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	<title>Stefania Merati Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Stefania Merati Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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		<title>MANAGING LIQUIDITY CRISES</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2025/06/managing-liquidity-crises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[team valletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate, Companies and Insolvency]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fussi]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Merati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />The article by Cristina Fussi and Stefania Merati on Ticino Management magazine</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2025/06/managing-liquidity-crises/">MANAGING LIQUIDITY CRISES</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Liquidity planning and monitoring are essential to prevent corporate crises and insolvencies: the Board of Directors must adopt appropriate measures to ensure solvency, even in the absence of any imminent signs of crisis. However, the approach can differ between legal systems: what are the differences between Italy and Switzerland?</p>
<p>An interesting article is available in <strong>Ticino Management</strong> magazine, co-written by our <strong>Cristina Fussi </strong>and<strong> Stefania Merati</strong> together with <strong>Rocco Rigozzi </strong>and<strong> Andrea Ziswiler</strong>, partners at Bär &amp; Karrer, which analyses directors’ responsibilities and duties in managing liquidity crises, with a detailed comparison between the two jurisdictions.</p>
<p>How much discretion do directors have, in a crisis situation, when deciding when to intervene and which measures to adopt?</p>
<p>Regarding the situation in Italy following the adoption of the new Business Crisis rules, Cristina Fussi explained:<br />
“The ability of directors of Italian companies to determine at their own discretion whether the company is in a state of crisis, and whether it is time to adopt crisis-resolution tools (procedures), is curtailed by recently adopted legal provisions, which appear designed to limit the scope of the business judgement rule.”</p>
<p>By contrast, as Rocco Rigozzi and Andrea Ziswiler explain, in Switzerland the legislator did not impose new obligations in the recent revision of the Swiss Code of Obligations’ provisions on liquidity and insolvency, but instead formalised obligations already established by Swiss case law within the context of directors’ general duty of care. The Board of Directors has reasonable discretion in planning, monitoring and supervising corporate liquidity, and related decisions—if made through proper procedures—are generally not questioned by courts in hindsight.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://issuu.com/eidosswissmedia/docs/ticino_management_giugno_luglio_2025/44">“<i  class="x-icon x-icon-link" data-x-icon-s="&#xf0c1;" aria-hidden="true"></i> Read the full article.</a></p>
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		<item>
		<title>“QUASI” ANTI-SUIT INJUNCTIONS E ORDINE PUBBLICO. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI UNO STATO MEMBRO CHE “INFLUENZINO” LA PROSECUZIONE DI UN PROCEDIMENTO INSTAURATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/12/corte-di-giustizia-pronuncia-anti-suit-injunctions-ordine-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 16:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Merati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=28425</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Litigation, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/12/corte-di-giustizia-pronuncia-anti-suit-injunctions-ordine-pubblico/">“QUASI” ANTI-SUIT INJUNCTIONS E ORDINE PUBBLICO. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI UNO STATO MEMBRO CHE “INFLUENZINO” LA PROSECUZIONE DI UN PROCEDIMENTO INSTAURATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 7 settembre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-590/21, <em>Charles Taylor Adjusting</em>, in merito al riconoscimento e all’esecuzione nell’Unione di provvedimenti comunemente denominati “quasi” <em>anti-suit injunctions</em>, ossia provvedimenti <em>lato sensu</em> inibitori emessi da uno Stato Membro e che rendano più gravoso e/o comunque influenzino l’avvio o la prosecuzione di un procedimento in un altro Stato.</p>
<p>In particolare, la Corte si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernenti il c.d. limite dell’ordine pubblico quale motivo di diniego al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, ad esito di una controversia relativa al riconoscimento e all’esecuzione in Grecia di una sentenza e di due ordinanze della <em>High Court of Justice (England &amp; Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court)</em> [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (Sezione commerciale)].</p>
<p>Questi i fatti.</p>
<p><strong>Accordo transattivo che conclude procedimenti nel Regno Unito, e procedimento in Grecia</strong></p>
<p>In data 3 maggio 2006, la nave <em>Alexandros T.</em> era affondata con il suo carico al largo della baia di Port Elizabeth (Sudafrica). La società proprietaria della nave,<em> Starlight Shipping Co.</em> (“Starlight”), e l’armatrice <em>Overseas Marine Enterprises Inc.</em> (“OME”), pertanto, avevano richiesto agli assicuratori &#8211;<em>Charles Taylor Adjusting Ltd</em> (“Charles Taylor”) e FD- il versamento di un indennizzo in ragione del sinistro assicurato. A seguito del loro diniego, la Starlight aveva avviato nei loro confronti un’azione giudiziaria nel Regno Unito nonché una domanda di arbitrato nei confronti di uno degli assicuratori. Mentre questi procedimenti erano ancora pendenti, la Starlight, la OME e gli assicuratori della nave avevano concluso accordi transattivi a composizione dei procedimenti pendenti tra le parti.</p>
<p>Successivamente alla conclusione di tali accordi &#8211; omologati nel Regno Unito &#8211; la Starlight e la ΟΜΕ, nonché gli altri proprietari della nave naufragata<em>,</em> avevano avviato una serie di <u>nuove</u> azioni giudiziarie dinanzi al <em>Polymeles Protodikeio Peiraios</em> (Tribunale collegiale di primo grado del Pireo, Grecia), chiedendo il risarcimento dei danni materiali e morali che avrebbero subito a causa di affermazioni false e diffamatorie, provenienti dagli assicuratori della nave e dai loro rappresentanti.</p>
<p><strong>“Quasi” inibitoria e provvisionale nel Regno Unito</strong></p>
<p>In risposta, gli assicuratori e i loro rappresentanti avevano instaurato ulteriori procedimenti contro la Starlight e la ΟΜΕ dinanzi ai giudici <u>inglesi</u> al fine di far dichiarare che le nuove azioni avviate in <u>Grecia</u> costituivano violazioni degli accordi transattivi. Le azioni proposte dai rappresentanti degli assicuratori nel Regno Unito avevano dato luogo alla sentenza e alle ordinanze della <em>High Court, </em>che contengono statuizioni relative i) alla violazione da parte della Starlight e della OME degli accordi transattivi, ii) a sanzioni cui queste ultime si espongono nel caso in cui non si conformino alla sentenza e alle ordinanze, iii) alla competenza dei giudici greci alla luce della clausola di elezione del foro contenuta negli accordi transattivi, iv) ad una decisione di indennizzo, a titolo di provvisionale, a favore dei rappresentanti degli assicuratori Charles Taylor e FD, con liquidazione non definitiva e condizionata alla prosecuzione del procedimento dinanzi ai giudici greci, e (v) alle spese giudiziali sostenute in Inghilterra.</p>
<p><strong>Esecuzione in Grecia</strong></p>
<p>La sentenza e le ordinanze della <em>High Court</em> sono state riconosciute e dichiarate parzialmente esecutive in Grecia dal Tribunale monocratico di primo grado del Pireo- Sezione Marittima<em> (Monomeles Protodikeio Peiraios, Naftiko Tmima</em>), su istanza della Charles Taylor e di FD.</p>
<p>Ad esito dell’appello interposto da Starlight e dalla OME, però, la Corte d’Appello monocratica del Pireo &#8211; Sezione Marittima<em>(Monomeles Efeteio Peiraios, Naftiko Tmima</em>) ha riconosciuto la sentenza e le ordinanze della <em>High Court</em> come “<em>quasi” anti-suit injunctions</em>”, vale a dire provvedimenti assimilabili ad ordini inibitori della proposizione di azioni giudiziarie che avrebbero impedito agli interessati di adire i giudici naturali in Grecia in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, nonché di norme costituzionali, che costituiscono materia di ordine pubblico in Grecia.</p>
<p>Infine, la Charles Taylor e la FD avevano impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione greca<em> (Areios Pagos)</em>, il “giudice del rinvio”, che alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia aveva sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia <u>due questioni pregiudiziali</u>.</p>
<p><strong>Competenza giurisdizionale e <em>anti-suit injunctions</em></strong></p>
<p>Con la <u>prima questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 34, punto 1<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, del Regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con il suo articolo 45, paragrafo 1<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato Membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione del giudice di un altro Stato Membro per <u>contrasto con l’ordine pubblico</u>, allorché tale decisione ostacola la prosecuzione di un <u>procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice</u> di tale primo Stato, concedendo ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio a titolo delle spese da lei sostenute per avviare tale procedimento, per il motivo che, da un lato, l’oggetto di tale procedimento è coperto da un accordo transattivo lecitamente concluso e omologato dal giudice dello Stato che ha pronunciato la suddetta decisione, e che, dall’altro, il giudice del primo Stato Membro, dinanzi al quale è stato avviato il procedimento controverso, difetta di competenza per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva. La Corte ha preliminarmente ricordato che il Regolamento 44/2001 <u>non</u> autorizza, salvo limitate eccezioni (tra cui la contrarietà all’ordine pubblico dello Stato Membro richiesto), il sindacato della competenza di un giudice da parte di un giudice di un altro Stato Membro<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>In tale contesto, il divieto del giudice rivolto ad una parte (sotto minaccia di sanzioni) di avviare o di continuare un’azione dinanzi ad altro organo giurisdizionale straniero ha l’effetto di pregiudicare la competenza di quest’ultimo giudice a risolvere la controversia. Infatti, con un’inibitoria nella forma di una <em>anti-suit injunction</em>, si vieta al richiedente di intentare un’azione in altro Stato Membro, verificandosi così un’ingerenza nella competenza del giudice straniero, <u>incompatibile</u> con il Regolamento stesso<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p><strong>“Quasi” <em>anti-suit injunctions </em>e ordine pubblico dello Stato Membro richiesto</strong></p>
<p>Nel caso concreto, però, la sentenza e le ordinanze della <em>High Court</em> potrebbero essere qualificate come “quasi” <em>anti-suit injunctions</em>in quanto:</p>
<ul>
<li>non sono direttamente rivolte ai giudici greci e non vietano neppure formalmente alla parte di proporre o di proseguire un’azione dinanzi all’ organo giurisdizionale straniero, ma</li>
<li>hanno l’effetto di dissuadere la Starlight e la OME, nonché i loro rappresentanti, dall’adire gli organi giurisdizionali greci o dal mantenere pendenti dinanzi ad essi un’azione avente lo stesso oggetto di quelle intraprese dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito, con una condanna (provvisoria) alle spese per il giudizio avviato, “celata” sotto forma di indennizzo (provvisionale).</li>
</ul>
<p>Un provvedimento inibitorio dotato di tali effetti non sarebbe compatibile con il Regolamento 44/2001.</p>
<p>Il giudice dello Stato Membro richiesto, tuttavia, non può negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato Membro per il solo motivo di ritenere che, in tale decisione, il diritto nazionale o quello dell’Unione sia stato non correttamente<u>applicato</u><a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Occorre valutare, però, se tale organo giurisdizionale di uno Stato Membro abbia il potere, nell’esame di un ricorso contro una dichiarazione di esecutività di una decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato Membro, di revocare quest’ultima poiché assimilabile ad una “quasi” <em>anti-suit injunction</em>, che, in linea di principio, è incompatibile con il Regolamento 44/2001.</p>
<p>A tal riguardo, secondo la Corte, è <u>ammissibile ricorrere alla clausola dell’ordine pubblico</u> di cui all’articolo 34, punto 1, del Regolamento 44/2001 nel caso in cui il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato Membro possa contrastare in modo <u>inaccettabile</u> con l’ordinamento dello Stato richiesto, in quanto tale decisione lederebbe un principio fondamentale. Più particolarmente, per rispettare il divieto di riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato Membro, la lesione dovrebbe costituire una violazione <u>manifesta</u> di una norma essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato Membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. La Corte sottolinea, inoltre, che l’errore manifesto potrebbe riguardare anche le regole di diritto dell’Unione: Infatti, incombe al giudice nazionale l’obbligo di garantire la tutela dei diritti stabiliti dall’ordinamento dell’Unione con la stessa efficacia di quelli nazionali.</p>
<p>Le “quasi” <em>anti-suit injunctions</em>, al contrario, vanno in senso opposto a principio di mutua fiducia che gli Stati Membri accordano ai rispettivi ordinamenti e istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del Regolamento 44/2001<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Di conseguenza, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza e delle ordinanze della <em>High Court </em><u>possono risultare incompatibili</u> con l’ordine pubblico dell’ordinamento greco, nella misura in cui sono idonei a pregiudicare il principio fondamentale secondo cui, nello spazio giuridico civile e commerciale europeo, ogni giudice è giudice della propria competenza.</p>
<p>Infine, un provvedimento di tale natura potrebbe pregiudicare anche l’accesso stesso alla giustizia: la concessione della vittoria delle spese sostenute dal convenuto per l’avvio del procedimento pendente, anche sotto forma di indennizzo pecuniario provvisionale, potrebbe rendere più gravosa la prosecuzione del giudizio da parte del richiedente.</p>
<p>Nel caso di specie, secondo la Corte, la sentenza e le ordinanze della <em>High Court </em><u>non</u> rispettano il principio generale secondo cui ciascun giudice adito deve accertare la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia sottopostagli<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, in quanto esercita un’influenza sulla prosecuzione del procedimento avviato in Grecia.</p>
<p>Alla luce della risposta fornita alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla <u>seconda</u>, con la quale il giudice del rinvio chiedeva se, secondo l’articolo 34, punto 1, del Regolamento n. 44/2001, come interpretazione dalla Corte stessa, sussista un ostacolo al riconoscimento e all’esecuzione in Grecia della decisione e delle ordinanze in questione, emanate dai giudici britannici, laddove esse siano in contrasto manifesto e diretto rispetto all’ordine pubblico nazionale, sicché sia possibile, in tal caso, disapplicare il principio di diritto dell’Unione relativo alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie.</p>
<p><strong>Risposte della Corte</strong></p>
<p>Di conseguenza, la Corte ha statuito che:</p>
<p>“<em>L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro <u>può negare il riconoscimento e l’esecuzione</u> della decisione di un giudice di un altro Stato membro per contrasto con l’ordine pubblico, allorché tale decisione ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice di tale primo Stato membro, concedendo ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio a titolo delle spese da essa sostenute per avviare tale procedimento, per il motivo che, da un lato, l’oggetto di detto procedimento è coperto da un accordo transattivo, lecitamente concluso e omologato dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione suddetta, e che, dall’altro, il giudice del primo Stato membro, dinanzi al quale è stato avviato il procedimento controverso, difetta di competenza per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva</em>”.</p>
<p><strong>Osservazioni conclusive</strong></p>
<p>In conclusione, con una pronuncia chiarificatrice nella controversa materia delle <em>anti-suit injunctions</em>, più familiari ai sistemi di <em>common law</em> che a quelli continentali, la Corte ha posto l’accento sul <u>limite dell’ordine pubblico</u>, con specifico riferimento alle norme essenziali dell’ordinamento dell’Unione (che si riflettono senza soluzione di continuità sull’ordinamento dello Stato membro adito), al fine di delimitare il perimetro dell’ingerenza di uno Stato Membro nel delicato (e limitatissimo) sindacato sulla competenza giurisdizionale di un altro Stato Membro. Il limite al sindacato giurisdizionale viene in rilievo sia nella fase di riconoscimento ed esecuzione delle “quasi” <em>anti-suit injunctions</em> sia, in realtà, nella fase della pronuncia dell’inibitoria. Il provvedimento emesso, infatti, correrebbe il rischio di venire qualificato come “quasi” <em>anti-suit injunction</em> a seconda del tipo e grado di ingerenza esercitata sul procedimento in corso nell’altro Stato Membro. È una delle prime pronunce della CGUE in merito a questa tipologia “soft” di inibitoria, e sarà interessante vedere, caso per caso, quali inibitorie verranno qualificati come “quasi” <em>anti-suit injunctions</em> ed a quali condizioni le stesse siano compatibili con i principi fondamentali dell’Unione.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/12/Articolo_22Quasi22-anti-suit-injunctions.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] GUUE L 12 del 16.01.2001.</p>
<p id="_ftn2">[2] L’articolo 6 CEDU, intitolato “Diritto ad un giusto processo”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn3">[3] L’articolo 34 del Regolamento n. 44/2001 al punto 1) dispone: “<em>&#8230; Le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all&#8217;ordine pubblico dello Stato membro richiesto&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn4">[4] L’articolo 45 del Regolamento n. 44/2001 al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn5">[5] CGUE 10.02.2009, Causa C‑185/07, <em>Allianz e Generali Assicurazioni Generali</em>, punto 29; CGUE 27.04.2004, Causa C‑159/02, <em>Turner</em>, punto 26.</p>
<p id="_ftn6">[6] CGUE 13.05.2015, Causa C‑536/13, <em>Gazprom</em>, punto 32; CGUE 10.02.2009, Causa C‑185/07, <em>Allianz e Generali Assicurazioni Generali</em>, punto 34; CGUE 27.04.2004, Causa C‑159/02, <em>Turner</em>, punto 27.</p>
<p id="_ftn7">[7] CGUE 16.01.2019, Causa C‑386/17, Liberato, punto 54; CGUE 28.04.2009, Causa C‑420/07, <em>Apostolides</em>, punto 60.</p>
<p id="_ftn8">[8] CGUE 16.07.2015, Causa C‑681/13, <em>Diageo Brands</em>, punto 44; CGUE 28.03.2000, Causa C‑7/98, <em>Krombach</em>, punto 37.</p>
<p id="_ftn9">[9] CGUE 10.02.2009, Causa C‑185/07, <em>Allianz e Generali Assicurazioni Generali</em>, punto 30.</p>
<p id="_ftn10">[10] CGUE 13.05.2015, Causa C‑536/13, <em>Gazprom</em>, punto 33; CGUE 10.02.2009, Causa C‑185/07, <em>Allianz e Generali Assicurazioni Generali</em>, punto 29.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/12/corte-di-giustizia-pronuncia-anti-suit-injunctions-ordine-pubblico/">“QUASI” ANTI-SUIT INJUNCTIONS E ORDINE PUBBLICO. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI UNO STATO MEMBRO CHE “INFLUENZINO” LA PROSECUZIONE DI UN PROCEDIMENTO INSTAURATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<item>
		<title>LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (D.LGS. 14/2019) &#8211; ALIA LEGANO, May 4th, 2023</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/05/le-principali-novita-del-codice-della-crisi-di-impresa-e-dellinsolvenza-d-lgs-14-2019-alia-legano-may-4th-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 13:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cristina Fussi]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Conte]]></category>
		<category><![CDATA[Employment and Pensions]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspare Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvency and Restructuring]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Barbanti Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Merati]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="map-marker"] ALIA LEGNANO[br]<br />
[x_icon type="calendar"] May 4th, 2023[br]<br />
[x_icon type="user"] Diego Conte, Cristina Fusi, Gaspare Roma, Paolo Barbanti Silva, Stefania Merati</p>
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		<title>RIFORMA GIUSTIZIA CIVILE: NOMINATI I GRUPPI DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/01/riforma-giustizia-civile-nominati-i-gruppi-di-lavoro-per-lattuazione-della-delega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 17:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Vitolo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Merati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=23337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Litigation, Perspectives</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>A seguito del perfezionamento dell’iter di approvazione parlamentare, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 la Legge n. 206 del 26 novembre 2021 (“Legge Delega”), con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad attuare la riforma del processo civile.</p>
<p>In particolare, il Governo dovrà adottare, <strong>entro un anno</strong>, uno o più decreti legislativi recanti</p>
<ul>
<li>il riassetto formale e sostanziale del processo civile, in funzione di obiettivi di efficienza, semplificazione, speditezza e razionalizzazione</li>
<li>la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie</li>
<li>la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.</li>
</ul>
<p>Si tratta di una delle riforme indicate tra gli obiettivi del P.N.R.R., tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell&#8217;ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento. La riforma è incentrata sull’obiettivo di ridurre significativamente la durata dei processi civili, indicativamente nella misura del 40% (che può sembrare non radicale, ma che a fronte della concreta situazione in atto, potrebbe essere ambiziosa).</p>
<p>Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il 14 gennaio 2022 il decreto di costituzione dei <strong>Gruppi di lavoro</strong> che provvederanno alla redazione dei decreti legislativi per l’attuazione della riforma. Sono, così, stati costituiti sette gruppi, tra loro autonomi, ognuno incaricato della elaborazione degli schemi di decreto relativi a ciascun settore coinvolto.</p>
<p>La complessità del lavoro e la ristrettezza dei tempi imposti per l’esercizio della delega &#8211; in ragione del rilievo che essa assume ai fini del conseguimento degli obiettivi del P.N.R.R. &#8211; hanno condotto all’incarico di ben 73 professionisti qualificati tra professori universitari, magistrati e avvocati.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Nello specifico, il <strong>primo Gruppo di lavoro</strong> sarà competente in materia di procedure di <strong>mediazione e negoziazione assistita</strong>, nonché in materia di <strong>arbitrato</strong>.</p>
<p>Tra le più rilevanti novità previste nella Legge Delega si segnalano le seguenti.</p>
<p><strong>MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA</strong></p>
<ul>
<li>Si prevede un notevole <strong>ampliamento delle materie</strong> oggetto di ricorso obbligatorio alla mediazione (i.e. si aggiungono alle materie già previste anche i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di <em>franchising</em>, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).</li>
<li>Nell’attuazione della delega, il Governo dovrà risolvere espressamente l’annoso problema – affrontato più volte dalla giurisprudenza &#8211; in merito all’<strong>individuazione della parte onerata</strong> a presentare la domanda di mediazione, con particolare attenzione al regime del decreto ingiuntivo.</li>
<li>Verrà estesa la legittimazione attiva e passiva dell&#8217;<strong>amministratore del condominio </strong>(ricordandosi che la materia condominiale è oggetto di mediazione obbligatoria ed assorbe, nella realtà, la maggior parte dei ricorsi alla procedura).</li>
<li>Dato l’evolversi della pandemia e il diffuso utilizzo di nuovi mezzi di <strong>partecipazione telematica</strong>, i collegamenti da remoto dovrebbero divenire la regola per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.</li>
<li>Le <strong>prove raccolte</strong> nell&#8217;ambito dell&#8217;attività di istruzione stragiudiziale saranno utilizzabili nell’eventuale successivo giudizio avente ad oggetto l&#8217;accertamento degli stessi fatti e iniziato dopo la chiusura senza esito della negoziazione assistita.</li>
<li>Infine, il Governo dovrebbe raccogliere tutte le discipline in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge in un <strong>testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC)</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>ARBITRATO</strong></p>
<ul>
<li>Parte delle riforme previste per la disciplina dell&#8217;arbitrato sono intese a rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell&#8217;arbitro, ad esempio, reintroducendo la <strong>facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza</strong> (in linea con la mera facoltà di astensione prevista dal codice di procedura per la magistratura civile ordinaria).</li>
<li>Viene attribuito un nuovo e centrale potere agli arbitri rituali: laddove previsto espressamente dalle parti, gli arbitri avranno, infatti, il potere di emanare <strong>misure cautelari</strong>. E’, in materia, prevista l’introduzione di un procedimento di reclamo cautelare al giudice ordinario per contestare celermente l’invalidità della convenzione o contrasti con l&#8217;ordine pubblico.</li>
<li>Infine, preme sottolineare che il Legislatore intende disciplinare espressamente la <em>translatio iudicii</em> tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario (e viceversa). Sul punto, a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, era intervenuta nel 2013 la Corte Costituzionale prevedendo l’applicazione analogica della disciplina processuale <em>ex</em> 50 c.p.c.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Il <strong>secondo Gruppo di lavoro</strong> è competente in materia di principi generali e <strong>digitalizzazione</strong> del processo civile. Più nel dettaglio, con la riforma</p>
<ul>
<li>sarà centrale l’implementazione pressoché totale dei depositi telematici;</li>
<li>non vengono però previste sanzioni per il mancato rispetto di specifiche tecniche, con piena valorizzazione del generale principio di libertà delle forme che garantiscano il raggiungimento dello scopo;</li>
<li>per le notifiche, nel caso in cui il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l&#8217;obbligo di munirsi di un indirizzo PEC, il difensore dovrà notificare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.</li>
</ul>
<p>La riforma toccherà anche il nuovo<strong> ufficio del processo</strong>, prevedendone l&#8217;istituzione presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Il <strong>terzo Gruppo</strong> dovrà elaborare gli schemi di decreto legislativo in materia di <strong>procedimento di primo grado.</strong></p>
<ul>
<li>Nel processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, diventerà (ancora più) centrale la prima udienza di comparizione. In particolare, negli atti introduttivi saranno previsti nuovi oneri di allegazione e di precisazione di tutte le difese, nonché di indicazione dei mezzi di prova. Inoltre, le parti potranno proporre <strong>nuove domande ed eccezioni</strong> che siano conseguenza delle difese avversarie<strong> prima dell&#8217;udienza di comparizione</strong>.</li>
<li>Al fine di favorire la celerità nello svolgimento e nella definizione dei giudizi, il Legislatore intende anche
<ul>
<li>ampliare i termini entro cui il giudice potrà formulare una <strong>proposta di conciliazione</strong>,</li>
<li><strong>ridurre i termini</strong> per memorie e comparse e</li>
<li>ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Per la precisazione delle conclusioni non sarà più prevista un’udienza <em>ad hoc</em> ma, recependo la prassi generalizzata instauratasi nel periodo emergenziale, si prevederà in via ordinaria il deposito di <strong>note scritte</strong>.</li>
<li>Si introduce la possibilità per il Giudice di emettere un’<strong>ordinanza provvisoria di accoglimento</strong> della domanda proposta quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate; l&#8217;ordinanza di accoglimento è <strong>provvisoriamente esecutiva</strong>, è reclamabile e non acquista efficacia di giudicato.</li>
<li>D’altra parte, verrà introdotta anche una speculare <strong>ordinanza provvisoria di rigetto</strong> della domanda, quando quest&#8217;ultima risulti manifestamente infondata o siano omessi o assolutamente incerti il <em>petitum</em>, la <em>causa petendi</em>, o l&#8217;esposizione dei fatti. Anche questa ordinanza sarà reclamabile.</li>
<li>Tra le norme del codice di procedura, si cercherà di dare nuova vita al rito sommario di cognizione, cambiandone il nome in “<strong>procedimento semplificato di cognizione</strong>”, con definizione del procedimento con sentenza (in sostituzione dell’attuale ordinanza). L’ambito di applicazione del rito viene esteso anche alle cause in cui il tribunale giudica in <strong>composizione collegiale</strong>, trovando applicazione generalizzata in tutti i casi in cui i fatti non siano controversi e l&#8217;istruzione della causa non sia complessa.</li>
<li>La procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto di locazione e di sfratto per morosità viene estesa anche ai contratti di comodato di beni immobili e di <strong>affitto d&#8217;azienda.</strong></li>
<li>Il rito davanti al <strong>giudice di pace</strong> dovrà essere uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con rideterminazione della relativa competenza in materia civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>L’elaborazione delle proposte di decreto legislativo in materia di <strong>giudizio di appello e di giudizio di cassazione</strong> saranno elaborate dal <strong>quarto Gruppo di lavoro</strong> e verteranno sui seguenti aspetti principali.</p>
<p><strong>APPELLO</strong></p>
<ul>
<li>La Legge Delega prevede che la trattazione davanti alla Corte d&#8217;Appello si svolga davanti alla (reintrodotta) figura del <strong>consigliere istruttore</strong>, al quale sono attribuiti ampi poteri istruttori e ordinatori.</li>
<li>Recependo il <em>dictum</em> giurisprudenziale, l&#8217;impugnazione incidentale tardiva perderà efficacia a causa non solo dell’inammissibilità, ma anche dell’improcedibilità dell’impugnazione principale.</li>
<li>L’istituto del <strong>filtro in appello</strong> viene riformato tramite un procedimento a <strong>trattazione orale</strong>, ad esito del quale l’impugnazione che non ha ragionevole probabilità di essere accolta dovrà essere dichiarata improcedibile con sentenza (ad oggi il filtro, nella prassi delle Corti, è uno strumento scarsamente utilizzato e prevede la possibile dichiarazione d’inammissibilità dell’appello in prima udienza con ordinanza reclamabile).</li>
<li>L’istanza per la <strong>sospensione dell’efficacia esecutiva</strong> della sentenza di primo grado potrà essere riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, allegando <strong>alternativamente</strong>
<ul>
<li>la manifesta fondatezza dell&#8217;impugnazione o</li>
<li>sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall&#8217;esecuzione. Attualmente la sospensione può essere richiesta solo con la proposizione dell’appello e dando la prova di entrambi i requisiti cumulativamente.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Si prevede l’utilizzo del (semplice) <strong>procedimento di correzione</strong> anche nei (frequenti) casi in cui si voglia contestare la sola attribuzione/quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, nel termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento.</li>
</ul>
<p><strong>CASSAZIONE, NUOVA RIMESSIONE PREGIUDIZIALE E REVOCAZIONE</strong></p>
<ul>
<li>Per il giudizio di Cassazione, con la riforma si intendono riformare i riti camerali, prevedendo la <strong>soppressione della c.d. Sezione filtro. </strong>Le Sezioni semplici saranno competenti a dichiarare l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, con un procedimento accelerato.</li>
<li>Il giudice del merito, nella decisione di una questione di mero diritto, di particolare rilevanza e con difficoltà interpretative, avrà la facoltà di <strong>sottoporre</strong> <strong>direttamente la questione alla Corte di Cassazione</strong>. Il <strong>rinvio pregiudiziale</strong> sospende il giudizio di merito ed il provvedimento emesso della Corte sarà vincolante nel procedimento, anche in caso di estinzione.</li>
<li>Viene introdotto un nuovo motivo di <strong>revocazione straordinaria</strong> nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali dalla Corte Europea.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Il <strong>quinto Gruppo di lavoro</strong> è competente per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di</p>
<ul>
<li><strong>processo del lavoro</strong>, con il fine di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, prevedendosi che la trattazione delle cause di licenziamento con domanda di reintegrazione del lavoratore abbia carattere <strong>prioritario</strong></li>
<li><strong>processo di esecuzione</strong>, con delega, tra l’altro, per
<ul>
<li><strong>l’abrogazione</strong> delle norme relative all’apposizione della <strong>formula esecutiva e della spedizione</strong> in forma esecutiva del titolo (prevedendosi unicamente l’utilizzo di una copia attestata del titolo conforme all&#8217;originale),</li>
<li>l’introduzione di una nuova <strong>sospensione nel decorso del termine del precetto</strong> nelle more della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare,</li>
<li>l&#8217;accelerazione della procedura di <strong>liberazione dell&#8217;immobile</strong> quando è occupato <em>sine titulo</em> o da soggetti diversi dal debitore,</li>
<li>la riforma dell&#8217;istituto della <strong>delega delle operazioni di vendita</strong> al professionista delegato e l&#8217;introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>La Legge delega interviene direttamente sul Codice di procedura civile per</p>
<ul>
<li><strong>l&#8217;espropriazione forzata di crediti</strong>, mediante modifica del foro competente quando debitore sia una pubblica amministrazione; mentre</li>
<li><strong>nell&#8217;espropriazione presso terzi</strong>, il creditore deve notificare sia al debitore sia al terzo l&#8217;avviso di avvenuta iscrizione a ruolo</li>
<li>di <strong>procedimenti in camera di consiglio</strong>, riducendosi le ipotesi nelle quali il tribunale è chiamato a provvedere in composizione collegiale</li>
<li>di <strong>attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri</strong>, per conformare la legislazione nazionale alla normativa europea con l’utilizzo generalizzato del rito sommario di cognizione.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Il <strong>sesto ed il settimo Gruppo di lavoro</strong> sono competenti per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di procedimento relativo a <strong>persone, minorenni e famiglie</strong>, e rispettivamente di <strong>riforma ordinamentale</strong>.</p>
<p>In materia, la Legge delega prevede</p>
<ul>
<li>l’istituzione del <strong>nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie</strong> (destinato a sostituire l&#8217;attuale tribunale per i minorenni, con competenze sia civili che penali, oltre alle competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia),</li>
<li>l&#8217;introduzione di un <strong>rito unificato</strong> applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie,</li>
<li>la facoltà di adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore,</li>
<li><strong>l&#8217;abbreviazione dei termini processuali</strong>,</li>
<li>la <strong>nomina di un professionista</strong>, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica.</li>
</ul>
<p>La Legge delega interviene altresì <strong>direttamente</strong> sul Codice civile, di procedura e sulle relative disposizioni di attuazione, introducendo delle modifiche alla legislazione vigente finalizzate a introdurre misure urgenti di <strong>razionalizzazione</strong> dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Le misure si applicheranno ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all&#8217;entrata in vigore della legge.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p><strong>OBIETTIVI CHIARI, MA STRUMENTI ADEGUATI?</strong></p>
<p>In conclusione, gli obiettivi di <strong>razionalizzazione e accelerazione del processo</strong> civile ben emergono dal testo della riforma. Il Legislatore è mosso dal chiaro l’intento di uniformare i riti, ridurre i termini e contenere il proliferare degli adempimenti formalistici che, nella realtà quotidiana, portano alla dispersione di tempo ed energie delle parti e dei Giudici. Così dovrebbero essere “ritoccati” numerosi dei molti profili problematici emersi nelle aule giudiziarie, in parte recependo alcune soluzioni proposte dalla giurisprudenza, in parte introducendo nuove soluzioni, quasi invariabilmente in forma di nuovi oneri per le parti.</p>
<p>Tuttavia, non si può non segnalare che, a fianco</p>
<ul>
<li>della riduzione dei termini processuali perentori nonché</li>
<li>dell’irrigidimento delle barriere preclusive istruttorie e di allegazione in capo ai difensori ed alle parti,</li>
</ul>
<p>sembrerebbe non far da contraltare &#8211; in sede di riforma ed, almeno, per il momento &#8211; una seria accelerazione dei termini per il compimento delle attività dei Giudici (necessariamente con l’introduzione di conseguenze in caso di mancato rispetto). Questo potrebbe rivelarsi <strong>un vizio, per così dire, genetico</strong> in termini di riduzione della durata dei procedimenti &#8211; alimentata dalle note carenze di organico e dall’accumulazione esponenziale dei ritardi endemici della giustizia &#8211; che potrebbe tradursi in concreti ostacoli al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi perseguiti dal P.N.R.R..</p>
<p>Non resta che attendere gli schemi dei Gruppi di lavoro e i decreti legislativi attuativi, nei quali sarà anche disciplinata l’entrata in vigore delle singole modifiche e la relativa disciplina transitoria.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/01/20220126_Articolo_Riforma-giustizia-civile.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
<p><!-- /wp:post-content --></p>
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			</item>
		<item>
		<title>DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118 (IN GAZZ. UFF., 24 AGOSTO 2021, N. 202). &#8211; MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D&#8217;IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2021/09/decreto-legge-24-agosto-2021-n-118-in-gazz-uff-24-agosto-2021-n-202-misure-urgenti-in-materia-di-crisi-dimpresa-e-di-risanamento-aziendale-nonche-ulteriori-misure-urgenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 08:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insolvency and Restructuring]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Merati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=21895</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Insolvency and Restructuring</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/09/decreto-legge-24-agosto-2021-n-118-in-gazz-uff-24-agosto-2021-n-202-misure-urgenti-in-materia-di-crisi-dimpresa-e-di-risanamento-aziendale-nonche-ulteriori-misure-urgenti/">DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118 (IN GAZZ. UFF., 24 AGOSTO 2021, N. 202). – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Il Decreto Legge n. 118/2021, proposto dalla Commissione Pagni ed approvato dal Consiglio dei Ministri ad inizio agosto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto (“Decreto”).</p>
<p>Con tale Decreto, il Governo ha introdotto nuove e ulteriori misure per contenere e superare le imponenti conseguenze prodotte dall’emergenza epidemiologica in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale.</p>
<p>In estrema sintesi, il Decreto interviene in tre aree: (1) viene ulteriormente rinviata l’entrata in vigore del Codice della Crisi; (2) vengono apportate delle modifiche alla Legge Fallimentare attualmente vigente per quanto concerne le procedure alternative al fallimento, (3) sono introdotti nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare alternative percorribili per la ristrutturazione e il risanamento aziendale.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/09/20210908_Articolo_Misure-urgenti-in-materia-di-crisi-dimpresa-e-di-risanamento-aziendale-nonche-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-1.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/09/20210908_Articolo_Misure-urgenti-in-materia-di-crisi-dimpresa-e-di-risanamento-aziendale-nonche-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-1.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/09/decreto-legge-24-agosto-2021-n-118-in-gazz-uff-24-agosto-2021-n-202-misure-urgenti-in-materia-di-crisi-dimpresa-e-di-risanamento-aziendale-nonche-ulteriori-misure-urgenti/">DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118 (IN GAZZ. UFF., 24 AGOSTO 2021, N. 202). &#8211; MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D&#8217;IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>DECREE LAW NO 23, 8 APRIL 2020 (MEASURES TO GUARANTEE THE CONTINUITY OF COMPANIES)</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2020/04/decree-law-no-23-8-april-2020-measures-to-guarantee-the-continuity-of-companies/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 11:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate and Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate, Companies and Insolvency]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppina Zoccali]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvency and Restructuring]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Merati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, Insolvency and Restructuring, Corporate and Commercial</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Which are the most important news?</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2020/11/Articolo-Decree-Law-No-23-of-8-April-2020_update.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2020/11/Articolo-Decree-Law-No-23-of-8-April-2020_update.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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		<title>D. L. 8 APRILE 2020, N. 23 NOVITÀ CONCORSUALI E SOCIETARIE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2020/04/d-l-8-aprile-2020-n-23-novita-concorsuali-e-societarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 17:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate and Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate, Companies and Insolvency]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvency and Restructuring]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Merati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, Insolvency and Restructuring, Corporate and Commercial</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Il Decreto Legge n. 23/2020 (“<em>Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali</em>”) è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi, 9 aprile 2020. Nel Decreto sono previste alcune misure per garantire la continuità delle aziende.</p>
<p>In particolare, segnaliamo di seguito una sintesi delle novità riguardanti la disciplina dell’insolvenza e le correlate norme di diritto societario&#8230;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2020/04/Articolo_Coronavirus_dl-liquidità.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2020/04/Articolo_Coronavirus_dl-liquidità.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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		<title>CORPORATE LAW PROVISIONS</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2020/03/corporate-law-provisions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 16:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate and Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate, Companies and Insolvency]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppina Zoccali]]></category>
		<category><![CDATA[Globally Minded]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Merati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Coronavirus, Globally Minded, Corporate and Commercial</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><strong>Article 106 of Decree no. 18 of  March 17<sup>th</sup>, 2020 (Decree “Cura Italia”) established important provisions for companies</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>What does it apply to?</strong></p>
<p>To Shareholders&#8217; Meetings convened <strong>by  July 31<sup>st</sup> 2020,</strong><em> or by any later date until which the state of emergency will be in force on the national territory for the health risk associated with the COVID-19 epidemic</em>&#8230;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2020/11/Articolo_Coronavirus_Corporate-law-provisions_update.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2020/11/Articolo_Coronavirus_Corporate-law-provisions_update.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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