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	<title>Andrea Palumbo Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Andrea Palumbo Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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		<title>CHATGPT E GARANTE ITALIANO: ALCUNE RIFLESSIONI A DISTANZA DI TEMPO</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/06/chatgpt-gdpr-riflessioni-tutela-dati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 09:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Jacopo Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Digital, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/06/chatgpt-gdpr-riflessioni-tutela-dati/">CHATGPT E GARANTE ITALIANO: ALCUNE RIFLESSIONI A DISTANZA DI TEMPO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p style="font-weight: 400;"><strong>INTRODUZIONE</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Da qualche mese l’intelligenza artificiale ha fatto pienamente ingresso nelle nostre vite. In particolare, tale processo è stato fortemente accelerato dalla messa a disposizione di ChatGPT<a href="#_ftn1" name="&quot;_ftnref1”"><sup>[1]</sup></a> al grande pubblico.</p>
<p style="font-weight: 400;">Subito è apparso chiaro che tali tecnologie avranno sempre di più un impatto formidabile sul mondo della scuola e del lavoro. Mansioni che una volta avrebbero richiesto giorni di lavoro intenso, ora possono essere svolte nel tempo di un “<em>clic”</em>. Si pensi ad esempio alla traduzione di documenti da un idioma ad un altro oppure a riassunti di testi complicati. Motori di ricerca come ChatGPT si sono dimostrati infatti in grado di svolgere perfettamente alcuni compiti rimpiazzando quasi totalmente il &#8220;fattore umano”.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ovviamente, si è allo stesso tempo aperto un dibattito articolato sulle possibili tutele che devono essere apprestate nei confronti di tali strumenti di intelligenza artificiale.</p>
<p style="font-weight: 400;">A riguardo, a fine marzo 2023, aveva destato enorme clamore a livello planetario una deliberazione d’urgenza del Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”) in cui si era disposta la limitazione provvisoria del trattamento nei confronti di OpenAI dopo avere riscontrato alcune possibili violazioni della normativa <em>privacy </em>di ChatGPT<a href="#_ftn2" name="&quot;_ftnref2”"><sup>[2]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">I più noti quotidiani italiani avevano commentato “a caldo” la decisione affermando, tra le altre cose, che il Garante avrebbe usato “… <em>strumenti vecchi per affrontare un mondo nuovo</em> …”<a href="#_ftn3" name="&quot;_ftnref3”"><sup>[3]</sup></a>. Si rilevava che saremmo stati in presenza di nuova scelta “auto-lesionista” del nostro paese simile a quella che aveva portato l’Italia a vietare UBER a differenza di una buona parte del resto del mondo.</p>
<p style="font-weight: 400;">Come noto, la vicenda si è poi “normalizzata”. Ed infatti, nell’ambito del procedimento instaurato, il Garante ha consentito ad Open AI di operare (seppure provvisoriamente) anche in Italia a patto che venissero posti in essere alcuni accorgimenti per salvaguardare la <em>privacy </em>degli utenti.</p>
<p style="font-weight: 400;">In questo contributo, a distanza di un po&#8217; di tempo, cercheremo di valutare “a freddo” quali aspetti sono emersi dalla vicenda sorta tra OpenAI ed il Garante.</p>
<p style="font-weight: 400;"> </p>
<p style="font-weight: 400;"><strong><u>IL CASO AI E IL PROCEDIMENTO INSTAURATO DAL GARANTE ITALIANO</u></strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Il caso OpenAI nasce dalla convinzione del Garante che il trattamento di dati operato tramite ChatGPT non fosse conforme al GDPR.</p>
<p style="font-weight: 400;">In sostanza si obbiettava alla società statunitense che il servizio: <em>(i)</em> fosse operato in assenza di informativa;<em> (ii)</em> non presentasse idonea base giuridica; <em>(iii)</em> potesse portare ad un trattamento di dati inesatto; e <em>(iv)</em> non avesse un filtro per la verifica dell’età degli utenti.</p>
<p style="font-weight: 400;">È sulla base di queste motivazioni che il Garante richiedeva dunque la sospensione temporanea di ChatGPT in Italia.</p>
<p style="font-weight: 400;">A seguito di intensi scambi di vedute, la società statunitense proponeva l’implementazione di accorgimenti specifici in materia di tutela dei dati personali per tentare di rendere ChatGPT conforme al GDPR rispetto alle criticità rilevate dal Garante<a href="#_ftn4" name="&quot;_ftnref4”"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tali proposte venivano considerate soddisfacenti e, in data 11 aprile 2023, il Garante adottava un provvedimento con cui sospendeva condizionalmente il proprio precedente provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani da parte di OpenAI tramite ChatGPT<a href="#_ftn5" name="&quot;_ftnref5”"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Esamineremo di seguito i punti più rilevanti del fruttuoso dialogo intercorso tra OpenAI e il Garante.</p>
<p style="font-weight: 400;"> </p>
<p style="font-weight: 400;"><em><u>Misure sull’informativa </u></em></p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, si nota che il Garante aveva riscontrato, nel disporre il provvedimento d’urgenza di limitazione provvisoria del 30 marzo 2023, che OpenAI non forniva alcuna informativa agli utenti e agli interessati sul trattamento dei loro dati personali. Questo aspetto rendeva particolarmente problematica l’operatività di ChatGPT, soprattutto in considerazione dell’ingente quantità di dati personali utilizzati dall’applicazione, che coinvolgeva un gran numero di interessati i cui dati personali erano soggetti a trattamento, verosimilmente senza che ne fossero consapevoli. Inoltre, veniva altresì notato che la mancanza di informativa poneva un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dal GDPR da parte degli interessati. Ciò rappresentava un’importante criticità dati i rischi che il trattamento dei dati personali nel contesto del servizio ChatGPT potesse avvenire in violazione del principio di accuratezza, con il conseguente interesse degli interessati a richiedere la rettifica dei dati che li riguardano generati in modo inesatto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il Garante richiedeva dunque, in primo luogo, che OpenAI provvedesse alla predisposizione e pubblicazione sul proprio sito internet di un’informativa che fornisse agli interessati del servizio ChatGPT, utenti o non utenti, i cui dati sono soggetti a trattamento per l’addestramento degli algoritmi, tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”)<a href="#_ftn6" name="&quot;_ftnref6”"><sup>[6]</sup></a>. In secondo luogo, il Garante “suggeriva” a OpenAI di inserire, nel procedimento di registrazione degli utenti, un <em>link</em> alla suddetta informativa affinché tutti gli utenti potessero prenderne visione prima di completare la registrazione con <em>link</em> visibile anche per gli utenti già registrati al momento del primo accesso successivo alla riattivazione del servizio.</p>
<p style="font-weight: 400;">OpenAI ha effettivamente adempiuto alle richieste dal Garante, provvedendo a pubblicare l’informativa sul proprio sito rivolta a tutti gli interessati, utenti o non utenti, e a rendere accessibile l’informativa per gli utenti nella maschera di registrazione. Ha inoltre introdotto una schermata di benvenuto, alla riattivazione di ChatGPT in Italia, con i rimandi alla nuova informativa sulla <em>privacy</em> e alle modalità di trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi<a href="#_ftn7" name="&quot;_ftnref7”"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;"> </p>
<p style="font-weight: 400;"><em><u>Misure per permettere agli interessati di opporsi o richiedere l’accuratezza del trattamento</u></em></p>
<p style="font-weight: 400;">L’accuratezza del trattamento era un altro degli aspetti maggiormente considerati dal Garante nell’ambito dei rilievi mossi a ChatGPT. Sin dal provvedimento d’urgenza del 30 marzo 2023, il Garante aveva sottolineato che il trattamento di dati personali non era accurato in quanto le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale. Il Garante richiedeva dunque ad OpenAI, come prima misura, di mettere a disposizione sul proprio sito internet, per gli interessati che si collegano dall’Italia, una modalità con cui chiedere ed ottenere la correzione dei dati personali che li riguardino e che siano trattati in maniera inesatta, o la loro cancellazione qualora la rettifica sia tecnicamente impossibile. La seconda richiesta riguardava l’esercizio del diritto di opposizione da parte degli interessati. Il Garante chiedeva di mettere a disposizione sul sito internet, con le stesse modalità previste per l’esercizio del diritto di rettifica, uno strumento tramite cui gli interessati possano esercitare il proprio diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità di addestramento dell’algoritmo e per l’erogazione del servizio.</p>
<p style="font-weight: 400;">OpenAI ha dato seguito a queste richieste riconoscendo, per tutte le persone interessate, il diritto di opporsi al trattamento e prevedendo la possibilità di far cancellare direttamente le informazioni ritenute errate. OpenAI si è dichiarata infatti impossibilitata, per il momento, a correggere gli errori sull’accuratezza del trattamento, e ha pertanto deciso di garantire direttamente la cancellazione dei dati inesatti.</p>
<p style="font-weight: 400;"> </p>
<p style="font-weight: 400;"><em><u>Misure sulla base giuridica del trattamento</u></em></p>
<p style="font-weight: 400;">Il terzo ambito in cui il Garante richiedeva l’adozione di misure da parte di ChatGPT riguardava la base giuridica per il trattamento. Il Garante ordinava infatti a OpenAI di rimuovere ogni riferimento all’esecuzione del contratto come base giuridica del trattamento dei dati personali ai fini dell’addestramento degli algoritmi, e di fondare invece il trattamento sul consenso o sul legittimo interesse come basi giuridiche. Questa richiesta non pregiudica le eventuali valutazioni future a cui il Garante potrebbe pervenire nel corso dell’istruttoria sull’esistenza di una base giuridica per il trattamento. Non è quindi escluso che il Garante potrebbe infine concludere che il legittimo interesse non costituisca una lecita base giuridica per il trattamento dei dati.</p>
<p style="font-weight: 400;">OpenAI ha soddisfatto le richieste del Garante sulla base giuridica, chiarendo nella propria informativa che, mentre alcuni dati personali continueranno ad essere trattati per garantire il corretto funzionamento del servizio, il legittimo interesse è la base giuridica impiegata per trattare i dati personali ai fini dell’addestramento degli algoritmi.</p>
<p style="font-weight: 400;"> </p>
<p style="font-weight: 400;"><u>Misure sulla tutela dei minori </u></p>
<p style="font-weight: 400;">Un altro fronte su cui il Garante ordinava l’adozione di misure riguarda la tutela dei minori, uno dei maggiori aspetti problematici evidenziati nel provvedimento d’urgenza. Il Garante imponeva due misure. In primo luogo, con la riattivazione del servizio in Italia avrebbe dovuto essere richiesto a tutti gli utenti, inclusi quelli già registrati, di dichiarare la propria età, al fine di escludere gli utenti minorenni. In secondo luogo, OpenAI avrebbe dovuto sottoporre al Garante, entro il 31 maggio 2023, un piano sugli strumenti da adottare per escludere l’accesso a ChatGPT per gli utenti con un’età inferiore a tredici anni e per gli utenti minorenni in assenza di una manifestazione di volontà da parte di chi esercita su di essi la responsabilità genitoriale.</p>
<p style="font-weight: 400;">OpenAI ha implementato in parte queste richieste inserendo nella schermata di benvenuto per gli utenti italiani registrati al servizio un pulsante con cui, per riavere accesso al servizio, dovranno dichiarare di essere maggiorenni o ultra-tredicenni, e in quest’ultimo caso di avere il consenso dei genitori. Inoltre, la maschera di registrazione richiede la data di nascita dell’utente, bloccando la registrazione per gli utenti infra-tredicenni, e richiedendo per gli utenti ultra-tredicenni ma minorenni di confermare di avere il consenso dei genitori. Resta solo l’implementazione del sistema di verifica dell’età che è stato proposto nei termini previsti e dovrà ora trovare implementazione entro il 30 settembre 2023.</p>
<p style="font-weight: 400;"> </p>
<p style="font-weight: 400;"><strong><u>CONCLUSIONI </u></strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Alla luce di tutto quanto sopra, a fronte delle misure adottate da OpenAI in ottemperanza alle richieste del Garante e degli impegni assunti, il Garante ha annunciato con comunicato stampa del 28 aprile che la società statunitense aveva reso nuovamente accessibile ChatGPT agli utenti italiani<a href="#_ftn8" name="&quot;_ftnref8”"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Non va dimenticato che la sospensione del provvedimento di urgenza non deve essere interpretata come la definitiva chiusura della saga ChatGPT in Italia. Le indagini sul trattamento dei dati operato da OpenAI sono tutt’ora <em>pending</em> e si giungerà ad una pronuncia definitiva sulla legittimità di tale trattamento al termine dell’istruttoria del Garante. In altre parole, il provvedimento da ultimo adottato garantisce solo che ChatGPT possa continuare ad operare in Italia in pendenza del procedimento.</p>
<p style="font-weight: 400;">La partita è dunque ancora tutta da giocare e non si possono escludere colpi di scena nei prossimi mesi.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ciò nonostante, va registrato come all’azione del Garante possano essere riconosciuti diversi meriti.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, non si possono negare gli effetti positivi per gli utenti del servizio di ChatGPT. Ed infatti, a fronte di una sospensione del servizio piuttosto breve in Italia (meno di un mese), sono stati garantiti presidi importanti per la tutela dei dati personali.</p>
<p style="font-weight: 400;">A livello generale, è innegabile inoltre come l’intervento del Garante abbia costituito senz’altro un importante punto di riferimento per comprendere le aspettative di un’autorità nazionale su come un servizio come ChatGPT debba essere strutturato per assicurare conformità al GDPR. Altre autorità europee potrebbero infatti agire sulla scia del provvedimento del Garante. A riguardo, in data 13 aprile, il Garante ha annunciato il lancio di una <em>task force</em> su ChatGPT con le altre autorità europee, al fine di promuovere cooperazione e scambio di informazioni sull’applicazione del GDPR al servizio. La <em>task force</em> potrebbe facilitare coerenza tra le azioni delle autorità europee nei confronti di analoghi strumenti di intelligenza artificiale. Questo andrebbe indubbiamente a tutto vantaggio anche di operatori come OpenAI e di altre <em>big tech </em>che operano nello stesso mercato e che hanno interesse a “regole del gioco” uniformi.</p>
<p style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Inoltre, non si può sottacere, in prospettiva più ampia, come l’intervento del Garante abbia altresì inciso sui lavori che dovrebbero portare all’approvazione nel 2023 del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (“AI Act”). L’azione del Garante ha infatti sensibilizzato il legislatore europeo sulla necessità di regolare con l’AI Act anche <em>software</em> di intelligenza artificiale generativa linguistica come ChatGPT. Sebbene ciò abbia portato ad un rallentamento del processo legislativo dell’AI Act, alla lunga, le criticità prospettate dal Garante in relazione a ChatGPT potrebbero rivelarsi come un catalizzatore per lo sviluppo. Si è infatti evitato che l’AI Act nascesse già “superato” e non prendesse in considerazione strumenti come ChatGPT che hanno invece già iniziato a rivoluzionare le nostre vite</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/07/Articolo_-CHATGPT-e-Garante-italiano.-Alcune-riflessioni-a-distanza-di-tempo.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] ChatGPT è un <em>chatbox </em>basato su intelligenza artificiale e apprendimento sviluppato dalla società statunitense OpenAI. E’ progettato per generare risposte basate sul contesto delle domande e delle informazioni fornite. Cfr. https://chat.openai.com/.</p>
<p id="_ftn2">[2] Si veda il nostro precedente contributo disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e7a1f3a0-aa0c-4981-b440-52d2897c0d80">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda l’articolo disponibile al seguente <a href="https://www.corriere.it/cronache/23_aprile_01/chatgpt-bloccato-garante-scelta-clamorosa-strumenti-vecchi-affrontare-mondo-nuovo-94f0b302-d000-11ed-b005-63605f0e01d8.shtml">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] n un incontro tenutosi in data 5 aprile i membri del Collegio del Garante ascoltavano la posizione di OpenAI e le sue proposte per arrivare ad una soluzione delle criticità rilevate dal Garante con riferimento a ChatGPT (si veda il comunicato stampa disponibile al seguente <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9872832">LINK</a>). A seguito dell’incontro, il Garante si riuniva in data 8 aprile per esaminare le misure proposte da OpenAI (si veda il comunicato stampa disponibile al seguente <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9873602">LINK</a>).</p>
<p id="_ftn5">[5] Ciò a condizione che OpenAI adottasse una serie di misure richieste indicate dal Garante stesso, volte a porre rimedio alle criticità riscontrate in relazione al trattamento di dati personali da parte dell’applicazione ChatGPT (cfr. provvedimento del Garante dell’11 Aprile 2023, n. 9874702, registro dei provvedimenti n. 114 dell’11 Aprile 2023, disponibile al seguente <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9874702">LINK</a>)</p>
<p id="_ftn6">[6] Queste informazioni, da comunicare nei termini e con le modalità di cui all’articolo 12 del GDPR, devono includere i mezzi e le finalità del trattamento e una spiegazione di come i dati trattati siano necessari al funzionamento del servizio ChatGPT, oltreché i diritti spettanti agli interessati e come possono essere esercitati.</p>
<p id="_ftn7">[7] Infine, il Garante ha richiesto a OpenAI di promuovere una campagna di informazione volta ad informare il pubblico sul fatto che i loro dati personali potrebbero essere raccolti per l’addestramento degli algoritmi, contestualmente segnalando che sul sito internet di OpenAI è stata pubblicata un’informativa di dettaglio e sono stati messi a disposizione strumenti per chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati personali. La campagna avrebbe dovuto essere promossa entro il 15 maggio 2023 sui principali mezzi di comunicazione di massa italiani, con contenuti da concordare con il Garante.</p>
<p id="_ftn8">[8] Si veda il comunicato stampa disponibile al seguente <a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9881490">LINK</a>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/06/chatgpt-gdpr-riflessioni-tutela-dati/">CHATGPT E GARANTE ITALIANO: ALCUNE RIFLESSIONI A DISTANZA DI TEMPO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DATI PERSONALI E TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI. LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CONTRO LA DECISIONE DI ADEGUATEZZA PER GLI STATI UNITI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/06/dati-personali-e-trasferimenti-internazionali-la-risoluzione-del-parlamento-europeo-contro-la-decisione-di-adeguatezza-per-gli-stati-uniti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 13:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection and Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Data Protection and Cybersecurity, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/06/dati-personali-e-trasferimenti-internazionali-la-risoluzione-del-parlamento-europeo-contro-la-decisione-di-adeguatezza-per-gli-stati-uniti/">DATI PERSONALI E TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI. LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CONTRO LA DECISIONE DI ADEGUATEZZA PER GLI STATI UNITI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 11 maggio 2023, il Parlamento europeo ha votato contro l’adozione di una decisione di adeguatezza che giudichi il livello di tutela dei dati personali negli Stati Uniti come sostanzialmente equivalente a quello dell’Unione. In particolare, i deputati del Parlamento europeo hanno adottato una risoluzione<a href="#_ftn1" name="&quot;_ftnref1”"><sup>[1]</sup></a> con cui hanno richiesto alla Commissione di non adottare una decisione di adeguatezza sulla base dell’accordo raggiunto tra Unione e Stati Uniti sul <em>Trans-Atlantic Data Privacy Framework</em>.</p>
<p>In data 25 marzo 2022, la Commissione e gli Stati Uniti avevano concluso un accordo sullo scambio transatlantico di dati personali<a href="#_ftn2" name="&quot;_ftnref2”"><sup>[2]</sup></a>, in cui gli Stati Uniti si impegnavano ad adottare riforme per una maggiore tutela della privacy nell’ambito delle attività di intelligence dell’amministrazione pubblica statunitense, al fine di porre rimedio alle carenze identificate dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza <em>Schrems II</em><a href="#_ftn3" name="&quot;_ftnref3”"><sup>[3]</sup></a>. Con l’accordo gli Stati Uniti si sono impegnati, tra le altre cose, a mettere in atto nuove salvaguardie per assicurare che le attività di intelligence siano necessarie e proporzionate al perseguimento di pre-determinati obiettivi di sicurezza nazionale, a prevedere meccanismi di ricorso e la possibilità di disporre rimedi per eventuali violazioni, nonché a migliorare la supervisione sulle attività di intelligence. L’accordo è stato successivamente implementato negli Stati Uniti con la firma da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden dell’ordine esecutivo n. 14086 nell’ottobre 2022. Dopo aver preso atto dell’implementazione dell’accordo negli Stati Uniti, la Commissione aveva predisposto, in data 13 dicembre 2022, una bozza di decisione di adeguatezza per i trasferimenti di dati personali tra gli Stati Uniti e l’Unione<a href="#_ftn4" name="&quot;_ftnref4”"><sup>[4]</sup></a>. La decisione di adeguatezza è una delle basi per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 45 del GDPR<a href="#_ftn5" name="&quot;_ftnref5”"><sup>[5]</sup></a>. Si tratta di un atto di esecuzione con cui la Commissione conclude che un paese terzo o un’organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato di dati personali, come valutato sulla base di una serie di elementi elencati nell’articolo 45, comma 2, del GDPR. Una volta che una decisione di adeguatezza è stata adottata in relazione a un paese terzo o un’organizzazione internazionale, il trasferimento di dati personali verso detto paese terzo o organizzazione internazionale non necessita di specifiche autorizzazioni. Pertanto, la decisione di adeguatezza è uno strumento che facilita significativamente le attività transfrontaliere che necessitano lo scambio di dati personali tra due paesi e, nel caso specifico degli Stati Uniti, rappresenterebbe un importante punto di svolta per avere finalmente una conclusione alla saga avviatesi sin dal giudizio <em>Schrems II</em> del 2020. Per questa ragione, la Commissione ha inserito tra le sue priorità l’adozione di una decisione di adeguatezza per gli Stati Uniti, anche in considerazione della loro importanza per l’Unione come partner politico e commerciale. Gli Stati Uniti sono sede di alcune tra le più importanti aziende <em>tech</em> a livello mondiale, il che implica lo scambio regolare di ingenti flussi di dati con l’Unione.</p>
<p>La risoluzione del Parlamento europeo contro l’adozione della bozza di decisione di adeguatezza è stata adottata con una significativa maggioranza (306 voti a favore, 27 contrari e 231 astenuti). La risoluzione non è legalmente vincolante per la Commissione, in quanto l’atto di esecuzione con cui può essere disposta la decisione di adeguatezza è adottato a seguito dell’approvazione da parte di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri<a href="#_ftn6" name="&quot;_ftnref6”"><sup>[6]</sup></a>, senza che sia necessaria l’approvazione del Parlamento. Tuttavia, il peso politico della risoluzione potrebbe motivare la Commissione a rivedere i propri piani e tentare di colmare le lacune evidenziate dagli eurodeputati, soprattutto alla luce del rischio che la nuova decisione di adeguatezza sia annullata in futuro dalla Corte di Giustizia.</p>
<p>Le principali problematiche evidenziate dal Parlamento nella risoluzione riguardano l’istituzione di una nuova corte, le incertezze che continuerebbero a circondare il trattamento di dati personali negli Stati Uniti, e l’assenza di informazioni su come le nuove norme adottate dagli Stati Uniti saranno applicate in concreto.</p>
<p>Quanto al nuovo tribunale istituito da parte degli Stati Uniti per assicurare la disponibilità di rimedi per gli interessati i cui dati personali sono sottoposti a trattamento (la ‘<em>Data Protection Review Court’</em>), gli eurodeputati hanno rilevato criticità in connessione al fatto che le decisioni del tribunale rimarrebbero segrete, così violando il diritto degli interessati all’accesso e alla rettifica dei dati personali che li riguardano. Difatti, il ricorrente sarebbe informato solo del fatto che la procedura abbia identificato o meno alcuna violazione della normativa privacy, e delle misure adottate di conseguenza, oltretutto senza avere la possibilità di ricorrere in appello dinanzi ad una corte federale. Inoltre, il tribunale non può essere considerato un organo indipendente dal potere esecutivo, poiché il presidente degli Stati Uniti ha la facoltà di rimuovere i giudici nel corso del loro mandato, nonché annullare le decisioni del tribunale, anche in segreto. Pertanto, il Parlamento vede il tribunale come facente parte del potere esecutivo, piuttosto che del potere giudiziario, e lo ritiene non conforme agli standard di indipendenza ed imparzialità di cui all’articolo 47 della Carta europea, a cui la Commissione dovrebbe ispirarsi nel giudicare sull’adeguatezza del livello di tutela dei dati personali in un ordinamento di un paese terzo. In conclusione, secondo il Parlamento la decisione di adeguatezza non può essere adottata fintantoché non sia posto rimedio a queste carenze.</p>
<p>Il Parlamento ha evidenziato come l’attuale normativa statunitense sul trattamento dei dati personali continui a presentare importanti carenze. Oltre a non esservi ancora un’unica normativa federale sulla tutela dei dati personali, l’ordine esecutivo non fornisce sufficienti garanzie per gli interessati in relazione al trattamento per le attività di intelligence. Nonostante il riconoscimento che l’ordine esecutivo ha apportato importanti miglioramenti sulla proporzionalità e necessità delle restrizioni ai diritti degli interessati, il Parlamento ha identificato numerose criticità e carenze nel testo dell’ordine esecutivo. Tra le più importanti, la risoluzione parlamentare osserva che definizioni legali ed interpretazione dei principi sanciti nell’ordine esecutivo sono differenti dalle corrispondenti nozioni nel diritto dell’Unione, che gli obiettivi di sicurezza pubblica che giustificano il trattamento di dati personali sono definiti in senso ampio e possono essere modificati dal presidente degli Stati Uniti, che non vi sono chiare e precise disposizioni sulla conservazione dei dati personali, e che rimane la possibilità, in determinati casi, di effettuare raccolte di massa di dati senza dover ottenere un’autorizzazione preventiva indipendente. Quest’ultima carenza risulta particolarmente problematica alla luce di quanto già affermato dalla Corte nel caso <em>Schrems II</em> sulla necessità di un criterio oggettivo per giustificare un’interferenza governativa nella <em>privacy</em> delle persone fisiche. Al di là delle osservazioni riguardanti il trattamento per finalità di intelligence, la risoluzione segnala anche che l’ordine esecutivo non trova applicazione ai casi in cui autorità pubbliche acquisiscano dati personali su altre basi, ad esempio tramite l’<em>US Patriot Act </em>e l’<em>US Cloud Act</em>, né ai casi in cui i dati siano acquisiti attraverso l’acquisto di dati commerciali o condivisione volontaria.</p>
<p>Infine, il Parlamento ha richiamato il principio affermato costantemente dalla Corte, da ultimo nella sentenza <em>Schrems II</em>, secondo cui l’adeguatezza della normativa di un paese terzo deve essere valutata non solo tenendo conto della sostanza delle sue disposizioni, ma anche di come sono applicate in concreto. Difatti, solo guardando all’attuazione in concreto delle norme è possibile concludere che il trasferimento internazionale dei dati non pregiudica l’effettiva tutela dei dati personali degli interessati. Posto che la nuova normativa statunitense, anche qualora fosse adeguata nella sostanza, si trova ancora all’inizio della fase di implementazione, e che le autorità pubbliche devono ancora adattare le proprie prassi alle nuove norme, non è possibile per la Commissione giungere ad un fondato giudizio sul livello effettivo di tutela, in concreto, dei dati personali negli Stati Uniti. Secondo il Parlamento, la Commissione dovrebbe adottare la decisione di adeguatezza solo una volta che ha potuto acquisire tutte le informazioni necessarie ad un giudizio completo ed accurato, in assenza del quale continuerebbe ad esservi incertezza sulla legittimità della decisione. In ogni caso, la mancanza di trasparenza sulle decisioni del tribunale istituito con l’ordine esecutivo potrebbe rendere difficoltosa la valutazione sull’applicazione in concreto delle nuove norme negli Stati Uniti.</p>
<p>Precedentemente alla risoluzione del Parlamento, il Comitato europeo per la protezione dei dati aveva già rilasciato un’opinione<a href="#_ftn7" name="&quot;_ftnref7”"><sup>[7]</sup></a>, in data 28 febbraio 2023, sulla bozza di decisione di adeguatezza della Commissione, segnalando, al pari del Parlamento, molteplici criticità e sostenendo che, nonostante il miglioramento dell’ordinamento statunitense rispetto alla situazione antecedente a <em>Schrems II</em>, tali criticità dovrebbero essere affrontate prima di procedere con l’adozione della decisione di adeguatezza.</p>
<p>È interessante osservare come il Parlamento abbia posto l’accento, nella propria risoluzione, sull’esigenza di assicurare certezza del diritto per i cittadini e gli enti dell’Unione, evitando di sancire l’adeguatezza dell’ordinamento statunitense quando permane il rischio che la decisione sia invalidata in futuro dalla Corte di Giustizia. Difatti, la caduta del c.d. ‘<em>Privacy Shield’</em> con la sentenza <em>Schrems II</em> aveva generato una situazione di crisi ed incertezza nell’Unione e negli Stati Uniti. Il Parlamento ha pertanto invitato la Commissione ad assicurare che ciò non si verifichi ancora, procedendo con l’adozione della decisione di adeguatezza solo nel momento in cui non vi siano criticità che potrebbero non passare il sindacato giurisdizionale della Corte di Giustizia.</p>
<p>Resta da vedere quali saranno i prossimi passi della Commissione alla luce delle osservazioni del Parlamento. Non è escluso che la decisione di adeguatezza sarà adottata nella sua forma attuale. Tuttavia, la pressione politica del parlamento, in combinazione con l’opinione del Comitato europeo per la protezione dei dati, potrebbero portare ad una riapertura del dialogo con gli Stati Uniti al fine di colmare le attuali lacune.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/07/Articolo_Dati-personali-e-trasferimenti-internazionali.-La-risoluzione-del-Parlamento-europeo-contro-la-decisione-di-adeguatezza-per-gli-Stati-Uniti.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Si veda il comunicato stampa disponibile al seguente <a href="https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230505IPR85012/meps-against-greenlighting-personal-data-transfers-with-the-u-s">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Si veda il comunicato stampa disponibile al seguente <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2087">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, c.d. ‘<em>Schrems II</em>’.</p>
<p id="_ftn5">[4] Si veda la bozza di atto di esecuzione della Commissione disponibile al seguente <a href="https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GUUE L 119 del 4.5.2016.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda la procedura di comitato di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda l’Opinione n. 5/2023 del Comitato adottata in data 28 febbraio 2023, <em>Opinion 5/2023 on the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data under the EU-US Data Privacy Framework</em>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/06/dati-personali-e-trasferimenti-internazionali-la-risoluzione-del-parlamento-europeo-contro-la-decisione-di-adeguatezza-per-gli-stati-uniti/">DATI PERSONALI E TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI. LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CONTRO LA DECISIONE DI ADEGUATEZZA PER GLI STATI UNITI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>BREVETTI E UNIONE EUROPEA. LA COMMISSIONE PROPONE NORME ARMONIZZATE SU BREVETTI ESSENZIALI, LICENZE OBBLIGATORIE E CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/05/brevetti-unione-europea-proposte-norme-armonizzate-brevetti-licenze-obbligatorie-certificati-protettivi-complementari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 15:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Intellectual Property, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/05/brevetti-unione-europea-proposte-norme-armonizzate-brevetti-licenze-obbligatorie-certificati-protettivi-complementari/">BREVETTI E UNIONE EUROPEA. LA COMMISSIONE PROPONE NORME ARMONIZZATE SU BREVETTI ESSENZIALI, LICENZE OBBLIGATORIE E CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 27 aprile 2023, la Commissione europea ha presentato quattro proposte di regolamento riguardanti i <u>certificati protettivi complementari</u>, le <u>licenze obbligatorie</u> ed i <u>brevetti essenziali</u>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Questo nuovo pacchetto rappresenta uno sviluppo significativo nel panorama del diritto dell’Unione, in quanto la legislazione brevettuale è storicamente derivata dal diritto internazionale convenzionale ed era scarsamente armonizzata, salvo rari interventi su temi molto specifici, come la direttiva del 1998 sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche<a href="#_ftn1" name="&quot;_ftnref1”"><sup>[1]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le proposte non introducono modificazioni sugli aspetti sostanziali, come ad esempio i requisiti di brevettabilità ed i diritti conferiti dal brevetto, che sono materie disciplinate in modo analogo negli ordinamenti nazionali, a valle della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) amministrata dall’ Ufficio del Brevetto Europeo (<em>European Patent Office</em> EPO). Tuttavia, se approvate, le novità saranno destinate ad avere un impatto importante, fissando limiti uniformi alla tradizionale assolutezza del monopolio brevettuale, in una prospettiva di più penetrante bilanciamento tra i diritti del titolare e l’interesse generale ad un migliore funzionamento del mercato interno.</p>
<p style="font-weight: 400;">Questo è un razionale sottostante a tutte e tre le proposte, che vengono presentate nella forma del regolamento, e porteranno pertanto alla piena armonizzazione nelle materie trattate, con efficacia diretta negli Stati Membri.</p>
<p style="font-weight: 400;"><u>In primo luogo</u>, la Commissione ha presentato due proposte di regolamento sui <u>certificati protettivi complementari per i prodotti fitosanitari<a href="#_ftn2" name="&quot;_ftnref2”"><sup>[2]</sup></a> e per i medicinali</u><a href="#_ftn3" name="&quot;_ftnref3”"><sup>[3]</sup></a>. Il certificato protettivo complementare (CPC) è un diritto di proprietà intellettuale, distinto dal brevetto di base a cui accede, che proroga la durata della protezione delle invenzioni in campo farmaceutico e fitosanitario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Lo scopo del CPC è quello di fornire una tutela effettiva al titolare nei casi in cui trascorra un lungo periodo di tempo tra il momento del deposito della domanda di brevetto (che fa decorrere la protezione ventennale di base) ed il momento in cui si concludono i procedimenti regolamentari di approvazione della commercializzazione del prodotto, che appunto nel caso dei medicinali e dei prodotti fitosanitari, può richiedere numerosi anni, durante i quali l’invenzione non può venire sfruttata economicamente. Una volta approvato il prodotto, il tempo impiegato ad attendere l’autorizzazione regolamentare può essere recuperato grazie alla maggior durata del monopolio accordata con il certificato.</p>
<p style="font-weight: 400;">La normativa europea già contiene norme armonizzate sui principali profili sostanziali del CPC, contenute nel Regolamento UE/469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali<a href="#_ftn4" name="&quot;_ftnref4”"><sup>[4]</sup></a>, nel Regolamento CE/1610/96 sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari per i prodotti fitosanitari<a href="#_ftn5" name="&quot;_ftnref5”"><sup>[5]</sup></a>, e più recentemente, nel Regolamento UE/2019/933<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> sul c.d<em>. export waiver</em><a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Tuttavia, ad oggi, il CPC rimane un titolo rilasciato dalle autorità nazionali, con efficacia territoriale nazionale e ricadente negli ordinamenti procedurali nazionali, con la conseguenza che gli aspetti diversi dalla durata e dai presupposti del rilascio sono disciplinati dalle legislazioni nazionali, con duplicazioni di costi per gli operatori, delle procedure e degli eventuali contenziosi, nonché incertezza giuridica e potenziale disallineamento delle soluzioni.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per tali ragioni, la Commissione intende introdurre un <u>certificato protettivo complementare unitario</u>, che andrà ad affiancarsi al nuovo brevetto europeo ad effetto unitario<a href="#_ftn8" name="&quot;_ftnref8”"><sup>[8]</sup></a>, appena entrato nel suo <em>sunrise period</em>. Sia per i prodotti fitosanitari che per i medicinali, il certificato sarà concesso sulla base di una procedura centralizzata dinanzi all’Ufficio dell&#8217;Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), in cooperazione con gli uffici nazionali di proprietà intellettuale. L’architettura procedurale, organizzativa e dei rimedi giurisdizionali relativi al nuovo certificato unitario sarà strutturata secondo il modello di quelle già in essere per il marchio comunitario<a href="#_ftn9" name="&quot;_ftnref9”"><sup>[9]</sup></a>e per il design comunitario dinanzi all’EUIPO<a href="#_ftn10" name="&quot;_ftnref10”"><sup>[10]</sup></a> (e, solo in parte, per il brevetto europeo dinanzi all’EPO), con una fase di esame preliminare sui requisiti formali, la pubblicazione della domanda, una fase di esame sostanziale, procedure eventuali di opposizione e di contenzioso che possono spingersi sino al Tribunale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. E’ peraltro da ricordare che l’EPO <u>non</u> è una istituzione comunitaria, e che le competenze di esame, concessione e rilascio dei brevetti europei, e le relative procedure di opposizione e di appello, seguono modelli diversi ed autonomi rispetti a quelli comunitari<a href="#_ftn11" name="&quot;_ftnref11”"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Vi sarà quindi un singolo procedimento che, in caso di esito positivo, condurrà al rilascio di un singolo CPC europeo unitario. Al pari del marchio comunitario e del design comunitario, il CPC europeo unitario fornirà una protezione uniforme ed automatica nell’intera Unione, e potrà essere limitato, trasferito, revocato, e cessare di essere valido, solo con riferimento a tutti gli Stati Membri.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda i <u>medicinali</u>, il CPC unitario potrà essere rilasciato dall’EUIPO, solo sulla base di un brevetto europeo ad effetto unitario<a href="#_ftn12" name="&quot;_ftnref12”"><sup>[12]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il CPC unitario conferirà i medesimi diritti del relativo brevetto di base, in tutti gli Stati Membri in cui quest’ultimo è dotato di effetto unitario. La procedura di rilascio del CPC unitario è disciplinata dalla proposta, che contiene disposizioni sul contenuto della richiesta<a href="#_ftn13" name="&quot;_ftnref13”"><sup>[13]</sup></a>, sull’esame formale della sua ricevibilità<a href="#_ftn14" name="&quot;_ftnref14”"><sup>[14]</sup></a>, sul suo esame sostanziale<a href="#_ftn15" name="&quot;_ftnref15”"><sup>[15]</sup></a>, sulle osservazioni dei terzi e sulla eventuale procedura di opposizione<a href="#_ftn16" name="&quot;_ftnref16”"><sup>[16]</sup></a>. Il certificato avrà effetto a partire dalla data di scadenza del brevetto di base a cui accede, per una durata pari al periodo intercorso tra la data in cui l’autorizzazione per l’immissione in commercio (AIC) del prodotto è stata richiesta, e la data in cui è stata concessa, ridotta di 5 anni. In ogni caso, come già nella disciplina odierna, la durata del CPC unitario non potrà essere superiore a 5 anni dalla data di inizio della sua efficacia<a href="#_ftn17" name="&quot;_ftnref17”"><sup>[17]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per i <u>prodotti fitosanitari</u>, la proposta contiene norme analoghe e quelle previste per i medicinali, con riferimento alle condizioni per il rilascio del CPC unitario, ai diritti conferiti, alle procedure, alla durata etc.<a href="#_ftn18" name="&quot;_ftnref18”"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;"><u>In secondo luogo</u>, la Commissione introduce un nuovo strumento di concessione di <u>licenze obbligatorie a livello europeo per la gestione delle crisi</u>. La proposta di regolamento<a href="#_ftn19" name="&quot;_ftnref19”"><sup>[19]</sup></a> prevede un meccanismo di licenza obbligatoria per brevetti, domande di brevetto pubblicate, certificati protettivi complementari e modelli di utilità. La Commissione potrà concedere una licenza obbligatoria, qualora ciò si renda necessario a seguito dell’attivazione di uno stato di crisi o di emergenza ai sensi della normativa unionale rilevante.</p>
<p style="font-weight: 400;">Più particolarmente, la licenza obbligatoria potrà essere concessa tramite un atto di implementazione della Commissione, qualora una situazione di crisi emerga nei casi indicati nell’allegato della proposta<a href="#_ftn20" name="&quot;_ftnref20”"><sup>[20]</sup></a>, tra cui ad esempio un’emergenza per il mercato interno o per la salute pubblica, in ogni caso tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate. Nel decidere se disporre la licenza obbligatoria, la Commissione considererà una serie di fattori, tra cui la natura ed entità della crisi o emergenza, la carenza di prodotti utili alla sua gestione e l’esistenza di alternative alla licenza obbligatoria per far fronte alla carenza, i diritti ed interessi del titolare e del potenziale licenziatario, e l’esistenza di meccanismi di licenza obbligatoria a livello nazionale. L’atto di implementazione della Commissione, che verosimilmente rivestirà la forma della decisione, sarà impugnabile secondo le norme ordinarie dinanzi al Tribunale (se impugnato da parti private) o dinanzi alla Corte di Giustizia (se impugnato da Stati Membri o istituzioni).</p>
<p style="font-weight: 400;">Il licenziatario sarà tenuto a versare una remunerazione appropriata al titolare del brevetto, che verrà determinata dalla Commissione sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento. Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio da parte del licenziatario dei diritti conferiti dal brevetto facente oggetto di licenza obbligatoria dovrà essere commisurato al perseguimento degli obiettivi di gestione della crisi. Ad esempio, il licenziatario potrà giovarsi della licenza, solo in quanto necessario per fornire prodotti essenziali alla gestione della crisi.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con questa proposta, la Commissione intende armonizzare per la prima volta taluni profili dell’istituto della licenza obbligatoria, ad oggi quasi del tutto affidata alle normative nazionali e/o, ancora una volta, in attuazione del diritto internazionale convenzionale<a href="#_ftn21" name="&quot;_ftnref21”"><sup>[21]</sup></a>. Vi sono 27 diversi regimi nazionali in materia di licenze obbligatorie, tipicamente per insufficiente attuazione nello Stato o per situazioni di dipendenza tra brevettisolo di recente estesi in taluni Stati Membri alla gestione delle emergenze, con esiti di frammentazione e incertezza giuridica per chi opera a livello transfrontaliero. La nuova licenza obbligatoria europea rimarrebbe circoscritta a delle fattispecie specifiche, con la necessità di prendere cura dei profili sistemici, data la possibilità di coesistenza con le licenze obbligatorie nazionali ordinarie. Alla luce dell’esperienza della pandemia del Covid-19, le nuove norme esprimono una condivisibile reazione legislativa al bisogno di assicurare che in futuro siano disponibili gli strumenti idonei per garantire l’accesso a tecnologie e prodotti brevettati di punta, fondamentali per la gestione delle crisi di sanità pubblica, qualora gli accordi volontari non siano sufficienti.</p>
<p style="font-weight: 400;"><u>Infine</u>, la Commissione ha proposto l’adozione di un regolamento sui <u>brevetti essenziali</u><a href="#_ftn22" name="&quot;_ftnref22”"><sup>[22]</sup></a>. I brevetti essenziali costituiscono un tema dibattuto e di fondamentale importanza per il funzionamento del mercato interno in settori ad alta intensità tecnologica, che ad oggi non formano oggetto di una specifica normativa settoriale europea, né di norme di diritto internazionale convenzionale.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per brevetto essenziale si intende un brevetto che protegge tecnologie indispensabili per attuare una norma tecnica adottata da un’organizzazione di normazione. Queste norme tecniche sono frequenti in diversi ambiti, come quello della connettività (ad esempio, per il funzionamento dei protocolli 5G o Wi-Fi), dell’internet delle cose (IoT – <em>Internet of things</em>), dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni. Per poter svolgere la loro attività, che deve necessariamente conformarsi alle norme tecniche, gli operatori devono avere accesso ai brevetti essenziali sottostanti, che sempre più frequentemente si collocano a monte di numerose tecnologie e produzioni. I brevetti essenziali sono solitamente conferiti in c.d. “pool” di numerosi titoli, anche di titolari diversi, con una struttura di licenze incrociate e di amministrazione comune. In assenza di una disciplina specifica, l’esercizio dei diritti esclusivi conferiti dal brevetto essenziale potrebbe entrare in conflitto con le norme di concorrenza in materia di abuso di posizione dominante, e con l’interesse generale ad assicurare un accesso diffuso alle tecnologie-chiave e all’innovazione. Tale sarebbe il caso se il titolare di un brevetto essenziale non ne consentisse l’utilizzo ad altri operatori del mercato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (c.d. condizioni FRAND – <em>fair, reasonable and non-discriminatory</em>). La Corte di Giustizia si era pronunciata già nel 2015 sull’equilibrio da ricercare ogniqualvolta si presenti questo scenario, nel celebre caso <em><u>Huawei</u></em><a href="#_ftn23" name="&quot;_ftnref23”"><sup>[23]</sup></a>. In questa sentenza, la Corte aveva affermato che il titolare di un brevetto essenziale deve offrire agli altri operatori del mercato la possibilità di concludere un accordo di licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), e deve astenersi dal porre in essere abusi del proprio diritto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sulla scia dei principi affermati nel caso <em><u>Huawei</u></em>, la Commissione ha ritenuto di introdurre una nuova disciplina <em>ad hoc</em> dei brevetti essenziali, anche in considerazione del fatto che le esperienze di autoregolamentazione non si erano rivelate efficaci, e spesso gli operatori soffrivano della mancanza di trasparenza e prevedibilità sulle condizioni di accesso e di licenza, con necessità di lunghe trattative ed esiti contenziosi.</p>
<p style="font-weight: 400;">La proposta legislativa è molto articolata e si muove su più fronti per garantire che l’accesso ai brevetti essenziali avvenga a beneficio dell’innovazione e della concorrenza. Il regolamento prevede la creazione di un centro di competenza, ancora una volta in seno all’EUIPO, con responsabilità di amministrazione delle banche dati sui brevetti essenziali, delle procedure sulla loro identificazione e sulla determinazione delle relative condizioni FRAND. Il centro fornirà inoltre consulenza e formazione sui brevetti essenziali alle piccole e medie imprese<a href="#_ftn24" name="&quot;_ftnref24”"><sup>[24]</sup></a>. I brevetti essenziali saranno inseriti in un apposito registro amministrato dal centro di competenza, con indicazione dei rispettivi titolari, su iniziativa degli operatori del mercato. In particolare, i contributori o coloro che implementano uno standard presenteranno una notifica al centro di competenza sull’esistenza dello standard stesso e delle relative royalties aggregate<a href="#_ftn25" name="&quot;_ftnref25”"><sup>[25]</sup></a>. Il centro di competenza invita successivamente il titolare del brevetto essenziale ad effettuare la registrazione dello stesso entro 6 mesi<a href="#_ftn26" name="&quot;_ftnref26”"><sup>[26]</sup></a>. Finché non è completata la registrazione, il titolare non potrà adottare misure di <em>enforcement</em> del brevetto essenziale, né potrà richiedere il risarcimento dei danni da contraffazione od il pagamento di royalties.<a href="#_ftn27" name="&quot;_ftnref27”"><sup>[27]</sup></a> Questa notevole limitazione all’assolutezza del monopolio risponde al fine di incoraggiare la registrazione dei brevetti essenziali nei tempi previsti e di assicurare certezza giuridica per coloro che intendono utilizzare il brevetto essenziale ed ottenere informazioni accurate dal registro.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sono previste norme specifiche per il compimento delle valutazioni sulla effettiva essenzialità dei brevetti che si intenda registrare come essenziali (anche al fine di evitare erronee qualificazioni)<a href="#_ftn28" name="&quot;_ftnref28”"><sup>[28]</sup></a>. Queste valutazioni saranno effettuate da esaminatori con provata esperienza nel settore tecnico pertinente ed accertata indipendenza, annualmente tramite campionamento<a href="#_ftn29" name="&quot;_ftnref29”"><sup>[29]</sup></a>. E’ previsto che le parti interessate alla registrazione di un brevetto essenziale possano presentare le proprie osservazioni sul carattere di essenzialità, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella lista dei brevetti essenziali registrati<a href="#_ftn30" name="&quot;_ftnref30”"><sup>[30]</sup></a>. Se, a seguito di una valutazione, l’esaminatore dovesse ritenere che un presunto brevetto essenziale non è effettivamente tale per l’implementazione di una norma tecnica, ne dovrà informare il titolare e successivamente formulare la propria opinione, che sarà notificata a quest’ultimo e pubblicata nel registro<a href="#_ftn31" name="&quot;_ftnref31”"><sup>[31]</sup></a>. Quanto alla determinazione delle condizioni FRAND, il regolamento prevede una procedura da svolgersi presso il centro di competenza<a href="#_ftn32" name="&quot;_ftnref32”"><sup>[32]</sup></a>. Il titolare del brevetto o colui che intenda implementare la norma tecnica potranno richiedere la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza<a href="#_ftn33" name="&quot;_ftnref33”"><sup>[33]</sup></a>, il quale provvederà alla nomina di un conciliatore. Il conciliatore sentirà le opinioni delle parti e tenterà di facilitare il raggiungimento di un accordo sulle condizioni da applicare.</p>
<p style="font-weight: 400;">Infine, sono previste norme di supporto alle micro, piccole e medie imprese da parte del centro di competenza<a href="#_ftn34" name="&quot;_ftnref34”"><sup>[34]</sup></a>, e per la determinazione delle condizioni FRAND loro destinate<a href="#_ftn35" name="&quot;_ftnref35”"><sup>[35]</sup></a>. Per la determinazione delle condizioni FRAND, i titolari del brevetto essenziale dovranno cercare di offrire condizioni più favorevoli alle micro, piccole e medie imprese, rispetto agli altri contraenti.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le proposte legislative sopra discusse fanno parte di un <u>unico pacchetto</u> presentato dalla Commissione in attuazione del piano d’azione 2020 sulla proprietà intellettuale<a href="#_ftn36" name="&quot;_ftnref36”"><sup>[36]</sup></a> e concorrono alla costruzione di un quadro normativo sui diritti di proprietà intellettuale più trasparente, equilibrato e adeguato alle esigenze future, che possa incoraggiare le imprese ad innovare e stimolare la concorrenza nel mercato interno. Particolare enfasi è posta sulle piccole e medie imprese che, come visto, potranno beneficiare di specifica assistenza da parte del centro di competenza dell’EUIPO e di condizioni più favorevoli. Peraltro, le nuove attribuzioni dell’EUIPO, che vanno ben al di là delle tradizionali competenze in materia di marchio e design comunitario, comporteranno investimenti e tempi di formazione ed attuazione molto rilevanti.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il pacchetto è stato sviluppato dalla Commissione in coordinamento con <u>altre importanti iniziative</u> in materie connesse, tra cui si ricordano il nuovo quadro normativo sul brevetto unitario e sul Tribunale unificato dei brevetti<a href="#_ftn37" name="&quot;_ftnref37”"><sup>[37]</sup></a> e la riforma della legislazione farmaceutica.</p>
<p style="font-weight: 400;">In quest’ultimo riguardo, nonostante la <u>riforma del diritto farmaceutico dell’Unione</u> non riguardi direttamente i diritti di proprietà intellettuale, le proposte presentate in quella sede, trattandosi di un comparto per definizione “<em>research intensive</em>”, comporteranno delle ricadute anche su quel versante. Ad esempio, da un lato, è prevista una maggiore armonizzazione della disciplina della c.d. <em><u>Bolar exemption</u></em><a href="#_ftn38" name="_ftnref38"><sup>[38]</sup></a>. Per <em>Bolar exemption</em> si intende una particolare deroga al monopolio, per la quale un brevetto o un certificato protettivo complementare non si considerano violati quando il medicinale coperto dalla protezione viene utilizzato al fine di compiere studi o altre attività necessarie a generare dati da impiegare per richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio di altri medicinali, per la definizione del prezzo o del rimborso dei medicinali, e per la valutazione delle tecnologie sanitarie. Dall’altro lato, è disposta la possibile estensione, per un periodo pari a sei mesi, del <u>certificato protettivo complementare per i medicinali ad indicazione pediatrica</u><a href="#_ftn39" name="&quot;_ftnref39”"><sup>[39]</sup></a>, ovvero i medicinali per cui è stata richiesta un’autorizzazione all’immissione in commercio, presentando i risultati di studi condotti seguendo un piano di sperimentazione pediatrica.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le proposte della Commissione iniziano ora il percorso legislativo ordinario. Per l’intrinseca complessità tecnica e la vastità degli interessi in gioco, è prevedibile che i tempi attuativi non saranno brevi e che vi sarà una significativa partecipazione al processo dell’industria e degli altri <em>stakeholder</em></span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/07/Articolo_Brevetti-e-Unione-europea.-La-Commissione-propone-norme-armonizzate-su-brevetti-essenziali^J-licenze-obbligatorie-e-certificati-protettivi-complementari.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, GUUE L 213 del 30.08.1998.</p>
<p id="_ftn2">[2] <em>Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certificate for plant protection products</em>, COM(2023) 221 final del 27.04.2023.</p>
<p id="_ftn3">[3] Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the supplementary protection certificate for medicinal products, COM(2023) 231 final del 27.04.2023.</p>
<p id="_ftn4">[4] Regolamento (CE) N. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali, GUUE L 152 del 16.06.2009.</p>
<p id="_ftn5">[5] Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull&#8217;istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, GUUE L 198 del 08.08.1996.</p>
<p id="_ftn6">[6] Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali, GUUE L 153 del 11.06.2019.</p>
<p id="_ftn7">[7] L’esenzione per la fabbricazione ai fini dell’esportazione (in lingua inglese, ‘<em>export waiver</em>’) consiste in una limitazione della protezione conferita dal certificato, volta a permettere ai produttori di medicinali generici e biosimilari operanti nell’Unione di fabbricarli nel territorio di uno Stato Membro durante il periodo di validità di un certificato, al fine esclusivo dell’esportazione nei mercati dei Paesi terzi in cui la protezione conferita da un brevetto o da un certificato è scaduta o non è mai esistita.</p>
<p id="_ftn8">[8] Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, GUUE C 175 del 20.06.2013; Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, GUUE L 361 del 31.12.2012.</p>
<p id="_ftn9">[9] Regolamento (ue) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell&#8217;Unione europea, GUUE L 154 del 16.06.2017.</p>
<p id="_ftn10">[10] Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, GUUE L 003 del 05.01.2002.</p>
<p id="_ftn11">[11] Si ricorda che il brevetto europeo, pre-nuovo brevetto unitario e/o facente oggetto di c.d “<em>opt out</em>” successivamente all’entrata in vigore di quest’ultimo, dopo il rilascio e le eventuali fasi di opposizione e appello, si scompone in un c.d. “fascio” di brevetti nazionali, efficaci nei singoli Stati contraenti della CBE designati, la cui vita, eventuale contraffazione, limitazione, contenzioso, decadenza e nullità tornano ad essere regolate dal diritto brevettuale nazionale.</p>
<p id="_ftn12">[12] Si vedano gli articoli 3 e 4 della proposta.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si vedano gli articoli 8 e 9 della proposta.</p>
<p id="_ftn14">[14] Si veda l’articolo 11 della proposta.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda l’articolo 13 della proposta.</p>
<p id="_ftn16">[16] Si vedano gli articoli 14 e 15 della proposta.</p>
<p id="_ftn17">[17] Si veda l’articolo 19 della proposta.</p>
<p id="_ftn18">[18] Si vedano gli articoli da 4 a 15, e 20, della proposta.</p>
<p id="_ftn19">[19] <em>Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation</em> (EC) 816/2006, COM(2023) 224 final del 27.04.2023.</p>
<p id="_ftn20">[20] <em>Annex to the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006</em>, COM(2023) 224 final del 27.04.2023.</p>
<p id="_ftn21">[21] E in particolare, in materia di brevetti, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883; dell’ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994;della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 e sue modifiche del 2000.</p>
<p id="_ftn22">[22] <em>Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU)2017/1001</em>, COM(2023) 232 final del 27.04.2023.</p>
<p id="_ftn23">[23] Sentenza della Corte di Giustizia nel caso <em>Huawei Technologies Co. Ltd contro ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH</em>, Causa C-170/13 del 16 luglio 2015.</p>
<p id="_ftn24">[24] Si vedano le disposizioni al Titolo 2 della proposta.</p>
<p id="_ftn25">[25] Si vedano gli articoli 14 e 15 della proposta.</p>
<p id="_ftn26">[26] Si veda l’articolo 20 della proposta.</p>
<p id="_ftn27">[27] Si veda l’articolo 24 della proposta.</p>
<p id="_ftn28">[28] Si vedano le disposizioni al Titolo 4 della proposta.</p>
<p id="_ftn29">[29] Si vedano gli articoli 28 e 29 della proposta.</p>
<p>Il campionamento avverrà con la selezione, su base annuale e da parte del centro di competenza, sulla base di una metodologia che sarà definita dalla Commissione in un atto di esecuzione.</p>
<p id="_ftn30">[30] Si veda l’articolo 30 della proposta.</p>
<p id="_ftn31">[31] Si vedano gli articoli 32 e 33 della proposta.</p>
<p id="_ftn32">[32] Si vedano gli articoli da 35 a 58 della proposta.</p>
<p id="_ftn33">[33] Si veda l’articolo 34 della proposta.</p>
<p id="_ftn34">[34] Si veda l’articolo 61 della proposta.</p>
<p id="_ftn35">[35] Si veda l’articolo 62 della proposta.</p>
<p id="_ftn36">[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, ‘Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell&#8217;UE &#8211; Piano d&#8217;azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell&#8217;UE’, COM(2020) 760 final del 25.11.2020.</p>
<p id="_ftn37">[37] Si veda il nostro precedente contributo disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/ee673407-bc9c-4014-9ce2-0d3992577dc3.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1683563023&amp;Signature=NaOeiMfFZ09XsT4H9JpUm%2BVnZ0s%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn38">[38] Si veda l’articolo 85 della proposta di direttiva, <em>Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC</em>, COM(2023) 192 final del 26.04.2023.</p>
<p id="_ftn39">[39] Si veda l’articolo 86 della proposta di direttiva, <em>Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC</em>, COM(2023) 192 final del 26.04.2023.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/05/brevetti-unione-europea-proposte-norme-armonizzate-brevetti-licenze-obbligatorie-certificati-protettivi-complementari/">BREVETTI E UNIONE EUROPEA. LA COMMISSIONE PROPONE NORME ARMONIZZATE SU BREVETTI ESSENZIALI, LICENZE OBBLIGATORIE E CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL TESTO DEL MICA: VERSO LA PRIMA REGOLAMENTAZIONE ONNICOMPRENSIVA DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/05/parlamento-europeo-approva-regolamentazione-onnicomprensiva-cripto-attivita-mica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 09:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Barbanti Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Compliance, Digital/Tech</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">Lo scorso 20 aprile il Parlamento europeo ha approvato il progetto di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività, conosciuto come regolamento sui <em>Markets in Crypto-Assets</em> (‘MiCA’). Il MiCA fa parte del più ampio pacchetto di iniziative della Commissione sulla finanza digitale, insieme al regolamento ‘DORA’ (<em>Digital Operational Resilience Act</em>) e al regime pilota sulla DLT (<em>Distributed Ledger Technology</em>) in materia di strumenti finanziari, e andrà a disciplinare le cripto-attività nei termini sinteticamente descritti qui di seguito.</p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;"><strong>Cripto-attività e <em>blockchain</em></strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">Il MiCA ha ad oggetto le cripto-attività, definite come rappresentazioni digitali di un valore o di un diritto che si può trasferire o memorizzare elettronicamente, tramite la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga. La tecnologia a registro distribuito (DLT) generalmente impiegata per le cripto-attività è la <em>blockchain</em>, costituita da un registro condiviso tra più blocchi, in cui è possibile registrare transazioni e monitorare lo scambio di <em>asset</em>. Essa offre un sistema sicuro, preciso e trasparente per effettuare e monitorare transazioni in quanto ogni operazione effettuata su <em>blockchain</em> viene registrata sotto forma di un blocco di dati in via immutabile nel registro condiviso. Quando più transazioni riguardano lo stesso <em>asset</em>, ad esempio in caso di molteplici cambi di titolarità, i blocchi di dati relativi ad ogni transazione sono collegati tra loro, a formare una catena che rappresenta la sequenza esatta e immutabile delle transazioni, in quanto la catena non può essere alterata inserendo blocchi che non erano già presenti.</p>
<ol start="2">
<li style="font-weight: 400;"><strong>Ambito di applicazione del MiCA</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il MiCA detta norme uniformi in relazione a tre tipologie di cripto-attività. In particolare, esso contiene la disciplina per l&#8217;offerta al pubblico e l&#8217;ammissione alla negoziazione di cripto-attività quali i <em>token</em> collegati ad attività, i <em>token</em> di moneta elettronica e i <em>token</em> diversi da quelli collegati ad attività. Per <em>token</em> collegato ad attività si intende un <em>crypto-asset</em> diverso da un <em>token</em> di moneta elettronica volto a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, inclusa la possibilità che faccia riferimento a valute ufficiali (cosiddette fiduciarie, quali, ad esempio, l’Euro). Per <em>token</em> di moneta elettronica si intende un <em>crypto-asset</em> il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale &#8211; fiduciaria. Tali cripto-attività sono conosciute anche come <em>stablecoin</em> essendo collegate a un valore sottostante, mentre gli altri <em>crypto-asset</em> sono definiti, in negativo, come “<em>cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica</em>”, e tra questi possono essere ricomprese le cosiddette cripto-valute quale il Bitcoin.</p>
<p style="font-weight: 400;">Inoltre, il MiCA introduce una regolamentazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività, analogamente a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dalla MiFiD per i prestatori di servizi finanziari. Il regolamento fornisce una lista esaustiva di quali siano i servizi per le cripto-attività: a) custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, ossia il mercato nel quale tali <em>asset</em> possono essere scambiati; c) scambio di cripto-attività con fondi; d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; f) collocamento di cripto-attività; g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; h) consulenza sulle cripto-attività; i) gestione di portafoglio sulle cripto-attività; j) servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del MiCA le cripto-attività qualificabili come strumenti finanziari (ad esempio, azioni emesse sotto forma di cripto-attività), soggette a una specifica disciplina europea (Regolamento 858/2022) e, a livello italiano, dal recente decreto-legge 25/2023.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sono escluse dall’applicazione del MiCA anche le cripto-attività emesse da una banca centrale, ossia le cosiddette <em>central bank digital currencies</em> (‘CBDC’), comparabili a tutti gli effetti alla moneta legale. Inoltre, il MiCA non trova applicazione per la moneta elettronica, intesa come valore monetario memorizzato elettronicamente rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento, e già da tempo regolamentata a livello europeo e nel Testo Unico Bancario. Tuttavia, anche la moneta elettronica, che rappresenta un equivalente digitale della moneta legale &#8211; fiduciaria, sarà soggetta al MiCA con riferimento all’emissione di <em>token</em> di moneta elettronica. Questi ultimi non sono un’equivalente della moneta legale, ma costituiscono <em>token</em> su tecnologia DLT che mirano ad assicurare un valore stabile (<em>stablecoin</em>) facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale; proprio per la loro funzione di scambio, anche i <em>token</em> di moneta elettronica possono essere emessi solo da istituti di credito, da istituti di moneta elettronica o da emittenti che comunque rispettino i requisiti già richiesti per gli istituti di moneta elettronica.</p>
<p style="font-weight: 400;">Infine, il MiCA non disciplina i cosiddetti <em>non-fungible token</em> (NFT), che, in estrema sintesi, rappresentano certificati digitali, creati (ovvero “mintanti” in gergo) e circolanti su sistemi blockchain basati su DLT, di autenticità e/o proprietà di uno o più beni prevalentemente immateriali (e.g. oggetti d’arte, videogames, beni da collezione, beni da utilizzare nel cd. Metaverso).</p>
<ol start="3">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Aspetti salienti della disciplina introdotta dal MiCA </strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">Mentre fino ad oggi gli operatori nel settore delle cripto-attività svolgevano la loro attività in un ambito di sostanziale libertà (finora era solo prevista l’iscrizione degli operatori in valute virtuali presso una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM, oltre all’applicazione della normativa antiriciclaggio), col MiCA essi saranno soggetti a una disciplina organica, mutuata da quella sui servizi e sugli strumenti finanziari, relativa alla trasparenza, alla divulgazione, all’autorizzazione e alla vigilanza, nonché alla tutela dei consumatori, i quali dovranno essere informati sui rischi, costi ed oneri derivanti dalle loro transazioni in cripto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nella sostanza, le cripto-attività e tutti i servizi ad esse collegati divengono un settore regolamentato, analogo e parallelo a quello degli strumenti e dei servizi finanziari, il quale è soggetto a regolamentazione e a vigilanza da decenni; si tratta di un cambio normativo ma che dovrà ancor più riflettersi in un cambio culturale e di sistema del quale forse non è ancora ben comprensibile (e forse sottovalutata) la portata.</p>
<p style="font-weight: 400;">Infatti, mentre ora si operava in un regime di sostanziale libertà, i servizi sulle cripto-attività potranno ora essere forniti esclusivamente dagli istituti finanziari (banche, società di investimento ed istituti di moneta elettronica), così come da una nuova categoria quali i prestatori di servizi sulle cripto-attività (conosciuti anche come ‘CASPs’, <em>crypto-assets service providers</em>); il CASP è definito come la persona giuridica o altra impresa che svolge uno o più di tali servizi su base professionale, e che deve essere specificamente autorizzata a tal fine.  Gli istituti finanziari potranno fornire i servizi crypto a seguito di una semplice notifica alle autorità di vigilanza nazionali. I CASPs dovranno, invece, essere autorizzati a seguito di una specifica procedura e, una volta autorizzati, saranno sottoposti a requisiti prudenziali-patrimoniali e organizzativi, analogamente agli istituti finanziari. Si precisa al riguardo che, in considerazione del fatto che le imprese di investimento e gli enti creditizi sono già soggetti a requisiti organizzativi e prudenziali ai sensi della rispettiva normativa finanziaria e bancaria, il MiCA non richiede per tali soggetti l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi sulle cripto-attività (purché, per le imprese di investimento, tali servizi siano considerati equivalenti a quelli per i quali esse sono già autorizzate), ferma restando l’applicazione delle altre norme previste dal MiCA.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda l’attività cosiddetta transfrontaliera, il MiCA tiene conto del fatto che, avendo esso ad oggetto cripto-attività e i relativi servizi, questi per loro natura non hanno una presenza fisica in uno specifico territorio. Le relative autorizzazioni, anche per quanto riguarda le emissioni di cripto-attività, hanno quindi valore a livello comunitario e l’attività può essere svolta in altri Stati membri senza necessità di una presenza fisica da parte dell’operatore nei singoli Stati in cui opera; è tuttavia prevista una procedura analoga alla cosiddetta “passaportazione” dell’autorizzazione nel caso in cui un fornitore di servizi intenda svolgere la propria attività in più di uno Stato membro.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il legislatore ha così assicurato il <em>level playing field</em> tra i fornitori di servizi sulle cripto-attività e gli altri operatori finanziari, in considerazioni dei rischi simili che pongono.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sulla falsariga della MiFiD, il MiCA impone quindi a tutti i fornitori di servizi sulle cripto-attività di rispettare una serie di norme a tutela degli investitori. Il MiCA introduce inoltre norme di condotta <em>ad hoc</em> per la prestazione del servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività, nonché norme per la separazione patrimoniale tra le cripto-attività in custodia e il patrimonio del prestatore, con tutela dei valori in custodia da azioni dei creditori del prestatore in caso di insolvenza dello stesso; qualora quindi vi fosse una perdita di cripto-attività sotto custodia per incidenti attribuibili al prestatore del servizio, quest’ultimo sarà pienamente responsabile verso i clienti per la perdita subita.</p>
<p style="font-weight: 400;">Inoltre, per l’offerta al pubblico delle cripto-attività, il MiCA contiene norme ispirate alla disciplina sul prospetto informativo per gli strumenti finanziari. L’emissione dovrà essere accompagnata dalla pubblicazione di un <em>white paper</em>, contenente informazioni sulle caratteristiche ed i rischi delle cripto-attività da emettere; la disciplina sull’emissione è parzialmente differente per i <em>token</em> di moneta elettronica e per i <em>token</em> collegati ad attività. </p>
<p style="font-weight: 400;">Analogamente alla normativa sui servizi finanziari, il MiCA contiene una specifica disciplina (anche se semplificata) relativa agli abusi e alle manipolazioni di mercato, connessi a informazioni privilegiate <em>price-sensitive</em> su cripto-attività ammesse alla negoziazione su piattaforme di negoziazione e a conseguenti operazioni di <em>insider trading</em>. Inoltre, entreranno in vigore norme sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, un aspetto molto delicato con riferimento alle cripto-attività.</p>
<p style="font-weight: 400;">Vi sono anche norme in tema di sostenibilità, che richiedono a taluni operatori di rendere pubblico il loro consumo di energia. Questo è stato un tema molto dibattuto, con forte pressione politica a rendere noto l’alto consumo di energia causato dall’utilizzo della <em>blockchain</em>; gli obblighi attualmente presenti nel testo riguardanti la trasparenza sull’impatto ambientale sono quindi il frutto di tale lunga discussione tra le istituzioni e i rappresentanti dell’industria.</p>
<ol start="4">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Prossimi passi e misure transitorie</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">Quale ultimo passo formale, il MiCA dovrà essere approvato dal Consiglio dell’Unione Europea e, una volta approvato, entrerà in vigore 20 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Le singole disposizioni del MiCA troveranno tuttavia applicazione in tempi diversi. Le disposizioni sugli <em>stablecoins</em> (<em>token</em> collegati ad attività e <em>token</em> di moneta elettronica) troveranno applicazione a partire da 12 mesi dopo l’entrata in vigore del MiCA, mentre le restanti disposizioni si applicheranno una volta trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore. L’Autorità bancaria europea (EBA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) lavoreranno alla stesura di linee guida e norme tecniche per l’implementazione del regolamento, instaurando a tal fine un dialogo con gli operatori. Alla Commissione è stato inoltre conferito il potere di emettere atti delegati di precisazione della normativa regolamentare.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per gli operatori del mercato è importante tenere conto del fatto che il MiCA prevede delle misure transitorie, per accompagnare il passaggio dal regime attuale alla piena applicazione della nuova normativa. In primo luogo, le nuove norme sulle offerte al pubblico di cripto-attività (diverse dagli <em>stablecoins</em>) non si applicano alle offerte concluse prima dell’entrata in vigore del MiCA. In secondo luogo, per le cripto-attività (diverse dagli <em>stablecoins</em>) ammesse alla negoziazione prima della data di applicazione del regolamento, sono previste alcune deroghe dalla disciplina del MiCA. In terzo luogo, i prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno svolto i loro servizi in conformità alle norme prima della data di applicazione del regolamento possono continuare a farlo fino a 18 mesi dopo tale data, o fino al rilascio o al rifiuto di un&#8217;autorizzazione ai sensi del regolamento, se questa data è anteriore. In quarto luogo, gli emittenti di <em>token</em>collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso <em>token</em> entro 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento, possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro l&#8217;autorizzazione, a condizione che richiedano tale autorizzazione entro 13 mesi dalla data di applicazione del MiCA. Infine, gli enti creditizi che hanno emesso <em>token</em> collegati ad attività prima dello scadere dei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, possono continuare a farlo fino all&#8217;approvazione del <em>White Paper</em>sulle cripto-attività, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente.</p>
<ol start="5">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del MiCA</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">In caso di violazione delle norme del MiCA, il testo del regolamento prevede che le autorità di vigilanza competenti potranno imporre sanzioni amministrative pecuniarie. L’ammontare delle sanzioni sarà determinato a seconda della gravità della violazione commessa, in considerazione di una serie di elementi tra cui, a titolo esemplificativo, la durata e la frequenza della violazione, se la violazione è stata commessa intenzionalmente o con negligenza, se dalla violazione deriva anche un reato finanziario. Le autorità nazionali condivideranno la competenza sanzionatoria con l’EBA, la quale adotterà sanzioni per le violazioni commesse da emittenti di <em>token</em>collegati ad attività significativi (ossia emittenti di <em>token</em> la cui diffusione e il cui valore complessivo supera determinate soglie) e dagli emittenti di <em>token</em> di moneta elettronica significativi; per i primi l&#8217;importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie sarà pari al 12,5% del fatturato annuo dell&#8217;esercizio precedente o al doppio dell&#8217;importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, mentre per i secondi sarà pari al 10% del fatturato annuo dell&#8217;esercizio precedente o al doppio dell&#8217;importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione. Le autorità nazionali di vigilanza commineranno sanzioni amministrative pecuniarie negli altri casi, con massimi edittali variabili in base alla violazione commessa (fino a 5 milioni di euro, il 3%, il 5% o il 12,5% del fatturato totale annuo a seconda dei casi).</p>
<ol start="6">
<li style="font-weight: 400;"><strong> Conclusioni</strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">Come sopra indicato, vi sarà un periodo transitorio, dai 12 ai 18 mesi dall’entrata in vigore del MiCA, in cui gli attuali operatori dovranno adeguarsi alla nuova normativa la quale, come sintetizzato, prevede adempimenti anche organizzativi e autorizzatori particolarmente onerosi; se, da un lato, è opportuno che gli operatori portino a buon fine prima dell’entrata in vigore del nuovo regime le attività o le operazioni in corso di svolgimento (allo scopo di non dover ricominciare da capo, con spreco del tempo e delle risorse finora impiegate), dall’altro lato è opportuno che inizino a valutare quali attività (con i relativi costi) dovranno compiere e quali autorizzazioni dovranno ottenere per adeguarsi al MiCA e inizino a programmare tali interventi per tempo, onde evitare di trovarsi poi soggetti alle sanzioni, anche gravose, derivanti dalla violazione della normativa, e di non potere più operare nel settore delle cripto-attività.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/05/Articolo_Il-Parlamento-Europeo-approva-il-testo-del-MiCA.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><!-- /wp:post-content -->

<!-- wp:separator {"className":"is-style-wide"} --></p><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/05/parlamento-europeo-approva-regolamentazione-onnicomprensiva-cripto-attivita-mica/">IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL TESTO DEL MICA: VERSO LA PRIMA REGOLAMENTAZIONE ONNICOMPRENSIVA DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>PIATTAFORME ONLINE: L’EDPB ADOTTA LE LINEE GUIDA SU COME RICONOSCERE ED EVITARE MODELLI DI INTERFACCIA INGANNEVOLI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/05/modelli-interfaccia-ingannevoli-linee-guida-edpb-piattaforme-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 14:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection and Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Data Protection and Cybersecurity, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/05/modelli-interfaccia-ingannevoli-linee-guida-edpb-piattaforme-online/">PIATTAFORME ONLINE: L’EDPB ADOTTA LE LINEE GUIDA SU COME RICONOSCERE ED EVITARE MODELLI DI INTERFACCIA INGANNEVOLI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 14 febbraio 2023, il Comitato europeo per la protezione dei dati (European <em>Data Protection Board,</em> o ‘EDPB’) ha adottato delle linee guida<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> che offrono raccomandazioni pratiche ai progettisti e agli utenti delle piattaforme online sul modo in cui valutare ed evitare modelli di progettazione ingannevoli nelle interfacce dei social media che violano il Regolamento generale sulla protezione dei dati (‘GDPR’<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>).</p>
<p style="font-weight: 400;">Questa versione finale, che a seguito della consultazione pubblica modifica e integra le linee guida adottate il 14 marzo 2022, fornisce esempi concreti di modelli di progettazione ingannevoli, presenta le migliori pratiche per diversi casi d&#8217;uso e, al contempo, contiene raccomandazioni specifiche per i progettisti di interfacce utente allo scopo di rendere più agevole l&#8217;effettivo rispetto del GDPR. A questo proposito, le linee guida richiamano gli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità del trattamento e minimizzazione dei dati nella progettazione delle interfacce utente e nella presentazione dei contenuti dei loro servizi web e delle loro app.</p>
<p style="font-weight: 400;">I suddetti principi costituiscono dei requisiti per la progettazione di software e servizi, comprese le interfacce utente. Queste linee guida sono anche mirate ad aumentare la consapevolezza degli utenti sui loro diritti e sui rischi che possono derivare dalla condivisione di un numero eccessivo di dati o dalla condivisione dei propri dati in modo incontrollato. </p>
<p style="font-weight: 400;">Nell’ambito delle linee guida sono considerati ‘modelli di progettazione ingannevoli’ le interfacce e i percorsi utente attuati sulle piattaforme di <em>social media</em> finalizzate a influenzare gli utenti nella scelta di decisioni involontarie e potenzialmente dannose, spesso contro gli interessi degli utenti e a favore degli interessi delle piattaforme di social media. I modelli di progettazione ingannevoli mirano, dunque, a influenzare il comportamento dei fruitori delle piattaforme social, ostacolando la loro capacità di proteggere in maniera efficace i propri dati personali e di compiere scelte consapevoli, ad esempio rendendoli incapaci di dare un consenso libero e informato.</p>
<p style="font-weight: 400;">I modelli di progettazione ingannevoli oggetto delle linee guida possono essere suddivisi in sei differenti categorie.</p>
<p style="font-weight: 400;">La prima categoria, denominata <em>Overloading</em>, riguarda il caso in cui gli utenti si trovano di fronte a un grandissimo numero di richieste, informazioni, opzioni o possibilità, con l’effetto di spingerli a una maggiore condivisione di dati ovvero a consentire involontariamente il trattamento di dati personali contro le aspettative dell&#8217;interessato. Rientrano in questa prima categoria gli schemi di progettazione ingannevole del <em>Continuous prompting</em>, del <em>Privacy Maze</em> e del <em>Too Many Options</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La seconda categoria, il c.d. <em>Skipping</em>, include modelli ove l&#8217;interfaccia dell&#8217;utente è progettata in modo che quest’ultimo sia portato a trascurare tutti o alcuni aspetti relativi alla protezione dei dati. Appartengono a questa categoria due modelli di progettazione ingannevole: <em>Deceptive Snugness</em> e <em>Look over there</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La terza categoria è lo <em>Stirring</em>, e consiste nell’indurre gli utenti a compiere scelte facendosi guidare esclusivamente dalle loro emozioni e ricomprende gli schemi di progettazione ingannevole denominati: <em>Emotional Steering</em> e <em>Hidden in plain sight</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda poi la quarta categoria, il c.d. <em>Obstructing</em>, essa consiste nel bloccare gli utenti durante il loro processo di acquisizione di informazioni o di gestione dei dati, in modo tale da renderle più difficoltose o addirittura irrealizzabili. Rientrano in questa categoria i seguenti modelli di progettazione ingannevole: <em>Dead end</em>, <em>Longer than necessary</em> e <em>Misleading action</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con riferimento alla quinta categoria di modelli di progettazione ingannevole, denominata <em>Fickle</em>, ne fanno parte modelli in cui il design dell&#8217;interfaccia è incoerente e poco chiaro, e ciò rende difficile per l&#8217;utente la navigazione tra i diversi strumenti di controllo della protezione dei dati e la comprensione dello scopo del trattamento. Questa categoria ricomprende i modelli di progettazione ingannevole <em>Lacking hierarchy</em>, <em>Decontextualising</em>, <em>Inconsistent Interface</em> e <em>Language Discontinuity</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La sesta e ultima categoria presa in considerazione dalle linee guida è detta <em>Left in the dark</em>, e fa riferimento a un&#8217;interfaccia progettata in modo tale da nascondere informazioni o strumenti di controllo della protezione dei dati o da lasciare gli utenti nell&#8217;incertezza su come vengono trattati i loro stessi dati e sulla tipologia di controllo che possono avere su di essi per quanto riguarda l&#8217;esercizio dei loro diritti. Questa categoria ricomprende due schemi di progettazione ingannevole: <em>Conflicting information</em> e <em>Ambiguous wording or information</em>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda la conformità alla protezione dei dati delle interfacce utente delle applicazioni online nel settore dei social media, i principi fondamentali sono stabiliti dall&#8217;articolo 5 del GDPR. Il paragrafo 1, lettera a) del suddetto articolo introduce il principio del trattamento equo, il quale rappresenta il punto di partenza per valutare se un determinato modello di progettazione costituisca effettivamente un modello di progettazione ingannevole. Come già affermato dall&#8217;EDPB, il principio di correttezza è un principio generale, il quale richiede che i dati personali non siano trattati in modo pregiudizievole, discriminatorio, inaspettato o fuorviante. Se l&#8217;interfaccia presenta informazioni insufficienti o fuorvianti per gli utenti, rientrando in una delle categorie dei modelli di progettazione ingannevoli, il suo utilizzo può integrare una fattispecie trattamento sleale. Il principio di correttezza svolge una funzione di ombrello e tutti i modelli di progettazione ingannevole non sarebbero conformi ad esso, indipendentemente dalla conformità con altri principi del GDPR.</p>
<p style="font-weight: 400;">Oltre al principio di correttezza, acquisiscono rilevanza per la valutazione sulla legittimità dei modelli di progettazione anche i principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e responsabilità di cui all&#8217;articolo 5, paragrafo 1, lettera a), c) e paragrafo 2 del GDPR, nonché, in alcuni casi, la limitazione delle finalità ai sensi dell&#8217;articolo 5, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento. La valutazione, talvolta, può anche basarsi sulle condizioni del consenso in base a quanto stabilito dall&#8217;articolo 4, paragrafo 11, e dell&#8217;articolo 7 del GDPR, o su altri obblighi specifici, come ad esempio l&#8217;articolo 12. Ciò che appare evidente, in ogni caso, nel contesto dei diritti delle persone interessate, è la necessità di prendere in considerazione il terzo capitolo del GDPR. Infine, ai sensi dell&#8217;articolo 25 del GDPR, i requisiti necessari per la tutela dei dati personali e per la progettazione e impostazione predefinita svolgono un ruolo fondamentale poiché la loro applicazione nella progettazione di un&#8217;interfaccia aiuterebbe, in primo luogo, i fornitori di social media a evitare modelli ingannevoli.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le disposizioni contenute nel GDPR si applicano all&#8217;intero processo di trattamento dei dati personali nell&#8217;ambito del funzionamento delle piattaforme di social media, ossia all&#8217;intero ciclo di vita di un account utente. L&#8217;EDPB fornisce altresì vari esempi concreti di modelli di progettazione ingannevoli per diversi casi d&#8217;uso all&#8217;interno del ciclo di vita di un account di social media. Vi sono casi d’uso come l&#8217;iscrizione, ossia il processo di registrazione, i casi d&#8217;uso dell&#8217;informazione attinenti all&#8217;informativa sulla privacy, la contitolarità e le comunicazioni sulle violazioni dei dati, la gestione della protezione dei dati e il consenso, l&#8217;esercizio dei diritti degli interessati durante l&#8217;uso dei social media e, infine, la chiusura di un account sui social media. Ogni specifico caso d’uso si ricollega alle disposizioni del GDPR, in quanto fornisce una spiegazione più precisa e dettagliata di quali disposizioni del GDPR siano rilevanti per esso.</p>
<p style="font-weight: 400;">Oltre agli esempi di schemi di progettazione ingannevole, nell&#8217;Allegato II delle linee guida, nonché alla fine di ogni caso d’uso, viene altresì offerta una panoramica delle migliori pratiche. Queste contengono raccomandazioni specifiche che possono essere utilizzate per progettare interfacce utente che facilitino l&#8217;effettivo rispetto del GDPR. Tali buone pratiche possono rappresentare un primo passo verso un modo standardizzato, per gli utenti, di controllare in maniera efficace i propri dati ed esercitare i propri diritti.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’Allegato I delle linee guida, invece, contiene un elenco delle categorie di modelli di progettazione ingannevole e delle tipologie di modelli di progettazione ingannevole all&#8217;interno di ciascuna categoria, indicando, in aggiunta, le disposizioni del GDPR maggiormente interessate da questi modelli. Per ogni modello, l&#8217;elenco contiene anche il numero di esempi e il corrispondente caso d&#8217;uso, in modo da aiutare i lettori a trovarli rapidamente e agevolmente. È importante ricordare, tuttavia, che questa lista non è esaustiva e, dunque, che i modelli di progettazione ingannevoli possono essere presenti anche in casi non contemplati dalle linee guida.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/07/Articolo_Linee-guida-EDPB.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<p><!-- /wp:separator -->

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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] <em>Guidelines 03/2022 on deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GUUE L 119 del 04.05.2016.</p>
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		<title>IL GARANTE PRIVACY LIMITA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI CHATGPT</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/04/garante-privacy-limita-trattamento-dati-personali-da-chatgpt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Perspectives, Digital/Tech</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/04/garante-privacy-limita-trattamento-dati-personali-da-chatgpt/">IL GARANTE PRIVACY LIMITA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI CHATGPT</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 30 marzo 2023, il Garante per la protezione dei dati personali italiano (il ‘Garante’) ha adottato un provvedimento<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> con cui ha limitato, in via provvisoria, il trattamento di dati personali da parte dell’applicazione ChatGPT in Italia, per presunte violazioni della normativa <em>privacy</em>. In particolare, il Garante ha disposto un provvedimento di urgenza di limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> nei confronti di OpenAI L.L.C., la società statunitense che ha sviluppato e gestisce ChatGPT, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso ChatGPT. Il presidente del Garante ha ritenuto che sussistessero nel caso le condizioni per l’adozione di un provvedimento di urgenza, senza la regolare convocazione di tutti i membri del Garante, come previsto dal Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. In qualità di provvedimento di urgenza provvisorio, cesserà di avere efficacia qualora non ratificato dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno dall’adozione. Il Garante ha contestualmente avviato un’istruttoria per fornire una decisione definitiva sulla questione.</p>
<p>ChatGPT è un software di intelligenza artificiale che ha acquisito particolare notorietà negli ultimi mesi, a seguito del suo lancio nel novembre 2022. ChatGPT è un chatbot intelligente basato sull’architettura GPT (<em>Generative Pre-trained Transformer</em>) e progettato per fornire risposte agli utenti tramite un linguaggio naturale. Per fornire le proprie risposte, ChatGPT analizza una grande quantità di dati testuali provenienti da varie fonti, tra cui testi online, dizionari, libri e documenti scientifici, ed è sottoposto ad un processo di addestramento tramite un algoritmo di apprendimento automatico. In data 20 marzo ChatGPT ha subito un <em>data breach</em>, come confermato dalla società OpenAI con una comunicazione al pubblico<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. Nel suo ordinario funzionamento, ChatGPT tratta un’enorme quantità di dati personali, degli utenti e di persone terze, al fine sia di erogare il servizio agli utenti che di addestrare gli algoritmi sottesi al suo funzionamento.</p>
<p>Nel suo provvedimento d’urgenza, il Garante ha indicato una serie di violazioni della normativa <em>privacy</em> che hanno motivato le decisione di disporre la limitazione provvisoria. Dato il suo carattere di urgenza, il provvedimento è piuttosto scarno e non contiene una dettagliata esposizione delle argomentazioni giuridiche che lo hanno motivato, ma piuttosto una breve esposizione delle violazioni rilevate. Pertanto, occorrerà attendere il provvedimento finale per avere una panoramica completa delle osservazioni del Garante. Tuttavia, è possibile identificare tre principali criticità identificate dal Garante.</p>
<p>In primo luogo, il Garante ha osservato che OpenAI non forniva alcuna informativa agli utenti, né alle altre persone fisiche i cui dati sono raccolti e trattati nel corso del funzionamento di ChatGPT, e che il trattamento avveniva senza un’idonea base giuridica. ChatGPT utilizza un’enorme quantità di dati raccolti su Internet, tra cui vi è un’ingente quantità di dati personali. Nonostante i dati personali raccolti su Internet siano già disponibili al pubblico, occorre che il loro trattamento avvenga con un’idonea base giuridica, e rispettando gli obblighi informativi verso le persone fisiche i cui dati personali sono soggetti a trattamento. Il provvedimento del Garante nulla dice sulle ragioni che hanno portato a rilevare l’assenza di un’idonea base giuridica per il trattamento. Posto che OpenAI non acquisisce il consenso delle persone interessate, resta da vedere per quali ragioni il Garante ritiene che le altre basi giuridiche non siano applicabili, soprattutto con riferimento al legittimo interesse. Tuttavia, occorre tenere a mente che il Garante compierà ulteriori verifiche per valutare l’esistenza di una base giuridica, anche alla luce delle informazioni che saranno fornite da OpenAI durante la fase istruttoria. Non è pertanto escluso che possano emergere ulteriori elementi che incideranno sulla valutazione inizialmente svolta dal Garante.</p>
<p>In secondo luogo, secondo il Garante il trattamento dei dati personali è inesatto in quanto le informazioni fornite da ChatGPT non corrispondono sempre al dato reale. Nel rispondere alle domande poste dagli utenti, ChatGPT associa informazioni a persone fisiche, talvolta creando un’immagine distorta delle persone stesse. In altri termini, si realizza un trattamento di dati personali inesatti, che è contrario ad uno dei principi generali sul trattamento dei dati personali affermati dal GDPR, ovvero il principio dell’esattezza<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. Il trattamento inesatto dei dati personali può comportare danni particolarmente gravi per le persone fisiche interessate, soprattutto alla luce del fatto che molti utenti sembrano usare ChatGPT come una fonte di informazioni del tutto affidabile.</p>
<p>In terzo luogo, il Garante ha avanzato importanti contestazioni riguardanti la tutela dei minori.  Nonostante OpenAI riservi il servizio di ChatGPT a soggetti che abbiano almeno compiuto 13 anni, non sono stati predisposti meccanismi di verifica dell’età degli utenti. Difatti, è sufficiente dichiarare di avere più di 13 anni per poter accedere al servizio, e secondo il Garante questo comporta che i minori potrebbero facilmente essere esposti a risposte ‘assolutamente inidonee rispetto al grado di sviluppo e autoconsapevolezza’ dei minori. Nonostante le considerazioni approfondite del Garante sui rischi posti per i minori non sono ancora state rese pubbliche, è ragionevole ipotizzare che la natura del servizio di ChatGPT, che è un’applicazione conversazionale, potrebbe portare facilmente ad una manipolazione nella formazione delle idee da parte dei minori su potenzialmente qualsiasi tema. Data la complessità dell’applicazione, un minore non sarebbe probabilmente in grado di comprenderne il funzionamento per tutelarsi da indebite influenze.</p>
<p>Alla luce delle suddette criticità, il Garante ha ritenuto che il trattamento dei dati personali degli utenti e degli interessati per il servizio di ChatGPT fosse in violazione degli articoli 5, 6, 8, 13 e 25 del GDPR, ed ha imposto la limitazione provvisoria ad OpenAI con effetto immediato dal giorno di ricezione del provvedimento. OpenAI è tenuto a comunicare entro 20 giorni le misure adottate per conformarsi a quanto imposto dal Garante. In caso di inottemperanza, potrà essergli imposta una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo.</p>
<p>A seguito dell’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria, OpenAI ha sospeso l’accesso al servizio ChatGPT in Italia. Il provvedimento è stato ampiamente criticato dal pubblico, sia per la correttezza dal punto di vista giuridico delle violazioni contestate, sia per l’impatto negativo che potrebbe avere sull’innovazione. ChatGPT aveva riscosso particolare successo negli ultimi mesi ed era stato lodato per i benefici apportati in vari ambiti. Resta da attendere la conclusione dell’istruttoria da parte del Garante e la pubblicazione di un provvedimento definitivo munito di una dettagliata motivazione della decisione presa.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/04/Articolo_chatGPT.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><!-- /wp:post-content -->

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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Provvedimento del 30 marzo 2023 n. 9870832, si veda il seguente <a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] La limitazione provvisoria del trattamento può essere disposta dalle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il ‘GDPR’).</p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda l’articolo 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si veda la comunicazione disponibile al seguente <a href="https://openai.com/blog/march-20-chatgpt-outage">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda l’articolo 5(1)(d) del GDPR.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/04/garante-privacy-limita-trattamento-dati-personali-da-chatgpt/">IL GARANTE PRIVACY LIMITA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI CHATGPT</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>LE NUOVE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER PROMUOVERE LA CONNETTIVITÀ NELL’UNIONE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/04/commissione-europea-pacchetto-di-azioni-per-la-connettivita-gigabit-entro-il-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 09:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Perspectives, Digital/Tech</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/04/commissione-europea-pacchetto-di-azioni-per-la-connettivita-gigabit-entro-il-2030/">LE NUOVE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER PROMUOVERE LA CONNETTIVITÀ NELL’UNIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 23 febbraio 2023, la Commissione ha presentato un pacchetto di azioni<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> volto a rendere la connettività Gigabit disponibile per tutti i cittadini e per tutte le imprese dell’Unione entro il 2030. La proposta persegue gli obiettivi del decennio digitale europeo<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> ed è finalizzata a garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alle stesse opportunità digitali, indipendentemente dalla loro posizione geografica, promuovendo la trasformazione del settore della connettività nell’Unione.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tale pacchetto comprende una proposta di regolamento sulle infrastrutture Gigabit per avere una diffusione più rapida, economica ed efficace delle reti Gigabit (c.d. ‘<em>Gigabit Infrastructure Act’</em>)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>; un progetto di raccomandazione sulla connettività Gigabit, con il fine di orientare l’azione delle autorità nazionali di regolamentazione sulle modalità di accesso alle reti da parte degli operatori che detengono un significativo potere di mercato; e infine l’avvio di una consultazione esplorativa sul futuro del settore della connettività.</p>
<p style="font-weight: 400;">La proposta di regolamento sulle infrastrutture Gigabit si concentrerà sulla promozione dell&#8217;accesso ad internet ad alta velocità. In particolare, la proposta della Commissione prevede una serie di misure finalizzate a facilitare la realizzazione dell’infrastruttura fisica necessaria a sostenere le reti Gigabit avanzate, riducendone i costi, la burocrazia e i relativi oneri amministrativi. L&#8217;obiettivo della proposta è quello di garantire che tutte le regioni dell&#8217;Unione abbiano accesso a una connessione ad alta velocità entro il 2030, in modo da poter accedere ai servizi digitali di cui hanno bisogno, tra cui quelli inerenti all&#8217;istruzione, alla salute e alle attività commerciali. Se adottato, il nuovo regolamento sostituirà ed abrogherà la preesistente direttiva 2014/61/UE (conosciuta come <em>Broadband Cost Reduction Directive</em>, o ‘BCRD’)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, anch’essa volta a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. La BCRD era stata adottata al fine di facilitare l’installazione delle nuove reti di comunicazione elettronica, necessarie per sostenere le nuove tecnologie come il 5G. L’approccio adottato dal legislatore europeo nella proposta attuale e nella BCRD è identico, ovvero facilitare l’installazione di nuove reti riducendone i costi e semplificando le relative procedure amministrative, con due differenze. In primo luogo, la nuova proposta riguarda un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, così assicurando un’implementazione più efficace. In secondo luogo, il nuovo regolamento sostituisce la BCRD con norme considerate più efficaci e adeguate alle sfide attuali.</p>
<p style="font-weight: 400;">Quanto al contenuto della proposta, le disposizioni del <em>Gigabit Infrastructure Act</em> intervengono su molteplici fronti. La struttura e gli aspetti disciplinati sono sostanzialmente identici alla BCRD, in quanto in entrambe le legislazioni vi sono disposizioni sulle infrastrutture fisiche esistenti, sulle opere di genio civile, sulla procedura di rilascio di autorizzazioni e sull’infrastruttura fisica interna all’edificio. In primo luogo, vi sono obblighi sull’accesso ad infrastrutture fisiche esistenti e di trasparenza sulle informazioni minime che gli operatori ed enti pubblici devono fornire sulle infrastrutture fisiche esistenti. In secondo luogo, sono imposti obblighi sul coordinamento delle opere di genio civile e sulla trasparenza in materia di opere di genio civile programmate. In terzo luogo, sono previsti obblighi per le autorità nazionali competenti in relazione alle procedure per il rilascio di permessi necessari per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tali obblighi riguardano, tra le altre cose, la trasparenza verso gli operatori del settore, la possibilità di presentare una richiesta in via elettronica e le tempistiche sullo svolgimento della procedura. In quarto luogo, vi sono obblighi sulle caratteristiche tecniche e strutturali che devono essere possedute dalle infrastrutture fisiche interne all’edificio, al fine di facilitare l’installazione di reti ad alta velocità, nonché sull’accesso alle infrastrutture fisiche interne.</p>
<p style="font-weight: 400;">La proposta sul <em>Gigabit Infrastructure Act</em> rappresenta un importante passo avanti nella creazione di un&#8217;Europa digitale più inclusiva e connessa. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dall&#8217;effettiva disponibilità di risorse finanziarie e dall&#8217;impegno degli Stati membri a lavorare insieme per garantire l&#8217;accesso ad internet ad alta velocità a tutti i cittadini europei entro il 2030.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Commissione ha inoltre pubblicato un progetto di Raccomandazione sulla connettività Gigabit. Questo progetto, che fa parte della strategia dell&#8217;Unione per il mercato unico digitale, ha l&#8217;obiettivo di fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulle condizioni di accesso alle reti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato e prevede l’adozione di misure volte a promuovere la costruzione di reti ad alta velocità in tutte le regioni dell&#8217;Unione, tra cui le zone rurali e periferiche.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con tale progetto di Raccomandazione, la Commissione mira a garantire un accesso universale alla connettività Gigabit, così da incentivare ad abbandonare le tecnologie preesistenti e favorire le nuove, a promuovere una concorrenza sostenibile, a stimolare la competitività e l&#8217;innovazione, a favorire la sostenibilità ambientale e l&#8217;inclusione sociale e territoriale.</p>
<p style="font-weight: 400;">La raccomandazione integrerà la proposta di normativa sull’infrastruttura Gigabit e sosterrà l’attuazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, rappresentando un passo avanti nella creazione di un&#8217;Europa digitale più inclusiva e connessa. Il progetto di Raccomandazione si trova attualmente presso l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (‘BEREC’) per una consultazione di due mesi, al cui termine la Commissione adotterà la Raccomandazione finale.</p>
<p style="font-weight: 400;">Infine, la Commissione ha avviato una consultazione esplorativa sul futuro del settore della connettività e delle relative infrastrutture, con lo scopo di raccogliere opinioni sulle possibili evoluzioni del settore della connettività e delle infrastrutture nel medio e lungo termine, al fine di individuare i tipi di infrastrutture necessarie affinché l’Europa resti all’avanguardia negli sviluppi tecnologici e le migliori strategie per affrontare le sfide che si presenteranno con la trasformazione digitale nei prossimi anni. In particolare, la consultazione esplorativa si concentra sull&#8217;accesso alle infrastrutture, sulla qualità dei servizi e sulla copertura territoriale ed è aperta a tutte le parti interessate, comprese le imprese, le organizzazioni della società civile, le autorità pubbliche, le associazioni dei consumatori e gli utenti finali, consentendo così a queste di contribuire alla definizione del futuro del settore della connettività e delle infrastrutture.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">L&#8217;Unione ha assunto nel tempo un ruolo di guida per lo sviluppo delle reti 5G e delle infrastrutture di connettività a banda larga, attuando politiche mirate a favorire una rapida adozione di tali tecnologie, in linea con la ‘<em>Digital Single Market Strategy</em>’<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> volta a creare un mercato unico digitale in Europa. Il nuovo pacchetto sulla connettività Gigabit della Commissione si inserisce pertanto in questo filone, confermando ancora una volta l’importante ruolo svolto dall’Unione per la connettività.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/04/Articolo_Gigabit.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><!-- /wp:post-content -->

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<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><!-- /wp:separator -->

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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Si veda il comunicato stampa disponibile al seguente <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_985">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Si veda il seguente <a href="https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures to reduce the cost of deploying gigabit electronic communications networks and repealing Directive 2014/61/EU (Gigabit Infrastructure Act), COM(2023) 94 final del 23.02.2023.</p>
<p id="_ftn4">[4] Direttiva (UE) 2014/61 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, GUUE L 155 del 23.05.2014.</p>
<p id="_ftn5">[5] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, GUUE L 321 del 17.12.2018.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda il seguente <a href="https://eufordigital.eu/discover-eu/eu-digital-single-market/">LINK</a>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/04/commissione-europea-pacchetto-di-azioni-per-la-connettivita-gigabit-entro-il-2030/">LE NUOVE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER PROMUOVERE LA CONNETTIVITÀ NELL’UNIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>IL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SOVVENZIONI ESTERE: L’ATTRIBUZIONE DI AMPI POTERI ALLA COMMISSIONE EUROPEA SUL CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/03/regolamento-sovvenzioni-estere-ue-poteri-commissione-controllo-investimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/03/regolamento-sovvenzioni-estere-ue-poteri-commissione-controllo-investimenti/">IL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SOVVENZIONI ESTERE: L’ATTRIBUZIONE DI AMPI POTERI ALLA COMMISSIONE EUROPEA SUL CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 12 gennaio 2023, è entrato in vigore Il Regolamento sulle sovvenzioni estere dell&#8217;Unione Europea (cosiddetto <em>Foreign Subsidies Regulation</em>, &#8220;FSR&#8221;<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>), proposto dalla Commissione nel maggio 2021 e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a tempo di record, nel giugno 2022.</p>
<p>La nuova normativa è finalizzata a prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno dell&#8217;Unione causate dalle sovvenzioni estere, al contempo consentendo all&#8217;Unione di rimanere aperta al commercio e agli investimenti, garantendo parità di condizioni per tutte le imprese che operano all’interno del mercato unico.</p>
<p>Il regolamento è destinato a ogni attività economica realizzata all’interno dell’Unione, applicandosi tanto alle operazioni di acquisizione e fusione di dimensioni significative quanto alle procedure di grandi appalti pubblici. Una bozza di Regolamento di esecuzione è stata recentemente pubblicata dalla Commissione al fine di chiarire gli aspetti procedurali del sistema del regolamento, ricomprendendo al suo interno anche due allegati indicativi delle numerose informazioni che le aziende devono fornire nell’ambito delle concentrazioni e degli appalti pubblici. Il Regolamento di esecuzione stesso spiega come di fronte ai contributi finanziari esteri che si presume abbiano effetti distorsivi (ad esempio prestiti, esenzioni fiscali, apporti di capitale, incentivi fiscali o contributi in natura), le imprese siano tenute a fornire nelle loro notifiche informazioni ancora più ampie e dettagliate rispetto agli altri contributi, precisando anche se l’apporto ottenuto abbia effettivamente conferito un vantaggio alla loro attività nell&#8217;Unione. Le nuove norme altresì conferiscono alla Commissione il potere di indagare <em>ex officio</em> e, se necessario, rimediare ad eventuali effetti distorsivi determinati dai contributi finanziari concessi da Paesi terzi alle imprese operanti all’interno dell’Unione.</p>
<p>Un contributo, in virtù dell’articolo 4<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> del regolamento, può considerarsi distorsivo quando conferisce un vantaggio concorrenziale specifico per una o più imprese o industrie rispetto alla generalità delle imprese attive in un determinato settore, generando in tal modo un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno.</p>
<p>Dal punto di vista procedurale, il regolamento impone alle imprese interessate di notificare determinate operazioni di concentrazione e la partecipazione a procedure di appalto pubblico, quando queste superano le soglie di valore specificate all’interno del regolamento. In particolare, l’obbligo sussiste per le operazioni di concentrazione che implicano un finanziamento da parte di un governo nazionale esterno non-UE di un valore superiore ai 50 milioni di euro, o in cui la società acquisita, una delle parti della concentrazione o l&#8217;impresa comune generano un fatturato nell&#8217;Unione di almeno 500 milioni di euro. Per le procedure di appalto pubblico, ne deve essere notificata la partecipazione se il valore stimato dell&#8217;appalto sia pari ad almeno 250 milioni di euro e il contributo finanziario estero sia pari ad almeno 4 milioni di euro per paese terzo.</p>
<p>Una volta notificate, queste operazioni non possono essere eseguite finché la Commissione non abbia concluso le proprie investigazioni sulla loro compatibilità con il mercato interno (obbligo di <em>standstill</em>). In caso di inosservanza dell’obbligo di <em>standstill</em>, se un’impresa non notifica o conclude l’operazione una volta notificata, la Commissione può imporre una multa fino al 10% del fatturato aggregato dell&#8217;esercizio finanziario precedente, ammende fino all&#8217;1% del fatturato globale e penalità periodiche fino al 5% del fatturato aggregato medio giornaliero per ogni giorno lavorativo di ritardo, qualora le imprese forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. Le parti offerenti che hanno ricevuto contributi finanziari esteri aggregati inferiori a 4 milioni di euro nei tre anni precedenti (sovvenzioni ritenute improbabili come distorsive) devono dimostrare di aver effettivamente ottenuto, nel complesso, apporti inferiori alla soglia attraverso la presentazione di una dichiarazione. Mentre le sovvenzioni che non raggiungono le soglie fissate dal regolamento sono ritenute come non distorsive del mercato.</p>
<p>Per quanto riguarda l’esercizio da parte della Commissione dei propri poteri investigativi, il regolamento conferisce una pluralità di poteri inquisitori. Tra questi, vi sono l’invio di richieste di informazioni alle imprese, lo svolgimento di missioni di accertamento all&#8217;interno e all&#8217;esterno dell&#8217;Unione, l&#8217;avvio di indagini di mercato su specifici settori o tipologie di sovvenzioni.</p>
<p>Con riferimento alle concentrazioni, l’articolo 25 del Regolamento stabilisce il termine iniziale dell’esame preliminare, decorrente dalla data della notifica formale, in 25 giorni lavorativi di verifica seguito da un periodo di verifica approfondito di 90 giorni lavorativi (con una possibile estensione di 15 giorni lavorativi in caso di offerta di impegni). In relazione alle gare d&#8217;appalto pubbliche, l&#8217;esame preliminare della Commissione dura 20 giorni lavorativi, prorogabili di dieci giorni lavorativi, mentre l&#8217;esame approfondito non dovrebbe durare più di 110 giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica completa, prorogabili a loro volta di 20 giorni lavorativi in casi eccezionali.</p>
<p>Al termine di un&#8217;indagine approfondita, la Commissione può adottare una decisione di non obiezione, una decisione di impegno\misura riduttiva (strutturale o comportamentale), o una decisione che impedisce una concentrazione o l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico. La Commissione può anche autorizzare, a differenza di quanto accade nell&#8217;ambito delle norme sul controllo delle fusioni nell&#8217;Unione, una transazione che sarebbe altrimenti vietata in base al regolamento facendo leva sul bilanciamento tra gli effetti negativi e positivi che ne derivano.</p>
<p>La Commissione potrà anche avviare indagini <em>ex officio</em>, con poteri piuttosto ampi, su tutte le sovvenzioni estere potenzialmente distorsive. Esse consentono alla Commissione di verificare il sostegno fornito da paesi terzi alle imprese fino a 10 anni prima dell&#8217;inizio dell&#8217;indagine (ma non più di cinque anni prima dell&#8217;applicazione del regolamento). La Commissione potrà inoltre richiedere una notifica <em>ad hoc</em> per tutte le transazioni e le procedure di appalto pubblico che non soddisfano le soglie, ma rispetto alle quali sospetta che le imprese considerate abbiano ricevuto sovvenzioni estere nei 3 anni che precedono la concentrazione o la presentazione della gara.</p>
<p>In vista dell’entrata in vigore del regolamento, appare necessario, da parte delle imprese operanti nell’Unione (o che intendono investire nell&#8217;Unione o partecipare a gare d&#8217;appalto pubbliche dell&#8217;Unione) e che sono destinatarie di contributi finanziari da paesi terzi, la creazione di processi stabili destinati ad affrontare i requisiti di raccolta, elaborazione e redazione delle informazioni, la gestione dell&#8217;allocazione dei costi, dei prezzi di trasferimento, delle questioni di <em>governance</em> e la preparazione delle giustificazioni. Le imprese dovrebbero dunque iniziare il prima possibile ad elaborare ed implementare sistemi per la raccolta di informazioni e dati sui contributi finanziari, necessari sia per valutare l’applicabilità dell&#8217;obbligo di notifica delle transazioni e degli appalti pubblici, sia per il caso in cui la Commissione richieda la notifica di una transazione o di una gara d&#8217;appalto pubblica al di sotto delle soglie previste o avvii un&#8217;indagine d&#8217;ufficio.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/04/Articolo_Regolamento-sovvenzioni-estere-distorsive_def.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, GUUE L 330 del 23.12.2022.</p>
<p id="_ftn2">[2] L’articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2560, intitolato “Distorsioni sul mercato interno”, al paragrafo 1 dispone: ‘Si ritiene che esista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da poter migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e, così facendo, la sovvenzione estera ha un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno’.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/03/regolamento-sovvenzioni-estere-ue-poteri-commissione-controllo-investimenti/">IL NUOVO REGOLAMENTO SULLE SOVVENZIONI ESTERE: L’ATTRIBUZIONE DI AMPI POTERI ALLA COMMISSIONE EUROPEA SUL CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<item>
		<title>LA DECISIONE DEL TRIBUNALE PROVINCIALE DI MADRID CHE RIBALTA LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE SULLA VICENDA “SUPERLEGA”</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/03/la-decisione-del-tribunale-provinciale-di-madrid-che-ribalta-le-conclusioni-dellavvocato-generale-sulla-vicenda-superlega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 15:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/03/la-decisione-del-tribunale-provinciale-di-madrid-che-ribalta-le-conclusioni-dellavvocato-generale-sulla-vicenda-superlega/">LA DECISIONE DEL TRIBUNALE PROVINCIALE DI MADRID CHE RIBALTA LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE SULLA VICENDA “SUPERLEGA”</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 30 gennaio 2023, il Tribunale di Madrid si è pronunciato a favore della <em>European Super League Company</em>, S.L. (la ‘Superlega’), accogliendo il ricorso di quest’ultima avverso la decisione riguardante il termine dell’efficacia delle misure cautelari, di cui il Tribunale Mercantile aveva previsto l’applicazione in data 20 aprile 2021 nei confronti di UEFA e FIFA<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. UEFA e FIFA si erano opposte nel gennaio 2021 alla costituzione della Superlega, costituita da alcuni dei più prestigiosi club di calcio europei<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, minacciando sanzioni nei confronti di questi ultimi. In data 11 maggio 2021, il Tribunale Mercantile aveva presentato sei questioni pregiudiziali sulla conformità degli statuti di UEFA e FIFA con gli articoli 101<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> e 102<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (‘TFUE’), nell’ambito di un giudizio in cui ne era stata lamentata l’illegittimità su molteplici profili, ovvero che costituivano intese restrittive della concorrenza, ponevano in essere un abuso di posizione dominante sul mercato, e violavano le libertà fondamentali garantite dal TFUE per il funzionamento del mercato interno.</p>
<p style="font-weight: 400;">In tale contesto, l’Avvocato Generale <em>Athanasios Rantos</em> aveva reso note, in data 15 dicembre 2022, le sue conclusioni nella Causa C-333/21, <em>European Superleague Company</em><a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, sulla coesistenza tra l’autonomia internazionalmente riconosciuta allo sport e ai suoi ordinamenti, e le regole di funzionamento del mercato interno europeo. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale aveva affermato la necessità di garantire una certa uguaglianza tra i vari club sportivi, in quanto il modello sportivo europeo si basa su un regime di solidarietà finanziaria che consente di redistribuire e reinvestire i ricavi ottenuti da competizioni come quelle organizzate da FIFA e UEFA, e che le azioni di queste ultime, che operano allo stesso tempo come regolatori ed organizzatori di eventi sportivi, non violano necessariamente la normativa sulla concorrenza dell’Unione. Secondo l’Avvocato Generale, incombe piuttosto su tali organizzazioni la responsabilità particolare di garantire che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato, risultando necessario il sistema di previa autorizzazione di nuove competizioni europee. Pertanto, l’eventuale imposizione di sanzioni nei confronti della Superlega non sarebbe stata contraria al diritto della concorrenza dell’Unione.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tuttavia, il Tribunale di Madrid ha seguito un percorso argomentativo differente rispetto a quello dell’Avvocato Generale. Difatti, il Tribunale di Madrid ha rilevato che la FIFA e la UEFA, come risulta dai rispettivi statuti, godono di una posizione di monopolio nell’ambito del calcio professionistico in Europa per quanto riguarda l’organizzazione e l’autorizzazione di competizioni internazionali, e che l’imposizione di sanzioni contro la Superlega poteva integrare una fattispecie di abuso di posizione dominante. Per questo motivo, decidendo sul ricorso presentato dalla Superlega avverso la decisione del Tribunale Mercantile di cessare le misure cautelari contro UEFA e FIFA, il Tribunale di Madrid ha confermato nuovamente l’applicazione delle misure cautelari inizialmente concesse. Secondo il Tribunale di Madrid, sussistevano i presupposti previsti <em>ex lege</em> per disporre una misura cautelare, e cioè: il carattere strumentale e adeguato della misura per la protezione del diritto oggetto di controversia, la proporzionalità della misura, il <em>fumus boni iuris</em> ed il <em>periculum in mora.</em> Per quanto riguarda la parvenza del buon diritto, il Tribunale di Madrid ha svolto un’analisi sulla fondatezza della domanda diretta all’ottenimento della misura cautelare. Secondo il Tribunale, con le azioni minacciate la UEFA e la FIFA volevano mantenere una posizione privilegiata all’interno del mercato delle competizioni calcistiche, minacciando per i club l’esclusione da quest’ultime laddove prendessero parte alla Superlega. Questo comportamento è lontano dai criteri chiaramente definiti e verificabili di non discriminazione e trasparenza cui dovrebbero soggiacere i meccanismi di autorizzazione da parte di UEFA e FIFA, come già sostenuto dalla stessa Corte di Giustizia più volte<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Secondo il Tribunale di Madrid, la minaccia alla libertà di concorrenza è chiara ed evidente perché vi è stato un tentativo di influire, grazie ad una posizione dominante e mediante misure sanzionatorie su soggetti che prestano servizi nel mercato rilevante (i club ed i loro giocatori), affinché questi ultimi desistano dal prendere parte a competizioni organizzate dai loro concorrenti (in questo caso la Superlega). Pertanto, il comportamento minacciato da FIFA e UEFA appare ingiustificabile, risultando a tutti gli effetti anticoncorrenziale e qualificabile come abuso di posizione dominante. Queste organizzazioni giustificano le proprie condotte sull’assunto di essere le uniche depositarie di determinati valori europei, che risulta piuttosto essere un pretesto per alimentare un monopolio nel mondo delle competizioni calcistiche.</p>
<p style="font-weight: 400;">In merito alla strumentalità delle misure cautelari, il Tribunale di Madrid ha ricordato che esse non devono costituire un fine, ma devono essere uno strumento accessorio al procedimento principale che permetta di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, tali misure si rendono necessarie, a discapito di quanto precedentemente affermato dal Tribunale Mercantile, in quanto l’ostacolo alla concorrenza può ottenersi anche in maniera indiretta, facendo pressioni sui club in modo che desistano dal partecipare a competizioni estranee a quelle organizzate da FIFA e UEFA.</p>
<p style="font-weight: 400;">Pertanto, il Tribunale di Madrid ha vietato a FIFA e UEFA di minacciare misure disciplinari nei confronti dei club facenti parte della Superlega, imponendogli oltretutto di astenersi dall’escludere questi ultimi e i rispettivi giocatori dalle proprie competizioni.</p>
<p style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">È evidente la differenza di opinioni tra il Tribunale di Madrid e l’Avvocato Generale. Adesso bisognerà attendere la pronuncia della Corte di Giustizia prevista in primavera, che dovrà sciogliere il nodo sulla questione e dare un punto alla vicenda che da anni alimenta incertezza sull’applicazione del diritto della concorrenza in ambito calcistico.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/03/Articolo_La-decisione-del-Tribunale-Provinciale-di-Madrid-che-ribalta-le-Conclusioni-dellAvvocato-Generale-sulla-vicenda-Superlega.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Il Tribunale Mercantile aveva ritenuto che tali sanzioni da parte dell’UEFA, causando danni irreparabili ai club coinvolti, sarebbero state <strong>ingiustificate e sproporzionate</strong>, oltre che, fortemente restrittive della concorrenza. Perciò, ordinava all’UEFA e alla FIFA, tra le altre cose, di</p>
<ul>
<li>astenersi dall’adottare qualsiasi tipo di provvedimento che ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione della Superlega;</li>
<li>annunciare, minacciare, preparare, avviare e/o adottare qualsiasi azione disciplinare o sanzionatoria nei confronti delle società, dei loro dirigenti e dei calciatori coinvolti nella Superlega, e</li>
<li>astenersi, direttamente o indirettamente, da misure escludenti nei confronti dei <em>club</em> e/o dei singoli giocatori che prendessero parte alla Superlega da qualsiasi tipo di competizione a livello nazionale a cui regolarmente partecipano o per la quale soddisfano i relativi requisiti.</li>
</ul>
<p id="_ftn2">[2] Ac Milan, Arsenal FC, Atletico de Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur.</p>
<p id="_ftn3">[3] Il paragrafo 1 dell’articolo 101 del TFUE dispone che:</p>
<p>Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all&#8217;interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:</p>
<ul>
<li>fissare direttamente o indirettamente i prezzi d&#8217;acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;</li>
<li>limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;</li>
<li>ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;</li>
<li>applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;</li>
<li>subordinare la conclusione di contratti all&#8217;accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l&#8217;oggetto dei contratti stessi.</li>
</ul>
<p id="_ftn4">[4] L’articolo 102 del TFUE dispone che:</p>
<p>È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.</p>
<p>Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:</p>
<ul>
<li>nell&#8217;imporre direttamente od indirettamente prezzi d&#8217;acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;</li>
<li>nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;</li>
<li>nell&#8217;applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;</li>
<li>nel subordinare la conclusione di contratti all&#8217;accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l&#8217;oggetto dei contratti stessi.</li>
</ul>
<p id="_ftn5">[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo disponibile al seguente <a href="https://www.dejalex.com/2023/01/lo-sport-e-il-diritto-europeo-della-concorrenza-lag-rantos-si-pronuncia-sul-caso-superlega/?lang=it">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si vedano le sentenze della Corte di Giustizia del 1° luglio 2008, C-49/07 ‘MOTOE’, e del 28 febbraio 2013, C-1/12 ‘OTOC’.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/03/la-decisione-del-tribunale-provinciale-di-madrid-che-ribalta-le-conclusioni-dellavvocato-generale-sulla-vicenda-superlega/">LA DECISIONE DEL TRIBUNALE PROVINCIALE DI MADRID CHE RIBALTA LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE SULLA VICENDA “SUPERLEGA”</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>IL NUOVO SISTEMA SUL BREVETTO UNITARIO DIVENTERÀ OPERATIVO DA GIUGNO 2023</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/03/il-nuovo-sistema-sul-brevetto-unitario-diventera-operativo-da-giugno-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 10:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Intellectual Property, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/03/il-nuovo-sistema-sul-brevetto-unitario-diventera-operativo-da-giugno-2023/">IL NUOVO SISTEMA SUL BREVETTO UNITARIO DIVENTERÀ OPERATIVO DA GIUGNO 2023</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 17 febbraio 2023, la Germania ha ratificato l’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. La ratifica da parte della Germania ha di conseguenza avviato il <em>Sunrise period</em> di tre mesi, che avrà termine in data 1 giugno 2023. Al termine del <em>Sunrise period</em>, avrà piena operatività il nuovo sistema per la tutela del brevetto unitario, che prevede l’applicazione di una nuova normativa sul brevetto unitario e l’avvio delle attività per il Tribunale unificato dei brevetti. L’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti è stato firmato da parte degli stati aderenti nel 2013, ma per diventare operativo ha dovuto attendere la finalizzazione della ratifica da parte di 13 stati firmatari dell’Accordo, di cui l’ultima è stata quella della Germania.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’Accordo è un’iniziativa di cooperazione rafforzata a cui hanno aderito alcuni, ma non tutti, tra gli Stati membri dell’Unione. La cooperazione rafforzata è una procedura decisionale, disciplinata dai Trattati dell’Unione<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, che permette ad alcuni Stati membri di realizzare autonomamente cooperazione in aree che non siano di esclusiva competenza dell’Unione. Questa procedura consente l’adozione a livello europeo di nuova legislazione in casi in cui non tutti gli Stati membri dell’Unione siano disposti ad aderire, e porta alla creazione di normativa che trova applicazione solo per gli Stati membri aderenti. La cooperazione rafforzata può essere soddisfatta solo se le condizioni previste dai Trattati sono soddisfatte, tra cui la condizione che vi sia un numero minimo di almeno nove partecipanti.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il nuovo sistema apporterà importanti novità per la concessione e la tutela dei brevetti in Europa, pur non modificando l’attuale sistema gestito dall’Ufficio europeo dei brevetti. In particolare, l’Ufficio europeo dei brevetti continuerà ad operare, e resterà immutata la disciplina per la concessione dei brevetti europei contenuta nella Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei (meglio nota come <em>European Patent Convention</em>, EPC). Difatti, con la piena applicazione dell’Accordo si aggiungeranno una nuova tipologia di brevetto, il brevetto unitario europeo, ed un nuovo organo giurisdizionale, il Tribunale unificato dei brevetti, che avrà giurisdizione su tutte le questioni concernenti il brevetto unitario europeo ed alcuni brevetti europei. Lo status giuridico e gli effetti del brevetto unitario europeo sono disciplinati dal regolamento 1257/2012<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, mentre l’istituzione ed il funzionamento del Tribunale sono oggetto dell’Accordo.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il brevetto unitario è un brevetto avente effetto unitario in tutti gli Stati membri partecipanti<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, e conferisce pertanto un livello di tutela uniforme al suo titolare. Questa caratteristica rende il brevetto unitario un’istituzione giuridica del tutto nuova nel panorama europeo, in quanto ad oggi non esiste un brevetto avente effetto unitario in parte dell’Unione. Difatti, i brevetti approvati dall’Ufficio europeo dei brevetti non sono brevetti con status giuridico ed effetti sovranazionali, ma rappresentano un insieme di brevetti nazionali, che in quanto tali sono disciplinati dalla normativa dei rispettivi Stati membri e sono sottoposti alla giurisdizione delle corti nazionali. Il brevetto unitario è invece un brevetto sovranazionale, sottoposto alla giurisdizione del Tribunale, che è a sua volta un organo sovranazionale. Tuttavia, la concessione del brevetto unitario è sempre affidata all’Ufficio, tramite una procedura sostanzialmente analoga a quella già operante per i brevetti europei. La sola differenza è che, una volta terminata la procedura ordinaria per la concessione di un brevetto europeo da parte dell’Ufficio, il titolare avrà un mese di tempo per richiedere che il proprio brevetto europeo venga convertito in un brevetto unitario. A tal fine, il brevetto sarà inserito dall’Ufficio in un registro apposito per i brevetti unitari. Alternativamente, il titolare potrà scegliere di non richiedere un brevetto unitario, ed in tal caso rimarrà titolare di un insieme di brevetti nazionali.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda il Tribunale, questo avrà giurisdizione su due tipologie di brevetti. In primo luogo, sarà competente per giudicare su tutte le cause concernenti il brevetto unitario, così assicurando un’interpretazione autonoma ed uniforme del diritto ad esso applicabile. In secondo luogo, avrà anche giurisdizione su gli altri brevetti europei per i quali non sia stato fatto espressamente <em>opt-out</em>. Pertanto, il titolare di un brevetto europeo dovrà esercitare la facoltà di <em>opt-out</em> se intende sottrarre il proprio brevetto alla giurisdizione del Tribunale. Il Tribunale è formato da giudici provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti, e si compone di un tribunale di primo grado, una corte d’appello ed una cancelleria. Il tribunale di primo grado è a sua volta composto da divisioni locali, presenti in ognuno degli Stati membri partecipanti, e divisioni centrali in alcuni degli Stati membri. Infine, la corte d’appello è stata istituita con sede nello Stato di Lussemburgo.</p>
<p style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Nonostante il sistema per il brevetto unitario sia stato creato tramite un meccanismo di cooperazione rafforzata, e quindi non è frutto di un’iniziativa legislativa dell’Unione, esso rappresenterà un importante passo in avanti per l’armonizzazione del diritto applicabile ai brevetti in parte dell’Unione, ed in quanto tale è stato fortemente supportato dalla Commissione europea. Per la prima volta nel continente europeo vi sarà un brevetto unitario sottoposto alla giurisdizione di un organo sovranazionale che, sebbene limitato a parte dell’Unione, potrebbe aprire la porta per ulteriori iniziative di armonizzazione in futuro. Il sistema per la tutela del brevetto unitario porterà importanti benefici per le industrie innovative in Europa. In primo luogo, la procedura per la concessione dei brevetti diverrà più semplice e meno costosa, elidendo la fase della validazione nazionale dei brevetti attualmente prevista per i brevetti europei e tagliando i costi di traduzione dei documenti sul brevetto nelle lingue dei paesi in cui si richiede la validazione. Inoltre, il nuovo sistema garantirà una migliore protezione dei brevetti rispetto al sistema attuale, facilitando l’esercizio dei diritti connessi al brevetto e la manutenzione centralizzata della registrazione.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/03/Articolo_Il-nuovo-sistema-sul-brevetto-unitario-diventera-operativo-da-giugno-2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, GUUE C 175 del 20.06.2013.</p>
<p id="_ftn2">[2] Si vedano gli articoli 20 del Trattato sull’Unione europea (‘TUE’) e 326-334 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (‘TFUE’).</p>
<p id="_ftn3">[3] Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria</p>
<p id="_ftn4">[4] Attualmente vi sono 17 Stati membri partecipanti.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/03/il-nuovo-sistema-sul-brevetto-unitario-diventera-operativo-da-giugno-2023/">IL NUOVO SISTEMA SUL BREVETTO UNITARIO DIVENTERÀ OPERATIVO DA GIUGNO 2023</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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