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	<title>Consumer and Retail Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Consumer and Retail Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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		<title>THE LABUBU FEVER: COUNTERFEITING AND PROTECTION IN THE COLLECTIBLES MARKET</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2025/07/the-labubu-fever-counterfeiting-and-protection-in-the-collectibles-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[team valletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Terragni]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Goods]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Andrea Terragni interviewed by BusinessCommunity<br />
[br]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="cs-content" class="cs-content"><div class="x-section e31703-e1 mogn-0"><div class="x-div e31703-e2 mogn-1"><div class="x-row e31703-e3 mogn-3 mogn-4"><div class="x-row-inner"><div class="x-col e31703-e4 mogn-5 mogn-6"><div class="x-div e31703-e5 mogn-1 mogn-2"><div class="x-text x-content e31703-e6 mogn-8"><p>Labubu dolls, created by Hong Kong artist Kasing Lung and distributed by Pop Mart, have become cult objects among collectors, with some rare editions fetching over $3,000 on the secondary market.<br />However, their success has also caught the attention of counterfeiters: scam websites, fake dolls, and trademark and design infringements are becoming increasingly widespread.</p></div><div class="x-text x-text-headline e31703-e7 mogn-9"><div class="x-text-content"><div class="x-text-content-text">
<h3 class="x-text-content-text-primary">Andrea Terragni, interviewed on the topic by Business Community, a magazine for entrepreneurs and managers, explained: &ldquo;<em>There are numerous websites that visually mimic Pop Mart&rsquo;s official ones, promising exclusive deals or limited editions, with the aim of stealing buyers&rsquo; personal and banking data.</em>&rdquo;</h3></div></div></div><div class="x-text x-content e31703-e8 mogn-8"><p>From a legal perspective, protecting the Labubu character is complex: despite trademark, design, and copyright protections, counterfeiters are adopting increasingly sophisticated strategies.<br /><br />This case is a perfect example of how crucial it is&mdash;now more than ever&mdash;to safeguard intellectual property rights in order to preserve the commercial value of collectibles. A combination of legal tools and technological innovations is proving ever more necessary to protect both producers and consumers.</p></div><a class="x-anchor x-anchor-button has-graphic e31703-e9 mogn-a" tabindex="0" href="https://www.businesscommunity.it/m/20250730/fare/la-febbre-labubu-contraffazione-e-difesa-nel-mercato-del-collezionismo.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><div class="x-anchor-content"><span class="x-graphic" aria-hidden="true"><i class="x-icon x-graphic-child x-graphic-icon x-graphic-primary" aria-hidden="true" data-x-icon-s="&#xf08e;"></i></span><div class="x-anchor-text"><span class="x-anchor-text-primary">READ THE FULL ARTICLE IN ITALIAN</span></div></div></a></div></div><div class="x-col e31703-e10 mogn-5 mogn-7"><a class="x-image e31703-e11 mogn-b" href="https://www.dejalex.com/partner/andrea-terragni/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/01/Andrea-Terragni_ppl_2024-def.jpg" width="200" height="250" alt="Placeholder Image" loading="lazy"></a></div></div></div></div></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI E GUN JUMPING. L’AG COLLINS SI PRONUNCIA SULL’IMPUGNAZIONE DELLA ALTICE E SUGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA E DI STANDSTILL</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/07/pronuncia-corte-giustizia-ue-accordi-verticali-prezzi-minimi-rivendita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 10:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Consumer and Retail, Litigation</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/07/pronuncia-corte-giustizia-ue-accordi-verticali-prezzi-minimi-rivendita/">CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI E GUN JUMPING. L’AG COLLINS SI PRONUNCIA SULL’IMPUGNAZIONE DELLA ALTICE E SUGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA E DI STANDSTILL</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 29 giugno 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-211/22, <em>Super Bock Bebidas</em>, sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) nonché dell’articolo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> e degli orientamenti sulle restrizioni verticali<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la <em>Super Bock Bebidas SA</em> (“Super Bock”), una società con sede in Portogallo la cui attività principale si basa sui mercati della birra e dell’acqua in bottiglia, AN e BQ, rispettivamente membro del consiglio di amministrazione della Super Bock e direttore del suo dipartimento commerciale per le vendite nel canale di distribuzione “HoReCa”, e, dall’altro, l’<em>Autoridade da Concorrência </em>(autorità portoghese della concorrenza) in merito alla legittimità della decisione con cui quest’ultima constatava che la Super Bock, AN e BQ avevano commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza e infliggeva loro ammende a tale titolo.</p>
<p style="font-weight: 400;">Questi i fatti.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ai fini della distribuzione delle bevande attraverso il canale HoReCa in Portogallo, la Super Bock aveva stipulato accordi di distribuzione esclusiva con distributori indipendenti, i quali rivendevano le bevande così acquistate nella quasi totalità del territorio portoghese. Nel periodo compreso tra il 15 maggio 2006 e il 23 gennaio 2017, tuttavia, la Super Bock aveva fissato e imposto in modo regolare, generalizzato e senza alcun cambiamento alla totalità di tali distributori le condizioni commerciali che questi dovevano rispettare al momento della rivendita dei prodotti che essa vendeva loro. Più particolarmente, la direzione vendite della Super Bock approvava, di regola ogni mese, un listino prezzi minimi di rivendita, che trasmetteva ai distributori. I responsabili di rete o di mercato in seno alla Super Bock trasmettevano poi tali prezzi ai distributori, che a loro volta avevano l’obbligo di comunicare a quest’ultima i dati relativi alla rivendita. In caso di mancato rispetto dei prezzi, inoltre, i distributori erano esposti, secondo le condizioni commerciali stabilite dalla Super Bock, ad azioni quali la revoca degli incentivi finanziari, consistenti in sconti commerciali sull’acquisto dei prodotti e nel rimborso degli sconti da loro applicati sulla rivendita, nonché la revoca delle forniture e della ricostituzione delle scorte.</p>
<p style="font-weight: 400;">Di conseguenza, l’autorità garante della concorrenza aveva sanzionato la Super Bock, AN e BQ in quanto tale pratica di fissazione dei prezzi e delle altre condizioni applicabili alla rivendita di prodotti da parte di una rete di distributori indipendenti nel canale di distribuzione HoReCa nella quasi totalità del territorio portoghese costituiva una violazione delle norme in materia di concorrenza. Poiché tale decisione era stata confermata dal <em>Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão</em> (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza), la Super Bock, AN e BQ avevano interposto appello dinanzi al <em>Tribunal da Relação de Lisboa</em> (Corte d’appello di Lisbona; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di rivolgere alla Corte di Giustizia <u>sei questioni pregiudiziali</u>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con <u>la prima e la quarta questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la constatazione che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita costituisce una “restrizione della concorrenza per oggetto” può essere effettuata senza esaminare in via preliminare se tale accordo riveli un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza o se si possa presumere che esso presenti, di per sé, un siffatto grado di dannosità.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte ha preliminarmente ricordato che, per ricadere nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo deve avere “per oggetto o per effetto” di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno. Più particolarmente, l’alternatività di tale condizione rende necessario innanzitutto considerare l’oggetto stesso dell’accordo<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, di talché laddove ne venga dimostrata la natura anticoncorrenziale non è necessario indagarne gli effetti sulla concorrenza<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.  A tale riguardo, la nozione di “restrizione della concorrenza per oggetto” deve essere interpretata restrittivamente, e può essere applicata solo ad alcuni tipi di coordinamento tra imprese che presentano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. La circostanza che un accordo costituisca un accordo verticale, inoltre, non esclude la possibilità che esso determini una restrizione della concorrenza per oggetto. Se è vero, infatti, che gli accordi verticali spesso sono, per loro natura, meno dannosi per la concorrenza di quelli orizzontali, anch’essi possono però, in determinate circostanze, avere un potenziale restrittivo particolarmente elevato<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. Di conseguenza, il criterio giuridico essenziale per determinare se un accordo, sia esso orizzontale o verticale, comporti una restrizione della concorrenza per oggetto risiede nel rilievo che esso presenta, di per sé, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Al fine di valutare se tale criterio sia soddisfatto, occorre riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere e al contesto economico e giuridico nel quale esso si colloca, prendendo in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. Quando le parti dell’accordo deducono effetti favorevoli alla concorrenza collegati a quest’ultimo, inoltre, tali elementi devono essere presi in considerazione in quanto parte del contesto di tale accordo, di talché, a condizione che siano provati, pertinenti, specifici all’accordo in questione e sufficientemente significativi, essi potrebbero far sorgere un ragionevole dubbio sul fatto che l’accordo sia sufficientemente dannoso per la concorrenza<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Il giudice del rinvio, infine, dovrà anche tenere conto del fatto che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita può rientrare nella categoria delle restrizioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 4, lettera a) del Regolamento n. 330/2010<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con <u>la terza e la quinta questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che sussiste un “accordo”, ai sensi di tale articolo, quando un fornitore impone ai suoi distributori prezzi minimi di rivendita dei prodotti da esso commercializzati.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte ha preliminarmente ricordato che affinché sussista un “accordo” ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un determinato modo<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, di talché un accordo non può fondarsi sull’espressione di una politica puramente unilaterale di una parte di un contratto di distribuzione<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>.  Un atto o un comportamento apparentemente unilaterale, tuttavia, costituisce un accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora sia l’espressione della comune volontà di almeno due parti, non essendo di per sé determinate il modo con cui essa si manifesta<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>. Più particolarmente, la comune volontà delle parti può risultare sia dalle clausole del contratto di distribuzione in questione, laddove esso contenga un invito esplicito a rispettare i prezzi minimi di rivendita o autorizzi, quanto meno, il fornitore a imporre tali prezzi, sia dal comportamento delle parti e dall’eventuale esistenza di un assenso, esplicito o tacito, dei distributori ad un invito a rispettare i prezzi minimi di rivendita<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con la <u>seconda questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di un “accordo”, ai sensi di tale articolo, tra un fornitore e i suoi distributori può essere dimostrata unicamente mediante prove dirette.</p>
<p style="font-weight: 400;">In mancanza di norme dell’Unione relative ai principi che disciplinano la valutazione delle prove e il grado di intensità richiesto nei procedimenti nazionali ai sensi dell’articolo 101 TFUE, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato Membro il compito di stabilirle, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. Il principio di effettività, inoltre, esige che la prova di una violazione delle norme europee in materia di concorrenza possa essere apportata non solo mediante prove dirette, e bensì anche attraverso indizi, purché questi ultimi siano oggettivi e concordanti<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>. Di conseguenza, l’esistenza di un “accordo” ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE vertente su prezzi minimi di rivendita può essere dimostrata non solo mediante prove dirette, e bensì anche in base a coincidenze e indizi concordanti, qualora se ne possa dedurre che un fornitore ha invitato i suoi distributori a seguire tali prezzi e che questi ultimi li hanno in pratica rispettati.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con la <u>sesta questione</u>, infine, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita si estenda alla quasi totalità del territorio di uno Stato Membro impedisce che tale accordo possa pregiudicare il commercio tra Stati Membri.</p>
<p style="font-weight: 400;">Affinché sia ritenuta soddisfatta la condizione secondo cui un accordo, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, deve essere tale da pregiudicare il commercio fra gli Stati Membri, è necessario che, in base ad un complesso di elementi di fatto o di diritto, appaia sufficientemente probabile che esso sia atto ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale e non insignificante sui flussi di scambi tra Stati Membri in un modo tale da far temere che esso possa nuocere al conseguimento di un mercato unico. Tale influenza non deve, inoltre, essere insignificante<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>. Più particolarmente, un impatto sugli scambi tra gli Stati Membri risulta dalla combinazione di più fattori che di per sé non sarebbero necessariamente determinanti<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">A tale proposito, la circostanza che un’intesa abbia per oggetto soltanto la commercializzazione dei prodotti in un unico Stato Membro non è sufficiente ad escludere che il commercio tra Stati Membri possa essere pregiudicato. Un’intesa che si estende a tutto il territorio di uno Stato Membro, infatti, ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal TFUE<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>. Analogamente, un’intesa che copre solo una parte del territorio di uno Stato Membro può, in determinate circostanze, essere in grado di pregiudicare il commercio tra Stati Membri<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce del contesto economico e giuridico dell’accordo in questione, quest’ultimo sia in grado di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati Membri.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:</p>
<p style="font-weight: 400;">“<em>L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE</em> <em>deve essere interpretato nel senso che la constatazione che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita comporta una restrizione della concorrenza «per oggetto» può essere effettuata solo dopo aver stabilito che tale accordo rivela un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, tenuto conto del tenore delle sue disposizioni, degli obiettivi che esso mira a raggiungere nonché dell’insieme degli elementi che caratterizzano il contesto economico e giuridico nel quale esso si inserisce.</em><em> </em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em>L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE</em> <em>deve essere interpretato nel senso che sussiste un «accordo», ai sensi di tale articolo, quando un fornitore impone ai suoi distributori prezzi minimi di rivendita dei prodotti da esso commercializzati, nei limiti in cui l’imposizione di tali prezzi da parte del fornitore e il loro rispetto da parte dei distributori siano l’espressione della comune volontà di tali parti. Tale comune volontà può risultare sia dalle clausole del contratto di distribuzione di cui trattasi, qualora esso contenga un invito esplicito a rispettare prezzi minimi di rivendita o autorizzi, quanto meno, il fornitore ad imporre siffatti prezzi, sia dal comportamento delle parti e, in particolare, dall’eventuale esistenza di un assenso, esplicito o tacito, da parte dei distributori ad un invito a rispettare prezzi minimi di rivendita.</em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em>L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività,</em> <em>deve essere interpretato nel senso che:</em> <em>l’esistenza di un «accordo», ai sensi di tale articolo, tra un fornitore e i suoi distributori può essere dimostrata non solo mediante prove dirette, ma anche mediante indizi, oggettivi e concordanti, da cui si può dedurre l’esistenza di un siffatto accordo.</em></p>
<p style="font-weight: 400;"><em style="font-weight: 400;">L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita si estenda alla quasi totalità, ma non alla totalità, del territorio di uno Stato membro non impedisce che tale accordo possa pregiudicare il commercio tra Stati membri</em><span style="font-weight: 400;">”</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/07/Articolo_Accordi-verticali-tra-imprese.-La-Corte-di-Giustizia-si-pronuncia-sui-prezzi-minimi-di-rivendita-fissati-da-un-rifornitore.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<p id="_ftn1">[1] GUUE L 102 del 23.04.2010.</p>
<p id="_ftn2">[2] GUUE C 130 del 19.05.2010.</p>
<p id="_ftn3">[3] CGUE 18.11.2021, Causa C‑306/20, <em>Visma Enterprise</em>, punti 54-55; CGUE 26.11.2015, Causa C‑345/14, <em>Maxima Latvija</em>, punto 16.</p>
<p id="_ftn4">[4] CGUE 20.01.2016, Causa C‑373/14 P, <em>Toshiba Corporation/Commissione</em>, punto 25.</p>
<p id="_ftn5">[5] CGUE 18.11.2021, Causa C‑306/20, <em>Visma Enterprise</em>, punto 60; CGUE 26.11.2015, Causa C‑345/14, <em>Maxima Latvija</em>, punto 18.</p>
<p id="_ftn6">[6] CGUE 18.11.2021, Causa C‑306/20, <em>Visma Enterprise</em>, punto 61; CGUE 14.03.2013, Causa C‑32/11, <em>Allianz Hungária Biztosító e a.</em>, punto 43.</p>
<p id="_ftn7">[7] CGUE 18.11.2021, Causa C‑306/20, <em>Visma Enterprise</em>, punto 59; CGUE 11.09.2014, Causa C‑67/13 P, <em>CB/Commissione</em>, punto 57.</p>
<p id="_ftn8">[8] CGUE 14.03.2013, Causa C‑32/11, <em>Allianz Hungária Biztosító e a.</em>, punto 36.</p>
<p id="_ftn9">[9] CGUE 30.01.2020, Causa C‑307/18, <em>Generics (UK) e a.</em>, punti 103-107.</p>
<p id="_ftn10">[10] L’articolo 4 del Regolamento n. 330/2010, intitolato “Restrizioni che eliminano il beneficio dell&#8217;esenzione per categoria — restrizioni fondamentali”, alla lettera a) dispone: “<em>&#8230; </em><em>L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:</em></p>
<p><em>a) la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn11">[11] CGUE 18.11.2021, Causa C‑306/20, <em>Visma Enterprise</em>, punto 94.</p>
<p id="_ftn12">[12] CGUE 06.01.2004, Cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, <em>BAI e Commissione/Bayer</em>, punti 101-102.</p>
<p id="_ftn13">[13] CGUE 13.07.2006, Causa C‑74/04 P, <em>Commissione/Volkswagen</em>, punto 37.</p>
<p id="_ftn14">[14] CGUE 13.07.2006, Causa C‑74/04 P, <em>Commissione/Volkswagen</em>, punti 39-46; CGUE 06.01.2004, Cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, <em>BAI e Commissione/Bayer</em>, punti 100-102.</p>
<p id="_ftn15">[15] CGUE 21.01.2016, Causa C‑74/14, <em>Eturas e a.</em>, punti 30-32.</p>
<p id="_ftn16">[16] <em>Ibidem</em>, punti 36-37.</p>
<p id="_ftn17">[17] CGUE 16.07.2015, Causa C‑172/14, <em>ING Pensii</em>, punto 48; CGUE 11.07.2013, Causa C‑439/11 P, <em>Ziegler/Commissione</em>, punto 92.</p>
<p id="_ftn18">[18] CGUE 11.07.2013, Causa C‑439/11 P, <em>Ziegler/Commissione</em>, punto 93.</p>
<p id="_ftn19">[19] CGUE 16.07.2015, Causa C‑172/14, <em>ING Pensii</em>, punto 49; CGUE 26.11.1975, Causa 73/74, <em>Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione</em>, punti 25-26.</p>
<p id="_ftn20">[20] CGUE 03.12.1987, Causa 136/86, <em>Aubert</em>, punto 18.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/07/pronuncia-corte-giustizia-ue-accordi-verticali-prezzi-minimi-rivendita/">CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI E GUN JUMPING. L’AG COLLINS SI PRONUNCIA SULL’IMPUGNAZIONE DELLA ALTICE E SUGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA E DI STANDSTILL</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>WINDSOR FRAMEWORK. UNIONE EUROPEA E REGNO UNITO RAGGIUNGONO UN ACCORDO IN MERITO AL PROTOCOLLO SULL’IRLANDA/IRLANDA DEL NORD</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/05/accordo-windsor-framework-risoluzione-difficolta-pratiche-ue-regno-unito-protocollo-irlanda-irlanda-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 08:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Consumer and Retail, Perspectives</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 25 marzo 2023, è entrata in vigore la Decisione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> del comitato misto UE-Regno Unito<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> che fissa le modalità applicative del c.d. “Quadro di Windsor” (<em>Windsor Framework</em>), una serie di soluzioni comuni concordate in data 27 febbraio 2023<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> dalla Commissione europea e dal Regno Unito e che, modificando il Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, mirano a risolvere definitivamente le difficoltà pratiche cui devono far fronte i cittadini e le imprese nordirlandesi garantendo così certezza e prevedibilità a lungo termine.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, tenuto conto delle circostanze specifiche dell&#8217;Irlanda del Nord, la Decisione propone di modificare l&#8217;articolo 6, paragrafo 2, del Protocollo al fine di disporre che le parti si adoperino al massimo per porre in essere agevolazioni degli scambi tra l&#8217;Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito che includano <u>modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno</u> di quest’ultimo qualora le stesse siano destinate al consumo finale o all&#8217;uso finale in Irlanda del Nord e siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l&#8217;integrità del mercato interno dell&#8217;Unione<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, la Decisione introduce un <u>meccanismo di freno di emergenza</u> (c.d. “freno di Stormont”) per far fronte ai casi in cui un atto specifico dell&#8217;Unione, che modifica o sostituisce un atto elencato negli allegati del Protocollo, ne modifichi in maniera significativa il contenuto o l&#8217;ambito di applicazione provocando considerevoli ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo. Tale meccanismo potrebbe essere attivato, in circostanze del tutto eccezionali e in ultima istanza, da 30 membri dell&#8217;Assemblea legislativa dell&#8217;Irlanda del Nord di almeno due partiti politici, esclusi il presidente e i vicepresidenti<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In terzo luogo, la Decisione modifica l’Allegato III del Protocollo, che contiene l&#8217;elenco delle <u>norme europee in materia di IVA e accise sui beni</u> che si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell&#8217;Irlanda del Nord. Più particolarmente, per quanto riguarda l’IVA il Regno Unito potrà i) applicare aliquote ridotte, inferiori al 5% o un&#8217;esenzione con diritto a detrazione dell&#8217;IVA pagata nella fase precedente ai beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi, ii) non applicare il regime speciale dell&#8217;IVA per le piccole imprese, a condizione che sia rispettata la soglia del volume d&#8217;affari annuo dell&#8217;Unione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esentate qualora il Regno Unito applicasse un regime di esenzione analogo, e iii) non applicare il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o Stati terzi per quanto riguarda le vendite a distanza di beni da altre parti del Regno Unito all&#8217;Irlanda del Nord, purché questi ultimi siano soggetti al consumo finale in Irlanda del Nord e l&#8217;IVA sia stata applicata nel Regno Unito. Per quanto riguarda le accise, invece, il Regno Unito i) potrà applicare nei confronti dell&#8217;Irlanda del Nord una diversa struttura dell&#8217;accisa, compreso un alleggerimento sulle bevande alcoliche imballate in grandi contenitori per spillatore servite per il consumo immediato in esercizi di ospitalità, purché siano sempre rispettate le aliquote minime dell&#8217;Unione e non vi sia discriminazione nei confronti dei suoi prodotti, e ii) non sarà tenuto ad applicare le norme europee sui piccoli produttori indipendenti di alcol e potrà applicare il proprio regime nazionale, a condizione che siano rispettate sia le aliquote minime del dazio dell&#8217;Unione che le soglie di produzione annua applicabili nell&#8217;Unione ai piccoli produttori indipendenti e che le due parti escludano il riconoscimento reciproco automatico di tali produttori<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. La Decisione, inoltre, istituisce un meccanismo di coordinamento rafforzato che assisterà il comitato misto nel riesaminare l&#8217;attuazione e l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 8<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> del Protocollo per quanto riguarda le norme europee elencate nell&#8217;Allegato III<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Decisione, infine, interviene sulla <u>determinazione delle merci non a rischio</u>, abrogando la precedente Decisione 4/2020<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a> e stabilendo le modalità di applicazione dell’articolo 5<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a> del Protocollo per quanto riguarda le condizioni per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell&#8217;Unione non subirà trasformazioni commerciali nonché i criteri per considerare che tale merce non è a rischio di essere successivamente trasferita nell&#8217;Unione. Più particolarmente, la Decisione i) aumenta la soglia del volume d&#8217;affari annuo degli operatori che non deve essere superata affinché la trasformazione di merci da parte degli stessi non sia considerata come commerciale, indipendentemente dal loro settore di attività<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>, ii) autorizza gli operatori stabiliti in altre parti del Regno Unito ad aderire al sistema di operatori fidati su cui si basa il regime per il trasferimento di merci non a rischio, definendo in modo più dettagliato le condizioni specifiche per tale autorizzazione così da assicurare che le agevolazioni doganali concesse agli operatori fidati e ai vettori autorizzati quando trasportano merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord siano accompagnate da garanzie più rigorose<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, e iii) definisce le condizioni alle quali le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito possono essere considerate non a rischio<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>. </p>
<p style="font-weight: 400;">Oltre a quelle disciplinate dalla Decisione del comitato misto, il <em>Windsor Framework</em> comprende anche soluzioni che sono state implementate attraverso proposte di Regolamento separate.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, il Quadro stabilisce norme specifiche relative ai <u>medicinali per uso umano</u> destinati all&#8217;immissione in commercio nell&#8217;Irlanda del Nord<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>, che entreranno in vigore a partire dal 1º gennaio 2025. Più particolarmente, un medicinale che ha ottenuto un&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio (AIC) nell’Unione può essere immesso in commercio nell&#8217;Irlanda del Nord a condizione che i) le autorità del Regno Unito competenti abbiano autorizzato tale immissione conformemente al diritto britannico e secondo i termini dell&#8217;autorizzazione da esse rilasciata, ii) il medicinale in questione sia stato adeguatamente etichettato, e iii) il Regno Unito abbia fornito alla Commissione europea garanzie scritte che la sua immissione in commercio non comporta maggiori rischi per la salute pubblica nel mercato interno e che esso non sarà trasferito in uno Stato Membro<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>. I medicinali per uso umano, inoltre, dovranno recare un&#8217;etichetta individuale apposta sull&#8217;imballaggio in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile, indelebile e che contiene la dicitura &#8220;<em>UK only</em>&#8220;<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>. Le autorità competenti del Regno Unito, infine, possono consentire l&#8217;importazione nell&#8217;Irlanda del Nord dei medicinali per uso umano da altre parti del Regno Unito da parte di titolari di un&#8217;autorizzazione di distribuzione all&#8217;ingrosso che non sono in possesso di una pertinente autorizzazione di fabbricazione, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste dalla Direttiva 2001/83<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, il Quadro modifica il Regolamento (UE) 2020/2170<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a> in modo da consentire che i prodotti di acciaio più sensibili originari del Regno Unito attualmente soggetti a misure di salvaguardia europee siano ammissibili al trattamento in base ai <u>contingenti tariffari di importazione</u> dell&#8217;Unione (<em>Tariff rate quotas</em>, TRQs) anche se sono immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il Quadro, infine, introduce diverse misure per quanto riguarda il <u>settore sanitario e fitosanitario</u><a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, di modo da garantire che sugli scaffali dei supermercati nordirlandesi si troveranno gli stessi prodotti agroalimentari al dettaglio disponibili nel resto del Regno Unito. Nello specifico, tali misure comprendono, tra le altre, i) l’utilizzo di un certificato unico generale per carichi misti di prodotti agro-alimentari, ii) la riduzione del tasso speciale dei controlli di identità al 5% della totalità delle partite, iii) l’applicazione degli <em>standard</em> di salute pubblica del Regno Unito alle merci trasportate per il consumo finale nell&#8217;Irlanda del Nord, iv) la rimozione dei certificati per il biologico e il vino, e v) la possibilità di spostare merci originarie del resto del mondo verso l&#8217;Irlanda del Nord attraverso il Regno Unito quando le condizioni ii previste siano sono identiche a quelle europee<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Il <em>Windsor Framework</em> e la Decisione del comitato misto aprono un nuovo capitolo del partenariato tra l’Unione e il Regno Unito che, incentrato sulla fiducia reciproca e sulla piena collaborazione di fronte alle sfide geostrategiche comuni, contribuirà a voltare pagina nelle relazioni tra le due parti, consentendo loro di sfruttare appieno le potenzialità dell&#8217;Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito concluso il 24 dicembre 2020<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a></span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/05/Articolo_Windsor-Framework.-Unione-europea-e-Regno-Unito-raggiungono-un-accordo-in-merito-al-Protocollo-sullIrlandaIrlanda-del-Nord-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22023D0819">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] L’articolo 164 dell’Accordo di recesso, intitolato “Comitato misto”, ai paragrafi 1-4 dispone: “<em>&#8230; </em><em>È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell&#8217;Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è copresieduto dall&#8217;Unione e dal Regno Unito.</em></p>
<p><em>Il comitato misto si riunisce su richiesta dell&#8217;Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l&#8217;anno. Il comitato misto stabilisce il calendario e l&#8217;ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto sono disciplinati dal regolamento interno di cui all&#8217;allegato VIII del presente accordo.</em></p>
<p><em>Il comitato misto è responsabile dell&#8217;attuazione e dell&#8217;applicazione del presente accordo. L&#8217;Unione e il Regno Unito possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all&#8217;attuazione, all&#8217;applicazione e all&#8217;interpretazione del presente accordo.</em></p>
<p><em>Il comitato misto:</em></p>
<p><em>a) </em><em>sorveglia e facilita l&#8217;attuazione e l&#8217;applicazione del presente accordo</em><em>;<br /></em><em>b) </em><em>decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori</em><em>;<br /></em><em>c) </em><em>cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall&#8217;interpretazione e dall&#8217;applicazione del presente accordo</em><em>;<br /></em><em>d) </em><em>esamina ogni questione d&#8217;interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo</em><em>; e) </em><em>adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all&#8217;articolo 166</em><em>; e<br /></em><em>f) </em><em>adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti</em><em>&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn3">[3] La proposta è disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0123%2801%29&amp;qid=1679568362996">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall&#8217;Unione europea e dalla Comunità europea dell&#8217;energia atomica, GUUE L 029 del 31.01.2020.</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda l’articolo 1 della Decisione.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda l’articolo 2 della Decisione.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda l’articolo 3 della Decisione.</p>
<p id="_ftn8">[8] L’articolo 8 del Protocollo, intitolato “IVA e accise”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>Le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione elencate nell&#8217;allegato 3 del presente protocollo relative alle merci si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell&#8217;Irlanda del Nord.</em></p>
<p><em>Nei confronti dell&#8217;Irlanda del Nord le autorità del Regno Unito sono responsabili dell&#8217;applicazione e dell&#8217;attuazione delle disposizioni elencate nell&#8217;allegato 3 del presente protocollo, compresa la riscossione dell&#8217;IVA e delle accise. Alle condizioni stabilite in dette disposizioni, non sono versate all&#8217;Unione le entrate risultanti da operazioni imponibili in Irlanda del Nord.</em></p>
<p><em>In deroga al primo comma il Regno Unito può applicare alle cessioni di merci imponibili in Irlanda del Nord le esenzioni dall&#8217;IVA e le aliquote ridotte dell&#8217;IVA applicabili in Irlanda in conformità delle disposizioni elencate nell&#8217;allegato 3 del presente protocollo.</em></p>
<p><em>Il comitato misto discute regolarmente dell&#8217;attuazione del presente articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.</em></p>
<p><em>Il comitato misto può riesaminare l&#8217;applicazione del presente articolo, tenendo presente che l&#8217;Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si vedano gli articoli 17-21 della Decisione.</p>
<p id="_ftn10">[10] Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall&#8217;accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall&#8217;Unione europea e dalla Comunità europea dell&#8217;energia atomica del 17 dicembre 2020 relativa alla determinazione delle merci non a rischio 2020/2248, <em>GUUE L 443 del 30.12.2020.</em></p>
<p id="_ftn11">[11] L’articolo 5 del Protocollo, intitolato “Dogane, circolazione delle merci”, al paragrafo 2 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ai fini del paragrafo 1, primo e secondo comma, la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell&#8217;Unione è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell&#8217;Unione salvo se è accertato che essa:</em></p>
<p><em>a) non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord; e<br /></em><em>b) soddisfa i criteri stabiliti dal comitato misto a norma del quarto comma del presente paragrafo.</em></p>
<p><em>Ai fini del presente paragrafo, per &#8220;trasformazione&#8221; s&#8217;intende qualsiasi forma di alterazione o lavorazione della merce ovvero qualsiasi operazione compiuta su di essa con finalità diverse dalla sua conservazione in buono stato o dall&#8217;aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione volta a assicurare la conformità a requisiti specifici.</em></p>
<p><em>Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata ricadere nel primo comma, lettera a), tenendo conto in particolare della natura, dell&#8217;entità e del risultato della trasformazione.</em></p>
<p><em>Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell&#8217;Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell&#8217;Unione. Il comitato misto tiene conto, fra l&#8217;altro, dei fattori seguenti:</em></p>
<p><em>a) destinazione e uso finali della merce;<br /></em><em>b) natura e valore della merce;<br /></em><em>c) natura dello spostamento; e<br /></em><em>d) incentivo a effettuare un successivo spostamento non dichiarato nell&#8217;Unione, in particolare incentivi risultanti dai dazi imponibili a norma del paragrafo 1.</em></p>
<p><em>Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento le decisioni adottate a norma del presente paragrafo.</em></p>
<p><em>Il comitato misto adotta le decisioni a norma del presente paragrafo tenendo conto delle circostanze specifiche dell&#8217;Irlanda del Nord&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn12">[12] Si veda l’articolo 6 della Decisione.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda l’articolo 9 della Decisione.</p>
<p id="_ftn14">[14] Si veda l’articolo 12 della Decisione.</p>
<p id="_ftn15">[15] Com. Comm. COM(2023) 122 final del 27.02.2023, <em>Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio </em><em>recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all&#8217;immissione in commercio nell&#8217;Irlanda del Nord</em>.</p>
<p id="_ftn16">[16] Si veda l’articolo 4 della Proposta.</p>
<p id="_ftn17">[17] Si veda l’articolo 5 della Proposta.</p>
<p id="_ftn18">[18] Si veda l’articolo 1 della Proposta.</p>
<p id="_ftn19">[19] Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione, <em>GUUE L 432 del 21.12.2020.</em></p>
<p id="_ftn20">[20] Com. Comm. COM(2023) 125 final del 27.02.2023, <em>Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio </em><em>che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l&#8217;applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell&#8217;Unione a determinati prodotti trasferiti in Irlanda del Nord</em>.</p>
<p id="_ftn21">[21] Com. Comm. COM(2023) 124 final del 27.02.2023, <em>Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio </em><em>relativo a norme specifiche riguardanti l&#8217;ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l&#8217;Irlanda del Nord</em>.</p>
<p id="_ftn22">[22] Si vedano gli articoli 4-9 della Proposta.</p>
<p id="_ftn23">[23] Per ulteriori informazioni si veda il nostro contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3f010948-29f9-4fbb-8576-bc7d94bfa379">LINK</a>.</p>
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		<title>ACQUA DEL RUBINETTO O ACQUA FILTRATA NELLA RISTORAZIONE?</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/05/acqua-del-rubinetto-o-acqua-filtrata-nella-ristorazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 16:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agri-Food]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Calza]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Agri-food, Consumer and Retail</p>
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<div class="column">
<p>Acqua del rubinetto, acqua filtrata, acqua in bottiglia. Sono diverse le opzioni a disposizione dell&#8217;operatore della ristorazione: non tutte sono però ugualmente a disposizione del cliente.<br />
In Italia, infatti, non esistono leggi che obblighino i professionisti della ristorazione ad offrire ai propri clienti acqua del rubinetto gratuitamente. La legislazione italiana impone solo l&#8217;obbligo, per il locale pubblico, di avere una fonte di acqua potabile che rispetti una serie precisa di requisiti igienici: sulla carta, dunque, i locali pubblici potrebbero offrire acqua sicura dal rubinetto, ma nella pratica non sussiste alcun obbligo in tal senso, in mancanza di una precisa previsione legislativa.</p>
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<p>Articolo di <a href="https://www.dejalex.com/partner/barbara-calza/?lang=it">Barbara Calza</a> pubblicato su <a href="https://www.calameo.com/read/001583290ca10f1a055e0">Ristorazione Italiana Magazine</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/11/20230501_Ristorazione-Italiana_Calza_Acqua-del-rubinetto-o-acqua-filtrata-nella-ristorazione.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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		<title>ASSERZIONI AMBIENTALI INGANNEVOLI. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER CONTRASTARE IL GREENWASHING E ASSICURARE UNA MIGLIORE PROTEZIONE AI CONSUMATORI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/05/contrastare-greenwashing-proposte-commissione-protezione-consumatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 14:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Consumer and Retail, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/05/contrastare-greenwashing-proposte-commissione-protezione-consumatori/">ASSERZIONI AMBIENTALI INGANNEVOLI. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER CONTRASTARE IL GREENWASHING E ASSICURARE UNA MIGLIORE PROTEZIONE AI CONSUMATORI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 22 marzo 2023, la Commissione ha proposto una nuova direttiva che stabilisce criteri comuni contro il c.d. “<em>greenwashing</em>”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> e le dichiarazioni ambientali fuorvianti<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, in modo che, da un lato, i consumatori dispongano di informazioni migliori in base a cui scegliere prodotti e servizi rispettosi dell&#8217;ambiente e, dall&#8217;altro, le imprese che si impegnano per migliorare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti siano più facilmente riconoscibili, aumentando così le loro vendite.</p>
<p style="font-weight: 400;">La proposta trova la sua <em>ratio</em> nell’impegno della Commissione, espresso in occasione del <em>Green Deal</em> europeo<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, a contrastare le dichiarazioni ambientali false e a garantire che i consumatori ricevano informazioni affidabili, comparabili e verificabili per consentire loro di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di <em>greenwashing</em>. Nonostante i consumatori vogliano essere meglio informati sugli impatti ambientali dei loro prodotti, infatti, uno studio condotto dalla Commissione nel 2020<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> aveva rilevato che il 53,3% delle affermazioni esaminate era vago, fuorviante o infondato, mentre il 40% era del tutto privo di fondamento. La proposta, pertanto, mira i) ad aumentare il livello di protezione ambientale, contribuendo così ad accelerare la transizione verso un&#8217;economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell&#8217;Unione, e ii) a rafforzare la competitività degli operatori economici che si adoperano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività.</p>
<p style="font-weight: 400;">La proposta fa parte delle iniziative sull&#8217;economia circolare adottate dalla Commissione tra marzo e novembre 2022 quali, tra le altre, il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, quello sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> nonché quello sugli assorbimenti di carbonio<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Più particolarmente, la proposta integra quella relativa alla responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> che, da un lato, modifica la Direttiva sui diritti dei consumatori<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> obbligando i professionisti a fornire ai consumatori informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti e, dall&#8217;altro, modifica la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a> introducendo, tra le altre cose, la definizione di “dichiarazione ambientale”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, la proposta prevede che la verifica delle <u>autodichiarazioni ambientali esplicite</u> si basi su una valutazione che soddisfa determinati criteri minimi per evitare che le stesse siano fuorvianti e che, tra l&#8217;altro, i) specifica se la dichiarazione è correlata all&#8217;intero prodotto, ad una sua parte o a determinati suoi aspetti, ii) dimostra che gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali oggetto della dichiarazione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita, iii) si fonda su prove scientifiche ampiamente riconosciute, e iv) fornisce informazioni sul fatto che il prodotto è dotato di prestazioni ambientali significativamente migliori rispetto alla pratica comune<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Se, invece, si tratta di un’<u>autodichiarazione comparativa</u><a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, oltre ai suddetti requisiti la sua verifica richiede, tra l&#8217;altro, che i) le informazioni e i dati utilizzati per valutare gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali dei prodotti o delle imprese concorrenti sono equivalenti a quelli utilizzati per valutare gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali del prodotto o dell’impressa oggetto della dichiarazione, ii) la copertura delle fasi lungo la catena del valore è equivalente per i prodotti e per le imprese messi a confronto, e iii) vengono utilizzati gli stessi criteri<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>. In questo modo, la proposta contribuirà a migliorare l&#8217;affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori e quindi avrà un impatto positivo sul loro processo decisionale, facilitando la scelta di prodotti che offrono migliori prestazioni ambientali.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, la proposta affronta il problema della <u>mancanza di informazioni affidabili sulle caratteristiche ambientali del prodotto</u>stabilendo che, una volta comunicate, tutte le autodichiarazioni devono i) riguardare solamente gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali che sono valutati in conformità con i requisiti stabiliti dalla proposta stessa e sono ritenuti significativi per il prodotto o l’impresa in questione, ii) includere, ove opportuno, informazioni su come i consumatori possono utilizzare in modo appropriato il prodotto per ridurre gli impatti ambientali, e iii) essere accompagnate da informazioni sulla loro verifica<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. Le autodichiarazioni comparative, inoltre, non devono riguardare un miglioramento degli impatti, degli aspetti o delle prestazioni ambientali del prodotto in questione rispetto a quelle di un altro prodotto della stessa impresa o di un’impresa concorrente che non è più attiva sul mercato, a meno che non si basino su prove che dimostrino che il miglioramento è significativo ed è stato raggiunto negli ultimi cinque anni<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In terzo luogo, la proposta si concentra sui <u>requisiti per le etichette ambientali e per i sistemi di etichettatura</u> stabilendo che i) le informazioni sulla proprietà e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura devono essere trasparenti, accessibili gratuitamente, facilmente comprensibili e sufficientemente dettagliate, ii) le condizioni di adesione devono essere proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese, e iii) il sistema deve prevedere il ritiro o la sospensione dell&#8217;etichetta ambientale in caso di ripetuta non conformità ai suoi requisiti<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La proposta, infine, specifica il modo in cui le dichiarazioni e le etichette ambientali dovranno essere verificate e certificate da terzi prima di poter essere utilizzate in una comunicazione commerciale. Più particolarmente, un organismo accreditato ai sensi del Regolamento 765/2008<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a> effettuerà una <u>verifica <em>ex ante</em> delle autodichiarazioni</u> presentate dall&#8217;impresa che desidera utilizzarle e deciderà, in seguito, se emettere o meno un certificato di conformità valido in tutta l&#8217;Unione, che verrà condiviso tra gli Stati Membri tramite il sistema di informazione del mercato interno<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a> e consentirà alle imprese di utilizzare le autodichiarazioni in questione in una comunicazione commerciale rivolta ai consumatori in tutto il mercato interno<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>. Ciò garantirà l’affidabilità delle autodichiarazioni a cui sono esposti i consumatori, agevolando l&#8217;applicazione dei requisiti previsti dalla proposta senza mettere a dura prova le risorse delle autorità competenti.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">La proposta, che dovrà ora essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio, porterà grandi benefici non soltanto ai consumatori, e bensì anche alle imprese europee. </span><span style="font-weight: 400;">Introducendo norme uniformi per il mercato interno, infatti, la Direttiva conferirà un <strong>vantaggio competitivo alle imprese che si adoperano</strong> per sviluppare prodotti, servizi e pratiche organizzative rispettose dell&#8217;ambiente e per ridurre il loro impatto. Norme armonizzate e più chiare, inoltre, <strong>ridurranno i costi per le imprese</strong><strong> </strong>che operano a livello transfrontaliero nel mercato interno e rafforzeranno la credibilità delle imprese al di fuori dell&#8217;Unione. Le microimprese</span><a style="font-weight: 400;" href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a><span style="font-weight: 400;">, infine, </span><span style="font-weight: 400;">saranno <strong>esentate</strong><strong> </strong>dagli obblighi della proposta, a meno che esse stesse non vogliano avvalersene</span><span style="font-weight: 400;">.</span><a href="applewebdata://5AD5B2FB-917C-4415-948F-E450F0645FFB#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/07/Articolo_Asserzioni-ambientali-ingannevoli.-Le-proposte-della-Commissione-per-contrastare-il-greenwashing-e-assicurare-una-migliore-protezione-ai-consumatori.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Per “<em>greenwashing</em>” si intende la strategia di comunicazione attraverso cui certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche tendono a costruire un&#8217;immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell&#8217;impatto ambientale, allo scopo di distogliere l&#8217;attenzione dell&#8217;opinione pubblica dagli effetti negativi per l&#8217;ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti.</p>
<p id="_ftn2">[2] Com. Comm. COM(2023) 166 final del 22.03.2023, <em>Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council </em><em>on substantiation and communication of explicit environmental claims</em>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c9eb80f5-dca0-4e00-8790-ac09e4d299b3">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0085">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] Com. Comm. COM(2022) 142 final del 30.03.2022, <em>Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l&#8217;elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE</em>.</p>
<p id="_ftn6">[6] Com. Comm. COM(2022) 677 final del 30.11.2022, <em>Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio </em><em>sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE</em>.</p>
<p id="_ftn7">[7] Com. Comm. COM(2022) 672 final del 30.11.2022, <em>Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio</em><em> che istituisce un quadro di certificazione dell&#8217;Unione per gli assorbimenti di carbonio</em>.</p>
<p id="_ftn8">[8] Com. Comm. COM(2022) 134 final del 30.03.2022, <em>Proposta di </em><em>Direttiva</em><em> del Parlamento Europeo e del Consiglio</em><em> che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguardala responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell&#8217;informazione</em>.</p>
<p id="_ftn9">[9] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, <em>GUUE L 304 del 22.11.2011.</em></p>
<p id="_ftn10">[10] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, <em>GUUE L 149 dell&#8217;11.06.2005.</em></p>
<p id="_ftn1">[11] Il nuovo articolo 2 della Direttiva 2005/29, intitolato “Definizioni”, alla lettera o) dispone: “<em>&#8230; Ai fini della presente direttiva, si intende per:</em></p>
<p><em>(&#8230;)</em></p>
<p><em>o) &#8220;dichiarazione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell&#8217;Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull&#8217;ambiente oppure è meno dannoso per l&#8217;ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn12">[12] Si veda l’articolo 3 della proposta.</p>
<p id="_ftn13">[13] Nello specifico si tratta di quelle affermazioni che rendono esplicito o implicano che un prodotto o un’impresa hanno un minore impatto ambientale o una migliore prestazione ambientale rispetto ad altri prodotti o <em>competitors.</em></p>
<p id="_ftn14">[14] Si veda l’articolo 4 della proposta.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda l’articolo 5 della proposta.</p>
<p id="_ftn16">[16] Si veda l’articolo 6 della proposta.</p>
<p id="_ftn17">[17] Si veda l’articolo 8 della proposta.</p>
<p id="_ftn18">[18] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, <em>GUUE L 218 del 13.08.2008.</em></p>
<p id="_ftn19">[19] Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione, <em>GUUE L 316 del 14.11.2012.</em></p>
<p id="_ftn20">[20] Si vedano gli articoli 10-11 della proposta.</p>
<p id="_ftn21">[21] Ossia quelle con meno di dieci dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato.</p>
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		<title>TUTELA DEI CONSUMATORI, È TEMPO DI ATTUARE LA DIRETTIVA OMNIBUS: ECCO COSA CAMBIERÀ</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/01/tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-direttiva-omnibus-ecco-cosa-cambiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 14:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Beneduci]]></category>
		<category><![CDATA[IT & TMT]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Doria]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=26348</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] IT&TMT, Digital, Society, Consumer and Retail</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Con l’obiettivo di una migliore applicazione delle regole UE sulla protezione dei consumatori, è stato approvato a dicembre 2022 il decreto legislativo per attuare la direttiva UE cosiddetta Omnibus: numerosi gli interventi normativi, vediamo di cosa si tratta.</p>
<p>Articolo di <a href="https://www.dejalex.com/partner/silvia-doria/?lang=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Silvia Doria</a> e <a href="https://www.dejalex.com/associate/giulia-beneduci/" target="_blank" rel="noopener">Giulia Beneduci</a>, pubblicato su <a href="https://www.agendadigitale.eu/documenti/tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-direttiva-omnibus-ecco-cosa-cambiera/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Agenda Digitale</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-26349" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-scaled.jpg" alt="" width="543" height="768" srcset="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-scaled.jpg 1810w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-212x300.jpg 212w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-724x1024.jpg 724w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-768x1086.jpg 768w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-1086x1536.jpg 1086w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-1448x2048.jpg 1448w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-100x141.jpg 100w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-862x1219.jpg 862w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale-1200x1697.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 543px) 100vw, 543px" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/01/Tutela-dei-consumatori-e-tempo-di-attuare-la-Direttiva-Omnibus-ecco-cosa-cambiera-Agenda-Digitale.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Scarica l&#8217;articolo</a></p>
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		<title>ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRAGHETTO SULLO STRETTO DI MESSINA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/07/abuso-di-posizione-dominante-nel-mercato-dei-servizi-di-traghetto-sullo-stretto-di-messina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 10:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Transport, Insurance and Logistics]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Consumer and Retail, Transport and Logistics</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 29 marzo 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha irrogato una sanzione di oltre 3,7 milioni di euro alla società di trasporto marittimo Caronte &amp; Tourist (“C&amp;T”)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.</p>
<p>C&amp;T presta il servizio di traghettamento bidirezionale di linea di mezzi gommati (automezzi commerciali e autovetture/mezzi privati) e passeggeri (con o senza auto al seguito), specialmente sulle rotte Villa San Giovanni/Messina-Rada San Francesco (di seguito VSG-MRSF) e Villa San Giovanni/Messina Tremestieri (di seguito VSG-MTR).</p>
<p>La vicenda ha inizio con la segnalazione di un consumatore, a seguito della quale l’AGCM aveva deciso, in data 28 luglio 2020, di avviare un’istruttoria nei confronti di C&amp;T<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, per verificare se i comportamenti della C&amp;T integrassero un abuso di posizione dominante, in ragione delle politiche di prezzo applicate per l’attraversamento di mezzi gommati sullo Stretto. Tra le altre, erano state analizzate le tariffe per i passeggeri con auto al seguito, che viaggiano principalmente sulla rotta VSG-MRSF, dove la società gode di una posizione di monopolio di fatto. Oltre all’applicazione di prezzi ingiustificatamente gravosi, era stato ipotizzato anche un possibile profilo discriminatorio, in ragione dell’assenza di differenziazione dei prezzi a seconda del numero dei passeggeri presenti in ciascun autoveicolo traghettato, in quanto le tariffe di C&amp;T erano definite rispetto alla singola autovettura, fino a un massimo di 5 passeggeri per veicolo, e pertanto il singolo viaggiatore con auto al seguito avrebbe corrisposto lo stesso prezzo applicato ad un’auto che viaggia con 2, 3, 4 o 5 passeggeri.</p>
<p>L’AGCM ha condotto l’istruttoria acquisendo informazioni da C&amp;T, dall’Autorità del Sistema Portuale dello Stretto, e dal competitor Bluferries S.r.l. (“<em>Bluferries</em>”), appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato ed anch’essa attiva sullo Stretto.</p>
<p>Sulla base delle evidenze acquisite, l’Autorità ha irrogato la sanzione di oltre 3,7 milioni di euro, accertando un abuso di posizione di assoluta dominanza nel mercato del trasporto marittimo di passeggeri – con o senza veicoli – e di merci per le rotte tra i porti dell&#8217;area della città di Messina e della città di Villa San Giovanni, in violazione dell&#8217;articolo 3, lettera a)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, della Legge n. 287/90<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>La dominanza di C&amp;T, afferma nel provvedimento l’AGCM, è evidente in considerazione di una serie convergente di elementi.In primo luogo, la C&amp;T è l’operatore storico che dal 1965 offre il servizio di collegamento sullo Stretto. Tale circostanza, oltre a garantire profonda conoscenza del territorio, notorietà e immediata riconoscibilità, consente alla società di avere piena cognizione delle esigenze di mobilità della clientela e dei suoi sviluppi nel corso del tempo, potendo così anticiparle e definire coerentemente le proprie offerte commerciali (orari, tariffe, ecc.).</p>
<p>In secondo luogo, C&amp;T è l’unico vettore ad aver sempre servito la tratta VSG-MRSF, ed è verticalmente integrato nello scalo come gestore del <em>terminal </em>e vettore. Inoltre, questa rotta beneficia di collegamenti diretti con la rete autostradale e consente di offrire i servizi di traghettamento più brevi e rapidi. Per questi motivi, rappresenta la tratta più conveniente per i passeggeri con auto al seguito, come confermato anche da Bluferries nel corso dell’istruttoria.</p>
<p>Nell’analisi del mercato, ha assunto particolare importanza anche la notevole dimensione della flotta di C&amp;T, composta da otto navi, cosa che le consente di prestare servizi per il traffico su tutto lo Stretto. In particolare, C&amp;T può servire efficacemente due distinte rotte, ed offrire un numero di corse comunque superiore ai concorrenti, rappresentando un forte disincentivo all’entrata o all’espansione nel mercato, anche per un operatore maggiore come <em>Bluferries</em>.</p>
<p>Una volta accertata l’esistenza della posizione dominante di C&amp;T nel mercato rilevante, l’AGCM ha valutato l’illiceità della condotta, applicando gli standard probatori da tempo individuati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e, in particolare, dalla c.d. dottrina <em>United Brands</em><a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, sulla cui scorta è stata accertato il deficit di proporzionalità delle tariffe rispetto ai costi sostenuti (eccesso) ed al valore economico del servizio (iniquità).</p>
<p>Con riferimento alla valutazione dell’eccesso, l’AGCM ha impiegato diversi test, da ciascuno dei quali è risultata la grave sproporzione tra ricavi e costi.</p>
<p><em>Per quanto riguarda l’iniquità, invece, l’AGCM ha effettuato un confronto con benchmark internazionali,</em> vale a dire, le tariffe praticate da operatori attivi su rotte comparabili. In particolare, l’AGCM ha considerato le tariffe applicate da 14 società<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> che prestano servizi di trasporto marittimo di merci e passeggeri tramite traghetti, prevalentemente attive in Italia e in Europa su tratte comparabili a quelle servite da C&amp;T<em>. Il confronto ha evidenziato che le tariffe praticate da C&amp;T erano significativamente più alte di quelle degli altri operatori, nonostante la qualità del servizio non fosse maggiore, e quindi non giustificasse la differenza. Che anzi, la qualità del servizio risultava inferiore rispetto ai servizi degli operatori comparabili, in considerazione dell’età media della flotta di C&amp;T e delle opinioni condivise dagli utenti.</em></p>
<p><em>Alla luce di quanto precede, l’AGCM ha concluso che vi era una significativa sproporzione tra i ricavi ed i costi di C&amp;T nella prestazione dei servizi di traghettamento di passeggeri con auto al seguito, e che questa sproporzione era mantenuta, non già per i meriti di C&amp;T, ma grazie alla sua posizione dominante. </em></p>
<p><em>Con riferimento alla condotta discriminatoria, consistente nella fissazione del medesimo prezzo indipendentemente dal numero di passeggeri del veicolo imbarcato, l’AGCM non ha, per contro, riscontrato abusività, anzi ritenendo che tale condotta fosse giustificata da ragioni logistiche e di velocizzazione del traffico all’imbarco. </em>Infatti, il conteggio del numero di passeggeri presenti in ogni vettura avrebbe rallentato i tempi di imbarco, con tempistiche non compatibili con i volumi di traffico dei periodi di picco. <em>         </em></p>
<p>L’AGCM ha poi determinato l’ammontare della sanzione sulla base della valutazione della gravità e della durata dell’infrazione, in conformità alla consolidata prassi europea e nazionale, tenendo conto di diversi fattori, quali la natura della restrizione della concorrenza, ed il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte.</p>
<p>Quanto alla natura della condotta, l’AGCM ha osservato che il comportamento di C&amp;T aveva arrecato un significativo danno ai consumatori, che avevano corrisposto tariffe più elevate di almeno 80% rispetto agli analoghi servizi erogati sulle rotte <em>benchmark</em>, senza giustificazione a motivo della qualità del servizio. Altre considerazioni svolte sulla gravità riguardano l’area geografica interessata, ossia lo Stretto di Messina, il potere economico di C&amp;T, e soprattutto la tipologia di servizio, indispensabile per i circa 10 milioni di persone ogni anno.</p>
<p>L’articolo 15, comma 1, della Legge n. 287/90 prevede che l’AGCM, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato da ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio.</p>
<p>Inoltre, secondo le “Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”, deliberate dall’AGCM il 22 ottobre 2014, la durata dell’infrazione influisce sulla sue conseguenze pregiudizievoli, e deve essere quindi tenuta in considerazione nella determinazione dell’ammontare della sanzione. Nel caso di specie, l’AGCM ha constatato una durata della condotta abusiva per il periodo che va dal 1/1/2017 al 31/12/2019.</p>
<p>Alla luce della gravità e della durata dell’infrazione, l’AGCM ha irrogato a C&amp;T una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 3.719.370 €. </p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/09/Articolo_Sanzione-AGCM-a-Caronte-and-Tourist.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] La sanzione è stata irrogata con provvedimento del 29 marzo 2022, pubblicato nel Bollettino n. 14 del 19 aprile 2022.</p>
<p id="_ftn2">[2] Per maggiori informazioni, si veda il seguente <a href="https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/8/A541">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] L’articolo 3, lettera a), della legge n. 287/90 vieta di “<em>imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose</em>”.</p>
<p id="_ftn4">[4] Legge 10 ottobre 1990, n. 287 &#8211; Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, GU del 13 ottobre 1990, n. 240.</p>
<p id="_ftn5">[5] Dottrina elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione sin dalla sentenza CGUE del 14.02.1978, Causa C-27/76, <em>United Brands contro Commissione.</em></p>
<p id="_ftn6">[6] Le società facenti parte del<em> benchmark</em> sono: Blueferries, Medmar, MOBY (escluso CIN/Toremar), Grimaldi Euromed, SNAV, Scandilines (Danimarca), Destination Gotland (Ferries, Svezia), Tallink Grupp (Finlandia), D F D S (Ferrie, Danimarca), Irish Ferries division (Irlanda), TESO (Olanda), Sealink (Australia), Fjord Line (Norvegia) e Wightlink (Regno Unito).</p>
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		<title>REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/07/requisiti-strutturali-e-igienico-sanitari-per-le-attivita-di-ristorazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agri-Food]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Calza]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
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		<category><![CDATA[Real Estate and retail]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Agri-food, Consumer and Retail, Compliance, Real Estate</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Prima di aprire un&#8217; attività di ristorazione è necessario, innanzitutto assicurarsi che i locali adibiti a tale attività siano conformi a quanto previsto dalle normative in materia di caratteristiche strutturali (igienico-edilizie) ed igienico-sanitarie. Quando si parla di requisiti strutturali, si affrontano prevalentemente tematiche legate alla progettazione e realizzazione dei locali (a partire dalla cucina, dispensa, spogliatoio, servizi e sala) soggette a normative prevalentemente di carattere locale. I requisiti igienico-sanitari , derivanti invece dalla normativa comunitaria, vengono poi declinati a livello comunale, con i diversi regolamenti d&#8217;igiene locali, e costituiscono anch&#8217;essi una condizione essenziale per poter aprire un&#8217;attività di ristorazione. Si tratta di norme e regole atte a garantire non solo la sicurezza dei clienti e consumatori ma anche a garantire sonni tranquilli per gli stessi operatori della ristorazione. Per quanto attiene la conformità strutturale dei locali, è prevalentemente definita dai regolamenti edilizi comunali che danno indicazioni sulla progettazione e realizzazione dei locali del ristorante (od anche di una diversa tipologia di attività di ristorazione) anche al fine di garantire una corretta prassi igienica ed evitare la contaminazione del prodotto.</p>
<p>Articolo di <a href="https://www.dejalex.com/partner/barbara-calza/?lang=it">Barbara Calza</a> pubblicato su <a href="https://www.ristorazioneitalianamagazine.it/sfoglia-la-rivista/">Ristorazione Italiana Magazine</a></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-25886" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-scaled.jpg" alt="" width="585" height="828" srcset="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-scaled.jpg 1809w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-212x300.jpg 212w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-724x1024.jpg 724w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-768x1087.jpg 768w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-1085x1536.jpg 1085w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-1447x2048.jpg 1447w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-100x142.jpg 100w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-862x1220.jpg 862w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali-1200x1698.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 585px) 100vw, 585px" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220704_Ristorazione-Italiana_Requisiti-strutturali.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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		<title>DAL 28 MAGGIO 2022 TROVANO APPLICAZIONE LE NORME NAZIONALI DI TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA OMNIBUS. LE MAGGIORI NOVITÀ PER GLI OPERATORI DELL’E-COMMERCE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/06/dal-28-maggio-2022-trovano-applicazione-le-norme-nazionali-di-trasposizione-della-direttiva-omnibus-le-maggiori-novita-per-gli-operatori-delle-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 13:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=25218</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Consumer and Retail, Litigation</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/06/dal-28-maggio-2022-trovano-applicazione-le-norme-nazionali-di-trasposizione-della-direttiva-omnibus-le-maggiori-novita-per-gli-operatori-delle-commerce/">DAL 28 MAGGIO 2022 TROVANO APPLICAZIONE LE NORME NAZIONALI DI TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA OMNIBUS. LE MAGGIORI NOVITÀ PER GLI OPERATORI DELL’E-COMMERCE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 28 maggio 2022, le disposizioni nazionali di trasposizione della Direttiva (UE) 2019/2161<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (conosciuta come “Direttiva Omnibus”), hanno iniziato a trovare applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con la Direttiva Omnibus, il legislatore europeo ha introdotto ampie modifiche alle norme sulla tutela del consumatore, al fine di modernizzarle ed adeguarle alle sfide e alle opportunità del mondo dell’e-commerce. In particolare, sono state apportate modifiche alla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, alla Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, alla Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, e alla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, imponendo nuovi obblighi e divieti agli operatori e-commerce.</p>
<p style="font-weight: 400;">Qui di seguito, le principali novità a cui i professionisti che forniscono beni o servizi a consumatori online dovranno prestare attenzione.</p>
<p style="font-weight: 400;">Una prima novità consiste nell’estensione dell’ambito di applicazione della normativa sui diritti dei consumatori, contenuta nella Direttiva 2011/83/CE (“CRD”), ai <u>beni con elementi digitali, ai contenuti digitali e ai servizi digitali</u>. A tal fine, sono state modificate le definizioni di “beni”, di “contratto di servizi”, e di “contenuto digitale”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, e sono state inserite le nuove definizioni di “servizio digitale” e di “mercato online”<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> nella CRD. Inoltre, l’applicazione della CRD viene estesa alle transazioni in cui il professionista fornisce un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore, e il consumatore fornisce dati personali al professionista come corrispettivo<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’area in cui la Direttiva Omnibus ha maggiormente innovato riguarda, però, i nuovi <u>obblighi di trasparenza</u> posti a carico dei professionisti. Al riguardo, sono state apportate modifiche alla Direttiva 2005/29/CE (“UCPD”), alla CRD e alla Direttiva 98/6/CE.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, vengono introdotti nuovi obblighi di trasparenza dei prezzi praticati dai professionisti. All’interno della UCPD è stata inserita una nuova disposizione<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, che impone loro di comunicare informazioni sugli algoritmi impiegati per la classificazione delle offerte commerciali comunicate sulle interfacce online accessibili ai consumatori. In particolare, qualora un professionista permetta ai consumatori di effettuare ricerche di beni offerti da professionisti diversi o da consumatori, tramite una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, devono essere fornite informazioni generali sui principali parametri predefiniti che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>. Inoltre, la Direttiva 98/6/CE è stata modificata per introdurre un obbligo di trasparenza in relazione alle riduzioni di prezzo praticate sui prodotti del professionista. Quando i professionisti pubblicano un annuncio di riduzione di un prezzo, sono tenuti ad indicare anche il precedente prezzo applicato per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima della riduzione<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>. In tal modo, il legislatore ha inteso contrastare le pratiche di manipolazione dei prezzi, ad esempio presentando come sconto quel che sarebbe in realtà il prezzo di mercato, e lasciando intendere l’esistenza di un più alto prezzo di base fittizio. Agli Stati membri è consentito di disporre una deroga a questo obbligo, per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Infine, nella CRD è stato introdotto un nuovo obbligo per il professionista di comunicare se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, nella UCPD sono state inserite nuove fattispecie di omissioni rilevanti, in relazione ai meccanismi di recensione online<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, alle modalità di pagamento<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>, e alla qualifica di professionista o meno della controparte che offre prodotti su mercati online<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>. Questa modifica richiederà, di fatto, maggiore trasparenza da parte dei professionisti sugli aspetti sopra menzionati, al fine di evitare che si integri una fattispecie di pratica commerciale ingannevole. </p>
<p style="font-weight: 400;">In terzo luogo, la normativa della CRD è stata modificata per ampliare gli obblighi di trasparenza per i contratti su mercati online<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>, e per adeguare la trasparenza ai mezzi di comunicazione a distanza che consentono uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Infine, la Direttiva Omnibus ha disposto importanti modifiche in tema di <u>pratiche commerciali scorrette</u>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Per quel che interessa il settore dell’e-commerce, è stata ampliata la lista delle pratiche considerate in ogni caso sleali, con l’inserimento di nuove fattispecie nella lista di cui all’allegato I della UCPD. Ecco le principali: i) fornire risultati in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>, ii) acquistare biglietti per eventi utilizzando strumenti automatizzati, eludendo i limiti imposti riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o altre limitazioni, per poi rivendere tali biglietti ai consumatori<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>, iii) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano in effetti da tali consumatori<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, iv) inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti, o  fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui <em>social media</em>, al fine di promuovere prodotti<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Commissione ha accompagnato il lancio della Direttiva Omnibus con <u>quattro comunicazioni</u>, contenenti gli orientamenti sull’interpretazione ed applicazione di ognuno dei quattro testi legislativi modificati, e quindi, orientamenti per la UCPD<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>, la CRD<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>, la Direttiva 93/13/CEE<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a> e la Direttiva 98/6/CE<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/09/Articolo_Direttiva-Omnibus.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, L 328 del 18.12.2019. </p>
<p id="_ftn2">[2] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, L 95 del 21.04.1993.</p>
<p id="_ftn3">[3] Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, L 80 del 18.03.1998.</p>
<p id="_ftn4">[4] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), L 149 del 11.06.2005.</p>
<p id="_ftn5">[5] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, L 304 del 22.11.2011.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si vedano, rispettivamente, i nuovi punti 3), 6) e 11) dell’articolo 2, paragrafo 1, della CRD.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si vedano, rispettivamente, i nuovi punti 16) e 17) dell’articolo 2, paragrafo 1, della CRD.</p>
<p id="_ftn8">[8] Si veda il nuovo paragrafo 1-bis dell’articolo 3 della CRD, che così dispone: “<em>la presente direttiva si applica anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo</em>”.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda il nuovo paragrafo 4-bis dell’articolo 7 della UCPD, che così dispone: “<em>nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri.</em>”</p>
<p id="_ftn10">[10] Tale disposizione non trova per i fornitori di motori di ricerca online, che sono già destinatari di una disciplina <em>ad hoc</em> contenuta nel regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
<p id="_ftn11">[11] Si veda il nuovo articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE, che così dispone ai paragrafi 1 e 2:</p>
<p><em>“1. Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.<br /></em><em>Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo.”</em></p>
<p id="_ftn12">[12] Si veda il nuovo articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE, paragrafo 3.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda la nuova lettera e-bis) dell’articolo 6 della CRD.</p>
<p id="_ftn14">[14] In particolare, il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 7 della UCPD così dispone: “<em>se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto</em>”.</p>
<p id="_ftn15">[15] In particolare, ai sensi della nuova lettera d), paragrafo 4, articolo 7 della UCPD, sono considerate come informazioni rilevanti, la cui omissione può integrare una fattispecie di omissione ingannevole, quelle relative alle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale.</p>
<p id="_ftn16">[16] In particolare, ai sensi della nuova lettera f), paragrafo 4, articolo 7 della UCPD, per i prodotti offerti su mercati online è considerata come informazione rilevante, la cui omissione può integrare una fattispecie di omissione ingannevole, quella sul fatto che il terzo che offre i prodotti sia un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.</p>
<p id="_ftn17">[17] Il nuovo articolo 6-bis, paragrafo 1, della CRD prevede che prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, ferma restando la direttiva 2005/29/CE, indichi al consumatore anche, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:</p>
<p><em>informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2005/29/CE, delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;<br /></em><em>se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;<br /></em><em>nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori;<br /></em><em>se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto dell’Unione o nazionale.</em>”</p>
<p id="_ftn18">[18] Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 8 della CRD così dispone: “<em>se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all’allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo</em>”.</p>
<p id="_ftn19">[19] Si veda il nuovo punto 11-bis dell’allegato I della UCPD.</p>
<p id="_ftn20">[20] Si veda il nuovo punto 23-bis dell’allegato I della UCPD.</p>
<p id="_ftn21">[21] Si veda il nuovo punto 23-ter dell’allegato I della UCPD.</p>
<p id="_ftn22">[22] Si veda il nuovo punto 23-quater dell’allegato I della UCPD.</p>
<p id="_ftn23">[23] Si veda la nota n.25.</p>
<p id="_ftn24">[24] Comunicazione della Commissione &#8211; Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, C 525/01 del 29.12.2021.</p>
<p id="_ftn25">[25] Comunicazione della Commissione &#8211; Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, C 323/04 del 27.09.2019.</p>
<p id="_ftn26">[26] Comunicazione della Commissione &#8211; Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, C 526/02 del 29.12.2021.</p>
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		<title>LE NUOVE FRONTIERE DEL CIBO: IL FOOD DESIGN</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/06/le-nuove-frontiere-del-cibo-il-food-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 10:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agri-Food]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Calza]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer and Retail]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Agri-food, Consumer and Retail, Intellectual Property</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Con l&#8217;espressione design (di un oggetto) si intende sia la particolare estetica dell&#8217;oggetto sia il tipo di diritto che si costituisce in capo al realizzatore dell&#8217;opera di design attraverso la sua registrazione. A livello giuridico, la disciplina del design mira a tutelare l&#8217;aspetto di un prodotto o di una sua parte e comprende sia le forme bidimensionali (disegni), che tridimensionali (modelli) non aventi funzione tecnica, di oggetti di produzione industriale ed artigianale . Per quanto la definizione di design si concentri prevalentemente sugli elementi esteriori di un prodotto, anche le parti interne (come, ad esempio, l&#8217;interno di una valigia) visibili durante la sua normale utilizzazione possono essere protette. In Italia il design può ricevere tutela in quanto disegno o modello registrato. Tale registrazione non è invece necessaria per i design comunitari, i quali, in base alla disciplina europea, godono di protezione anche come modelli o disegni non registrati. Evidentemente la portata della tutela è diversa in funzione della sua registrazione o meno. Ad esempio, il design registrato conferisce un diritto esclusivo di utilizzazione, commercializzazione, offerta, fabbricazione, divieto a terzi di utilizzo senza specifica autorizzazione, permettendo, inoltre, di ottenere più agevolmente tutela giudiziale.</p>
<p>Articolo di <a href="https://www.dejalex.com/partner/barbara-calza/?lang=it">Barbara Calza</a> pubblicato su <a href="https://www.ristorazioneitalianamagazine.it/sfoglia-la-rivista/">Ristorazione Italiana Magazine</a></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-25895" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-scaled.jpg" alt="" width="585" height="828" srcset="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-scaled.jpg 1809w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-212x300.jpg 212w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-724x1024.jpg 724w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-768x1087.jpg 768w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-1085x1536.jpg 1085w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-1447x2048.jpg 1447w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-100x142.jpg 100w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-862x1220.jpg 862w, https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design-1200x1698.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 585px) 100vw, 585px" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/20220622_Ristorazione-Italiana_Food-design.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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