stessa si applica alla violazione delle misure restrittive dell&#8217;Unione adottate ai sensi dell&#8217;articolo 29 del Trattato sull&#8217;Unione Europea (TUE)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> e dell&#8217;articolo 215 TFUE<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Una seconda disposizione conterrebbe tutte le definizioni rilevanti quali, tra le altre, quelle di &#8220;misure restrittive&#8221;, &#8220;soggetto designato&#8221; e &#8220;persona designata&#8221;. Una terza disposizione individuerebbe le varie tipologie di reati connessi alla violazione delle misure restrittive unionali come, ad esempio, le azioni o attività volte ad eludere queste ultime (direttamente o indirettamente), il mancato congelamento di fondi appartenenti a/posseduti/controllati da una persona o entità designata, e le attività commerciali quali l&#8217;importazione o l&#8217;esportazione di merci soggette a divieto di scambi. Laddove non diversamente previsto, tali reati richiederebbero l’elemento soggettivo del dolo o, quantomeno, una colpa grave basata sulla consapevolezza che le condotte riguardano persone, enti, attività o beni soggetti a misure restrittive, oppure l’aver ignorato le misure restrittive e i connessi divieti di legge. Una quarta disposizione, invece, disciplinerebbe le circostanze aggravanti di cui tenere conto nell&#8217;applicazione delle sanzioni quali, tra le altre, i) le gravi conseguenze della violazione, ii) l’elevato valore dei i fondi, delle risorse economiche, dei beni o delle tecnologie in questione, iii) il fatto che il reato sia stato commesso da un pubblico ufficiale nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni, iv) il fatto che il reato sia stato commesso nell&#8217;ambito di un&#8217;attività professionale privata, e v) il fatto che il reato abbia comportato l&#8217;uso di documenti falsi o falsificati. La Direttiva, infine, includerebbe una disposizione specifica in materia di giurisdizione.</p>
<p><u>In secondo luogo</u>, la Commissione ha presentato una proposta di Direttiva<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> relativa al <u>recupero e alla confisca dei beni </u>di che si tratti, che aggiorna la precedente Decisione 2007/845/GAI<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, con l’obiettivo di privare i colpevoli dei proventi illeciti e limitare la loro capacità di commettere ulteriori reati, e che troverà applicazione anche alla violazione delle misure restrittive garantendo che i proventi così ottenuti siano efficacemente rintracciati, congelati, gestiti e confiscati<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>La proposta ribadisce l&#8217;obbligo degli Stati Membri di istituire almeno un ufficio per il recupero dei beni destinati alla confisca<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, definendone i compiti specifici quali, tra gli altri, i) lo scambio di informazioni con gli uffici presenti negli altri Stati Membri nel contesto della prevenzione, dell’accertamento e dell’indagine sulla violazione delle misure restrittive dell&#8217;Unione, ii) rintracciare e identificare i beni delle persone ed entità sanzionate, e iii) intervenire immediatamente per congelare temporaneamente i beni in questione<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>.</p>
<p>Gli Stati Membri, inoltre, dovranno adottare le misure necessarie per garantire che i beni di provenienza illecita possano essere congelati rapidamente e, se necessario, con effetto immediato per evitarne la dispersione, compresa la possibilità, per gli uffici competenti, di adottare misure temporanee ed urgenti nell’attesa di un provvedimento formale<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>. Più particolarmente, la proposta richiede agli Stati Membri di consentire, tra le altre cose, la confisca i) dei beni accessori e dei proventi di reato (o di beni di valore equivalente) a seguito di una condanna definitiva<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, ii) dei beni trasferiti dall&#8217;imputato o dall&#8217;indagato a terzi al fine di evitare la confisca<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>, iii) dei beni di una persona condannata nel caso in cui il giudice nazionale di uno Stato Membro sia convinto che gli stessi derivano da un&#8217;attività criminale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>, e iv) nel caso in cui i procedimenti siano stati avviati ma una condanna non sia possibile per circostanze quali l’infermità, l’irreperibilità o la morte della persona accusata o sospettata<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>.</p>
<p>La proposta, infine, impone agli Stati Membri di istituire uffici per la gestione dei beni in questione al fine di impedire che quelli congelati perdano valore, consentendone la vendita laddove facilmente deprezzabili o costosi da mantenere<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/06/Articolo_Crisi-ucraina-e-passi-avanti-verso-un-diritto-penale-europeo.-Le-proposte-della-Commissione-per-rispondere-alle-violazioni-delle-misure-restrittive.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e7484e17-d242-43af-a1b0-6a1f0a8ced1c">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4ece01d4-338c-4083-8841-986c73afc223">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Com. Comm. COM(2022) 247 final del 25.05.2022, <em>Proposal for a Council Decision </em><em>on adding the violation of Union restrictive measures to the areas of crime laid down in Article 83(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union</em>.</p>
<p id="_ftn4">[4] L’articolo 83 TFUE al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.</em></p>
<p><em>Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.</em></p>
<p><em>In funzione dell&#8217;evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all&#8217;unanimità previa approvazione del Parlamento europeo&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn5">[5] Com. Comm. COM(2022) 249 final del 25.05.2022, <em>Towards a Directive on criminal penalties for the violation of Union restrictive measures</em>.</p>
<p id="_ftn6">[6] L’articolo 215 TFUE al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull&#8217;Unione europea prevede l&#8217;interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn7">[7] L’articolo 29 TUE dispone: “<em>&#8230; Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell&#8217;Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell&#8217;Unione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn8">[8] Com. Comm. COM(2022) 245 final del 25.05.2022, <em>Proposal for a</em> <em>Directive of the European Parliament and of the Council</em> <em>on asset recovery and confiscation</em>.</p>
<p id="_ftn9">[9] Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, GUUE L 332 del 18.12.2007.</p>
<p id="_ftn10">[10] Ai sensi dell’articolo 2 della proposta, infatti, i reati di cui all&#8217;articolo 83 TFUE e quelli armonizzati a livello europeo rientreranno nell’ambito di applicazione della Direttiva.</p>
<p id="_ftn11">[11] L’articolo 1 della Decisione 2007/845/GAI, intitolato “Uffici per il recupero dei beni”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ciascuno Stato membro istituisce o designa un ufficio nazionale per il recupero dei beni incaricato di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro, ovvero confisca, emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale o, per quanto possibile nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato, di un procedimento civile&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn12">[12] Si veda l’articolo 5 della proposta.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda l’articolo 11 della proposta.</p>
<p id="_ftn14">[14] Si veda l’articolo 12 della proposta.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda l’articolo 13 della proposta.</p>
<p id="_ftn16">[16] Si veda l’articolo 14 della proposta.</p>
<p id="_ftn17">[17] Si veda l’articolo 15 della proposta.</p>
<p id="_ftn18">[18] Si veda l’articolo 21 della proposta.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/06/crisi-ucraina-e-passi-avanti-verso-un-diritto-penale-europeo-le-proposte-della-commissione-per-rispondere-alle-violazioni-delle-misure-restrittive/">CRISI UCRAINA E PASSI AVANTI VERSO UN DIRITTO PENALE EUROPEO. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER RISPONDERE ALLE VIOLAZIONI DELLE MISURE RESTRITTIVE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>NUOVE PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE PENALE COMUNITARIA. NASCE L’EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE (EPPO)</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2020/10/nuove-prospettive-di-cooperazione-penale-comunitaria-nasce-leuropean-public-prosecutors-office-eppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 16:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminal, White Collar and IP]]></category>
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		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Criminal, White Collar and IP , Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2020/10/nuove-prospettive-di-cooperazione-penale-comunitaria-nasce-leuropean-public-prosecutors-office-eppo/">NUOVE PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE PENALE COMUNITARIA. NASCE L’EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE (EPPO)</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Nonostante la tutela degli interessi finanziari dell’Unione costituisca un obiettivo imprescindibile, il sistema di governance, di controllo e di risposta unionale non è stato finora in grado di realizzarlo in maniera adeguata, registrando ogni anno una perdita stimata di almeno 50 miliardi di euro di mancato gettito&#8230;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2020/10/Articolo_Nuove-prospettive-di-cooperazione-penale-comunitaria.-Nasce-l’European-Public-Prosecutor’s-Office-EPPO.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2020/10/Articolo_Nuove-prospettive-di-cooperazione-penale-comunitaria.-Nasce-l’European-Public-Prosecutor’s-Office-EPPO.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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		<title>UN PENALISTA A STUDIO, UN VALORE AGGIUNTO PER LA CLIENTELA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2013/08/un-penalista-a-studio-un-valore-aggiunto-per-la-clientela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 15:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminal, White Collar and IP]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Frazzica]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=4694</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[br]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Lo studio <strong>De Berti Jacchia Franchini Forlani</strong> ha battuto però tutti gli altri sul tempo. In questo studio infatti dall&#8217;inizio degli anni 90 sono presenti tre of counsel che si occupano di diritto penale. Sono <strong>Marco Brignone</strong>, <strong>Vittorio Poli</strong> e <strong>Bruno Rossini</strong>&#8230;«Il primo vantaggio viene dall&#8217;abitudine a lavorare insieme e dal fatto che i clienti siano già condivisi. Lo riscontriamo specialmente nei casi che riguardano la proprietà industriale, quando si presenta un problema nessuno parte da zero, ma dallo stesso livello di conoscenza della realtà del cliente e dei problemi giuridici. Tutto ciò consente di raggiungere i risultati che ci siamo prefissati con maggiore efficienza e rapidità» sottolinea <strong>Roberto Jacchia</strong>, uno dei soci fondatori dello studio. Lo stesso vale per <strong>Marco Frazzica</strong>: «è importante che penalisti e civilisti lavorino a stretto contatto. Avere lo stesso approccio con il cliente permette di trovare soluzioni molto più velocemente di quanto non si riesca a fare con un penalista esterno».</p>
<p>Italia Oggi 7</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/01/Italia_Oggi_130826.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/01/Italia_Oggi_130826.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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