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	<title>Constitutional and International Law Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Constitutional and International Law Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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		<title>DE BERTI JACCHIA: MASSIMO CAIAZZA ENTRA COME PARTNER</title>
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		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 09:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alessandro Saracco]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitration and ADR]]></category>
		<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
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		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />De Berti Jacchia annuncia l’ingresso, in qualità di partner di Massimo Caiazza; con lui entra in studio Alessandro Saracco in qualità di associate.</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2025/02/de-berti-jacchia-massimo-caiazza-entra-come-partner/">DE BERTI JACCHIA: MASSIMO CAIAZZA ENTRA COME PARTNER</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-30824 size-large" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco-1024x683.jpg" alt="" width="742" height="495" srcset="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco-1024x683.jpg 1024w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco-300x200.jpg 300w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco-768x512.jpg 768w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco-100x67.jpg 100w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco-862x575.jpg 862w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/Collage-De-Berti-Jacchia_Caiazza-Saracco.jpg 1200w" sizes="(max-width: 742px) 100vw, 742px" /></p>
<div class="page" title="Page 1">
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<div class="column">
<p style="font-weight: 400;"><em>Milano, 24 febbraio 2025</em> – <strong>De Berti Jacchia</strong> annuncia l’ingresso, in qualità di partner di <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/massimo-caiazza/">Massimo Caiazza</a></span>; </strong>con lui entra in studio <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/associate/alessandro-saracco/"><strong>Alessandro Saracco</strong></a></span> in qualità di associate<strong>.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/massimo-caiazza/">Massimo Caiazza</a></span></strong>, fondatore di Caiazza &amp; Partners, è uno tra i massimi esperti di diritto commerciale svedese in Italia. Iscritto all&#8217;Albo degli Avvocati Svedesi dal 1996, è stato eletto consigliere dell&#8217;Ordine degli Avvocati Svedesi, sezione estera dal 1997 al 2006, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Svedesi, sezione estera, nel 2005-2006 e nominato membro del Consiglio Nazionale Forense Svedese nel 2005-2006. È esperto in Diritto Internazionale, Diritto Europeo, Diritto Commerciale, Arbitrato Internazionale e contenzioso, assistendo aziende e privati ad orientarsi in contesti giuridici complessi in diverse giurisdizioni. Assiste società quotate e PMI in diversi settori, tra cui  trasporti aerei, manifatturiero, farmaceutico e dispositivi medici, software, automotive, acciaio, gomma, ingegneria, hôtellerie, immobiliare e costruzioni, istituzioni ed organizzazioni non profit.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/marco-frazzica/">Marco Frazzica</a></span>, </strong>partner di De Berti Jacchia dal 2005, che è stato per anni prima Consigliere di Amministrazione e poi Presidente della Camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia, nonché membro del consiglio di amministrazione di Unionestere ed è Console Generale Onorario di Svezia a Milano con giurisdizione sulla Lombardia e le Province di Alessandria, Novara, Verbano Cusio Ossola, dal 2002, Massimo Caiazza va a costituire un team unico nel panorama legale italiano con una profonda competenza ed ampia capacità operativa nei rapporti e scambi tra Italia e Svezia e, più in generale, tra l’Italia e il mondo scandinavo.</p>
<p style="font-weight: 400;">“<em>Siamo fieri di accogliere Massimo nel nostro studio- </em>commenta <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/marco-frazzica/">Marco Frazzica</a></span></strong>&#8211; <em>con lui si costituisce un team, unico nel suo genere e senza precedenti, che assembla grandi competenze nel diritto commerciale internazionale relativo ai  rapporti Italia-Svezia”. </em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em>“Sono certo che l’unione con lo studio De Berti Jacchia- </em>afferma <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/massimo-caiazza/">Massimo Caiazza</a></span></strong>&#8211; <em>aprirà per me una nuova avventura professionale molto stimolante vista la presenza di Marco che, come me, ha una profonda conoscenza della Svezia e con cui costituiremo un polo estremamente qualificato del diritto svedese in Italia”.</em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em>“Un caldo benvenuto tra noi a Massimo e al suo team – </em>aggiunge il Senior Partner <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/roberto-jacchia/">Roberto A. Jacchia</a></span></strong><em> – che, innestandosi sulla solida realtà ultraventennale creata presso di noi da Marco, porterà la squadra svedese a più che raddoppiare in capitale umano e valore aggiunto”. </em></p>
<p style="font-weight: 400;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/associate/alessandro-saracco/"><strong>Alessandro Saracco</strong></a></span> è specializzato nella contrattualistica, nonché nel contenzioso civile e ADR, con ampie aree di competenza, tra cui il contenzioso con imprese e la crisi di impresa, il diritto immobiliare, il diritto aeronautico, il diritto assicurativo e della tutela della persona e la responsabilità in ambito sanitario.</p>
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<h4>IN THE PRESS</h4>
<p><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/02/20250224_IlSole24Ore_Ingresso-Caiazza.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-file" data-x-icon-s="&#xf15b;" aria-hidden="true"></i> Il Sole 24 Ore &#8211; De Berti crea un team dedicato Italia-Svezia</a></p>
<p><a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/de-berti-jacchia-massimo-caiazza-entra-come-partner-AGVUq18C" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-link" data-x-icon-s="&#xf0c1;" aria-hidden="true"></i> NTplus Diritto Il Sole 24 Ore &#8211; De Berti Jacchia: Massimo Caiazza entra come partner</a></p>
<p><a href="https://legalcommunity.it/de-berti-jacchia-massimo-caiazza-entra-come-partner-lo-studio-accelera-sui-rapporti-italia-svezia/" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-link" data-x-icon-s="&#xf0c1;" aria-hidden="true"></i> Legalcommunity &#8211; De Berti Jacchia: Massimo Caiazza entra come partner. Lo studio accelera sui rapporti Italia Svezia</a></p>
<p><a href="https://dirittoeaffari.it/de-berti-jacchia-massimo-caiazza-entra-come-partner/" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-link" data-x-icon-s="&#xf0c1;" aria-hidden="true"></i> Diritto e Affari &#8211; De Berti Jacchia: Massimo Caiazza entra come partner</a></p>
<p><a href="https://www.imille.com/2025/02/24/massimo-caiazza-entra-come-partner-in-de-berti-jacchia-rafforzando-lexpertise-nei-rapporti-italia-svezia/" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-link" data-x-icon-s="&#xf0c1;" aria-hidden="true"></i> iMille &#8211; Massimo Caiazza entra come partner in De Berti Jacchia, rafforzando l’expertise nei rapporti Italia-Svezia</a></p>
<p><a href="https://www.toplegal.it/art/de-berti-jacchia-massimo-caiazza-entra-come-partner/" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-link" data-x-icon-s="&#xf0c1;" aria-hidden="true"></i> TopLegal &#8211; De Berti Jacchia: Massimo Caiazza entra come partner</a></p>
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		<item>
		<title>LA CRISI UCRAINA E IL QUINDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/12/ucraina-quindicesimo-pacchetto-sanzioni-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 15:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/12/ucraina-quindicesimo-pacchetto-sanzioni-ue/">LA CRISI UCRAINA E IL QUINDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 16 dicembre 2024, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia al fine di limitarne ulteriormente la capacità di portare avanti la sua guerra contro l&#8217;Ucraina e di indebolirne il complesso militare e industriale.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, al fine di proteggere le imprese europee dalle controversie con le controparti russe, il Consiglio ha deciso di <u>vietare il riconoscimento o l&#8217;esecuzione nell&#8217;Unione delle sentenze emesse da tribunali russi</u> a norma dell&#8217;articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Russia, che consente loro, prescindendo dal previo accordo delle parti, di arrogarsi la competenza obbligatoria ed esclusiva nelle controversie tra imprese russe e quelle europee<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Tali sentenze, infatti, hanno impedito alla controparte di avviare o proseguire un procedimento in una giurisdizione diversa dalla Russia, comportando spesso sanzioni pecuniarie sproporzionatamente elevate per le imprese europee in violazione delle prassi internazionali consolidate.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, in ragione dei rischi legati al mantenimento di attività commerciali <em>in loco</em>, il Consiglio ha prorogato i termini applicabili a <u>talune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia</u><a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, di modo da consentire agli operatori europei di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo.</p>
<p style="font-weight: 400;">In terzo luogo, dato l’aumento in Russia dei contenziosi e delle misure di ritorsione che consentono a talune entità designate e ai relativi clienti di sequestrare le <u>attività dei </u><u>depositari centrali di titoli dell&#8217;UE (<em>Central securities depositories</em>, CSDs)</u><a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> che sono detenute in Russia senza il loro previo consenso, il Consiglio ha introdotto una deroga che consente a questi ultimi di chiedere alle autorità competenti degli Stati Membri di scongelare le disponibilità liquide ed utilizzarle per adempiere ai loro obblighi giuridici nei confronti dei loro clienti<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In quarto luogo, poiché la Russia continua a cercare di eludere il tetto sui prezzi del petrolio, il Consiglio ha aggiunto altre 52 navi della flotta ombra russa all’<u>elenco di quelle </u><u>cui sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati Membri nonché l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo</u><a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. Il Consiglio, inoltre, ha aggiunto 32 nuove entità all’<u>elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra contro l’Ucraina</u><a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie <em>dual use</em> o che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il Consiglio, infine, </span><span style="font-weight: 400;">ha inserito <u>84 nuove voci all’</u></span><u style="font-weight: 400;">elenco dei responsabili di azioni che compromettono l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina</u><a style="font-weight: 400;" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a><span style="font-weight: 400;">. Più particolarmente, le nuove voci consistono in 54 persone </span><span style="font-weight: 400;">tra alti dirigenti di società <em>leader</em> nel settore dell&#8217;energia nonché individui coinvolti nella deportazione dei minori, nella propaganda e nell&#8217;elusione delle sanzioni nonché 30 </span><span style="font-weight: 400;">imprese militari russe che fabbricano parti di aeromobili, droni, elettronica, motori e componenti ad alta tecnologia per armi ed altro materiale militare</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/01/Articolo_La-crisi-ucraina-e-il-quindicesimo-pacchetto-di-sanzioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Si veda il nuovo articolo 11 quater del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn2">[2] Si vedano i nuovi articoli 11 e 12 ter del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn3">[3] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012. GUUE L 257 del 28.08.2014. L’articolo 2 del Regolamento, intitolato “Definizioni”, dispone: “<em>&#8230; Ai fini del presente regolamento si intende per:</em></p>
<p><em>1) «depositario centrale di titoli» o «CSD»: persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si veda il nuovo articolo 6 ter del Regolamento 269/2014.</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda il nuovo Allegato XLII del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda il nuovo Allegato IV del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda il nuovo Allegato del Regolamento 269/2014.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/12/ucraina-quindicesimo-pacchetto-sanzioni-ue/">LA CRISI UCRAINA E IL QUINDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<item>
		<title>LA CRISI UCRAINA E IL QUATTORDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/06/quattordicesimo-pacchetto-sanzioni-ue-russia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Ukraine and international sanctions, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/06/quattordicesimo-pacchetto-sanzioni-ue-russia/">LA CRISI UCRAINA E IL QUATTORDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 24 giugno 2024, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia al fine di continuare a ridurne ulteriormente le entrate e la capacità bellica nonché a rafforzare l&#8217;applicazione delle norme e delle misure antielusione.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore energetico</u>, il pacchetto vieta<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, da un lato, i nuovi investimenti e la fornitura di beni, tecnologie e servizi per il completamento dei progetti di gas naturale liquefatto (<em>liquefied natural gas</em>, LNG) in costruzione in Russia e, dall’altro, i servizi di ricarico nel territorio dell&#8217;Unione ai fini di operazioni di trasbordo quando gli stessi sono utilizzati per il LNG russo, a meno che non si tratti di operazioni verso gli Stati Membri. La Russia, infatti, sta attualmente utilizzando i porti europei per trasferire LNG dalle sue navi rompighiaccio su navi più piccole ed economiche, ottimizzando così il trasporto del suo gas verso il resto del mondo. Il pacchetto, inoltre, vieta l’importazione di LNG russo in terminali specifici che non sono collegati alla rete di gasdotti dell’Unione. La misura, tuttavia, non impedisce le importazioni di LNG russo attraverso altri impianti nell’Unione, e non ha effetti negativi sul mercato europeo del gas nè sulla sicurezza degli approvvigionamenti.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore finanziario</u>, il pacchetto vieta<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> alle banche europee al di fuori della Russia di connettersi ed effettuare transazioni utilizzando il sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (<em>System for Transfer of Financial Messages</em>, SPFS), un&#8217;iniziativa della Banca Centrale Russa volta ad evitare le sanzioni internazionali, e di effettuare transazioni con le banche degli Stati terzi che utilizzano tale sistema per aumentare la resilienza finanziaria della Russia, che saranno elencate in un Allegato del Regolamento 833/2014<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, introduce il divieto di transazioni con banche e fornitori di criptovalute, in Russia e in Stati terzi, che forniscono supporto all’industria e alla difesa russe<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore dei trasporti</u>, il pacchetto, da un lato, modifica il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell&#8217;Unione al fine di applicarlo anche a qualsiasi aeromobile utilizzato per un volo non di linea e in merito al quale una persona fisica o giuridica, un&#8217;entità o un organismo russi siano in grado di stabilire di fatto il luogo o l&#8217;orario di decollo o atterraggio e, dall&#8217;altro, introduce un obbligo di fornire, su richiesta delle autorità nazionali competenti, informazioni sui voli non di linea riguardanti, tra le altre cose, la proprietà dell&#8217;aeromobile e i passeggeri<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, rafforza il divieto di trasportare merci su strada nell&#8217;Unione, compreso il transito, alle imprese europee possedute per il 25% o più da cittadini russi<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda i <u>diritti di proprietà intellettuale</u>, il pacchetto impone agli uffici e alle istituzioni competenti di non accettare nuove domande di brevetti, marchi e altri diritti da parte di soggetti russi<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, i quali potranno ancora utilizzare i loro nuovi marchi e tecnologie nell’Unione senza tuttavia essere tutelati contro il loro utilizzo da parte delle imprese europee.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>commercio</u>, il pacchetto introduce divieti di esportazione che non riguardano nuove categorie di prodotti, e bensì rafforzano le sanzioni attualmente in vigore, concentrandosi su quattro settori chiave per l’economia della Russia<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, introduce ulteriori restrizioni sull’importazione di elio, che genera entrate fondamentali per la Russia, e perfeziona il divieto di importazione sui diamanti russi. Più particolarmente, quest’ultimo non si applica ai diamanti situati nell&#8217;Unione o in Stati terzi, diversi dalla Russia, o lucidati o lavorati in uno Stato terzo prima della sua entrata in vigore (c.d. clausola &#8220;<em>grandfathering</em>&#8220;), consentendo importazioni o esportazioni temporanee di gioielli e prorogando di sei mesi (fino al 1º marzo 2025) il periodo di tempo al termine del quale il sistema di tracciabilità completa per le importazioni di diamanti naturali grezzi e lucidati diventerà obbligatorio<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p>Attualmente, le imprese europee che, ad esempio, rescindono un contratto con un’impresa russa al fine di rispettare le sanzioni sono protette da possibili rivendicazioni nell’Unione, ma possono essere citate in giudizio in Russia e vedersi sequestrare i loro beni. Di conseguenza, il pacchetto stabilisce una <u>base giuridica specifica affinché gli operatori europei possano chiedere un risarcimento per i danni causati dalle imprese russe</u><a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, vieta ai partiti politici, alle organizzazioni non governative nonché ai fornitori di servizi <em>media</em> nell&#8217;Unione di accettare donazioni, benefici economici o sostegno dalla Russia e dai suoi delegati<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, salvaguardando così l&#8217;integrità e l&#8217;indipendenza dei processi politici europei e proteggendo i cittadini dalla manipolazione.</p>
<p>Il pacchetto rafforza le <u>misure antielusione</u> previste dal Regolamento 833/2014. Le imprese europee, infatti, dovranno impegnarsi per garantire che le loro filiali negli Stati terzi non prendano parte ad attività che possono compromettere le sanzioni attualmente in vigore<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. La c.d. “clausola no Russia”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, inoltre, è stata arricchita di ulteriori condizioni al fine di ridurre gli oneri per gli operatori europei. Più particolarmente, è stato prorogato dal 20 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 il termine per garantire che i contratti conclusi prima dell&#8217;adozione del 12° pacchetto<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a> rispettino le norme ivi previste, ed è stata aggiunta un&#8217;esenzione per i contratti conclusi nell&#8217;ambito di appalti pubblici in Stati terzi, che dovranno comunque essere notificati alle autorità nazionali competenti. Gli operatori europei che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità (<em>Common High Priority</em>, CHP) verso Stati terzi, inoltre, saranno tenuti, da un lato, a dotarsi di procedure di <em>due diligence</em> in grado di identificare, valutare e mitigare i rischi di riesportazione verso la Russia e, dall’altro, a garantire che anche le loro filiali estere che trattano prodotti CHP rispettino tali requisiti<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p>Il pacchetto, infine, aggiunge <u>altre 69 persone fisiche e 47 entità all&#8217;elenco dei soggetti sottoposti al congelamento dei beni</u> e al divieto di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche. Nello specifico, le nuove aggiunte riguardano compagnie attive in diversi settori dell’economia Russia quali, tra gli altri, quello militare, chimico, energetico, l&#8217;ingegneria spaziale nonché gli esplosivi<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/06/Articolo_La-crisi-ucraina-e-il-quattordicesimo-pacchetto-di-sanzioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} --></p>
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Decisione (PESC) 2024/1744 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 1744 del 24.06.2024.</em></p>
<p id="_ftn2">[2] Regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 1745 del 24.06.2024.</em></p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda il nuovo articolo 5 bis ter del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si veda il nuovo articolo 5 bis quater del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda il nuovo articolo 3 quater del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda il nuovo articolo 3 terdecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda il nuovo articolo 5 vicies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn8">[8] Ossia chimico, plastica, parti di veicoli e macchinari.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda il nuovo articolo 3 septdecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn10">[10] Si vedano gli articoli 11 bis e 11 ter del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn11">[11] Si veda il nuovo articolo 5 unvicies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn12">[12] Si veda il nuovo articolo 8 bis del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda l’articolo 12 octies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn14">[14] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=749cc8b4-f8cb-452a-b0a4-c18d4208bcf2">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda l’articolo 12 octies ter del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn16">[16] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1746 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, <em>GUUE L 1746 del 24.06.2024.</em></p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/06/quattordicesimo-pacchetto-sanzioni-ue-russia/">LA CRISI UCRAINA E IL QUATTORDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>UNIONE EUROPEA E KENYA FIRMANO UN NUOVO ACCORDO COMMERCIALE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/05/unione-europa-kenya-accordo-partenariato-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 14:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=29601</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/05/unione-europa-kenya-accordo-partenariato-economico/">UNIONE EUROPEA E KENYA FIRMANO UN NUOVO ACCORDO COMMERCIALE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 29 febbraio 2024, il Parlamento ha approvato l’Accordo di partenariato economico (<em>Economic Partnership Agreement</em>, EPA) stipulato tra Unione Europea e il Kenya, che accelererà significativamente il commercio di merci e creerà nuove opportunità economiche, incrementando così lo sviluppo e la cooperazione tra le due parti.</p>
<p>Le relazioni con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (<em>Organisation of African, Caribbean, and Pacific Group of States</em>, OACP)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> sono disciplinate dal c.d. “Accordo di Cotonou”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, nell’ambito del quale l’Unione ha negoziato diversi EPA che hanno dato il via ad una progressiva liberalizzazione del commercio di beni e servizi, in conformità con le norme stabilite dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (<em>World Trade Organization</em>, WTO). Più particolarmente, l’Unione ha avviato i propri rapporti con il Kenya e gli Stati della Comunità dell’Africa Orientale (<em>East African Community</em>, EAC)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> nel 2014 attraverso la conclusione di un primo EPA<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, che tuttavia non aveva trovato applicazione a causa di opinioni contrastanti in merito ai suoi effetti sull’economia di questi ultimi. Data l’importanza commerciale del Kenya<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, i negoziati erano successivamente ripresi, concludendosi in data 18 dicembre 2023 con la firma del nuovo EPA, che mira ad attuare le disposizioni dell’accordo precedente e sarà aperto alla futura adesione di altri Stati EAC.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>commercio e gli investimenti</u>, l’EPA prevede una liberalizzazione asimmetrica degli scambi. Mentre, infatti,l&#8217;Unione liberalizzerà pienamente l&#8217;accesso al suo mercato a tutte le merci keniote, ad eccezione delle armi, senza dazi o contingenti, il Kenya aprirà gradualmente il suo mercato alle importazioni dall&#8217;Unione, tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e beneficiando pertanto sia di periodi transitori che dell&#8217;esclusione di diversi prodotti sensibili<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. I dazi, tuttavia, potranno essere reintrodotti laddove un aumento delle importazioni di una delle due parti disturbi o minacci di perturbare le rispettive economie. Conformemente al Regolamento sull’accesso al mercato dell’Unione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, inoltre, le norme di origine definiranno i prodotti ammissibili alle preferenze commerciali nell&#8217;ambito dell&#8217;EPA, con un nuovo protocollo in materia che sarà negoziato al più tardi entro i primi cinque anni dall&#8217;attuazione di quest’ultimo. Le norme in materia doganale, infine, agevoleranno gli scambi tra le parti, promuovendo così una maggiore cooperazione tra le autorità keniote ed europee.</p>
<p>Per quanto riguarda l<u>’agricoltura</u>, l’EPA promuove uno sviluppo agricolo sostenibile che comprenda, tra le altre cose, la sicurezza alimentare e nutrizionale, lo sviluppo rurale, l&#8217;uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e culturali nonché la creazione di reddito e di posti di lavoro, di modo che l&#8217;Unione non applichi sovvenzioni all&#8217;esportazione anche in tempi di crisi del mercato, impegnando così entrambe le parti ad approfondire il dialogo politico in materia. L’EPA, inoltre, prevede un maggior impegno in materia di misure sanitarie e fitosanitarie (<em>Sanitary and phytosanitary measures</em>, SPS) nonché di salute e igiene degli animali.</p>
<p>L’EPA disciplina anche questioni in materia di <u>lavoro, uguaglianza di genere e ambiente</u>. Nello specifico, l’accordo prevede il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (<em>International Labour Organization</em>, ILO) nonché l’attuazione degli standard e degli obiettivi delle Nazioni Unite per prevenire la discriminazione di genere e sostenere l’emancipazione delle donne. Entrambe le parti, inoltre, dovranno dar seguito ai rispettivi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile, pena l’attivazione di uno specifico meccanismo di risoluzione delle controversie che comprende anche una c.d. “fase di conformità”, di talché la parte ritenuta in violazione dei propri impegni dovrà informare tempestivamente in che modo attuerà la relazione di un apposito <em>panel</em> ed eseguirla entro un certo periodo di tempo.</p>
<p>L’EPA, infine, prevede l&#8217;istituzione, da un lato, di organismi ministeriali, alti funzionari e tecnici per <u>guidare, sostenere e sorvegliare la sua attuazione</u> nonché, dall’altro, di un comitato consultivo in cui si riuniranno regolarmente rappresentanti della società civile dell&#8217;Unione e del Kenya.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/05/Articolo_Unione-Europea-e-Kenya-firmano-un-nuovo-accordo-commerciale.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Per ulteriori informazioni si veda il seguente <a href="https://www.oacps.org/about-us/">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell&#8217;Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall&#8217;altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000, <em>GUUE L 317 del 15.12.2000.</em></p>
<p id="_ftn3">[3] Ossia Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Somalia, Rwanda, Sud Sudan e Congo.</p>
<p id="_ftn4">[4] Disponibile al seguente <a href="https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/4f8d4f46-48ba-45d8-a1d2-a1a934b56949/details?download=true">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] L’Unione è infatti il secondo partner commerciale del Kenya nonché il suo mercato d’esportazione più importante.</p>
<p id="_ftn6">[6] Quali vini e bevande spiritose, prodotti chimici, materie plastiche, abbigliamento, calzature, prodotti ceramici e articoli in vetro.</p>
<p id="_ftn7">[7] Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell&#8217;Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, <em>GUUE L 185 del 08.07.2016.</em></p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/05/unione-europa-kenya-accordo-partenariato-economico/">UNIONE EUROPEA E KENYA FIRMANO UN NUOVO ACCORDO COMMERCIALE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>VERSO UN NUOVO ORIZZONTE DELLE POLITICHE DI ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/04/verso-nuovi-orizzonti-politiche-allargamento-unione-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Aluigi]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=29518</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/04/verso-nuovi-orizzonti-politiche-allargamento-unione-europea/">VERSO UN NUOVO ORIZZONTE DELLE POLITICHE DI ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>La sola ipotesi di un nuovo allargamento dell’Unione Europea prima del conflitto russo-ucraino nel febbraio 2022, appariva ai più un esercizio irrealistico, in vista della situazione di stallo, la c.d. <em>enlargement fatigue</em><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, nel quale tale prospettiva politica sembrava essersi fermata negli ultimi 15 anni, con la significativa eccezione dell’ingresso della Croazia nel 2013. Tuttavia, con il consolidarsi di un teatro di guerra alle porte dell’Europa, i 27 Stati membri e le istituzioni dell’Unione hanno riscoperto quello che era stato il principale catalizzatore dell’allargamento verso est del 2004/2007<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>: la preoccupazione dell’Unione Europea per la propria sicurezza.</p>
<p>L’<em>appeal</em> politico di questa visione è confermato dal ritorno all’ordine del giorno di grandi temi come la difesa comune<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> e, appunto, l’allargamento, fino a qualche anno fa considerati argomenti troppo controversi e, comunque, distanti.</p>
<p>Successivamente al febbraio 2022, si è registrata un’intensità senza precedenti di sviluppi, tra i quali vale la pena menzionare il conferimento dello <em>status</em> di Stato candidato alla Georgia (dicembre 2023) e l’apertura dei negoziati di accesso con Macedonia del Nord (marzo 2022), Ucraina e Moldavia (dicembre 2023), e Bosnia ed Erzegovina (marzo 2024).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le principali questioni sul tavolo</strong></p>
<p>All’epoca del grande allargamento del 2004/2007, l’esigenza dell’Unione era quella di occupare lo spazio geopolitico liberato dal crollo dell’Unione Sovietica (URSS) così da favorirne uno sviluppo democratico e di mercato, privilegiando la celerità rispetto al rigore. Il risultato fu un successo, che alimentò il mito del c.d. <em>trasformative power </em>dell’Unione, ma furono al contempo valutati a maglie molto larghe una serie di criteri a cui oggi la Commissione e, soprattutto, i 27 Stati membri<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, dimostrano di prestare una rinnovata attenzione.</p>
<p>I casi di Cipro, entrato nell’Unione nel 2004 come Stato diviso fra la zona greca e la zona turca consistente nella non riconosciuta Cipro-Nord, e del Golfo di Pirano in Istria, ancora oggi conteso tra Slovenia e Croazia, continuano a costituire irrisolti precedenti significativi. Ed oggi viene infatti prestata ben maggiore attenzione ai <u>contenziosi bilaterali</u> in cui gli Stati candidati potrebbero essere coinvolti<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>Inoltre, è ora un dato condiviso che il <u>processo di <em>state-building</em></u><a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> richieda, per la sua oggettiva complessità, dei tempi rilevanti, mentre nel clima geopolitico del 2004/2007, l’Unione aveva interpretato in modo “generoso” i criteri fondamentali di accesso. Solo successivamente, in particolare nei casi di Romania e Bulgaria e, più recentemente, di Polonia e Ungheria, è emerso come, in mancanza di un’infrastruttura giuridica interna idonea a consentire l’effettiva applicazione del diritto europeo od in caso di derive in materia di diritti fondamentali e democraticità, risulti straordinariamente problematico per l’Unione intervenire nei riguardi di uno Stato membro.</p>
<p>Peraltro, l’ingresso nell’Unione Europea non dipende solo dal rispetto da parte degli Stati candidati di condizionalità stringenti e precise, ma anche e specularmente, dalla <u>c.d. <em>integration capacity</em></u><a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> dell’Unione stessa. In altre parole, devono sussistere presupposti tali da assicurare un suo <u>efficace ed effettivo funzionamento nella forma allargata</u>, con la conseguenza che fino al raggiungimento di un consenso politico tra gli attuali Stati membri su una riforma interna – che potrebbe dover richiedere una modifica dei Trattati – difficilmente potranno perfezionarsi nuovi allargamenti<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p>Dunque, se da un lato sembra ora palesarsi un maggiore consenso in favore di una politica di allargamento, dall’altro sono da mettere in conto azioni e mutamenti importanti, sia da parte dell’Unione che degli Stati candidati, per avvalersi di quella che la Commissione ha definito una <em>“opportunità storica”</em><a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p>Vediamo ora, in breve e senza pretesa di esaustività, i fondamentali dell’attuale processo di allargamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il processo di allargamento</strong></p>
<p>Il processo di allargamento si declina sulla base dei <u>criteri</u><a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a><u> indicati dall’articolo 49 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e sui c.d. criteri di Copenaghen</u>. Questi ultimi, introdotti nel Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, consistono in:</p>
<ol>
<li><u>Criterio politico</u>, che richiede allo Stato candidato di possedere una struttura amministrativa, politica e giudiziaria in grado di garantire il rispetto delle libertà fondamentali, dei valori democratici e dello Stato di diritto. Il suo rispetto è necessario già per la concessione dello status di candidato;</li>
<li><u>Criterio economico</u>, che richiede allo Stato candidato di operare sulla scorta di un’economia funzionante, in grado di reggere alle forze e alle pressioni comportate dall’ingresso nel mercato unico;</li>
<li><u>Criterio dell’<em>acquis</em></u>, che riguarda l’armonizzazione dell’ordinamento dello Stato candidato con il diritto dell’Unione, ivi compreso il <em>corpus</em> giurisprudenziale della Corte di Giustizia, e la capacità di implementarlo e applicarlo effettivamente.</li>
</ol>
<p>Muovendo da questi presupposti, l’Unione si è dotata di una specifica procedura di allargamento – il cui ultimo aggiornamento risale al 2020<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a> – che consiste in <u>tre principali fasi</u>: <u>domanda di adesione, negoziati, ingresso</u>. Le azioni, le riforme e i progressi degli Stati candidati ricevono il supporto tecnico e finanziario dall’Unione, in particolare, attraverso lo Strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPA).</p>
<p>Nella prima fase, su raccomandazione della Commissione, <u>il Consiglio decide all’unanimità di accordare lo status di candidato allo Stato che ha presentato domanda di adesione</u>. La Commissione predispone inoltre un quadro negoziale che servirà da base per le trattative.</p>
<p><u>Nella seconda fase, i negoziati si svolgono tramite conferenze intergovernative (CIG)</u> organizzate sulla base di 35 capitoli<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>suddivisi in 6 gruppi tematici detti <em>cluster</em><a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>. Tra questi, particolare menzione <u>merita il <em>cluster 1</em> dei c.d. <em>fundamentals</em></u>, che include i capitoli relativi alla pubblica amministrazione, ai diritti fondamentali, alla giustizia, oltre ai criteri economici essenziali per una corretta integrazione nel mercato unico. <u>I progressi dei gruppi tematici determinano l’andamento dei negoziati. Nei paragrafi seguenti, si farà cenno di taluni casi in cui si sono riscontrate particolari criticità nelle adesioni</u> <em>in fieri</em>.</p>
<p>Infine, una volta che lo Stato candidato abbia raggiunto un sufficiente livello di prontezza, <u>viene negoziato il trattato di adesione, il quale deve essere approvato e ratificato da tutti gli Stati membri, dallo Stato candidato e dalle tre istituzioni principali dell’Unione</u>(Consiglio, Commissione e Parlamento). A questo punto, lo Stato candidato entrerà in un <u>periodo di transizione</u> nel quale sarà rappresentato all’interno dell’Unione e avrà diritto di parola, ma non di voto, fino alla data di effettivo ingresso fissata nel trattato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il problematico rapporto tra Unione Europea e Turchia</strong></p>
<p>La <u>Turchia</u> detiene il record per la più lunga attesa tra la domanda di adesione all’UE, presentata nel 1987 all’allora Comunità Europea, e l’effettivo ingresso, mai avvenuto. I negoziati erano stati aperti nel lontano 2005.</p>
<p>Nelle ultime conclusioni dedicate alla Turchia<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a> pubblicate dal Consiglio, si evidenzia come siano tuttora assenti i presupposti basilari per realizzare i <em>fundamentals, </em>in vista delle restrizioni in materia di libertà di informazione, espressione, associazione e informazione, nonché della scarsa indipendenza della magistratura dall’ Esecutivo e delle inadempienze relativa alla piena attuazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).</p>
<p>In materia di Politica Estera e Sicurezza Comune (PESC), il Consiglio nota come, nonostante le vengano riconosciuti sforzi nell’agevolare l’esportazione dei cereali dai porti ucraini, la Turchia non abbia recepito nessuna delle sanzioni e restrizioni adottate dall’UE nei confronti della Federazione Russa. Il Consiglio esorta inoltre la Turchia a prevenire l’elusione dei suddetti provvedimenti per il tramite dell’unione doganale con l’UE in vigore dal 1995.</p>
<p>Inoltre, viene richiamata l’attenzione sulla mancata normalizzazione delle relazioni con la Repubblica di Cipro. La questione è di centrale importanza per l’UE, giacché Cipro è uno Stato membro dal 2004, mentre qualsiasi soluzione che preveda la coesistenza di due Stati nel territorio cipriota, come suggerito dalla Turchia, sarebbe inaccettabile, in quanto contrastante con le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.</p>
<p>Il Consiglio ribadisce la sua posizione del 2018 nel prendere atto di una situazione di totale stallo, e dichiarando che <em>“ … la Turchia continua ad allontanarsi sempre più dall’Unione Europea e … pertanto i negoziati di adesione[… sono giunti di fatto ad un punto morto …]”</em><a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La relazione tormentata tra UE e Balcani Occidentali</strong></p>
<p>Il Vertice UE-Balcani occidentali<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a> tenutosi a Bruxelles il 13 dicembre 2023 ha sottolineato nella dichiarazione finale che <em>“… il futuro dei Balcani occidentali è nella nostra Unione …”</em><a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>. Una simile dichiarazione era già seguita al Vertice di Salonicco del 2003 ma, da allora, soltanto Slovenia e Croazia, rispettivamente nel 2004 e nel 2013, sono divenuti Stati membri dell’Unione.</p>
<p>Ricucire le divisioni e le ferite aperte ereditate dalla dissoluzione della <em>ex </em>Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (SFRJ) si è, infatti, rivelata un’operazione molto complessa. Per questo motivo, l’UE ha adottato un <u>quadro di lavoro <em>ad hoc</em> per i paesi dei Balcani Occidentali: il Processo di Stabilizzazione e Associazione (PSA)</u>. Questo strumento, istituito nel 2000, è mirato non solo, come nel caso degli altri Stati candidati, a favorire tramite assistenza tecnica e finanziaria il processo di riforme necessarie all’ingresso nell’Unione, ma presenta anche un <em><u>focus</u></em><u> specifico sulla promozione della cooperazione regionale e sulla risoluzione dei conflitti bilaterali</u>.</p>
<p>In proposito, l’UE supporta attivamente il piano d’azione per lo sviluppo di un <u>mercato regionale comune</u> con l’obiettivo, tra il 2020 e il 2024, di superare la frammentazione economica e politica dell’area balcanica attraverso una serie di iniziative, come la possibilità di viaggiare con il solo documento di identità, la riduzione dei tempi di attesa alle frontiere e la firma di accordi di riconoscimento reciproco di prodotti alimentari ed industriali per favorirne la circolazione. Per di più, l’istituzione del mercato regionale comune faciliterà l’adattamento e un ingresso più fluido nel mercato unico europeo.</p>
<p>È inoltre da segnalarsi il recente accordo politico<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a> raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo (aprile 2024) sul <em><u>Nuovo piano di crescita per i Balcani Occidentali</u></em> proposto dalla Commissione. Si tratta di 6 miliardi di euro in prestiti e sussidi, che si aggiungeranno, dopo l’adozione ufficiale del Piano, a quelli già stanziati, e che saranno destinati a progetti più specifici, quali, la costruzione di infrastrutture, la formazione del capitale umano, le PMI e lo sviluppo delle energie rinnovabili<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>.</p>
<p>I negoziati di accesso con l’<u>Albania</u><a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a> – formalmente aperti nel marzo 2020 – hanno avuto un inizio effettivo nel luglio 2022, con la convocazione della prima CIG. Il Consiglio constata continui progressi in materia di Stato di diritto, riforma della giustizia e della pubblica amministrazione, nonché nel campo della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Anche l’impegno da parte dell’Albania nella cooperazione regionale e il pieno allineamento con la PESC sono visti con favore dal Consiglio, mentre restano miglioramenti da apportare riguardo alla protezione dei diritti fondamentali e delle minoranze, oltre che alla libertà dei media e di espressione.</p>
<p>Più complessa è invece la situazione in <u>Bosnia ed Erzegovina</u><a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, ultima arrivata (marzo 2024) tra i Paesi che hanno aperto i negoziati di adesione. Qui, il Consiglio segnala la necessità di misure che rafforzino lo Stato di diritto, la tutela delle minoranze, la promozione dei valori dell’uguaglianza e della non discriminazione (anche e soprattutto nei processi elettorali), oltre che un’intensificazione delle azioni di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Una delle questioni più spinose è rappresentata dalla <em>Republika Sprska</em><a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a><em>, </em> che è una componente territoriale di Bosnia ed Erzegovina, ma il cui governo continuerebbe a fare propria una retorica secessionista, antieuropeista e pro-russa, con forti limitazioni nel campo della libertà di espressione e dei media. D’altra parte, il Consiglio si allinea alle decisioni del Paese in materia di politica estera, e guarda con favore alla recente riforma della pubblica amministrazione.</p>
<p>I negoziati con il <u>Montenegro</u><a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>, iniziati nel giugno 2012, si trovano oggi, nonostante i notevoli progressi ottenuti dal Paese negli anni precedenti, in una situazione di parziale congelamento fino a che non saranno registrati progressi sostanziali in materia di Stato di diritto. Il Consiglio esorta il Montenegro a procedere nella riforma della giustizia e auspica l’intensificazione degli sforzi riguardo le libertà di espressione e informazione, oltre che nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Viene invece positivamente sottolineato il sistematico allineamento del Montenegro con la PESC, anche riguardo alle misure restrittive adottate nei confronti della Federazione Russa.</p>
<p>Una situazione non dissimile simile caratterizza la <u>Macedonia del Nord</u><a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a> con la quale, non appena risolte le dispute bilaterali con Grecia e Bulgaria, erano stati avviati i negoziati – formalmente aperti nel marzo 2020 – nel luglio 2022. Prima di procedere ulteriormente, il Consiglio attende una riforma costituzionale che garantisca il riconoscimento della minoranza bulgara e dei suoi diritti sul territorio macedone.</p>
<p>Complessivamente ben impostata quanto ai criteri economici, anche per il percorso di adesione della <u>Serbia</u><a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a> sussistono problematicità relative allo Stato di diritto, e viene ritenuto necessario implementare maggiori garanzie del rispetto dei diritti fondamentali (con particolare attenzione alle minoranze) e progredire nella riforma del settore giudiziario. Il Consiglio, inoltre, riferisce circa la necessità di attuare misure più concrete in materia di contrasto alla disinformazione, nella quale potrebbero essere coinvolti “<em>attori stranieri</em>”, e nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Sebbene venga sottolineato positivamente l’impegno della Serbia in varie iniziative di cooperazione regionale, altrettanto non si può dire per le misure restrittive adottate dall’UE nei confronti di Russia e Bielorussia, anche se si segnala positivamente la cooperazione del Paese nel contrasto all’elusione delle misure restrittive dell’Unione.</p>
<p>Il maggiore ostacolo per la Serbia rimane la normalizzazione delle relazioni con il <u>Kosovo</u><a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a> nel quadro del dialogo facilitato proposto dall’UE. Sul punto, il Consiglio auspica buona fede e spirito di compromesso nelle trattative e condanna ogni forma di violenza, azioni unilaterali e provocatorie da ambo le parti.</p>
<p>Il Kosovo, dichiaratosi indipendente nel 2008, detiene ad oggi lo status di potenziale candidato all’ingresso nell’Unione. Esso, infatti, oltre ad essere ancora distante dal soddisfacimento dei criteri di accesso, deve affrontare problemi e conseguenze relativi al suo limitato riconoscimento internazionale. In particolare, si rifiutano di riconoscerne la sovranità la Serbia, la Bosnia ed Erzegovina (a causa del veto posto dalla <em>Republika</em> <em>Sprska</em>) e 5 Stati membri dell’Unione<a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[27]</sup></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Grandi aspirazioni e grandi distanze. Il sogno europeo di Ucraina, Moldavia e Georgia</strong></p>
<p>Il <u>c.d. <em>Association Trio</em>, composto da Ucraina, Moldavia e Georgia</u>, è il gruppo di Paesi sul quale più influisce il tema della ricerca di sicurezza da parte dell’Unione. Le loro domande di adesione, pervenute nel febbraio (Ucraina) e nel marzo (Georgia e Moldavia) del 2022, sono state portate avanti ad una velocità record e sono culminate, <u>nel dicembre 2023, con l’apertura dei negoziati per Ucraina e Moldavia e con la concessione dello status di Stato candidato per la Georgia.</u></p>
<p>Il Consiglio, nel rinnovare il proprio sostegno all’indipendenza e alla sovranità dell’<u>Ucraina</u><a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[28]</sup></a>, riconosce e plaude agli sforzi del Paese nell’attuazione di riforme dello Stato di diritto e della giustizia, nonostante lo stato di guerra. Inoltre, vengono riconosciuti – e ulteriormente incoraggiati – i progressi compiuti nel campo dei diritti fondamentali, della lotta alla corruzione e del contrasto alle eccessive influenze degli oligarchi. È importante sottolineare che, sebbene l’Ucraina sia lo Stato che maggiormente beneficia del rinnovato slancio della politica europea di allargamento, il suo percorso verso l’UE è, ad oggi, probabilmente il più complesso a causa non solo del conflitto armato in atto, ma anche delle sue grandi dimensioni e, in particolare, dell’enorme impatto che l’accessione avrebbe sulla Politica agricola comune (PAC).</p>
<p>Una situazione parzialmente analoga caratterizza la <u>Moldavia</u><a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[29]</sup></a>, anch’essa esortata dal Consiglio ad allinearsi agli standard europei nei settori già evidenziati per l’Ucraina. Sebbene la Moldavia non si trovi coinvolta in alcun conflitto in atto, emergono criticità in merito a influenze straniere sui processi elettorali, che il Consiglio invita a contrastare con metodiche in linea con le migliori pratiche internazionali. Infine, nel rinnovare il pieno sostegno dell’UE alla sovranità e all’integrità territoriale del paese, si fa anche un’indiretta menzione della distinta criticità che la regione separatista filorussa della Transnistria, non riconosciuta internazionalmente, porta con sé.</p>
<p>Più indietro nel percorso di avvicinamento all’Unione è la <u>Georgia</u><a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[30]</sup></a>, per la quale però il Consiglio denota il grande supporto della società civile alle riforme necessarie per l’ingresso nell’UE, esortando gli attori politici a favorirne non solo la libera partecipazione, ma anche un pieno coinvolgimento nel processo di elaborazione delle politiche. Anche qui, viene segnalato pieno supporto all’unità del paese da parte dell’UE, questa volta, con implicito riferimento alle due autoproclamatesi indipendenti repubbliche filorusse dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. Il Consiglio, infine, si attende un significativo miglioramento nell’allineamento del paese con la PESC, anche in materia di misure restrittive.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Osservazioni conclusive</strong></p>
<p>Il tema del futuro allargamento dell&#8217;Unione Europea riflette la più ampia prospettiva di transizione e ridefinizione degli equilibri globali. Mentre le recenti aperture dei negoziati con diversi Stati candidati stanno ad indicare un rinnovato interesse per l&#8217;allargamento, è altrettanto vero che le sfide e le complessità associate a questo processo richiedono un approccio più tecnico e più sofisticato rispetto al passato. In questo contesto, emerge la necessità di un focus approfondito sulle dinamiche geopolitiche e territoriali regionali e locali. Le recenti crisi e i mutamenti in atto nel contesto internazionale, come il conflitto russo-ucraino e quelli dello scacchiere del Mediterraneo orientale, sono però inevitabilmente destinati a tradursi in una perdurante tensione, fra volontà politica di progredire nella direzione della sicurezza e della difesa comune nei tempi brevi, e realtà delle discrasie economiche, strutturali e istituzionali tra gli Stati candidati e l’Unione che invece richiederebbero tempi più lunghi. Ancora una volta, il punto di equilibrio sarà una inevitabile soluzione di compromesso.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/04/Articolo-Allargamento-dellUnione-Europea.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Con il termine <em>enlargement fatigue</em> si indica un fenomeno caratterizzato da una diminuzione dell’entusiasmo – se non da una più radicale riluttanza – da parte degli Stati membri e delle istituzioni a mettere in cantiere un’ulteriore espansione dell’Unione, motivata dalle non secondarie implicazioni economiche, politiche e culturali.</p>
<p id="_ftn2">[2] Entrarono a far parte dell’UE nel 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. A questi 10 Stati seguirono Bulgaria e Romania nel 2007.</p>
<p id="_ftn3">[3] A titolo esemplificativo, si veda il Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 sull’istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA). È inoltre da menzionare la recente (marzo 2024) proposta della Commissione sulla Strategia industriale europea della difesa (EDIS). Per ulteriori informazioni si veda il nostro contributo al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c0f8fa35-be2d-4083-9158-16a202dec370">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Mentre storicamente la Commissione è sempre stata una grande sostenitrice dell’allargamento, gli Stati membri hanno adottato un approccio più cauto, preoccupati da tematiche quali la diluizione del potere all’interno delle istituzioni comunitarie, le modifiche al budget, i sussidi e gli interventi in favore degli Stati economicamente più deboli, ed i fenomeni migratori intra-UE in provenienza da questi ultimi.</p>
<p id="_ftn5">[5] Per un approfondimento sui principali contenziosi bilaterali che coinvolgono gli Stati candidati si vedano le sezioni dedicate alla Turchia, ai Balcani occidentali e a Ucraina, Moldavia e Georgia del presente articolo.</p>
<p id="_ftn6">[6] Il processo di <em>state-building</em> consiste nella necessità da parte dell’UE di preparare gli Stati candidati all’adesione attraverso il consolidamento e la promozione, oltre che di una solida economia di mercato, del rispetto di valori fondanti orizzontali, quali lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani.</p>
<p id="_ftn7">[7] In breve, essa corrisponde alla capacità dell’UE di aumentare il numero dei suoi Stati membri pur preservando un coerente ed efficiente funzionamento.</p>
<p id="_ftn8">[8] Nella sua attuale configurazione istituzionale, l’UE incontrerebbe considerevoli criticità in una forma allargata a più di 30 Stati membri e, per tale ragione, il dibattito sulle riforme da attuarsi guardando a tale orizzonte è particolarmente acceso. Per un approfondimento, si veda la Comunicazione della Commissione (marzo 2024) disponibile al seguente <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_1568">LINK</a>, nonché il Briefing del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) disponibile al seguente <a href="https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/757575/EPRS_BRI(2023)757575_EN.pdf">LINK</a>. Brevemente, tra i principali temi in <em>pole position</em>: <em>i)</em> la necessità di intensificare i meccanismi di <em>enforcement</em>dello Stato di diritto; <em>ii)</em> l’eventuale ripensamento delle istituzioni comunitarie sia da un punto di vista esecutivo – modifica del processo di <em>decision-making</em> dell’Unione che riduca la portata del potere di veto in seno al Consiglio – sia da un punto di vista strutturale – ricalcolo e, se necessario, riduzione con inserimento di turnazioni per quanto riguarda i soggetti atti a rappresentare gli Stati membri all’interno delle istituzioni; <em>iii)</em> il budget dell’Unione necessiterebbe di essere ricalibrato, con particolare riferimento al Fondo di Coesione e al bilancio della Politica Agricola Comune (PAC).</p>
<p id="_ftn9">[9] Commissione Europea 08.11.2023, Comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2023) 690 final, <em>Comunicazione 2023 sulla politica di allargamento dell’UE</em>.</p>
<p id="_ftn10">[10] L’Articolo 49 (TUE) recita: <em>“Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali”</em>.</p>
<p id="_ftn11">[11] Si veda il paragrafo I “<em>Introduzione</em>” della comunicazione della Commissione.</p>
<p id="_ftn12">[12] Per un approfondimento sul contenuto dei singoli capitoli si veda il seguente <a href="https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/conditions-membership/chapters-acquis_en">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn13">[13] I <em>cluster</em> sono: i) <em>Fundamentals</em>; ii) <em>Internal market</em>; iii) <em>Competitiveness and inclusive growth</em>; iv) <em>Green agenda and sustainable connectivity</em>; v) <em>Resources, agriculture &amp; cohesion </em>e; vi) <em>External relations</em>. Per una più chiara rappresentazione grafica, si veda il seguente <a href="https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/a9099136-b301-458e-a846-c6bf8c47d287_en?filename=Factsheet-EU-accession-process-cluster-newlayout-EP2023.pdf">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn14">[14] Consiglio dell’Unione Europea 12.12.2023, Conclusioni del Consiglio sull’allargamento, no. 16707/23. Per la sezione dedicata alla Turchia si vedano i punti da 54 a 64.</p>
<p id="_ftn15">[15] Conclusioni del Consiglio, punto 64.</p>
<p id="_ftn16">[16] Nel contesto dell’allargamento dell’UE, con il termine “Balcani occidentali” si intendono: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia. Ad essi si aggiungono, da un punto di vista geografico, Croazia, Grecia e Slovenia, entrate rispettivamente nell’Unione nel 2013, 1981 e 2004.</p>
<p id="_ftn17">[17] Si veda il seguente <a href="https://www.consilium.europa.eu/media/68835/brussels-declaration-it.pdf">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn18">[18] Si veda il seguente <a href="https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/04/04/provisional-deal-on-the-reform-and-growth-facility-for-the-western-balkans/">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn19">[19] Per un approfondimento sui progetti già conclusi e su quelli in svolgimento, si veda il seguente <a href="https://wbif.eu/">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn20">[20] Per la sezione dedicata all’Albania si vedano i punti da 46 a 53 delle conclusioni del Consiglio.</p>
<p id="_ftn21">[21] Per la sezione dedicata alla Bosnia ed Erzegovina si vedano i punti da 65 a 80 delle conclusioni del Consiglio.</p>
<p id="_ftn22">[22] Come disposto dagli Accordi di Dayton (1995), la Bosnia ed Erzegovina ha conservato il territorio appartenuto in precedenza alla Repubblica federativa iugoslava di Bosnia ed Erzegovina, tuttavia, esso è stato suddiviso in due entità amministrative distinte: da un lato, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina a maggioranza croato-musulmana e, dall’altro, la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (<em>Republika Sprska</em>) a maggioranza serba. Quest’ultima occupa il 49% del territorio dell’intera Bosnia ed Erzegovina e include il 33% della sua popolazione.</p>
<p id="_ftn23">[23] Per la sezione dedicata al Montenegro si vedano i punti da 15 a 22 delle conclusioni del Consiglio.</p>
<p id="_ftn24">[24] Per la sezione dedicata alla Macedonia del Nord si vedano i punti da 39 a 45 delle conclusioni del Consiglio.</p>
<p id="_ftn25">[25] Per la sezione dedicata alla Serbia si vedano i punti da 23 a 38 delle conclusioni del Consiglio.</p>
<p id="_ftn26">[26] Per la sezione dedicata al Kosovo si vedano i punti da 81 a 93 delle conclusioni del Consiglio.</p>
<p id="_ftn27">[27] In particolare: Cipro, Grecia, Romania, Spagna e Slovacchia.</p>
<p id="_ftn28">[28] Per la sezione dedicata all’Ucraina si vedano i punti da 94 a 104 delle conclusioni del Consiglio.</p>
<p id="_ftn29">[29] Per la sezione dedicata alla Moldavia si vedano i punti da 105 a 116 delle conclusioni del Consiglio.</p>
<p id="_ftn30">[30] Per la sezione dedicata alla Georgia si vedano i punti da 117 a 123 delle conclusioni del Consiglio.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/04/verso-nuovi-orizzonti-politiche-allargamento-unione-europea/">VERSO UN NUOVO ORIZZONTE DELLE POLITICHE DI ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SU UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO DA PARTE DELLA CORTE SUPREMA BRITANNICA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/04/esecuzione-lodo-arbitrale-corte-di-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 15:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Litigation</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/04/esecuzione-lodo-arbitrale-corte-di-giustizia/">LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SU UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO DA PARTE DELLA CORTE SUPREMA BRITANNICA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 14 marzo 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-516/22, <em>Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord</em>, sul ricorso con cui la Commissione chiedeva di dichiarare che, con la sentenza della sua Corte Suprema nella Causa <em>Micula v Romania</em>, il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione Europea (TUE) nonché dell’articolo 108, paragrafo 3, dell’articolo 267, commi primo e terzo, e dell’articolo 351, primo comma, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Questi i fatti.</p>
<p style="font-weight: 400;">In data 28 luglio 2005, i signori Micula, cittadini svedesi, nonché la <em>European Food SA</em>, la <em>Starmill SRL</em> e la <em>Multipack SRL</em>(congiuntamente: “gli investitori”), società su cui essi esercitavano il controllo, avevano chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> al fine di ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subìto a causa dell’abrogazione, da parte della Romania<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, del regime di aiuti di cui avevano beneficiato in precedenza<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. Con lodo dell’11 dicembre 2013, il tribunale arbitrale aveva ritenuto che, con l’abolizione del regime di aiuti in questione, la Romania avesse leso il legittimo affidamento degli investitori, che ritenevano che gli incentivi fiscali in questione sarebbero stati disponibili fino al 31 marzo 2009, non aveva agito in modo trasparente, non avendo informato gli investitori in tempo utile, e non aveva garantito un trattamento giusto ed equo degli investimenti da essi effettuati, condannando la Romania a versare loro una somma pari a circa 178 milioni di euro. Con la Decisione C(2014) 3192 final<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, tuttavia, la Commissione aveva ordinato alla Romania di sospendere immediatamente qualsiasi azione potesse dare luogo all’attuazione o all’esecuzione del lodo arbitrale in quanto costitutiva un aiuto di Stato illegittimo, ciò che era stato confermato dalla successiva Decisione (UE) 2015/1470<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, secondo cui il pagamento del risarcimento concesso all’unità economica costituita dagli investitori mediante lodo era incompatibile con il mercato interno. Successivamente, il Tribunale dell’Unione Europea aveva annullato<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> la Decisione (UE) 2015/1470 in quanto la Commissione non era competente <em>ratione temporis</em> ad adottarla ai sensi dell’articolo 108 TFUE<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il lodo arbitrale era stato registrato in data 17 ottobre 2014 presso la <em>High Court of England and Wales</em> (Alta Corte di giustizia dell’Inghilterra e del Galles), che nel 2017 aveva respinto la domanda della Romania diretta ad ottenere l’annullamento di tale registrazione sospendendo l’esecuzione del lodo fino alla conclusione del procedimento dinanzi ai giudici europei. Successivamente, la <em>Court of Appeal</em> (Corte d’appello) aveva dichiarato che i giudici del Regno Unito non potevano, in forza del principio di leale cooperazione, ordinare l’esecuzione immediata del lodo fino a che una decisione della Commissione vietava alla Romania di versare il risarcimento concesso da tale lodo, respingendo così l’appello proposto dagli investitori avverso la sospensione disposta dal primo giudice. In data 19 febbraio 2020, tuttavia, la <em>Supreme Court of the United Kingdom</em> (Corte suprema britannica) aveva disposto l’esecuzione del lodo arbitrale. Di conseguenza, la Commissione aveva inviato al Regno Unito una lettera di diffida, cui aveva fatto seguito un parere motivato ai sensi del quale, per effetto della sentenza della sua Corte Suprema, quest’ultimo aveva violato l’articolo 4, paragrafo 3<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, TUE, l’articolo 108, paragrafo 3, l’articolo 267, commi primo e terzo, nonché dell’articolo 351, primo comma<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, dell’Accordo sul recesso.</p>
<p style="font-weight: 400;">Poiché il Regno Unito non ha risposto al parere motivato, la Commissione aveva adito la Corte di Giustizia proponendo <u>quattro motivi di impugnazione</u>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con il <u>secondo motivo</u>, la Commissione sosteneva che il Regno Unito aveva violato l’articolo 351, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso, in quanto la sua Corte Suprema aveva dichiarato che il diritto europeo non si applicava all’obbligo di dare esecuzione al lodo arbitrale in forza della Convenzione ICSID.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte ha preliminarmente ricordato che sebbene abbia lo scopo di salvaguardare i diritti degli Stati terzi<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>, consentendo agli Stati Membri interessati di rispettare gli impegni ad essi incombenti in forza di una convenzione internazionale anteriore<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, l’articolo 351, primo comma, TFUE non autorizza questi ultimi a far valere diritti derivanti da tali convenzioni nei loro rapporti interni all’Unione<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>. Di conseguenza, i termini “diritti ed obblighi” si riferiscono, i primi, ai diritti degli Stati terzi e, i secondi, agli obblighi degli Stati Membri<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>, di talché una norma di diritto europeo può essere resa inoperante da una convenzione internazionale solo alla duplice condizione che si tratti di una convenzione conclusa anteriormente all’entrata in vigore dei trattati dell’Unione nello Stato Membro in questione e che lo Stato terzo interessato ne tragga diritti di cui può esigere il rispetto da parte di quest’ultimo<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tutto ciò premesso, secondo la Corte il TBI dev’essere considerato, dopo l’adesione della Romania all’Unione, come un trattato riguardante due Stati Membri<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>, di talché la controversia sottoposta dagli investitori alla Corte Suprema mirava ad imporre ad uno Stato Membro, ossia il Regno Unito, l’obbligo di dare esecuzione, in applicazione della Convenzione ICSID, ad un lodo arbitrale per garantire il rispetto da parte di un altro Stato Membro, ossia la Romania, degli obblighi ad esso incombenti in forza del TBI nei confronti di un ulteriore Stato Membro, ossia la Svezia. Tale controversia, pertanto, riguardava l’asserito obbligo, per il Regno Unito, di conformarsi alle disposizioni della Convenzione ICSID nei confronti della Svezia e dei suoi cittadini e, correlativamente, l’asserito diritto di questi ultimi di esigere dal Regno Unito il rispetto di tali disposizioni. Per contro, invece, uno Stato terzo non appare legittimato ad esigere dal Regno Unito, ai sensi della suddetta Convenzione, l’esecuzione del lodo arbitrale, in quanto quest’ultima, nonostante il suo carattere multilaterale, ha lo scopo di disciplinare relazioni bilaterali tra le parti contraenti in modo analogo ad un trattato bilaterale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">A tale riguardo, sebbene avesse concluso nel senso dell’esistenza di un simile diritto, di cui potrebbero avvalersi Stati terzi nei confronti del Regno Unito, la Corte Suprema si era limitata a far emergere che gli Stati terzi che hanno concluso la Convenzione ICSID potrebbero avere un interesse a che uno Stato Membro, quale il Regno Unito, rispetti i suoi obblighi nei confronti di un altro Stato membro procedendo, conformemente alle disposizioni di tale convenzione, all’esecuzione di un lodo arbitrale rientrante nell’ambito di applicazione di quest’ultima. Un interesse puramente fattuale, tuttavia, non può essere assimilato ad un “diritto” ai sensi di una norma come l’articolo 351, primo comma, TFUE che, ove siano soddisfatte le condizioni ivi previste, può consentire deroghe all’applicazione del diritto dell’Unione, ivi compreso quello primario<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>. Prima di giungere alla conclusione per cui il diritto dell’Unione, per effetto dell’articolo 351, primo comma, TFUE, non è applicabile all’obbligo incombente al Regno Unito, in forza della Convenzione ICSID, di eseguire il lodo arbitrale, pertanto, la Corte Suprema era tenuta ad esaminare in modo approfondito se siffatto obbligo, nonostante riguardi un lodo che accerta la violazione, da parte di uno Stato Membro, di un trattato bilaterale concluso con un altro Stato Membro, implichi parimenti diritti di cui Stati terzi potrebbero avvalersi nei loro confronti. Di conseguenza, avendo interpretato erroneamente l’articolo 351, primo comma, TFUE nel senso di essere applicabile all’obbligo incombente al Regno Unito, in forza della Convenzione ICSID, di dare esecuzione al lodo arbitrale, la Corte Suprema ha gravemente leso l’ordinamento giuridico dell’Unione, di talché il secondo motivo deve essere accolto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con il <u>primo motivo</u>, la Commissione contestava al Regno Unito di aver violato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso in quanto la Corte Suprema si era pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE e sull’applicazione di tale disposizione all’esecuzione del lodo arbitrale pur se la questione vertente su tale interpretazione era stata risolta da una decisione della stessa Commissione ed era pendente dinanzi ai giudici dell’Unione.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte ha preliminarmente ricordato che l’applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato, previste agli articoli 107 e 108 TFUE, si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la Commissione e i giudici europei, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>. A tale riguardo, mentre ai giudici nazionali possono essere sottoposte, in materia di aiuti di Stato, controversie nelle quali essi siano tenuti a interpretare e ad applicare la nozione di “aiuto” di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, in quanto tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo del giudice dell’Unione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>. Nell’ambito della necessaria cooperazione sulla quale riposa l’applicazione di tali disposizioni, inoltre, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi, in particolare, dall’adottare decisioni contrarie ad una decisione della Commissione, anche se quest’ultima ha carattere provvisorio<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>. Quando la soluzione della controversia pendente dinanzi ad esso dipende dalla validità della decisione della Commissione, pertanto, il giudice nazionale dovrebbe sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva sul ricorso di annullamento da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione, a meno che egli ritenga giustificato sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tutto ciò premesso, nel caso concreto i procedimenti pendenti dinanzi alle istituzioni europee e alla Corte suprema del Regno Unito vertevano sulla stessa questione, riguardavano l’interpretazione delle medesime disposizioni e vertevano sulla validità o sull’efficacia delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE al fine di impedire l’esecuzione del lodo arbitrale nell’Unione. Di conseguenza, la Corte Suprema era pienamente consapevole del fatto che, se essa avesse autorizzato l’esecuzione del lodo arbitrale nel Regno Unito, tale decisione avrebbe avuto l’effetto di ostacolare tanto il procedimento amministrativo avviato dinanzi alla Commissione in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE quanto quello giurisdizionale avviato dinanzi ai giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Sebbene, infatti, al momento in cui la Corte Suprema si era pronunciata, la Decisione (UE) 2015/1470 fosse stata annullata dal Tribunale, un annullamento del genere non ha alcuna incidenza sull’obbligo di leale cooperazione che le incombeva in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nello specifico, l’annullamento della Decisione (UE) 2015/1470 non ha avuto l’effetto di mettere in discussione la Decisione C(2014) 3192 final. L’annullamento di un atto dell’Unione, infatti, non incide necessariamente sugli atti preparatori, in quanto la procedura di sostituzione dell’atto annullato può, in linea di principio, essere ripresa nel punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>, di talché la sentenza del Tribunale non impediva alla Commissione di riprendere il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE limitandosi a considerare il risarcimento dei danni relativo al periodo successivo all’adesione della Romania all’Unione. Nessuna decisione finale sulla validità della Decisione (UE) 2015/1470, inoltre, era stata ancora pronunciata dal giudice europeo al momento in cui la Corte Suprema del Regno Unito aveva a sua volta statuito. Alla data in cui quest’ultima si è pronunciata, pertanto, la questione dell’incidenza dell’articolo 351, primo comma, TFUE sull’applicazione del diritto dell’Unione, in particolare degli articoli 107 e 108 TFUE, all’esecuzione del lodo arbitrale era oggetto di esame provvisorio nella decisione di avvio del procedimento, nell’ambito della quale la Commissione aveva escluso l’applicazione di tale articolo, e poteva ancora essere valutata dal giudice dell’Unione nell’ambito del procedimento giudiziario, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, volto all’annullamento della Decisione (UE) 2015/1470. Di conseguenza, anche il primo motivo di impugnazione deve essere accolto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con il <u>terzo motivo</u>, la Commissione contestava al Regno Unito di aver violato l’articolo 267, commi primo e terzo, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso, in quanto la Corte Suprema si era pronunciata senza aver previamente sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente, da un lato, sulla validità della Decisione C(2014) 3192 final e, dall’altro, sull’interpretazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dopo aver ribadito la propria competenza a statuire in via pregiudiziale sulle domande dei giudici britannici presentate prima della fine del periodo di transizione<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a>, la Corte ha preliminarmente ricordato che l’autorità dell’interpretazione data in forza dell’articolo 267 TFUE può far cadere la causa dell’obbligo ivi previsto e renderlo senza contenuto qualora i) la questione sollevata sia materialmente identica ad un’altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, o ii) una giurisprudenza consolidata della Corte stessa risolva il punto di diritto in questione, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a>. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, inoltre, può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità qualora l’interpretazione in questione s’imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi<a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[27]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tutto ciò premesso, la questione se l’esecuzione, da parte di uno Stato Membro, di un lodo arbitrale emesso nei confronti di un altro Stato Membro in forza delle disposizioni della Convenzione ICSID implichi che essi sono obbligati nei confronti degli Stati terzi che hanno concluso quest’ultima è inedita nella giurisprudenza della Corte. Nelle sue decisioni, inoltre, la Commissione aveva accolto un’interpretazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE che era in contraddizione con quella successivamente adottata dalla Corte Suprema. Tanto la <em>High Court of England and Wales</em> quanto la <em>Court of Appeal</em>, infine, si erano rifiutate, nel caso concreto, di pronunciarsi sulla questione dell’applicazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE sulla base del rilievo che la stessa era pendente dinanzi ai giudici dell’Unione e che sussisteva quindi un rischio di decisioni confliggenti. Di conseguenza, quanto all’interpretazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE, esistevano elementi sufficienti per suscitare dubbi tali che, tenuto conto dell’incidenza di tale disposizione su una delle caratteristiche essenziali del diritto europeo e del rischio di decisioni confliggenti all’interno dell’Unione, avrebbero dovuto indurre la Corte Suprema a ritenere che la stessa non si imponesse con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi, e pertanto anche il terzo motivo deve essere accolto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con il <u>quarto motivo</u>, infine, la Commissione contestava alla Corte Suprema di aver violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso ordinando alla Romania di non rispettare gli obblighi ad essa incombenti ai sensi del diritto dell’Unione derivanti dalla Decisione C(2014) 3192 final.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte ha preliminarmente ricordato che gli Stati Membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione ogni misura diretta ad istituire o modificare un aiuto e, dall’altro, di non darvi esecuzione fintantoché quest’ultima non abbia adottato una decisione finale al riguardo<a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[28]</sup></a>. Più particolarmente, il divieto di messa in esecuzione dei progetti di aiuto enunciato all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE è provvisto di effetto diretto, la cui immediata applicabilità si estende a qualsiasi aiuto che sia stato portato ad esecuzione senza essere notificato<a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[29]</sup></a>. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali trarre le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure d’aiuto che il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale disposizione<a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[30]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nel caso concreto, la Commissione aveva ritenuto che il versamento del risarcimento concesso dal lodo arbitrale, che non le era stato notificato, costituisse un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Nonostante la decisione della Commissione era stata annullata dal Tribunale, un’impugnazione nei confronti di tale sentenza era pendente dinanzi alla Corte nel momento in cui la Corte Suprema del Regno Unito aveva emesso la propria decisione, che disponendo l’esecuzione del lodo arbitrale esigeva che la Romania procedesse al versamento del risarcimento concesso da tale lodo in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Di conseguenza, anche il quarto motivo deve essere accolto.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tutto ciò premesso, pertanto, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché dell’articolo 108, paragrafo 3, dell’articolo 267, commi primo e terzo, e dell’articolo 351, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/04/Articolo_La-Corte-di-Giustizia-si-pronuncia-su-una-violazione-del-diritto-europeo-da-parte-della-Corte-Suprema-britannica.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] GUUE L 29 del 31.01.2020.</p>
<p id="_ftn2">[2] L’articolo 7 del Trattato bilaterale di investimento, concluso il 29 maggio 2002 tra il governo del Regno di Svezia e la Romania per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti (TBI) stabilisce che le controversie tra gli investitori e i paesi firmatari sono risolte, in particolare, da un tribunale arbitrale che applica la Convenzione ICSID.</p>
<p id="_ftn3">[3] Il regime in questione era stato abrogato dalla Romania nel 2005 in vista della sua adesione all’Unione Europea.</p>
<p id="_ftn4">[4] La Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (“Convenzione ICSID”). L’articolo 53 della Convenzione al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; Il lodo è obbligatorio nei confronti delle parti e non può essere oggetto di alcun appello o altro ricorso, ad eccezione di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve dare esecuzione al lodo conformemente ai termini di quest’ultimo&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn5">[5] Dec. Comm. C(2014) 3192 final, del 01.10.2014, Aiuti di Stato SA.38517 (2014/NN) – Romania – Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 – Ingiunzione di sospensione dell’aiuto.</p>
<p id="_ftn6">[6] Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013, <em>GUUE L 232 del 04.09.2015.</em></p>
<p id="_ftn7">[7] Tribunale 18.06.2019, Cause riunite T-624/15, T-694/15 e T-704/15, <em>European Food SA e altri contro Commissione europea</em>, punti 91-111.</p>
<p id="_ftn8">[8] Tale sentenza è stata annullata dalla Corte di giustizia in data 25 gennaio 2022 sulla base del rilievo che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non fosse competente <em>ratione temporis</em> ad adottare la Decisione (UE) 2015/1470 ai sensi dell’articolo 108 TFUE, in quanto il diritto all’aiuto di Stato cui si riferisce tale decisione era stato concesso dal lodo arbitrale dopo l’adesione della Romania all’Unione. La Corte ha pertanto rinviato la causa dinanzi al Tribunale, dove è tuttora pendente.</p>
<p id="_ftn9">[9] L’articolo 4 TUE al paragrafo 3 dispone: “<em>&#8230; In virtù del principio di leale cooperazione, l&#8217;Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell&#8217;adempimento dei compiti derivanti dai trattati.</em></p>
<p><em>Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l&#8217;esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell&#8217;Unione.</em></p>
<p><em>Gli Stati membri facilitano all&#8217;Unione l&#8217;adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell&#8217;Unione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn10">[10] L’articolo 351 TFUE al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall&#8217;altra&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn11">[11] L’articolo 127 dell’Accordo di recesso, intitolato “Ambito di applicazione della transizione”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell&#8217;Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.</em></p>
<p><em>Tuttavia, non si applicano al Regno Unito né nel Regno Unito durante il periodo di transizione le disposizioni seguenti dei trattati e gli atti seguenti adottati da istituzioni, organi o organismi dell&#8217;Unione:</em></p>
<p><em>a) disposizioni dei trattati e atti che, a norma del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del protocollo n. 19 sull&#8217;acquisdi Schengen integrato nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione europea e del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell&#8217;Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, o a norma delle disposizioni dei trattati sulla cooperazione rafforzata, compresi gli atti che modificano i suddetti atti, non erano vincolanti per il Regno Unito e nel Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente accordo;</em></p>
<p><em>b) l&#8217;articolo 11, paragrafo 4, TUE, l&#8217;articolo 20, paragrafo 2, lettera b), l&#8217;articolo 22 e l&#8217;articolo 24, primo comma, TFUE, gli articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, e gli atti adottati in base a tali disposizioni&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn12">[12] CGUE 13.07.1966, Cause riunite 56/64 e 58/64, <em>Consten e Grundig/Commissione</em>.</p>
<p id="_ftn13">[13] CGUE 21.12.2011, Causa C‑366/10, <em>Air Transport Association of America e a.</em>, punto 61.</p>
<p id="_ftn14">[14] CGUE 07.07.2005, Causa C‑147/03, <em>Commissione/Austria</em>, punto 58; CGUE 02.07.1996, Causa C‑473/93, <em>Commissione/Lussemburgo</em>, punto 40.</p>
<p id="_ftn15">[15] CGUE 02.08.1993, Causa C‑158/91, <em>Levy</em>, punto 12; CGUE 27.02.1962, Causa 10/61, <em>Commissione/Italia</em>.</p>
<p id="_ftn16">[16] CGUE 10.03.1998, Cause riunite C‑364/95 e C‑365/95, <em>T. Port</em>, punto 61.</p>
<p id="_ftn17">[17] CGUE 08.09.2009, Causa C‑478/07, <em>Budějovický Budvar</em>, punti 97-98.</p>
<p id="_ftn18">[18] CGUE 02.09.2021, Causa C‑741/19, <em>Repubblica di Moldova</em>, punto 64.</p>
<p id="_ftn19">[19] CGUE 28.10.2022, Causa C‑435/22 PPU, <em>Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem)</em>, punto 119.</p>
<p id="_ftn20">[20] CGUE 04.03.2020, Causa C‑586/18 P, <em>Buonotourist/Commissione</em>, punto 89.</p>
<p id="_ftn21">[21] <em>Ibidem</em>, punto 90.</p>
<p id="_ftn22">[22] CGUE 21.112013, Causa C‑284/12, <em>Deutsche Lufthansa</em>, punto 41.</p>
<p id="_ftn23">[23] CGUE 25.07.2018, Causa C‑135/16, <em>Georgsmarienhütte e a.</em>, punto 24.</p>
<p id="_ftn24">[24] CGUE 21.09.2017, Causa C‑89/15 P, <em>Riva Fire/Commissione</em>, punto 34.</p>
<p id="_ftn25">[25] L’articolo 86 dell’Accordo di recesso, intitolato “Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea resta competente per tutti i ricorsi proposti dal Regno Unito o contro il Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Tale competenza si applica a tutte le fasi del procedimento, compresi l&#8217;impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e il procedimento dinanzi al Tribunale in caso di rinvio.</em></p>
<p><em>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.</em></p>
<p><em>Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia o, secondo il caso, del Tribunale&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn26">[26] CGUE 06.10.2021, Causa C‑561/19, <em>Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi</em>, punto 36.</p>
<p id="_ftn27">[27] <em>Ibidem</em>, punti 39-41.</p>
<p id="_ftn28">[28] CGUE 05.03.2019, Causa C‑349/17, <em>Eesti Pagar</em>, punto 56.</p>
<p id="_ftn29">[29] <em>Ibidem</em>, punto 88.</p>
<p id="_ftn30">[30] CGUE 19.03.2015, Causa C‑672/13, <em>OTP Bank</em>, punto 69.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/04/esecuzione-lodo-arbitrale-corte-di-giustizia/">LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SU UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO DA PARTE DELLA CORTE SUPREMA BRITANNICA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. UNIONE EUROPEA E CILE FIRMANO UN NUOVO ACCORDO</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/03/accordo-ue-cile-opportunita-cooperazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 15:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/03/accordo-ue-cile-opportunita-cooperazione/">COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. UNIONE EUROPEA E CILE FIRMANO UN NUOVO ACCORDO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 13 dicembre 2023, l’Unione Europea e il Cile hanno firmato un nuovo accordo che, istituendo un quadro ambizioso e moderno volto a creare nuove opportunità economiche, mira a rafforzare la cooperazione politica e a promuovere gli scambi e gli investimenti tra le due parti.</p>
<p>Le relazioni tra Unione e Cile sono disciplinate dall’Accordo di associazione del 2002<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, che comprende un accordo globale di libero scambio riguardante le relazioni commerciali tra le due parti. Da allora, gli scambi bilaterali sono aumentati del 169%, e il Cile è diventato il terzo più grande partner commerciale dell’Unione in America Latina. Il nuovo accordo, pertanto, porta l’attuale partenariato ad un livello superiore, ponendo al centro delle relazioni tra Unione e Cile valori quali i diritti umani, il commercio sostenibile e la parità di genere, ribadendo l’impegno comune rispetto alle sfide globali come la lotta ai cambiamenti climatici e la protezione dell&#8217;ambiente.</p>
<p>L’accordo modernizzato si compone di due strumenti giuridici paralleli: un <u>accordo quadro avanzato</u>, che comprende il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione nonché quello relativo agli scambi e agli investimenti, e un <u>accordo interinale sugli scambi</u>, che riguarda le parti del secondo pilastro che sono di competenza esclusiva dell’Unione.</p>
<p>In primo luogo, l’accordo eliminerà le tariffe sulle <u>esportazioni dall’Unione</u>, che si prevede aumenteranno fino a 4,5 miliardi di euro nel corso del tempo, ed agevolerà le possibilità per le imprese europee di prestare i propri servizi in Cile per quanto riguarda, tra gli altri, i servizi finanziari, di consegna, di telecomunicazioni e di trasporto marittimo, riducendo così la discriminazione ed ampliando le opportunità lavorative per i fornitori e gli investitori di entrambe le parti.</p>
<p>In secondo luogo, l’accordo faciliterà il <u>commercio digitale</u> eliminando le barriere ingiustificate e garantendo un ambiente <em>online</em>aperto, sicuro ed affidabile per imprese e consumatori nonché standard elevati di protezione dei dati personali. Più particolarmente, l’accordo vieta la localizzazione dei dati, preservando al contempo la normativa europea in materia di protezione dei dati personali, e fornisce maggiore certezza giuridica per le imprese impegnate nel commercio digitale attraverso impegni ulteriori per quanto riguarda la validità dei contratti telematici e l’autenticazione elettronica.</p>
<p>In terzo luogo, l’accordo comprende un capitolo dedicato alle <u>piccole e medie imprese</u> (<em>Small and medium entreprises</em>, SMEs) che si propone di far fronte alle attuali sfide nel commercio e negli investimenti internazionali. Di conseguenza, le imprese europee potranno fare affari più facilmente con i partner cileni che esportano o importano beni e servizi. L’eliminazione delle tariffe, le procedure doganali semplificate e i requisiti tecnici più compatibili, inoltre, ridurranno i costi legati alle esportazioni, cosi che le SMEs con volumi commerciali inferiori saranno in grado di competere con le imprese cilene di maggiori dimensioni.</p>
<p>In quarto luogo, l’accordo renderà più semplice per le imprese europee presentare <u>offerte per contratti governativi in Cile</u>. Queste ultime, infatti, potranno partecipare alle gare d&#8217;appalto disciplinate dall&#8217;accordo alle stesse condizioni previste per quelle cilene e viceversa. Il Cile, inoltre, aprirà gli appalti per contratti di beni, servizi e concessioni lavorative a soglie ridotte rispetto all’accordo attuale, e pubblicherà i bandi di gara <em>online</em> su un portale elettronico unico.</p>
<p>In quinto luogo, l’accordo non modificherà gli <u>standard europei per i prodotti alimentari, agricoli e della pesca</u>, che non sono negoziabili e si applicano a tutti i prodotti immessi sul mercato dell’Unione. Le due parti, inoltre, hanno concordato di cooperare più strettamente sugli standard di benessere degli animali e di eliminare gradualmente l’uso degli antimicrobici, la cui resistenza è legata al loro utilizzo in questi ultimi e negli esseri umani.</p>
<p>In sesto luogo, l’accordo comprende un capitolo sulla cooperazione per lo sviluppo sostenibile, che disciplina tematiche quali, tra le altre, l’ambiente, l’energia sostenibile e il <u>cambiamento climatico</u>. A tale proposito, l’accordo vieta ad entrambe le parti di incoraggiare indebitamente il commercio e gli investimenti derogando alle leggi ambientali e/o non facendole rispettare. L’Unione e il Cile, inoltre, hanno concordato di attuare efficacemente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, l’Accordo di Parigi<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> e tutti gli altri accordi ambientali multilaterali da essi ratificati.</p>
<p>Per quanto riguarda i <u>diritti umani</u>, infine, l’accordo contiene nuovi articoli sui principi democratici e sullo Stato di diritto, che pongono i valori fondamentali comuni al centro della cooperazione tra le parti, prevedendo l&#8217;ampliamento del dialogo politico per includere la pace, la giustizia e la sicurezza internazionali.</p>
<p>I due accordi saranno ora sottoposti al voto del Parlamento, di modo che, una volta approvati, il Consiglio possa adottare le decisioni sulla loro conclusione. Alcune parti dell&#8217;accordo quadro avanzato, inoltre, saranno applicate provvisoriamente in attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati Membri, mentre invece l&#8217;accordo commerciale interinale entrerà in vigore quando il Congresso cileno avrà concluso la propria procedura di ratifica.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/03/Articolo_Cooperazione-internazionale.-Unione-Europea-e-Cile-firmano-un-nuovo-accordo.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><!-- /wp:post-content -->

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<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><!-- /wp:separator -->

<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} --></p>
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Accordo che istituisce un&#8217;associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall&#8217;altra, GUUE L 352 del 30.12.2002.</p>
<p id="_ftn2">[2] Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, <em>GUUE L 33 del 07.02.1994.</em></p>
<p id="_ftn3">[3] Accordo di Parigi relativo ai cambiamenti climatici, GUUE L 282 del 19.10.2016.</p>
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		<title>LA CRISI UCRAINA E IL TREDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/02/nuove-sanzioni-russia-crisi-ucraina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/02/nuove-sanzioni-russia-crisi-ucraina/">LA CRISI UCRAINA E IL TREDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">A due anni dall’inizio del conflitto<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, in data 23 febbraio 2024 il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia al fine di limitarne ulteriormente l&#8217;accesso a tecnologie militari e di inserire nell&#8217;elenco altre imprese e persone fisiche che intervengono nello sforzo bellico ai danni dell’Ucraina.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, il pacchetto ha intensificato gli sforzi dell’Unione volti ad impedire alla Russia di acquisire tecnologie occidentali sensibili per le sue forze armate<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>. Più particolarmente, sono state aggiunte 27 nuove entità all&#8217;<u>elenco di quelle </u><u>che sostengono</u><u> direttamente </u><u>il complesso militare e industriale russo</u><u> nella guerra contro l&#8217;Ucraina</u><a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, alle quali saranno imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie <em>dual use</em> nonché di quelli in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. L&#8217;elenco di tali prodotti di tecnologia avanzata, inoltre, è stato ampliato con l’aggiunta dei <u>componenti impiegati nello sviluppo e nella produzione di droni</u><a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, di modo da indebolire ulteriormente le capacità militari della Russia.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, il Regno Unito è stato aggiunto all&#8217;<u>elenco dei Paesi partner per le importazioni di prodotti siderurgici</u><a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, cheapplicano un regime di misure restrittive e di controllo sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal Regolamento 833/2014.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il pacchetto, infine, </span><span style="font-weight: 400;">impone <u>misure restrittive nei confronti di ulteriori 106 persone e 88 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina</u><a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. Nello specifico, si tratta di soggetti attivi nei settori militare e della difesa quali, tra gli altri, quelli coinvolti nella fornitura di armamenti della Repubblica Democratica di Corea alla Russia, i membri della magistratura, i politici locali nonché le persone responsabili della deportazione illegale e della rieducazione militare di minori ucraini</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/02/Articolo_La-crisi-ucraina-e-il-tredicesimo-pacchetto-di-sanzioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/3ccb4dc9-7230-4da6-b437-d74515dcd0dd.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1709032121&amp;Signature=fdzzL0sfUX%2Fsr93KRGaws%2Br0yik%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 745 del 23.02.2024.</em></p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda il nuovo Allegato IV del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si veda il nuovo Allegato VII del Regolamento 833/2014</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda il nuovo Allegato XXXVI del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn6">[6] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina, <em>GUUE L 753 del 23.02.2024.</em></p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/02/nuove-sanzioni-russia-crisi-ucraina/">LA CRISI UCRAINA E IL TREDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<item>
		<title>LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/01/legge-annuale-2022-mercato-concorrenza-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 15:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Constitutional and International Law, Compliance, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/01/legge-annuale-2022-mercato-concorrenza-novita/">LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 30 dicembre 2023 è stata promulgata la Legge Annuale per il mercato e la concorrenza 2022<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> che, concorrendo all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), introduce misure in diversi settori fondamentali per l’economia italiana.</p>
<p>Per quanto riguarda il settore dell’<u>energia</u>, la Legge prevede che l&#8217;impresa maggiore di trasporto del gas<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, dovrà predisporre ogni due anni, anziché uno, il piano decennale di sviluppo della relativa rete<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, che contenga misure efficaci atte a garantire l&#8217;adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. La Legge, inoltre, qualifica l&#8217;erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto (c.d. “<em>cold ironing</em>”) quale servizio di interesse economico generale (SIEG), equiparando il gestore della relativa infrastruttura al cliente e al consumatore finale ai fini, rispettivamente, della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e dell&#8217;applicazione del Testo unico delle accise<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, riconoscendo agevolazioni tariffarie sull&#8217;energia così fornita<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il settore dei <u>trasporti</u>, la Legge prevede che, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, dovranno predisporre, sulla base di una valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione di un piano di intervento recante le modalità attuative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. La legge, inoltre, modifica la disciplina del mediatore del diporto<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> consentendo l&#8217;esercizio della professione da parte di cittadini non appartenenti all&#8217;Unione ma in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e lavoro<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda la <u>tutela dei consumatori</u>, la Legge, da un lato, introduce il divieto per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di offrire condizioni contrattuali differenti in ragione del fornitore di provenienza<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a> e, dall’altro, prevede l’obbligo per il professionista, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, di avvisare il consumatore per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata da quest’ultimo, della data entro cui può inviare formale disdetta 30 giorni prima della scadenza del contratto<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore farmaceutico</u>, la Legge modifica la normativa in tema di farmaci galenici<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Attualmente, l’articolo 68 del Codice della proprietà industriale<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a> disciplina le ipotesi di limitazione del diritto di brevetto prevedendo che la facoltà esclusiva attribuita da quest’ultimo non si estenda alle preparazioni galeniche di quantità limitata confezionate nelle farmacie su presentazione di ricetta medica, a condizione che non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. Eliminando quest’ultima condizione, la Legge consentirà anche l’utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando così le fattispecie della c.d. “eccezione galenica”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p>La Legge amplia anche i <u>poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)</u>, da un lato, estendendo a 90 giorni il termine previsto per la comunicazione delle conclusioni relative alle istruttorie sulle operazioni di concentrazione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a> e, dall’altro, indicandola<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a> quale autorità designata per l&#8217;esecuzione del c.d. &#8220;<em>Digital Market Act</em>&#8220;<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>.</p>
<p>La Legge, infine, introduce una nuova disciplina in merito all’<strong><u>assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche</u></strong><strong>. Più particolarmente,</strong> a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche verranno rilasciate, per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive indette alla luce delle linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del <em>made in Italy</em>, facendosi salva l’efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, delle concessioni già assegnate con procedure selettive o rinnovate automaticamente ai sensi del D.L. n. 34/2020<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>. Il rinnovo automatico, inoltre, si applica anche ai procedimenti pendenti, e nelle more della preparazione delle gare le concessioni in scadenza verranno prorogate fino al 31 dicembre 2025<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>. In sede di promulgazione della Legge, tuttavia, il <strong>Presidente della Repubblica </strong>ha sollevato dei subbi sulla compatibilità di tali disposizioni con la c.d. &#8220;Direttiva servizi&#8221;<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a> che, essendo auto-applicativa, comporta la necessità di disapplicare le norme interne incompatibili nonché, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’obbligo di una procedura di selezione imparziale, trasparente e che preveda un’adeguata pubblicità del suo avvio e del suo svolgimento<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>. Ulteriori iniziative da parte del Governo e del Parlamento, pertanto, sono attese nei prossimi mesi, con l’Italia che nel frattempo lo scorso novembre ha ricevuto un parere motivato da parte della Commissione in merito alla procedura di infrazione relativa all’assegnazione e alla durata delle <u>concessioni balneari</u>, ritenute contrarie agli obblighi previsti dalla Direttiva servizi.</p>
<p>Più in generale, la Legge interviene in diversi ambiti, settoriali e non, con l’obiettivo ultimo di tutelare e promuovere la concorrenza, da un lato, favorendo l’efficienza e la crescita economica nonché proteggendo gli interessi dei consumatori, di modo da rimuovere gli ostacoli normativi ed amministrativi all’apertura dei mercati e creare una maggiore giustizia sociale e tentando, dall’altro, di introdurre maggiore coerenza con i principi della normativa europea, superando (o tentando di superare) ritardi e discrasie storiche e sempre meno accettabili.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/02/Articolo_Le-principali-novita-della-legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Legge 30 dicembre 2023, n. 214, <em>Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022</em>, GU n. 303 del 30.12.2023.</p>
<p id="_ftn2">[2] L’impresa maggiore di trasporto è quella che svolge l’attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti; attualmente è la<em>Snam Rete Gas Spa</em>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda l’articolo 1 della Legge, intitolato “<em>Misure per l’adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale</em>”.</p>
<p id="_ftn4">[4] Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, <strong><em>Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE</em></strong><strong>, GU n<em>. </em></strong><em>148 del 28.06.2011.</em></p>
<p id="_ftn5">[5] Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, <strong><em>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</em></strong><strong>, </strong><em>GU n. 279 del 29.11.1995.</em></p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda l’articolo 3 della Legge, intitolato “<em>Servizi di cold ironing</em>”.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda l’articolo 4 della Legge, intitolato “<em>Modifiche dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81</em>”.</p>
<p id="_ftn8">[8] Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, <em>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell&#8217;articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172</em>, GU n. 202 del 31.08.2005. L’articolo 49-ter del Decreto, intitolato “Mediatore del diporto”, al paragrafo 2 dispone: “<em>&#8230; </em><em>È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda l’articolo 8 della Legge, intitolato “<em>Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto</em>”.</p>
<p id="_ftn10">[10] Si veda l’articolo 13 della Legge, intitolato “<em>Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza”.</em></p>
<p id="_ftn11">[11] Si veda l’articolo 14 della Legge, intitolato “<em>Contratti di servizi a tacito rinnovo</em>”.</p>
<p id="_ftn12">[12] I farmaci galenici sono medicinali preparati dal farmacista nel laboratorio di una farmacia o di una parafarmacia. Si distinguono dai farmaci a preparazione industriale, che per essere commercializzati necessitano di una autorizzazione. Anche le aziende farmaceutiche possono produrre galenici. Anche in questo caso viene rilasciata una AIC, ma con modalità semplificate, in quanto l&#8217;azienda è tenuta solo a rispettare i dosaggi, le metodiche di preparazione e i saggi di controllo sul prodotto finito richiesti dalla Farmacopea Europea.</p>
<p id="_ftn13">[13] Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, GU n. 52 del 04.03.2005. L’articolo 68 del Decreto, intitolato “<em>Limitazioni del diritto di brevetto</em>”, dispone: “<em>&#8230; La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l&#8217;oggetto dell&#8217;invenzione:</em></p>
<p><em>a)</em><em>agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all&#8217;ottenimento, anche in paesi esteri, di un&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l&#8217;utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;<br /></em><em>b)</em><em>alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.</em></p>
<p><em>Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.</em></p>
<p><em>Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell&#8217;invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all&#8217;azienda in cui l&#8217;invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente&#8230;</em>”</p>
<p id="_ftn14">[14] Si veda l’articolo 16 della Legge, intitolato “<em>Preparazione dei farmaci galenici</em>”.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda l’articolo 17 della Legge, intitolato “<em>Termine per il controllo delle concentrazioni</em>”.</p>
<p id="_ftn16">[16] Si veda l’articolo 18 della Legge, intitolato “<em>Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2002/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022</em>”.</p>
<p id="_ftn17">[17] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b47b12a0-0b53-47f0-a540-9eda4ac3335b">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn18">[18] Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, <em>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>, GU n.128 del 19.05.2020.</p>
<p id="_ftn19">[19] Si veda l’articolo 16 della Legge, intitolato “<em>Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche</em>”.</p>
<p id="_ftn20">[20] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GUUE L 376 del 27.12.2006.</p>
<p id="_ftn21">[21] L’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, intitolato “Selezione tra diversi candidati”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.</em></p>
<p><em>Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.</em></p>
<p><em>Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario&#8230;</em>”.</p>
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		<title>LA CRISI UCRAINA E IL DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/12/nuove-sanzioni-russia-impatto-settori-chiave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/12/nuove-sanzioni-russia-impatto-settori-chiave/">LA CRISI UCRAINA E IL DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 18 dicembre 2023, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali al fine di contrastare la loro elusione e colpire ulteriori settori strategici per l’economia russa.</p>
<p>Il nuovo pacchetto introduce diverse <u>misure commerciali</u><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.</p>
<p>In primo luogo, al fine di privare la Russia di un flusso di entrate pari a circa 4 miliardi di euro, il pacchetto introduce un <u>divieto di acquistare, importare o trasferire diamanti</u> che verrà applicato in maniera graduale: entro il 1º gennaio 2024 per i diamanti esportati dalla Russia, dal 1º marzo 2024 per quelli russi sottoposti a finitura in uno Stato terzo, e dal 1º settembre 2024 per quelli coltivati in laboratorio nonché per i gioielli e gli orologi che contengono diamanti<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>. Per migliorare l&#8217;efficacia di tali misure, inoltre, nell&#8217;ambito del G7 sarà istituito un meccanismo di verifica e certificazione basato sulla tracciabilità dei diamanti grezzi.</p>
<p>In secondo luogo, vengono introdotte ulteriori <u>restrizioni all’esportazione di beni <em>dual use</em>, tecnologici e industriali</u> per un valore pari a circa 2,3 miliardi di euro. Più particolarmente, il nuovo pacchetto amplia l&#8217;elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra contro l&#8217;Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari quali, tra gli altri, batterie al litio, termostati, motori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio e macchine utensili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p>Il nuovo pacchetto, infine, estende l&#8217;attuale divieto di prestazione di servizi alla <u>fornitura di <em>software</em></u> gestionali per le imprese e di <em>software</em> di progettazione e fabbricazione industriali, di modo da contrastare ulteriormente le capacità della Russia nel settore industriale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore energetico</u>, il pacchetto ha rafforzato ulteriormente il tetto sui prezzi del petrolio<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> stabilito a livello internazionale dal G7, introducendo nuove misure per monitorare più da vicino la vendita di navi cisterna agli Stati terzi<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> e per precisare requisiti di attestazione più dettagliati. Nello specifico, al fine di sostenere ulteriormente l&#8217;attuazione e il rispetto di tale meccanismo, è previsto l&#8217;obbligo che le informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori, quali assicurazione e nolo, siano condivise su richiesta lungo tutta la catena di approvvigionamento del commercio di petrolio russo<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, prevede un ulteriore supporto all&#8217;attuazione e al rispetto del meccanismo del tetto sui prezzi mediante la condivisione di informazioni tra la Commissione, coadiuvata dall&#8217;Agenzia europea per la sicurezza marittima, e gli Stati Membri ai fini dell&#8217;individuazione delle navi e dei soggetti che, nel trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi russi, si dedicano ad una o più pratiche ingannevoli<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. Il pacchetto, infine, introduce un nuovo divieto di importazione di gas di petrolio liquefatto, con la possibilità di mantenere i diritti acquisiti dei contratti esistenti per un periodo massimo di 12 mesi.</p>
<p>Il pacchetto interviene anche in materia di <u>misure antielusione</u>. Più particolarmente, a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 2024 le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell&#8217;Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40% da cittadini russi o entità stabilite in Russia, dovranno notificare all&#8217;autorità competente dello Stato Membro in cui sono stabilite, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100.000 euro verso l&#8217;esterno dell&#8217;Unione che hanno effettuato nel corso di tale trimestre<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Agli operatorii, inoltre, è vietata contrattualmente la riesportazione in Russia di determinate categorie di beni sensibili quali, tra gli altri, i beni relativi all&#8217;aviazione, i carboturbi, le armi da fuoco e i beni che figurano nell&#8217;elenco dei prodotti comuni ad alta priorità<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>Il pacchetto amplia l’<u>elenco delle persone fisiche ed entità sottoposte a misure restrittive </u>introducendone ulteriori 140 tra cui membri dell&#8217;esercito e della difesa russi, incluse imprese dell&#8217;industria militare e imprese militari private, nonché soggetti del settore informatico e altri importanti attori economici<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>Il pacchetto, infine, introduce <u>obblighi più rigorosi in materia di congelamento dei beni</u><a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Nello specifico, sono ora previsti i) un nuovo criterio di inserimento in elenco per includere le persone che beneficiano del trasferimento forzato di proprietà o di controllo di controllate russe di imprese europee<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, ii) la possibilità di mantenere le persone decedute nell&#8217;elenco<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, e iii) l’introduzione di un obbligo più stringente per gli Stati Membri di rintracciare proattivamente i beni delle persone inserite in elenco, di modo da prevenire ed individuare i casi di violazione o elusione delle sanzioni<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/12/Articolo_La-crisi-ucraina-e-il-dodicesimo-pacchetto-di-sanzioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.</p>
<p id="_ftn2">[2] Si veda il nuovo articolo 3 septdecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda il nuovo articolo 2 del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si veda il nuovo articolo 5 quindecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn5">[5] Il meccanismo del tetto sui prezzi si basa su un processo di attestazione che consente agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato ad un prezzo pari o inferiore a quello concordato.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda il nuovo articolo 3 octodecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si vedano i nuovi articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn8">[8] Si veda il nuovo articolo 3 quindecies bis del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda il nuovo articolo 5 novodecies bis del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn10">[10] Si veda il nuovo articolo 12 octies bis del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn11">[11] Regolamento (UE) 2023/2875 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina.</p>
<p id="_ftn12">[12] Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda il nuovo articolo 3 del Regolamento 269/2014.</p>
<p id="_ftn14">[14] <em>Ibidem</em>.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda il nuovo articolo 6 septies del Regolamento 269/2014.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/12/nuove-sanzioni-russia-impatto-settori-chiave/">LA CRISI UCRAINA E IL DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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