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	<title>Coronavirus Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Coronavirus Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<item>
		<title>DATI PERSONALI. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA VERIFICA DELLA VALIDITÀ DEI “CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL’UE”</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/11/corte-giustizia-ue-verifica-validita-certificati-covid-app-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection and Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceuticals and Life Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Data Protection and Cybersecurity, Pharmaceuticals and Life Sciences</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/11/corte-giustizia-ue-verifica-validita-certificati-covid-app-mobile/">DATI PERSONALI. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA VERIFICA DELLA VALIDITÀ DEI “CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL’UE”</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>In data 5 ottobre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-659/22, <em>RK contro Ministerstvo zdravotnictví</em>, sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (<em>General Data Protection Regulation</em>, GDPR)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra RK e il <em>Ministerstvo zdravotnictví</em> (Ministero della Salute della Repubblica ceca) in merito all’adozione, da parte di quest’ultimo, di una misura eccezionale che aveva disciplinato l’accesso delle persone a taluni luoghi ed eventi al fine di proteggere la popolazione dalla diffusione dell’epidemia di <em>coronavirus</em>.</p>
<p>Questi i fatti.</p>
<p>In data 29 dicembre 2021, il Ministero aveva deciso di sottoporre a diverse condizioni, a decorrere dal 3 gennaio 2022, l’accesso delle persone a taluni spazi interni ed esterni nonché la loro partecipazione ad eventi di massa o ad altre attività. Più particolarmente, veniva richiesto i) un <em>test </em>negativo RT-PCR per l’individuazione della presenza del <em>coronavirus</em>, risalente a meno di 72 ore, per le persone di età inferiore a 18 anni, per quelle che non potevano sottoporsi alla vaccinazione a causa di una controindicazione nonché per quelle che non avevano uno schema vaccinale completo, ii) la scadenza di un periodo di almeno 14 giorni dall’ottenimento di uno schema vaccinale completo con un medicinale approvato, o iii) il contagio, confermato da un laboratorio, qualora il periodo di isolamento fosse terminato e non fossero trascorsi più di 180 giorni a decorrere dal primo <em>test</em>positivo. La misura eccezionale obbligava i clienti a fornire la prova del rispetto di tali condizioni, ed imponeva ai gestori di verificarne l’osservanza mediante l’applicazione mobile del Ministero chiamata “<em>čTečka</em>”.</p>
<p>Tutto ciò premesso, RK aveva presentato un ricorso di annullamento della misura eccezionale dinnanzi al <em>Nejvyšší správní soud</em>(Corte suprema amministrativa; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se la nozione di “trattamento” di dati personali, di cui all’articolo 4, punto 2<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, del GDPR debba essere interpretata nel senso che essa include la verifica, mediante un’applicazione mobile nazionale, della validità di certificati <em>coronavirus</em> interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione, rilasciati ai sensi del Regolamento 2021/953<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> e utilizzati da uno Stato Membro a fini nazionali.</p>
<p>La Corte ha preliminarmente ricordato che le nozioni di “dati personali”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> e di “trattamento” ai sensi del GDPR hanno una portata ampia<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, conformemente all’obiettivo di garantire l’effettività del diritto fondamentale alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale.</p>
<p>Tutto ciò premesso, scansionando il codice QR che compare sul certificato digitale al fine di convertire i dati personali ivi contenuti in un formato leggibile dalla persona incaricata di verificarne la validità, l’applicazione “<em>čTečka</em>” consente a quest’ultima di consultare, al termine di un processo automatizzato, taluni dati personali e di utilizzarli al fine di accertare se la situazione dell’interessato sia conforme ai requisiti sanitari applicabili. Di conseguenza, la verifica, mediante l’applicazione “<em>čTečka</em>”, della validità di certificati interoperabili di vaccinazione, di <em>test</em> e di guarigione, rilasciati ai sensi del Regolamento 2021/953, costituisce un “trattamento” ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del GDPR, rientrando nel suo ambito di applicazione <em>ratione materiae</em>. Secondo la Corte, inoltre, spetterà al giudice del rinvio verificare se il trattamento introdotto dalla misura eccezionale sia conforme ai principi elencati dagli articoli 5<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> e 6<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> del GDPR<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p>Di conseguenza, la Corte ha statuito che:</p>
<p>“<em>La nozione di «trattamento» di dati personali, di cui all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretata nel senso che essa include la verifica, mediante un’applicazione mobile nazionale, della validità di certificati COVID-19 interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione, rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e utilizzati da uno Stato membro a fini nazionali</em>”.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/12/Articolo_Dati-personali.-La-Corte-di-Giustizia-si-pronuncia-sulla-verifica-della-validita-dei-certificati-COVID-digitali-dellUE.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] GUUE L 119 del 04.05.2016.</p>
<p id="_ftn2">[2] L’articolo 4 GDPR, intitolato “Definizioni”, al punto 2 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ai fini del presente regolamento s&#8217;intende per:</em></p>
<p><em>(&#8230;)</em></p>
<p><em>2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l&#8217;ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l&#8217;organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l&#8217;adattamento o la modifica, l&#8217;estrazione, la consultazione, l&#8217;uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l&#8217;interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn3">[3] Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l&#8217;accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell&#8217;UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, <em>GUUE L 211 del 15.06.2021.</em></p>
<p id="_ftn4">[4] L’articolo 4 GDPR, al punto 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ai fini del presente regolamento s&#8217;intende per: </em></p>
<p><em>1) </em><em>«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all&#8217;ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn5">[5] CGUE 24.02.2022, Causa C‑175/20, <em>Valsts ieņēmumu dienests (Trattamento di dati personali a fini fiscali)</em>, punto 35.</p>
<p id="_ftn6">[6] L’articolo 5 GDPR, intitolato “Principi applicabili al trattamento di dati personali”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>I dati personali sono:</em></p>
<p><em>a) </em><em>trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell&#8217;interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);<br /></em><em>b) </em><em>raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);<br /></em><em>c) </em><em>adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);<br /></em><em>d) </em><em>esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);<br /></em><em>e) </em><em>conservati in una forma che consenta l&#8217;identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l&#8217;attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell&#8217;interessato («limitazione della conservazione»);<br /></em><em>f) </em><em>trattati in maniera da garantire un&#8217;adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).</em><em>..</em>”.</p>
<p id="_ftn7">[7] L’articolo 6 GDPR, intitolato “Liceità del trattamento”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</em></p>
<p><em>a) l&#8217;interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;<br /></em><em>b) il trattamento è necessario all&#8217;esecuzione di un contratto di cui l&#8217;interessato è parte o all&#8217;esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;<br /></em><em>c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;<br /></em><em>d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell&#8217;interessato o di un&#8217;altra persona fisica;<br /></em><em>e) il trattamento è necessario per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;<br /></em><em>f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell&#8217;interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l&#8217;interessato è un minore.</em></p>
<p><em>La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell&#8217;esecuzione dei loro compiti&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn8">[8] CGUE 04.05.2023, Causa C‑60/22, <em>Bundesrepublik Deutschland</em>, punto 57; GCUE 22.06.2021, Causa C‑439/19, <em>Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità)</em>, punto 96.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>LOTTA AL CORONAVIRUS. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER I PROSSIMI AUTUNNI E INVERNI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/10/lotta-al-coronavirus-le-proposte-della-commissione-per-i-prossimi-autunni-e-inverni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 17:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceuticals and Life Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] Intellectual Property, Pharmaceuticals and Life Sciences, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/10/lotta-al-coronavirus-le-proposte-della-commissione-per-i-prossimi-autunni-e-inverni/">LOTTA AL CORONAVIRUS. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER I PROSSIMI AUTUNNI E INVERNI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">Sebbene la situazione generale sia nettamente migliorata rispetto al 2021, la recente ondata estiva di <em>coronavirus</em> ha dimostrato che la pandemia non è ancora terminata. Il fatto che tutti gli Stati Membri abbiano abolito la maggior parte delle restrizioni precedentemente in vigore, inoltre, facilita la rapida circolazione del <em>virus</em> nell&#8217;Unione, aprendo la porta all&#8217;emergere di nuove varianti che potrebbero vanificare i preziosi vantaggi ottenuti finora.</p>
<p style="font-weight: 400;">Di conseguenza, in data 2 settembre 2022 la Commissione ha presentato<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> le nuove proposte per evitare un aumento dei casi di <em>coronavirus</em> nelle prossime stagioni autunnali e invernali, esortando gli Stati Membri a mettere in atto le strategie e le strutture necessarie per rispondere a focolai futuri in modo rapido e costante, di modo da aumentare la somministrazione dei vaccini e garantire che tutti i cittadini siano adeguatamente protetti.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda la <u>vaccinazione contro il <em>coronavirus</em></u>, la Commissione ha in primo luogo invitato gli Stati Membri a migliorare la copertura del ciclo di vaccinazione primario e della prima dose di richiamo tra le persone ammissibili, dando priorità alla somministrazione di una dose supplementare per specifici gruppi di popolazione, in particolare per le persone di età pari o superiore a 60 anni e per le altre persone ammissibili di qualsiasi età a rischio di malattia grave. In secondo luogo, in vista della disponibilità di vaccini contro il <em>coronavirus</em> nuovi e adattati, la Commissione ha incoraggiato gli Stati Membri ad elaborare strategie nazionali di vaccinazione che chiariscano quali vaccini dovrebbero essere somministrati a quali gruppi di popolazione, garantendo una capacità logistica sufficiente per somministrare i vaccini non appena saranno consegnati. La Commissione, infine, ha auspicato l’implementazione di strategie di comunicazione efficaci per promuovere l&#8217;assunzione di dosi di vaccino aggiuntive nonché il completamento del ciclo di vaccinazione primario da parte di coloro che non l&#8217;hanno ancora fatto, con informazioni chiare e precise sui benefici del ciclo primario e dei <em>booster</em> per i diversi gruppi di popolazione, compresi quelli che hanno già avuto la malattia.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Commissione ha inoltre proposto <u>iniziative a più ampio spettro</u>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, la Commissione ha ribadito l’importanza degli <u>interventi non farmaceutici</u> (come le mascherine o la limitazione delle dimensioni dei raduni), invitando gli Stati Membri ad introdurre nuovamente misure di sanità pubblica basate su soglie chiare e relative alle differenti situazioni epidemiologiche nazionali.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, una volta che i bambini rientreranno a scuola dopo la pausa estiva, sarà fondamentale mantenere gli <u>ambienti scolastici sicuri</u> riducendo al minimo le assenze degli studenti e del personale ma cercando di prevenire il più possibile la diffusione del <em>virus</em>. In ogni caso, tutte le misure attuate nelle scuole dovrebbero essere adattate al contesto educativo e alla fascia di età nonché essere mantenute al minimo per assicurare la continuità dell&#8217;istruzione.</p>
<p style="font-weight: 400;">In terzo luogo, la Commissione ha invitato gli Stati Membri ad incrementare la <u>preparazione dei sistemi sanitari</u>rispetto ai focolai di malattie infettive, adottando tutte le misure necessarie al sostegno della buona salute mentale degli operatori sanitari e della popolazione in generale.</p>
<p style="font-weight: 400;">In quarto luogo, la Commissione ha evidenziato l’importanza di <u>sperimentazioni cliniche</u> che coinvolgono più Stati Membri, che verranno agevolate dalla recente entrata in vigore del Regolamento 536/2014 che, rimpiazzando la precedente Direttiva 2001/20/CE, armonizzerà i processi di presentazione, valutazione e supervisione delle sperimentazioni cliniche in tutta l’Unione<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Commissione, infine, ha definito come fondamentali gli sforzi volti ad agevolare la <u>libera circolazione nell&#8217;Unione</u> sia per le persone che per le merci. Di conseguenza, le restrizioni ai viaggi dovrebbero essere introdotte o reintrodotte solo laddove assolutamente necessarie e proporzionate per la tutela della salute pubblica. Nel contesto dei viaggi da Stati terzi, inoltre, la Commissione intende proporre una revisione della Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> al fine di tenere conto della nuova situazione epidemiologica, dell&#8217;aumento del tasso di vaccinazione in tutto il mondo e dell&#8217;evoluzione delle prescrizioni in materia di ingresso negli Stati Membri.<a href="applewebdata://A76D8080-C060-47B5-9388-B36A5A2B77B8#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/Articolo-Lotta-al-coronavirus.-Le-proposte-della-Commissione-per-i-prossimi-autunni-e-inverni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Com. Comm. COM(2022) 452 final del 02.09.2022, <em>EU response to COVID-19: preparing for autumn and winter 2023</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b7a7422b-4702-4bc5-983d-c27a73cc0f80">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione, <em>GUUE L 208I del 01.07.2020.</em></p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/10/lotta-al-coronavirus-le-proposte-della-commissione-per-i-prossimi-autunni-e-inverni/">LOTTA AL CORONAVIRUS. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER I PROSSIMI AUTUNNI E INVERNI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>PROPRIETÀ INTELLETTUALE E VACCINI CONTRO IL CORONAVIRUS. LA DECISIONE DELLA WTO SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI MONOPOLI BREVETTUALI PER I VACCINI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/06/proprieta-intellettuale-e-vaccini-contro-il-coronavirus-la-decisione-della-wto-sulla-sospensione-temporanea-dei-monopoli-brevettuali-per-i-vaccini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 14:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceuticals and Life Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=24537</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Intellectual Property, Pharmaceuticals and Life Sciences, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/06/proprieta-intellettuale-e-vaccini-contro-il-coronavirus-la-decisione-della-wto-sulla-sospensione-temporanea-dei-monopoli-brevettuali-per-i-vaccini/">PROPRIETÀ INTELLETTUALE E VACCINI CONTRO IL CORONAVIRUS. LA DECISIONE DELLA WTO SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI MONOPOLI BREVETTUALI PER I VACCINI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">Nell’ambito della 12° Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (<em>World Trade Organization</em>, WTO), in data 17 giugno 2022 gli Stati Membri hanno raggiunto una decisione storica<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> per sospendere temporaneamente alcuni dei requisiti riguardanti le licenze obbligatorie per i vaccini contro il <em>coronavirus</em>previsti dell’Accordo TRIPS (<em>Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights</em>) del 1994.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’accordo rappresenta la conclusione di una lunga negoziazione avviata in data 2 ottobre 2020 dalla proposta di India e Sudafrica di sospendere temporaneamente l’applicazione delle sezioni dell&#8217;Accordo TRIPS relative al diritto d’autore e diritti connessi (Sezione 1)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, ai disegni industriali (Sezione 4)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, ai brevetti (Sezione 5)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> e alla protezione delle informazioni riservate (Sezione 7)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> fino a quando la vaccinazione contro il <em>coronavirus</em> non fosse stata diffusa a livello globale e la maggior parte della popolazione mondiale avesse raggiunto l’immunità. I due Stati richiedenti, infatti, temevano le implicazioni dei requisiti di cui all’articolo 31<em>bis</em><a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> dell’Accordo TRIPS per i Paesi con capacità di produzione insufficiente, nonché i complessi e macchinosi processi che trovano comunque applicazione all&#8217;importazione e all&#8217;esportazione dei prodotti farmaceutici<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nonostante la proposta non fosse poi passata per l’opposizione di diversi Paesi tra cui gli Stati Uniti, in seguito la nuova Amministrazione Biden e l’Unione Europea avevano dimostrato una maggiore apertura verso formule di alleggerimento della protezione brevettuale per i vaccini in tale contesto. In data 4 giugno 2021, infatti, era stata presentata una proposta alla WTO nella quale veniva affermato, da un lato, che le licenze volontarie nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo TRIPS continuavano a rappresentare lo strumento più efficace per agevolare una maggiore produzione di vaccini, auspicando, dall&#8217;altro lato, una semplificazione dei meccanismi di concessione delle licenze obbligatorie<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Secondo la decisione della Conferenza Ministeriale, i Paesi in via di sviluppo potranno limitare i diritti previsti dall&#8217;articolo 28<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>  dell&#8217;Accordo TRIPS autorizzando l&#8217;uso dell&#8217;oggetto di un brevetto necessario per la produzione e la fornitura di vaccini contro il <em>coronavirus</em> senza il consenso del titolare, nella misura necessaria per far fronte alla pandemia e tramite qualsiasi strumento disponibile nella loro legislazione nazionale. Più particolarmente, tali Paesi i) non dovranno richiedere all’aspirante utilizzatore dell’oggetto di un brevetto di ottenere la previa autorizzazione del titolare<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, ii) potranno rinunciare al requisito secondo cui l&#8217;uso in questione dovrebbe essere autorizzato prevalentemente per l&#8217;approvvigionamento del mercato interno del Paese che lo autorizza<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, e iii) potranno consentire l’esportazione dei prodotti fabbricati in conformità alla decisione verso altri Paesi in via di sviluppo. Questi ultimi, tuttavia, si impegneranno a compiere ogni ragionevole sforzo per impedire la ri-esportazione dei prodotti così importati nei loro territori. L&#8217;articolo 39<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a> dell’Accordo TRIPS, inoltre, non impedirà ad un Paese in via di sviluppo di consentire un’approvazione o autorizzazione in tempi più rapidi per l&#8217;uso di un vaccino contro il <em>coronavirus</em> prodotto conformemente a quanto previsto dalla decisione.</p>
<p style="font-weight: 400;">I Paesi in via di sviluppo potranno applicare la decisione fino a 5 anni dalla sua adozione, periodo che il Consiglio Generale potrà prorogare tenendo conto delle circostanze eccezionali della pandemia. Entro sei mesi dalla data della decisione, inoltre, gli Stati Membri decideranno su una sua eventuale estensione alla produzione e alla fornitura di strumenti diagnostici e terapeutici per la terapia del <em>coronavirus</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sebbene rappresenti un punto di svolta in ambito brevettuale, la decisione della WTO ha suscitato diversi malcontenti, sia da parte dei fautori della proposta, secondo cui la proroga concordata avrebbe una durata e un perimetro troppo limitati, sia da parte delle imprese farmaceutiche, secondo cui le nuove norme rischiano di erodere eccessivamente i diritti di proprietà intellettuale. I prossimi mesi, pertanto, saranno cruciali per comprendere se la decisone sarà effettivamente in grado di favorire l’accesso agli strumenti vaccinali necessari per far fronte alla pandemia da parte dei Paesi in via di sviluppo, che sino ad ora ne hanno beneficiato in misura molto limitata a livello globale.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/06/Articolo-Proprieta-intellettuale-e-vaccini-contro-il-coronavirus.-La-decisione-della-WTO-sulla-sospensione-temporanea-dei-monopoli-brevettuali-per-i-vaccini.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Disponibile al seguente <a href="https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W15R2.pdf&amp;Open=True">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Si vedano gli articoli 9-14 dell’Accordo TRIPS.</p>
<p id="_ftn3">[3] Si vedano gli articoli 25-26 dell’Accordo TRIPS.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si vedano gli articoli 27-34 dell’Accordo TRIPS.</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda l’articolo 39 dell’Accordo TRIPS.</p>
<p id="_ftn6">[6] L’articolo 31<em>bis</em> dell’Accordo TRIPS al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; Gli obblighi di un membro esportatore a norma dell’articolo 31, lettera f), non si applicano relativamente alla concessione da parte dello stesso di una licenza obbligatoria nella misura necessaria ai fini della fabbricazione di un prodotto o di prodotti farmaceutici e della sua esportazione verso un membro importatore ammissibile, conformemente alle condizioni indicate al paragrafo 2 dell’allegato del presente accordo&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn7">[7] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c3d67043-4017-41c8-86ac-0f6c9595e1b1">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn8">[8] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4501d9b0-05c5-449a-8e1a-d827947d062d">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn9">[9] L’articolo 28 dell’Accordo TRIPS, intitolato “Diritti conferiti”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:</em></p>
<p><em>a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;<br /></em><em>b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn10">[10] L’articolo 31 dell’Accordo TRIPS, intitolato “<em>Altri usi senza il consenso del titolare</em>”, alla lettera b) dispone: “<em>&#8230; Qualora la legislazione di un membro consenta altri usi dell&#8217;oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l&#8217;uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni:</em></p>
<p><em>(&#8230;)</em></p>
<p><em>b) l&#8217;uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente l&#8217;aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l&#8217;autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un membro può derogare a questo requisito nel caso di un&#8217;emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. In situazioni d&#8217;emergenza nazionale o in altre circostanze d&#8217;estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto prima possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica amministrazione o l&#8217;impresa, senza fare una ricerca di brevetto, sanno o hanno evidenti motivi per sapere che un brevetto valido è o sarà utilizzato da o per la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato immediatamente&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn11">[11] L’articolo 31 dell’Accordo TRIPS alla lettera f) dispone: “<em>&#8230; Qualora la legislazione di un membro consenta altri usi dell&#8217;oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l&#8217;uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni:</em></p>
<p><em>(&#8230;)</em></p>
<p><em>f) l&#8217;uso in questione è autorizzato prevalentemente per l&#8217;approvvigionamento del mercato interno del membro che lo autorizza&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn12">[12] L’articolo 39 dell’Accordo TRIPS al paragrafo 3 dispone: “<em>&#8230; </em><em>I Membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali&#8230;</em>”.</p>
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		<title>LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS E  LE AZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/05/la-pandemia-del-coronavirus-e-le-azioni-proposte-dalla-commissione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 16:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EU and General Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, EU and General Policies</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/05/la-pandemia-del-coronavirus-e-le-azioni-proposte-dalla-commissione/">LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS E  LE AZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 27 aprile 2022, la Commissione Europea ha illustrato<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> le misure che gli Stati Membri dovrebbero adottare prima dell&#8217;autunno al fine di gestire l&#8217;attuale fase della pandemia del <em>coronavirus</em> e prepararsi alla prossima.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’iniziativa della Commissione trova la sua <em>ratio</em> nel fatto che sebbene, grazie alla vaccinazione diffusa, l&#8217;aumento dei contagi non sia più sinonimo di malattia grave o di morte come in passato, e sebbene la variante <em>Omicron</em>, attualmente dominante, sia meno grave rispetto a quelle precedenti, il calo dell&#8217;immunità e la possibile stagionalità invernale aumenteranno il rischio della comparsa e della diffusione di nuove varianti del <em>virus</em>. Poiché strategie di preparazione e risposta disomogenee rischiano di compromettere i benefici che il coordinamento delle misure di sicurezza sanitaria a livello europeo ha prodotto finora, la Commissione ha proposto un approccio uniforme per la gestione della pandemia nei prossimi mesi, di modo da agevolare il passaggio da una situazione di emergenza ad una, appunto, di gestione.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, la Commissione ha proposto di <u>intensificare le vaccinazioni</u> e le somministrazioni di dosi di richiamo, tenendo conto della circolazione simultanea del <em>coronavirus</em> e dell&#8217;influenza stagionale.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, la Commissione ritiene necessario <u>istituire sistemi di sorveglianza integrati</u> non più basati sull&#8217;individuazione e la segnalazione di tutti i casi di <em>coronavirus</em>, e bensì sull&#8217;acquisizione di stime affidabili e rappresentative, utilizzando come modello quelli già esistenti relativi all&#8217;influenza stagionale e alle altre infezioni respiratorie. Secondo la Commissione, inoltre, è necessario assicurare che vengano raccolti campioni di <em>virus</em>sufficienti per il monitoraggio dei ceppi virali e la rilevazione di eventuali nuove varianti. Tali sforzi, in particolare, verranno sostenuti attraverso il programma <em>EU4Health</em><a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> e la sua Autorità preposta alla risposta alle emergenze sanitarie (<em>Health Emergency Response Authority</em>, HERA).</p>
<p style="font-weight: 400;">In terzo luogo, ove attuati in modo tempestivo, gli <u>interventi non farmacologici</u>, come l&#8217;uso di mascherine, la ventilazione e il distanziamento fisico si sono rivelati efficaci nel rallentare la diffusione del <em>coronavirus</em>. Di conseguenza, gli Stati Membri dovrebbero predisporre dei piani per reintrodurre rapidamente tali interventi laddove la situazione epidemiologica nazionale o locale lo richieda, con l&#8217;obiettivo di proteggere i gruppi vulnerabili e le strutture di assistenza sanitaria.</p>
<p style="font-weight: 400;">Similmente, anche il <u>certificato verde digitale</u><a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> si è rivelato efficace nel fornire ai cittadini uno strumento affidabile in tutta l&#8217;Unione, prevenendo l&#8217;emergere di certificazioni nazionali diversificate. Essendo tuttavia stato introdotto come misura temporanea, secondo la Commissione gli Stati Membri dovrebbero rimuovere sia l&#8217;obbligo per i viaggiatori di presentare il certificato digitale, che le restrizioni per i viaggi all&#8217;interno e verso l&#8217;Unione non appena la situazione epidemiologica lo consentirà. Gli Stati Membri, inoltre, dovrebbero aderire alla piattaforma di scambio dei moduli di localizzazione dei passeggeri (<em>Passenger Locator Form</em>, PLF), che agevolerà notevolmente il lavoro e delle autorità nel caso in cui il tracciamento dei contatti dei passeggeri transfrontalieri torni nuovamente ad essere una priorità.</p>
<p style="font-weight: 400;">In quarto luogo, la Commissione ha lanciato una <u>gara d&#8217;appalto nell&#8217;ambito dell&#8217;iniziativa EU FAB</u> per la riserva di capacità di produzione di vaccini a mRNA e a vettore virale di recente creazione da utilizzare in caso di future emergenze sanitarie<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. Garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento per l&#8217;intera durata della pandemia, sia per quanto riguarda le contromisure mediche che i prodotti critici in tutti gli ecosistemi industriali, rimane infatti di vitale importanza.</p>
<p style="font-weight: 400;">In quinto luogo, la Commissione ha ribadito l’importanza della <u>lotta contro la disinformazione e la cattiva informazione sui vaccini</u>, che rischiano di minare una risposta efficace alla pandemia e la fiducia del pubblico nelle istituzioni sanitarie.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">La Commissione, infine, ha incoraggiato gli Stati Membri a <u>sostenere lo sviluppo della prossima generazione di vaccini e strumenti terapeutici</u>, che dovrebbero offrire opzioni ulteriori e maggiormente efficaci, ivi inclusa una protezione più ampia, più robusta e più duratura contro il <em>virus</em> e la sua trasmissione. Parallelamente, la Commissione ha auspicato un rafforzamento della capacità degli Stati Membri di intraprendere ricerche e cooperare nella conduzione di sperimentazioni cliniche.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/05/Articolo-La-pandemia-del-coronavirus-e-le-azioni-proposte-dalla-Commissione.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Com. Comm. COM(2022) 190 final del 27.04.2022, <em>COVID-19 &#8211; Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Introdotto tramite lo strumento di emergenza <em>Next Generation EU</em> e dotato di un <em>budget</em> di circa 9,4 miliardi di euro, il programma persegue tre obiettivi, che verranno attuati in collaborazione con gli Stati Membri, ossia: i) la protezione dei cittadini europei dalle gravi minacce sanitarie a carattere transfrontaliero, ii) la disponibilità e l&#8217;accessibilità economica di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti fondamentali per la gestione delle crisi, ed iii) un migliore accesso all’assistenza sanitaria. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.dejalex.com/2020/06/lotta-al-coronavirus-proposta-globale-della-commissione-per-la-ripresa-socio-economica-dellunione-post-pandemia/?lang=it">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4012a2a0-4eeb-47e8-98a5-86c5372744d8">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Per ulteriori informazioni si veda il seguente <a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467537-2021:TEXT:EN:HTML&amp;src=0">LINK</a>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/05/la-pandemia-del-coronavirus-e-le-azioni-proposte-dalla-commissione/">LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS E  LE AZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>IL CERTIFICATO VERDE DIGITALE E LA PROROGA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/02/il-certificato-verde-digitale-e-la-proroga-proposta-dalla-commissione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EU and General Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=23659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, EU and General Policies</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/02/il-certificato-verde-digitale-e-la-proroga-proposta-dalla-commissione/">IL CERTIFICATO VERDE DIGITALE E LA PROROGA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 3 febbraio 2022, la Commissione Europea ha proposto<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> di prorogare fino al 30 giugno 2023 la validità del certificato verde digitale<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> così da garantire che i cittadini europei possano continuare ad utilizzarlo per i viaggi all&#8217;interno dell&#8217;Unione sempre che gli Stati Membri mantengano determinate misure di sanità pubblica.</p>
<p>La proposta trova la sua <em>ratio</em> nel fatto che, nonostante dalla sua adozione il certificato verde digitale sia stato implementato con successo in tutta l&#8217;Unione dimostrando di essere l&#8217;unico sistema di certificazione efficace a livello internazionale su larga scala, la diffusione delle varianti &#8220;Delta&#8221; e &#8220;Omicron&#8221; ha causato un aumento significativo del numero dei contagi, dei ricoveri e dei decessi, inducendo gli Stati Membri ad adottare misure rigorose di salute pubblica per proteggere la capacità di risposta dei sistemi sanitari.</p>
<p>Oltre a prorogare la validità del certificato digitale, la Commissione ha proposto diverse modifiche al Regolamento (UE) 2021/953, al fine di consentire ai cittadini europei di viaggiare in sicurezza e senza restrizioni eccessive.</p>
<p>In primo luogo, la Commissione ha proposto di ampliare la gamma dei <em>test</em> per il <em>coronavirus</em> per i quali può essere rilasciato il relativo certificato, di modo da includere, oltre ai c.d. <em>test</em> di amplificazione degli acidi nucleici (<em>nucleic acid amplification test</em>, NAAT), compresi i test RT-PCR (<em>reverse transcription polymerase chain reaction</em>) e quelli antigenici rapidi, anche quelli di laboratorio di alta qualità. In secondo luogo, la Commissione intende garantire che i certificati di vaccinazione contengano il numero totale corretto di dosi somministrate al cittadino, a prescindere dallo Stato Membro in cui è stata effettuata la vaccinazione. In terzo luogo, la Commissione propone di estendere un ulteriore tipo di certificato (oltre a quelli di vaccinazione, di <em>test</em> e di guarigione) per coloro che partecipano alla sperimentazione clinica di vaccini contro il <em>coronavirus</em>, che potrà essere accettato dagli altri Stati Membri come parte del processo di rimozione delle limitazioni alla libera circolazione.</p>
<p>La Commissione, infine, ha proposto<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> di modificare il Regolamento 2021/954<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> in modo da prorogare l&#8217;applicazione del certificato verde digitale anche ai cittadini di Stati terzi che soggiornano o risiedono legalmente nel territorio degli Stati Membri.</p>
<p>Dando seguito alla prima relazione sul Regolamento (UE) 2021/953 del 18 ottobre 2021<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, la Commissione ne pubblicherà una seconda entro il 31 marzo 2022, così da garantire che la proroga sia adottata prima dell’attuale data di scadenza del Regolamento, prevista per il 30 giugno 2022.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/02/Articolo-Il-certificato-verde-digitale-e-la-proroga-proposta-dalla-Commissione.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Com. Comm. COM (2022) 50 final del 03.02.2022, <em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2021/953 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/c0bb017f-8ee4-4625-bd79-440c44d4e451.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1643966181&amp;Signature=WFoFg%2BwSY7I4YN5zLacSbX5vt3k%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Com. Comm. COM(2022) 55 final del 03.02.2022, <em>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2021/954 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) with regard to third-country nationals legally staying or residing in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic amending Regulation (EU) 2021/954 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) with regard to third-country nationals legally staying or residing in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic</em>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l&#8217;accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell&#8217;UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19, <em>GUUE L 211 del 15.06.2021.</em></p>
<p id="_ftn5">[5] Com. Comm. COM(2021) 649 final, <em>Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio a norma dell&#8217;articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l&#8217;accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID‑19 (certificato COVID digitale dell&#8217;UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID‑19</em>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/02/il-certificato-verde-digitale-e-la-proroga-proposta-dalla-commissione/">IL CERTIFICATO VERDE DIGITALE E LA PROROGA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>VACCINI CONTRO IL CORONAVIRUS. LA COMMISSIONE DECIDE DI NON PROROGARE IL MECCANISMO DI TRASPARENZA E AUTORIZZAZIONE DELLE ESPORTAZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/01/vaccini-contro-il-coronavirus-la-commissione-decide-di-non-prorogare-il-meccanismo-di-trasparenza-e-autorizzazione-delle-esportazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EU and General Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, EU and General Policies</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/01/vaccini-contro-il-coronavirus-la-commissione-decide-di-non-prorogare-il-meccanismo-di-trasparenza-e-autorizzazione-delle-esportazioni/">VACCINI CONTRO IL CORONAVIRUS. LA COMMISSIONE DECIDE DI NON PROROGARE IL MECCANISMO DI TRASPARENZA E AUTORIZZAZIONE DELLE ESPORTAZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 25 novembre 2021, la Commissione Europea ha deciso di non prorogare il meccanismo di trasparenza e autorizzazione delle esportazioni dei vaccini contro il <em>coronavirus</em>, introdotto in data 29 gennaio 2021 attraverso il Regolamento 2021/111<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> al fine di garantire a tutti i cittadini europei un accesso tempestivo alle vaccinazioni e sopperire ai <em>deficit</em> di trasparenza precedentemente riscontrati.</p>
<p>Più particolarmente, il meccanismo subordinava le esportazioni di vaccini da parte di imprese con le quali l&#8217;Unione aveva concluso degli accordi preliminari di acquisto (<em>Advance Purchase Agreements</em>, APAs)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> al rilascio di un&#8217;autorizzazione da parte delle autorità competenti dello Stato Membro in cui i vaccini sono prodotti. Una volta ricevuta una richiesta di autorizzazione, le autorità competenti dovevano redigere un progetto di decisione da notificare alla Commissione che, in caso di dissenso, formulava un parere motivato, spettando poi allo Stato Membro in questione il compito di decidere in merito alla richiesta di autorizzazione conformemente al parere della Commissione<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p>Originariamente previsto fino al 31 marzo 2021, il meccanismo di autorizzazione a “doppia competenza” era stato esteso dalla Commissione a più riprese, con l’ultima proroga fino al 31 dicembre 2021<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. La recente accelerazione nella produzione e nella fornitura dei vaccini contro il <em>coronavirus</em>, da un lato, e la riduzione del rischio che le esportazioni minaccino l&#8217;esecuzione degli APAs tra l&#8217;Unione e i fabbricanti di vaccini, o la sicurezza degli approvvigionamenti, dall’altro, hanno indotto la Commissione a non optare per una nuova proroga del meccanismo.</p>
<p>Ritenendo tuttavia necessario continuare a garantire la trasparenza delle esportazioni, la Commissione ha comunque deciso di introdurre un nuovo sistema di monitoraggio, che fornirà dati tempestivi e specifici per le singole imprese interessate. Nello specifico, conformemente al Regolamento 952/2013<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> è stato introdotto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, ai sensi del quale nella dichiarazione di esportazione o di riesportazione dei vaccini è necessario che siano presenti i codici addizionali TARIC<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> nonché il numero di dosi di vaccino oggetto dell’operazione, la cui mancata indicazione costituirà una violazione del codice doganale dell’Unione.</p>
<p>Previsto per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, il nuovo sistema trova la sua <em>ratio</em> nei benefici derivanti da un controllo efficiente sull’esportazione dei vaccini, ritenuto fondamentale sia per garantire la sicurezza della distribuzione all’interno dell’Unione che per determinare fino a che punto potrebbe essere necessario estenderne la distribuzione al di fuori del territorio unionale. La diffusione del <em>coronavirus</em>, infatti, non conosce limiti né di carattere territoriale, né con riferimento alle norme in materia di esportazione, e ciò rende necessario mantenere un approccio coerente e lungimirante a livello globale ed incrementare la distribuzione dei vaccini nei Paesi meno avanzati.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/01/Articolo-Vaccini-contro-il-coronavirus.-La-Commissione-decide-di-non-prorogare-il-meccanismo-di-trasparenza-e-autorizzazione-delle-esportazioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che subordina l&#8217;esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un&#8217;autorizzazione di esportazione, GUUE L 31I del 30.01.2021.</p>
<p id="_ftn2">[2] Nell’ambito di un APA, in quanto acquirenti finali dei vaccini, gli Stati Membri parteciperanno al processo sin dall&#8217;inizio, venendo rappresentati in un comitato direttivo che assisterà la Commissione su tutti gli aspetti dei contratti prima della loro sottoscrizione. I finanziamenti erogati saranno considerati acconti sul costo dei vaccini effettivamente acquistati dagli Stati Membri, i quali saranno responsabili per la distribuzione e la somministrazione, ivi incluso qualsiasi indennizzo specifico previsto da un determinato APA, mentre la Commissione sarà responsabile del processo di appalto e dei contratti conclusi.</p>
<p id="_ftn3">[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/33f5da1a-7bac-4c7c-819e-583da97bd860.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1643128816&amp;Signature=f5XtomuL4ULyZWD9LXEUw%2FqI1Us%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione, del 29 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l&#8217;esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un&#8217;autorizzazione di esportazione, GUUE L 345 del 30.09.2021.</p>
<p id="_ftn5">[5] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione<em>,</em> GUUE L 269 del 10.10.2013. L’articolo 56 del Regolamento, intitolato “Tariffa doganale comune e sorveglianza”, al paragrafo 5 dispone: “<em>&#8230; </em><em>L&#8217;immissione in libera pratica o l&#8217;esportazione delle merci a cui si applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetta a sorveglianza&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn6">[6] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione, del 25 novembre 2021, che sottopone determinati vaccini e le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini a sorveglianza all&#8217;esportazione, GUUE L 421 del 25.11.2021.</p>
<p id="_ftn">[7] La TARIC (ossia la Tariffa Doganale Comunitaria), ed il relativo codice, sono uno strumento per calcolare i dazi doganali sulla merce importata. Il codice, nello specifico, consente di identificare le caratteristiche riguardanti gli obblighi, le disposizioni e le tariffe legate all’importazione della merce.</p>
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		<title>VIAGGIARE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. LE NUOVE MISURE DELLA COMMISSIONE SULLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2021/12/viaggiare-al-tempo-del-coronavirus-le-nuove-misure-della-commissione-sulla-liberta-di-circolazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 14:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EU and General Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, EU and General Policies, Mobility</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/12/viaggiare-al-tempo-del-coronavirus-le-nuove-misure-della-commissione-sulla-liberta-di-circolazione/">VIAGGIARE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. LE NUOVE MISURE DELLA COMMISSIONE SULLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 25 novembre 2021, la Commissione ha pubblicato due comunicazioni al fine di aggiornare, da un lato, le norme sul coordinamento della libera circolazione in sicurezza nell&#8217;Unione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</a> e, dall’altro, quelle sui viaggi non essenziali verso l&#8217;Unione<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</a>, semplificando il quadro normativo alla luce degli ultimi sviluppi della pandemia.</p>
<p>Più particolarmente, la <u>prima Comunicazione</u><a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</a> trova la sua <em>ratio</em> nel fatto che, nonostante a partire da giugno 2021 la copertura vaccinale sia notevolmente aumentata, con il rilascio di oltre 650 milioni di certificati verdi digitali<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</a> in tutta Europa, la situazione pandemica globale continua a destare forti preoccupazioni. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di introdurre diverse modifiche mirate, che si applicheranno a partire dal 10 gennaio 2022.</p>
<p>In primo luogo, la Commissione ha proposto di continuare a privilegiare un <u>approccio basato sulla persona</u>, di modo tale che il titolare di un valido certificato verde digitale non debba essere soggetto ad ulteriori restrizioni, quali <em>test</em> o quarantene, indipendentemente dallo Stato Membro di partenza, che invece potrebbero applicarsi (nella misura di un <em>test</em> prima o dopo l’arrivo) a chi non sia provvisto di tale certificato.</p>
<p>In secondo luogo, alla luce degli orientamenti del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (<em>European Centre for Disease Prevention and Control</em>, ECDC), la Commissione ha proposto un <u>periodo <em>standard</em> di 9 mesi</u> per l&#8217;accettazione nei contesti di viaggio dei certificati di vaccinazione rilasciati in seguito al completamento del ciclo primario. Onde evitare applicazioni divergenti delle norme, pertanto, gli Stati Membri dovranno prendere immediatamente tutte le misure necessarie per garantire l’accesso alla vaccinazione per i soggetti i cui certificati, precedentemente rilasciati, siano prossimi alla scadenza dei 9 mesi.</p>
<p>In terzo luogo, la Commissione ha proposto di aggiornare il <u>codice cromatico</u> concordato per la mappatura delle zone a rischio incrociando i dati di insorgenza dei nuovi casi con il livello di copertura vaccinale di una regione, così da coordinare le misure relative alle zone con un livello particolarmente basso (classificate con codice &#8220;verde&#8221;) o particolarmente elevato (classificate con codice &#8220;rosso scuro&#8221;)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</a> di circolazione del <em>virus</em>. Nello specifico, mentre le persone provenienti dalle zone “verdi” potranno continuare a viaggiare senza alcuna limitazione, sarà necessario continuare a scoraggiare tutti i viaggi non essenziali da e verso le zone &#8220;rosso scuro&#8221;. I viaggiatori non vaccinati né guariti dal <em>virus</em> che provengono da tali zone, inoltre, dovrebbero sottoporsi ad un <em>test</em> prima della partenza e ad un periodo di quarantena/autoisolamento di 10 giornidopo l&#8217;arrivo, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 12 anni in possesso di un valido certificato digitale o di un <em>test</em>negativo.</p>
<p>La Commissione, infine, ha proposto di semplificare la procedura volta a ritardare la diffusione di possibili nuove varianti del <em>virus</em> o a far fronte a situazioni particolarmente gravi (c.d. &#8220;<u>freno di emergenza</u>&#8220;)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</a>. Più particolarmente, laddove intenda imporre nuove misure per quanto riguarda gli spostamenti da e verso un altro Stato Membro, ogni Stato Membro dovrebbe informarne la Commissione e il Consiglio quanto prima, in modo tale da organizzare dei tavoli di confronto nell&#8217;ambito dei dispositivi integrati del Consiglio per la risposta politica alle crisi (<em>Council’s Integrated Political Crisis Response</em>, IPCR)<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</a>.</p>
<p>Con la <u>seconda Comunicazione</u><a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</a>, invece, la Commissione propone di modificare nuovamente<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</a> la Raccomandazione 2020/912 collegandola più direttamente al certificato digitale, di modo da assistere le autorità degli Stati Membri nella verifica dell&#8217;autenticità, validità ed integrità dei certificati rilasciati da Stati terzi.</p>
<p>Più particolarmente, la Commissione ha in primo luogo proposto di aumentare, da un lato, la soglia del tasso cumulativo dei casi di <em>coronavirus</em> registrati per 100.000 abitanti nei 14 giorni precedenti (c.d. “<em><u>14-day cumulative COVID-19 case notification rate</u></em>”) da 75 a 100 così da ampliare l&#8217;elenco degli Stati da cui sono consentiti i viaggi non essenziali e, dall’altro, quella dei <em>test </em>effettuati per 100.000 abitanti nei sette giorni precedenti (c.d. “<em><u>testing rate</u></em>”)  <strong>da 300 a 600</strong>, in modo da tenere conto dell&#8217;aumento generale delle capacità di effettuare <em>test</em>.</p>
<p>In secondo luogo, secondo la Commissione, a partire dal 10 gennaio 2022 gli Stati Membri dovrebbero accogliere non solo i viaggiatori a cui sono stati somministrati vaccini approvati nell’Unione, e bensì anche quelli<strong> a cui sono stati somministrati vaccini che hanno completato l&#8217;<em><u>iter</u></em><u> previsto per l&#8217;inserimento nell&#8217;elenco per l&#8217;uso di emergenza dell&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità</u></strong><strong><u> </u></strong>(<em>World Health Organization</em>, WHO). In alternativa al vaccino, inoltre, gli Stati Membri dovrebbero consentire i viaggi non essenziali anche a coloro che sono <strong>guariti dal <em>coronavirus</em> </strong>nei 180 giorni precedenti il viaggio e che sono in possesso di un certificato digitale o di un documento equivalente. A tale scopo, i viaggiatori cui è stato somministrato un vaccino approvato dalla WHO ma non dall&#8217;Agenzia europea per i medicinali (<em>European Medicines Agency</em>, EMA) e quelli guariti dovrebbero esibire <strong>u</strong>n <em>test</em> RT-PCR (<em>reverse transcription polymerase chain reaction</em>) negativo prima della partenza.</p>
<p>Anche per quanto riguarda i viaggi non essenziali, infine, la Commissione propone un <u>approccio basato sulla persona</u>e non sullo Stato di provenienza. Di conseguenza, a partire dal 1° marzo 2022 gli Stati Membri dovrebbero autorizzare soltanto l&#8217;ingresso <strong>dei viaggiatori vaccinati o guariti e di quelli essenziali</strong>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/12/Articolo-Viaggiare-al-tempo-del-coronavirus.-Le-nuove-misure-della-Commissione-sulla-liberta-di-circolazione.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, <em>GUUE L 337 del 14.10.2020.</em></p>
<p id="_ftn2">[2] Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione, GUUE L 208I del 01.07.2020.</p>
<p id="_ftn3">[3] Com. Comm. COM(2021) 749 final del 25.11.2021, <em>Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and replacing Recommendation (EU) 2020/1475</em>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro recente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/c0bb017f-8ee4-4625-bd79-440c44d4e451.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1638262795&amp;Signature=soVFt6um84guzucHfqupEHW0DEo%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/49f8a8a4-114f-4c6b-903b-62bfde915e28.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1638204699&amp;Signature=mxQfrghO23VEnSxgVMgAfUOWqLY%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn6">[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/42ecb63e-243f-437f-92a3-0958488b73fd.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1638204721&amp;Signature=UewSwK1pdJz1BqtROYAZx32FXP8%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn7">[7] Introdotti nel giugno 2013, ed in seguito codificati nel dicembre 2018, gli IPCR mirano ad assicurare flessibilità e gradualità, permettendo di adattare il coinvolgimento politico e il sostegno richiesto per le esigenze delle crisi. In altre parole, si tratta di un meccanismo attraverso il quale la presidenza del Consiglio coordina la risposta politica alle crisi riunendo gli attori principali<strong>, </strong>provenienti in particolare dalle Istituzioni europee e dagli Stati Membri interessati.</p>
<p id="_ftn8">[8] Com. Comm. COM(2021) 754 final del 25.11.2021, <em>Proposal for a Council Recommendation </em><em>amending Council Recommendation (EU) 2020/912 on the temporary restriction on non-essential travel into the EU and the possible lifting of such restriction</em>.</p>
<p id="_ftn9">[9] Per ulteriori informazioni in merito alla modifica precedente si veda il nostro contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/42ecb63e-243f-437f-92a3-0958488b73fd.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1638204721&amp;Signature=UewSwK1pdJz1BqtROYAZx32FXP8%3D">LINK</a>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/12/viaggiare-al-tempo-del-coronavirus-le-nuove-misure-della-commissione-sulla-liberta-di-circolazione/">VIAGGIARE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. LE NUOVE MISURE DELLA COMMISSIONE SULLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GLI AIUTI DI STATO NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS E LA SESTA MODIFICA DEL TEMPORARY FRAMEWORK</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2021/11/gli-aiuti-di-stato-nella-lotta-al-coronavirus-e-la-sesta-modifica-del-temporary-framework/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 09:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EU and General Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceuticals and Life Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, EU and General Policies, Pharmaceuticals and Life Sciences</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/11/gli-aiuti-di-stato-nella-lotta-al-coronavirus-e-la-sesta-modifica-del-temporary-framework/">GLI AIUTI DI STATO NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS E LA SESTA MODIFICA DEL TEMPORARY FRAMEWORK</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 18 novembre 2021, la Commissione ha nuovamente<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> esteso il <em>temporary framework</em> in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> prorogandolo fino al 30 giugno 2022, al fine di garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite dalla pandemia mantenendo al contempo l&#8217;integrità del mercato unico nonché condizioni di parità al suo interno.</p>
<p>Si tratta della sesta modifica apportata dalla Commissione al fine di ampliare la gamma delle tipologie di sostegno che gli Stati Membri possono erogare alle imprese. Più particolarmente, la modifica del 3 aprile 2020<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> mirava a consentire agli Stati Membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e le produzioni connesse al contrasto del <em>coronavirus</em>, tutelando i posti di lavoro e sostenendo le imprese. La modifica dell’8 maggio 2020<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>  aveva esplicitato i criteri in base ai quali erano ammissibili le misure di ricapitalizzazione e di finanziamento del debito subordinato, preservando nel contempo la parità di condizioni nel mercato. La modifica del 29 giugno 2020<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> aveva potenziato il sostegno alle microimprese, alle piccole imprese e alle <em>start-up</em> incentivando gli investimenti privati. La modifica del 13 ottobre 2020<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> aveva autorizzato gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi non già altrimenti coperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi. La modifica del 28 gennaio 2021<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, infine, aveva ampliato ulteriormente l&#8217;ambito di applicazione del <em>temporary framework</em> aumentando i massimali ivi previsti e consentendo, fino al 30 giugno 2022, la conversione di determinati strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette.</p>
<p>Il nuovo <em>temporary framework</em> ha introdotto una serie di adeguamenti mirati delle misure precedentemente previste così da supportare l&#8217;attuale ripresa dell&#8217;economia europea in maniera sostenibile.</p>
<p><u>In primo luogo</u>, la Commissione ha deciso di incrementare nuovamente i massimali previsti per alcune misure di sostegno. Più particolarmente, i massimali degli aiuti di importo limitato sono stati innalzatati da 225.000 a 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 270.000 a 345.000 euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell&#8217;acquacoltura, e da 1,8 a 2,3 milioni di euro per le imprese di tutti gli altri settori. <u>In secondo luogo</u>, al fine di continuare ad incentivare gli Stati Membri a privilegiare forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ha prorogato di un anno (dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023) la possibilità di convertire gli strumenti rimborsabili già erogati<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie. <u>In terzo luogo</u>, poiché la pandemia eli <em>coronavirus</em> e le conseguenti misure adottate per contenerla hanno creato circostanze eccezionali per molte imprese, i contributi propri ai sensi dei c.d. &#8220;Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione&#8221;<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> possono rimanere inferiori al 50% dei costi di ristrutturazione, purché rimangano significativi e includano nuovi finanziamenti supplementari a condizioni di mercato. Il carattere eccezionale e imprevedibile della situazione attuale, inoltre, potrà anche consentire deroghe al principio dell&#8217;aiuto &#8220;<em>una tantum</em>&#8220;<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a> se le nuove difficoltà derivano dalla pandemia stessa e dalla conseguente recessione economica. <u>Infine</u>, dato il persistere della mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economici delle esportazioni verso i Paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha disposto la proroga di ulteriori tre mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) dell&#8217;esclusione temporanea di tutti i Paesi dal relativo elenco ai sensi della comunicazione sull&#8217;assicurazione del credito all&#8217;esportazione a breve termine<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>Secondo la Commissione, inoltre, è opportuna l’introduzione di ulteriori opzioni per gli Stati Membri ai sensi dell&#8217;articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE)<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a> per sostenere direttamente gli investimenti in attivi e fornire strumenti per migliorare la posizione patrimoniale delle imprese europee, con una nuova sezione sul sostegno agli investimenti ed una sul sostegno alla solvibilità.</p>
<p>Più particolarmente, il <u>sostegno agli investimenti</u>, possibile fino al 31 dicembre 2022 sulla base di un regime e nel rispetto dei limiti previsti dal <em>temporary framework</em><a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, dovrebbe, tra le altre cose, i) agevolare lo sviluppo delle attività economiche necessarie per il ritorno a una crescita sostenibile a lungo termine, ii) sostenere un&#8217;economia più resiliente per il futuro, e iii) aiutare gli Stati Membri a sviluppare le attività economiche necessarie per conseguire gli obiettivi della transizione verde e digitale. Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, Stati Membri potranno sostenere la ripresa economica rafforzando la <u>solvibilità</u> delle piccole e medie imprese (<em>Small and Medium Enterprises</em>, SMEs) nonché delle piccole imprese a media capitalizzazione, di modo tale da fornire loro un accesso più agevole agli investimenti privati sotto forma di strumenti di capitale, limitando nel contempo i potenziali effetti negativi sul mercato interno<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/11/Articolo-Gli-aiuti-di-Stato-nella-lotta-al-coronavirus-e-la-sesta-modifica-del-temporary-framework.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Com. Comm. C(2021) 8442 final del 18.11.2021, <em>Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell&#8217;allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull&#8217;applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea all&#8217;assicurazione del credito all&#8217;esportazione a breve termine</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Com. Comm. C(2020) 1863 final del 19.03.2020, <em>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</em>. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.dejalex.com/2020/03/aiuti-di-stato-nuovo-temporary-framework-per-far-fronte-allemergenza-coronavirus/?lang=it">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Com. Comm. C(2020) 2215 final del 03.04.2020, <em>Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza del COVID-19</em>. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.dejalex.com/2020/04/gli-aiuti-di-stato-e-lestensione-del-temporary-framework-nella-lotta-al-coronavirus/?lang=it">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Com. Comm. C(2020) 3156 final del 08.05.2020, <em>Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19</em>. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/498b8236-5ff5-4148-81db-0829d6ceb043.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1637317485&amp;Signature=Rv6DhV98i5oCQvY6FW0i3ENFe0s%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] Per ulteriori informazioni si veda il seguente <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1221">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn6">[6] Com. Comm. C(2020)7127 final del 13.10.2020, <em>Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell&#8217;allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull&#8217;applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea all&#8217;assicurazione del credito all&#8217;esportazione a breve termine</em>. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/8ced4f88-1b6a-4129-b01f-72cc188015df.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1637317601&amp;Signature=LtWqd8P4nVIj4cHd10KPtemO2tQ%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn7">[7] Com. Comm. C(2021) 564 final del 28.01.2021, <em>Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell&#8217;allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull&#8217;applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea all&#8217;assicurazione del credito all&#8217;esportazione a breve termine</em>. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/89ff829e-8a37-44a1-bf49-c5a5636605d2.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1637317761&amp;Signature=EuU6eJ62Y53%2BIjvnrIrCopSMdhE%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn8">[8] Nello specifico, tra le altre, gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti.</p>
<p id="_ftn9">[9] Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, GUUE C 249 del 31.07.2014. Per ulteriori informazioni, si vedano i punti 62-64.</p>
<p id="_ftn10">[10] Il punto 74 degli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione dispone: “<em>&#8230; Le eccezioni a questa regola sono consentite nei seguenti casi:</em></p>
<ol>
<li><em>a) se l’aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un’unica operazione di ristrutturazione;</em></li>
<li><em>b) se l’aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:</em></li>
<li><em>i) quando sono stati concessi aiuti a norma dei presenti orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine,</em></li>
<li><em>ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili all’impresa.</em></li>
<li><em>c) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario&#8230;</em>”.</li>
</ol>
<p id="_ftn11">[11] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/1ec0c0d3-4d0c-4a57-998b-7603140d3ae4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1637320968&amp;Signature=fwcyzLBEMFHtze%2FJWCCX1lECPjM%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn12">[12] L’articolo 107 TFUE al paragrafo 3 dispone: “<em>&#8230; Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:</em></p>
<ol>
<li><em>a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all&#8217;articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;</em></li>
<li><em>b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell&#8217;economia di uno Stato membro;</em></li>
<li><em>c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;</em></li>
<li><em>d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell&#8217;Unione in misura contraria all&#8217;interesse comune;</em></li>
<li><em>e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione&#8230;</em>”.</li>
</ol>
<p id="_ftn13">[13] Per ulteriori informazioni si veda la nuova sezione 3.13, intitolata “Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile”.</p>
<p id="_ftn14">[14] Per ulteriori informazioni si veda la nuova sezione 3.14, intitolata “Sostegno alla solvibilità”.</p>
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		<title>SCUDO PENALE E OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE MEDICO E SANITARIO. LE DISPOSIZIONI ITALIANE E IL CONTESTO EUROPEO</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2021/09/scudo-penale-e-obbligo-vaccinale-per-il-personale-medico-e-sanitario-le-disposizioni-italiane-e-il-contesto-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Esmeralda Dedej]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceuticals and Life Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Product Liability and Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=21873</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, Pharmaceuticals and Life Sciences, Product Liability and Safety, Society</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/09/scudo-penale-e-obbligo-vaccinale-per-il-personale-medico-e-sanitario-le-disposizioni-italiane-e-il-contesto-europeo/">SCUDO PENALE E OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE MEDICO E SANITARIO. LE DISPOSIZIONI ITALIANE E IL CONTESTO EUROPEO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Sin dall’inizio della crisi pandemica del coronavirus<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> era evidente che l’unica soluzione per arginare la propagazione del virus sarebbe stata l’approvazione di uno o più vaccini e la loro somministrazione su larga scala. Al riguardo, ancora nel giugno del 2020, la Commissione Europea aveva adottato<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> una strategia comune per accelerare <em>l’iter</em> per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini al fine di raggiungere la c.d. immunità di gregge.</p>
<p>Nonostante i rigidi parametri imposti per la loro approvazione, i vaccini sono tuttavia inevitabilmente caratterizzati da una intrinseca componente di rischio e, come è noto, possono essere all’origine del c.d. danno vaccinale, per il quale l’ordinamento già prevede un sistema di indennizzo a carico dello Stato, tuttavia, limitato alle vaccinazioni obbligatorie per legge<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. È anche in questo contesto che si pongono diverse tematiche rilevanti per i nuovi vaccini anti-Covid-19 e gli obblighi, oltre che le responsabilità, che ne derivano.</p>
<p><u>Un primo aspetto</u> attiene alla <u>responsabilità del personale medico e sanitario</u> impegnato nella gestione dei pazienti affetti da coronavirus e incaricato della somministrazione del vaccino, così esponendosi ai conseguenti rischi per eventuali lesioni colpose o finanche morte del paziente. La natura non soltanto astratta del tema è dimostrata anche dai (pur rari) decessi ascrivibili a reazioni avverse a seguito della somministrazione ed alla incessante attenzione mediatica sulle politiche vaccinali. Era d’altronde ragionevole che il personale sanitario coinvolto nella formidabile mobilitazione in atto si ponesse al riguardo degli interrogativi che non potevano restare senza risposta.</p>
<p>È in questo contesto, che il Governo ha approvato il Decreto-Legge del 1° aprile 2021, n. 44 (Decreto-Legge 44/2021)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, contenente misure urgenti per il contenimento del coronavirus ed in materia di vaccinazioni, convertito poi in legge in data 28 maggio 2021<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>Il Decreto-Legge 44/2021 prevedeva in origine un unico articolo sulla responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid-19. Nello specifico, il suo articolo 3<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>  aveva introdotto il c.d. scudo vaccinale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> che garantisce al personale sanitario che somministra il vaccino la non punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> e 590<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> del Codice Penale, allorquando la somministrazione sia effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione per l’immissione in commercio del prodotto rilasciate dalle autorità competenti o delle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. Tale disposizione, in sostanza, rende penalmente non perseguibile il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale.</p>
<p>Tuttavia, ci si può domandare quanto in effetti l’articolo 3 del Decreto-Legge 44/2021 innovi rispetto alla vigente normativa in materia di responsabilità medica, disciplinata dalla Legge dell’8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco)<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>. Infatti, l’articolo 590 <em>sexies</em>, comma 2<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, del Codice Penale, introdotto da tale legge, già contempla la nozione di imperizia lieve<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a> nell’esercizio della professione sanitaria come causa di non punibilità, purché siano state seguite le linee guida applicabili nello svolgimento dell’attività. In altre parole, se le lesioni o la morte del paziente sono state cagionate dal vaccino per effetto di condotta colposa, il personale sanitario sarà esente da responsabilità sempre che abbia seguito scrupolosamente le linee guida.</p>
<p>La vera novità è introdotta dall’articolo 3-bis<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a> del Decreto-Legge 44/2021 convertito, in forza del quale, la non punibilità è estesa, sia in relazione all’omicidio colposo che in relazione alle lesioni personali colpose, durante la fase di emergenza epidemiologica, anche a <u>tutti</u> i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria. Avendo così ampliato l’ambito della causa di non punibilità, già prevista per i vaccinatori, a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, con finalità preventiva, diagnostica, terapeutica, palliativa, riabilitativa o di medicina legale, la norma poggia sul duplice presupposto che i fatti non siano stati commessi con colpa grave e che siano connessi alla situazione di emergenza sin dalla sua dichiarazione nel gennaio 2020.</p>
<p>Al comma 2 dello stesso articolo, il Decreto-Legge 44/2021 come convertito introduce i criteri per valutare il grado di colpa. Nello specifico, tra i vari fattori che possono escluderne la gravità, il giudice potrà tener conto della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da Covid-19 e sulle terapie appropriate al momento della commissione del fatto, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, e del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.</p>
<p>Tali indicatori di non-colpa possono attenere, ad esempio, all’uso <em>off label</em><a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a> dei farmaci, all’omessa somministrazione di eparina<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>all’inizio della pandemia in quanto ancora non si conosceva il meccanismo patogenetico del coronavirus attivante le coagulopatie<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>, alla scelta di chi curare prima, al numero di posti letto disponibili nei reparti di terapia intensiva, alla quantità di farmaci, dispositivi e tecnologie disponibili o di personale medico/infermieristico di turno. Inoltre, all’esordio dell’epidemia, i medici non infettivologi, non conoscendo ancora la via respiratoria di contagio, non isolavano un paziente sintomatico, con conseguente possibilità di diffusione del virus per tale ragione.</p>
<p>Piuttosto che proporre una definizione <em>ad hoc</em> della colpa grave, la norma si limita quindi ad individuare un elenco non esaustivo di fattori di valutazione sul grado della colpa a disposizione del giudice, il quale avrà il potere di prendere in considerazione anche diversi fattori non elencati. La verosimile applicabilità dello scudo penale non esimerà pertanto l’autorità inquirente dall’iscrizione dell’operatore nel registro degli indagati a fini di garanzia, poiché, per i fini della scriminante, sarà pur sempre necessaria la valutazione del giudice del merito sul suo operato.</p>
<p>L’articolo 3-bis del Decreto-Legge 44/2021 come convertito riguarda, tuttavia, soltanto la responsabilità penale, lasciando gli esercenti di una professione sanitaria conseguentemente esposti ai rischi di responsabilità civile.</p>
<p>Il <u>secondo aspetto</u> rilevante è legato <u>all’obbligo vaccinale per il personale medico e sanitario</u>. Infatti, ai sensi dell’articolo 4<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a> del Decreto-Legge 44/2021 come convertito, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione del contagio al fine di tutelare la salute pubblica e per garantire adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.</p>
<p>Gli effetti della mancata vaccinazione dei soggetti obbligati sono sanciti dall’articolo 4, comma 6,<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a> del Decreto-Legge 44/2021. Più particolarmente, in seguito all’accertamento dello <em>status</em> di non vaccinato da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente, che agisce su segnalazione<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a> della regione o della provincia autonoma<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>, l’esercente le professioni sanitarie e l’operatore di interesse sanitario potrà essere <u>sospeso</u> dalle prestazioni o mansioni che possano determinare una diffusione del virus attraverso interazioni interpersonali. Pertanto, una volta comunicato l’accertamento dell’inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale, il datore di lavoro assegna al lavoratore non vaccinato mansioni diverse, non necessariamente inferiori, che non implichino contatti interpersonali o rischi di diffusione del contagio, con retribuzione corrispondente alle mansioni assegnate. Qualora l&#8217;assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, il lavoratore sarà sospeso fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale, senza percepire per tutta la durata della sospensione alcuna retribuzione o altro compenso<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>.</p>
<p>Le misure adottate avranno efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque (allo stato) non oltre il 31 dicembre 2021<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2022, il lavoratore potrà, salve successive disposizioni sempre da adottarsi con norma primaria, essere reintegrato nelle proprie mansioni.</p>
<p>L’obbligo vaccinale degli operatori sanitari e sociosanitari è stato oggetto di una recente pronuncia del Tribunale di Modena, che con ordinanze del 19 maggio<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a> e del 23 luglio 2021<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>, aveva ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da una RSA nei confronti di due fisioterapiste che non si erano sottoposte al vaccino anti-Covid-19. Tuttavia, la causa verteva sull’interpretazione della normativa applicabile prima dell’adozione del Decreto-Legge 44/2021. Nello specifico, il giudice aveva ricostruito la fattispecie sulla scorta degli obblighi derivanti dal combinato disposto delle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a> e dell’articolo 2087<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a> del Codice Civile, ritenendo che il rifiuto delle lavoratrici di sottoporsi alla vaccinazione, pur non assumendo rilievo disciplinare, qualora non giustificato da cause soggettive e specifiche condizioni cliniche, costituiva impedimento oggettivo all’espletamento della prestazione lavorativa. Questa ricostruzione è ora confermata sotto il profilo sistematico dall’articolo 4 del Decreto-Legge 44/2021, in quanto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio delle professioni sanitarie, così legittimandosi la sospensione in caso di inosservanza del relativo obbligo.</p>
<p>Oltre che per il personale medico e sanitario, l’obbligo vaccinale è destinato a prender piede anche in altri contesti socio-economici, in parallelo ad altre misure di prevenzione. A tal proposito, con il recentissimo Decreto-Legge 105/2021<a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[27]</sup></a>, il governo ha introdotto l’obbligo del c.d. <em>Green Pass</em>, vale a dire, l’obbligo di presentare un certificato di vaccinazione o un <em>test</em> per il coronavirus con risultato negativo o di una prova d diagnosi negativa, per l’accesso ai ristoranti, alle attività di svago ed agli eventi, esteso successivamente con il Decreto-Legge 111/2021<a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[28]</sup></a> anche all’accesso ai trasporti interregionali, al personale scolastico ed universitario nonché agli studenti. Tutte queste misure hanno come conseguenza indiretta un forte incentivo a sottoporsi al trattamento vaccinale, non solo per il personale medico e sanitario ma per tutti i cittadini, indipendentemente dall’attività svolta.</p>
<p>In altri Stati dell’Unione Europea, l’orientamento politico prevalente è nel senso di non imporre il trattamento vaccinale, affidandosi al momento a forme indirette e di <em>moral suasion.</em> Infatti, per la cancelliera <em>Angela Merkel</em> adottare una formula di obbligatorietà non sarebbe un’opzione realistica<a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[29]</sup></a>. In Irlanda, l’obbligo vaccinale è definito dall’autorità sanitaria come la misura più invasiva, da prendere in considerazione soltanto in caso di rischio di sanità pubblica estremo<a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[30]</sup></a>. Tuttavia, recentemente, anche la Francia ha dichiarato di voler introdurre l’obbligo vaccinale per il personale sanitario a partire dal 15 settembre 2021 e la sospensione della retribuzione per chi non si sarà vaccinato. La Commissione, per sua parte, ha sottolineato che le campagne vaccinali ricadono nelle competenze nazionali, ivi compresa l’obbligatorietà o meno del trattamento e per quali tipologie di soggetti<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup>[31]</sup></a>.</p>
<p>In conclusione, tornando allo scudo penale disposto dal Decreto-Legge 44/2021, sembra trattarsi di una misura destinata ad intervenire nella sfera soggettiva degli esercenti le professioni sanitare, per rassicurarli su ciò che dal loro operato nell’attività di somministrazione dei vaccini nel periodo emergenziale non deriveranno conseguenze penali, se non per colpa grave. Peraltro, il contesto di fatto, e quello normativo conseguente, sono in continuo mutamento, sia a causa del progressivo accumularsi di dati di farmacovigilanza sempre più significativi per definire l’incidenza delle conseguenze avverse e l’aggiornamento e l’affinamento e delle indicazioni, delle controindicazioni e dei dosaggi, sia a causa della continua scoperta delle nuove varianti del virus e della necessità di adattare coerentemente la prevenzione e le terapie. Il quadro normativo e, in definitiva, quello delle responsabilità e dell’obbligo vaccinale sono quindi anch’essi destinati ad un futuro in continua evoluzione.</p>
<p class="has-text-align-center"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/09/20210903_Articolo_Scudo-penale-e-obbligo-vaccinale-per-il-personale-medico-e-sanitario.-Le-disposizioni-italiane-e-il-contesto-europeo.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro <em>blog</em>, disponibile al seguente <a href="https://www.dejalex.com/coronavirus/">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7c48017e-a8a2-49e2-b1a5-ed25b02e8f59">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Legge del 25 febbraio 1992, n. 210, Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, GU n. 55 del 06.03.1992. L’articolo 1 della legge dispone: “… <em>Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge…</em>”.</p>
[4] Decreto-Legge del 1° aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, GU n. 79 del 01.04.2021.</p>
<p id="_ftn5">[5] Legge 28 maggio 2021, n. 76, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, GU n.128 del 31.05.2021.</p>
<p id="_ftn6">[6] L’articolo 3 del Decreto-Legge, intitolato “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”, dispone: “… <em>Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari  ((pubblicate  nel  sito   internet   istituzionale)) del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione…</em>”.</p>
<p id="_ftn7">[7] Chiamato anche immunità penale del vaccino.</p>
<p id="_ftn8">[8] L’articolo 589 del Codice Penale, intitolato “Omicidio colposo”, al comma 3, dispone: “… <em>Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni…</em>”.</p>
<p id="_ftn9">[9] L’articolo 590 del Codice Penale, intitolato “Lesioni personali colpose”, al comma 1, dispone: “… <em>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309…</em>”.</p>
[10] Legge dell’8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, GU n. 64 del 17-03-2017.</p>
<p id="_ftn11">[11] L’articolo 590-<em>sexies </em>del Codice Penale, intitolato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, al comma 2, dispone: “… <em>Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto…</em>”.</p>
<p id="_ftn12">[12] L’imperizia si caratterizza per l’inosservanza, in ambito sanitario, di una regola specialistica o tecnica (c.d. <em>leges artis</em>) a causa di propria ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarla oppure per la non sua non concreta applicazione sebbene l’operatore avrebbe dovuto eseguirla.</p>
<p id="_ftn13">[13] L’articolo 3-bis del Decreto-Legge, intitolato “<em>Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19</em>”, dispone: “… <em>Durante lo stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell&#8217;esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella  situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.  </em></p>
<ol start="2">
<li><em> Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all&#8217;emergenza…”.</em></li>
</ol>
<p id="_ftn14">[14] Per <em>off-label</em> si intende l&#8217;impiego nella pratica clinica di farmaci somministrati al di fuori delle condizioni autorizzate dagli enti predisposti per patologia, popolazione o posologia.</p>
<p id="_ftn15">[15] L&#8217;eparina è un principio attivo anticoagulante, in grado di rallentare o interrompere il processo di coagulazione del sangue.</p>
<p id="_ftn16">[16] La coagulopatia si manifesta quando i fattori della coagulazione sono carenti o assenti. I fattori della coagulazione sono proteine che permettono la formazione del coagulo del sangue.</p>
<p id="_ftn17">[17] L’articolo 4 del Decreto-Legge, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, al comma 1, dispone: “… <em>In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all&#8217;art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell&#8217;erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all&#8217;art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell&#8217;infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l&#8217;esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano</em>…”.</p>
<p id="_ftn18">[18] L’articolo 4 del Decreto-Legge, al comma 6, dispone: “… <em>Decorsi i termini di cui al comma 5, l&#8217;azienda sanitaria locale competente accerta l&#8217;inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti ne dà immediata comunicazione scritta all&#8217;interessato, al datore di lavoro e all&#8217;Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell&#8217;azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2…</em>”.</p>
<p id="_ftn19">[19] L’articolo 4 del Decreto-Legge, al comma 5, dispone: “… <em>Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l&#8217;effettuazione della vaccinazione o l&#8217;omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l&#8217;obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l&#8217;interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all&#8217;obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l&#8217;interessato a trasmettere immediatamente e comunque, non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l&#8217;adempimento all&#8217;obbligo vaccinale</em>…”.</p>
<p id="_ftn20">[20] L’azienda sanitaria locale (ASL) è un ente pubblico locale competente per l’organizzazione gestionale e finanziaria delle prestazioni sanitarie.</p>
<p id="_ftn21">[21] L’articolo 4 del Decreto-Legge, al comma 8, dispone: “… <em>Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato…</em>”.</p>
<p id="_ftn22">[22] L’articolo 4 del D Decreto-Legge, al comma 9, dispone: “… <em>La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021…</em>”.</p>
<p id="_ftn23">[23] Tribunale di Modena ordinanza n. 2467 del 19.05.2021.</p>
<p id="_ftn24">[24] Tribunale di Modena ordinanza n. 2467 del 23.07.2021.</p>
<p id="_ftn25">[25] Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, GU n.101 del 30.04.2008.</p>
<p>L’articolo 20 del TUSL, intitolato “Obblighi dei lavoratori”, al paragrafo 1, dispone: “… <em>Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro</em>…”.</p>
<p id="_ftn26">[26] L’articolo 2087 del Codice Civile, intitolato “Tutela delle condizioni di lavoro”, dispone: “… L&#8217;imprenditore è tenuto ad adottare nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l&#8217;esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l&#8217;integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.</p>
<p id="_ftn27">[27] Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l&#8217;esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, GU n.175 del 23.07.2021.</p>
<p id="_ftn28">[28] Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111, Misure urgenti per l&#8217;esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, GU n.187 del 06.08.2021.</p>
<p id="_ftn29">[29] Per ulteriori informazioni si veda il seguente <a href="https://tg24.sky.it/mondo/2021/07/14/obbligo-vaccino-green-pass-ue#06">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn30">[30] Per ulteriori informazioni si veda il seguente <a href="https://www.sanitainformazione.it/mondo/obbligo-vaccinale-per-sanitari-e-green-pass-le-regole-negli-altri-paesi-europei/">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn31">[31] Per ulteriori informazioni si veda il seguente <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000724-ASW_IT.html">LINK</a>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/09/scudo-penale-e-obbligo-vaccinale-per-il-personale-medico-e-sanitario-le-disposizioni-italiane-e-il-contesto-europeo/">SCUDO PENALE E OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE MEDICO E SANITARIO. LE DISPOSIZIONI ITALIANE E IL CONTESTO EUROPEO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SETTORI CULTURALI E CREATIVI. LE NUOVE MISURE EUROPEE PER UNA RIAPERTURA SICURA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2021/07/settori-culturali-e-creativi-le-nuove-misure-europee-per-una-riapertura-sicura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 09:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EU and General Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Media and Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=21505</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, EU and General Policies, Society, Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism, Media and Entertainment</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/07/settori-culturali-e-creativi-le-nuove-misure-europee-per-una-riapertura-sicura/">SETTORI CULTURALI E CREATIVI. LE NUOVE MISURE EUROPEE PER UNA RIAPERTURA SICURA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />
<p>Alla luce dei recenti miglioramenti nella situazione epidemiologica europea e della netta accelerazione delle campagne di vaccinazione negli Stati Membri, in data 29 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato degli Orientamenti<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> per garantire una ripresa coordinata e in sicurezza delle attività culturali e creative nell&#8217;Unione per incominciare a sostenere concretamente questi settori a valle delle gravi difficoltà sofferte a causa della pandemia.</p>
<p>Gli Orientamenti forniscono principi generali e raccomandazioni di cui tenere conto nella pianificazione della ripresa di determinate attività, accompagnati da una serie di azioni volte a garantire la ripresa sostenibile dell&#8217;intero settore.</p>
<p>Poiché l’obiettivo del 70% della popolazione adulta vaccinata entro l’estate 2021<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> non è ancora stato raggiunto, la Commissione ritiene in primo luogo necessario pianificare la ripresa delle attività sociali secondo criteri di gradualità. Di conseguenza, nel riaprire attività culturali precedentemente sospese o chiuse, e nell’autorizzare determinati tipi di eventi, gli Stati Membri dovrebbero svolgere un&#8217;attenta valutazione del rischio che tenga conto di indicatori a livello individuale, di popolazione e delle singole istituzioni culturali. Gli Stati Membri, inoltre, dovrebbero predisporre meccanismi che assicurino il coordinamento e la comunicazione, anche con mezzi digitali, tra le autorità e gli operatori del settore, di modo tale da garantire che il pubblico sia correttamente informato sul contesto locale, sulle misure da seguire qualora si presentino casi sospetti di <em>coronavirus</em> nonché sulle modalità di accesso all&#8217;assistenza sanitaria. Infine, nonostante alcuni eventi siano già stati organizzati al fine di testarne la sicurezza, onde evitare potenziali diffusioni inaspettate del <em>virus</em> gli Stati Membri dovrebbero mantenere una sorveglianza ed un monitoraggio rigorosi per qualsiasi raduno di massa.</p>
<p>In secondo luogo, gli Orientamenti predispongono diverse raccomandazioni per guidare gli Stati Membri nell’elaborazione ed attuazione delle misure e dei protocolli per la ripresa dei servizi e degli eventi culturali in maniera coordinata, tenendo conto delle specifiche condizioni nazionali, regionali e locali. Più particolarmente, secondo la Commissione è necessario, tra le altre cose, i) che le istituzioni culturali dispongano di un piano di preparazione che stabilisca le azioni da intraprendere per prevenire la trasmissione del <em>virus</em> durante un evento e/o all&#8217;interno dell&#8217;istituzione, quali il distanziamento personale ed i protocolli di igiene e disinfezione, ii) che i datori di lavoro agevolino e promuovano l&#8217;accesso dei loro dipendenti alla vaccinazione conformemente ai piani nazionali, iii) che il pubblico riceva tutte le informazioni necessarie in modo accessibile, prima dell&#8217;arrivo e sul posto, su tutti gli orientamenti vigenti delle autorità sanitarie pubbliche locali e sulle misure specifiche adottate <em>in loco</em>, iv) prevedere la possibilità di subordinare l&#8217;accesso alle istituzioni culturali alla presentazione di un <em>test</em> per il <em>coronavirus</em> con risultato negativo e/o di un certificato di vaccinazione e/o di una prova della diagnosi negativa entro determinati periodi di tempo, e v) che gli Stati Membri continuino a seguire un&#8217;impostazione strategica graduale, partendo da aperture progressive con un numero ristretto di partecipanti aumentabile a seconda dell’evolversi della situazione epidemiologica e della copertura vaccinale.</p>
<p>Secondo la Commissione, infine, la riapertura degli ambienti culturali dovrebbe essere accompagnata da una serie di interventi volti a garantire una ripresa e una resilienza sostenibili dell&#8217;intero settore. Gli Stati Membri sono innanzitutto invitati ad utilizzare il certificato verde digitale<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> per l&#8217;accesso e la partecipazione in sicurezza alle attività culturali, di modo da semplificare le formalità per i cittadini che si recano a tal fine in altri Stati Membri. Essi, inoltre, dovrebbero sostenere il settore culturale e creativo nell’adeguamento alle nuove esigenze della società dopo la pandemia, combinando azioni destinate all&#8217;ambiente fisico e a quello digitale, anche con misure volte ad agevolare la comprensione di quest’ultimo. Oltre a sfruttare appieno il dispositivo per la ripresa e la resilienza<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>,  gli Stati Membri dovrebbero, da ultimo, fornire ai settori e alle industrie culturali e creative le opportune informazioni sulle nuove opportunità di finanziamento nell&#8217;ambito della nuova generazione (2021-2027) di programmi europei quali, tra gli altri, Europa Creativa<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> e Orizzonte Europa<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, per garantire le risorse necessarie a far fronte alle conseguenze finanziarie avverse della pandemia.</p>
<p><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/07/Articolo-Settori-culturali-e-creativi.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>




<hr class="wp-block-separator is-style-wide" />


<p id="_ftn1" style="font-size: 10px;">[1] Com. Comm. C(2021) 4838 final del 29.06.2021, <em>Orientamenti dell&#8217;UE per la ripresa in sicurezza delle attività nei settori culturali e creativi &#8211; COVID-19</em>.</p>
<p id="_ftn2" style="font-size: 10px;">[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/fb426044-4fa1-4b36-b5af-2158e4efe622.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1625495893&amp;Signature=10emQ%2BMAzudpql38cQ8mkQXQ3Zw%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3" style="font-size: 10px;">[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/c0bb017f-8ee4-4625-bd79-440c44d4e451.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1625498520&amp;Signature=2b2hLrUKJTBMal86U2aatSeNXtk%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4" style="font-size: 10px;">[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/148a2cfd-8e8f-4d32-9ce4-4f6c627a5573.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1625498885&amp;Signature=dLdtfs2RkFPpTn%2FAQ6CMCnlL9Ys%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5" style="font-size: 10px;">[5] Per ulteriori informazioni si veda il seguente <a href="https://ec.europa.eu/culture/resources/annual-work-programmes">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn6" style="font-size: 10px;">[6] Per ulteriori informazioni si veda il seguente <a href="https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_it">LINK</a>.</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/07/settori-culturali-e-creativi-le-nuove-misure-europee-per-una-riapertura-sicura/">SETTORI CULTURALI E CREATIVI. LE NUOVE MISURE EUROPEE PER UNA RIAPERTURA SICURA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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