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	<title>Public Procurement and Tenders Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Public Procurement and Tenders Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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		<title>LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021. NOVITÀ E PROSPETTIVE FUTURE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 10:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] Public Procurement and Tenders, Society, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/11/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021-novita-e-prospettive-future/">LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021. NOVITÀ E PROSPETTIVE FUTURE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Nel nostro articolo del 14 settembre 2021 (<em>La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e le segnalazioni e proposte dell’AGCM</em>)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> avevamo illustrato gli aspetti salienti del disegno di legge annuale per la concorrenza del 2021 evidenziando quali, tra le proposte che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva formulato nel marzo 2021<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, vi fossero state recepite. La Legge annuale è stata approvata in data 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, introducendo rilevanti novità in diversi settori quali, tra gli altri, quelli farmaceutico, sanitario, delle concessioni, dei servizi pubblici locali, dell’energia e della sostenibilità ambientale, dello sviluppo delle infrastrutture digitali, della rimozione degli oneri per le imprese, della parità di trattamento tra gli operatori e del rafforzamento dell’<em>enforcement</em> antitrust.</p>
<p>Abbiamo riferito separatamente delle novità in <u>materia farmaceutica e sanitaria</u> nei nostri articoli “<em>La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e il settore farmaceutico</em>”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> e “<em>La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ed il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> ai quali rinviamo.</p>
<p>Per quanto riguarda i <u>regimi concessori e la rimozione delle barriere all’ingresso nei mercati</u>, la Legge annuale interviene su più fronti, accogliendo le proposte dell’AGCM in merito alle concessioni per l’energia idroelettrica, per la distribuzione del gas e per la gestione dei porti.</p>
<p>Più particolarmente, la Legge conferisce in primo luogo una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore, di un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di <u>rilevazione delle concessioni di beni pubblici</u>, volto a promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati ed informazioni relativi a tutti i rapporti concessori<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. In secondo luogo, vengono apportate delle modifiche alla Legge 84/1994<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> in materia di <u>aree demaniali portuali</u>, stabilendo che le concessioni per la gestione dei porti siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantiscano condizioni di concorrenza effettiva, da indicarsi, congiuntamente alle modalità di selezione dei concessionari, tramite un avviso pubblico<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Del pari, la Legge annuale introduce delle modifiche al Decreto legislativo 164/2000<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> in materia di concessioni di <u>distribuzione del gas naturale</u> al fine di rendere più trasparenti ed efficienti le procedure di affidamento del servizio, incentivando gli enti aggiudicatori a procedere in modo tempestivo allo svolgimento delle gare con particolare attenzione alla valutazione economica delle reti e degli impianti di distribuzione<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. La Legge annuale, infine, introduce diverse novità in materia di <u>concessioni idroelettriche</u>. Nello specifico, viene introdotto un nuovo comma all’articolo 12 del Decreto legislativo 79/1999<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, prevedendosi che le procedure di assegnazione delle concessioni si svolgano secondo criteri competitivi, equi e trasparenti, con un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori ed un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti, con concessioni la cui durata deve essere definita sulla base di criteri economici riferiti all’entità degli investimenti. Il percorso di assegnazione delle concessioni di <u>grandi derivazioni idroelettriche</u>, inoltre, deve essere avviato entro il 31 dicembre 2022<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, termine decorso il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile potrà fare ricorso all’esercizio dei poteri sostitutivi<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>.</p>
<p>Anche per quanto riguarda i <u>servizi pubblici locali</u> la Legge annuale ha accolto le proposte dell’AGCM, introducendo numerose modifiche finalizzate a rendere la normativa maggiormente coerente con i principi del diritto europeo, oltre che ad assicurare maggiore qualità ed efficienza nell’erogazione degli stessi servizi. A tale scopo, la Legge attribuisce al Governo il compito di riordinare materia, con una delega ad adottare un decreto legislativo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge nel rispetto di principi quali, tra gli altri: i) l’individuazione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi sulla base dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, ii) la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, inclusi il trasporto pubblico locale e regionale<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, iii) il rafforzamento dei controlli da parte delle amministrazioni pubbliche sulla costituzione di nuove società <em>in-house</em>, anche attraverso la previsione dell’obbligo per gli enti interessati di dimostrare le ragioni del mancato ricorso al mercato, iv) l’estensione della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale, e v) la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda l’<u>energia e sostenibilità ambientale</u>, la Legge annuale ha accolto le proposte dell’AGCM relative alle infrastrutture per la <u>ricarica elettrica</u> e ai <u>rifiut</u>i ma non quella sulla <u>rivalutazione selettiva degli oneri di sistema</u> come forma di finanziamento delle energie rinnovabili. Più particolarmente, la Legge annuale ribadisce l’importanza di procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie per la selezione, da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali, degli operatori destinati a gestire l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. In secondo luogo, onde favorire una maggiore concorrenza nel settore dei servizi di gestione dei rifiuti, la Legge annuale riduce da cinque anni a due la durata minima degli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti. In relazione al servizio di gestione integrata dei rifiuti, inoltre, vengono attribuite nuove competenze di supervisione all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di modo da incrementare la qualità delle attività di smaltimento e recupero<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>.</p>
<p>La legge annuale interviene anche nell’ambito delle <u>comunicazioni elettroniche</u>, accogliendo alcune delle proposte dell’AGCM e prevedendo i) delle modifiche all’articolo 3 del Decreto legislativo 33/2016 al fine di consentire l’agevolazione di lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche che consentano il passaggio su reti già esistenti<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>, ii) l’obbligo per i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di acquisire, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, inclusi i servizi erogati attraverso SMS o MMS, la prova del previo consenso espresso del medesimo<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>, e iii) l’assoggettamento degli erogatori dei servizi postali a parte della disciplina dettata per gli altri operatori del settore delle comunicazioni<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>.</p>
<p>La Legge annuale contiene anche disposizioni che introducono <u>modifiche di ampio respiro</u>, delegando il Governo ad adottare i) uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, che rimuovano, ove possibile, gli oneri amministrativi per l’accesso alle attività di servizi da parte dei privati semplificando, tra le altre cose, le attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a> nonché ii) uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, volti a rendere più efficaci, efficienti e coordinati i controlli sulle attività economiche<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>. La Legge annuale, inoltre, estende l’obbligo di adesione alla procedura di <u>risarcimento diretto per la responsabilità civile automobilistica</u> anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati Membri che operano sul territorio italiano<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>. </p>
<p>La Legge annuale, infine, introduce delle modifiche al fine di rafforzare i poteri dell’AGCM in relazione all’accertamento degli illeciti per violazione della disciplina sulla concorrenza, recependo in parte le proposte che erano state presentate da quest’ultima. Più particolarmente, i poteri dell’AGCM vengono rafforzati per quanto riguarda i) la valutazione di operazioni di concentrazione restrittive della concorrenza, ii) il contrasto all’abuso di dipendenza economica, iii) l’introduzione di una procedura di transazione nel corso di un’istruttoria relativa ad intese o abuso di posizione dominante, e iv) la capacità istruttoria<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>.</p>
<p>Componente fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Legge annuale interviene in più ambiti, settoriali e non, con l’obiettivo ultimo di favorire i processi concorrenziali e di rimuovere gli ostacoli normativi ed amministrativi all’apertura dei mercati tentando, al contempo, di introdurre maggiore coerenza con i principi della normativa europea. Di conseguenza, non rimane che vedere come essa sarà concretamente implementata dal Governo, anche e soprattutto laddove è già stata conferita la delega per l’adozione di ulteriori misure.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/11/Articolo_Legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021.-Novita-e-prospettive-future.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Disponibile al seguente <a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/09/Articolo_La-Legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021-e-le-segnalazioni-e-proposte-dellAGCM.pdf">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] AGCM, AS1730 del 22 marzo 2021, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, disponibili al seguente <a href="https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/914911A1FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/6514d640-8e17-4763-931c-6b721b651bb9.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1637573245&amp;Signature=y6FjojmGrt%2BvLKByZJn2CRTgnL8%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/004fbf7a-39a3-42cb-bfb9-82be2085762e.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1637573249&amp;Signature=vGv1LS7xo1a6Ol7%2F7ibudwVLszs%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] L’articolo 2 della Legge annuale, intitolato “Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici”, al comma 1 dispone: “<em>&#8230; Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn6">[6] Legge 28 gennaio 1994, n. 84, Riordino della legislazione in materia portuale, GU n.28 del 04.02.1994.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda l’articolo 3 della Legge annale, intitolato “Concessione delle aree demaniali portuali”.</p>
<p id="_ftn8">[8] Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell&#8217;articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, GU n.142 del 20.06.2000.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda l’articolo 4 della legge annuale, intitolato “Concessioni di distribuzione del gas naturale”.</p>
<p id="_ftn10">[10] Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica, GU n.75 del 31.03.1999.</p>
<p id="_ftn11">[11] Si veda l’articolo 5 della Legge annuale, intitolato “Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica”.</p>
<p id="_ftn12">[12] Legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,GU n. 132 del 10.06.2003. L’articolo 8 della Legge, intitolato “Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo”, al comma 1 dispone: “<em>&#8230; Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda l’articolo 7 della Legge annuale, intitolato “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”.</p>
<p id="_ftn14">[14] Si veda l’articolo 6 della Legge annuale, intitolato “Delega in materia di servizi pubblici locali”.</p>
<p id="_ftn15">[15] L’articolo 11 della Legge annuale, intitolato, “Colonnine di ricarica”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>All’articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole “selezionare l’operatore” sono inserite le seguenti: “, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn16">[16] L’articolo 12 della Legge annuale, intitolato “Servizi di gestione dei rifiuti”, dispone: “<em>&#8230; All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all&#8217;articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l&#8217;attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.”.</em></p>
<p><em>All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</em></p>
<p><em>“1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”.</em></p>
<p><em>1-ter. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale.</em><em>”.</em></p>
<p><em>All’articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole “e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)” sono soppresse&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn17">[17] L’articolo 19 della Legge annuale, intitolato “Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>All’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:</em></p>
<p><em>a) al comma 4:</em></p>
<p><em>1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità;”;</em></p>
<p><em>2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) indisponibilità̀ di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto;”;</em></p>
<p><em>b) al comma 6 le parole “due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn18">[18] L’articolo 21 della Legge annuale, intitolato “Blocco e attivazione dei servizi <em>premium </em>e acquisizione della prova del consenso, dispone: “<em>&#8230; L’articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente: </em></p>
<p><em>“3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell&#8217;eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente,̀ servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn19">[19] L’articolo 22 della Legge annuale, intitolato “Norme in materia di servizi postali”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>All’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8, è inserito il seguente:</em></p>
<p><em>“8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle tecnologie.”.</em></p>
<p><em>All’articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:</em></p>
<p><em>a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole “operatori di comunicazione” sono inserite le seguenti: “e postali” e dopo le parole “amministrazioni competenti,” sono inserite le seguenti: “i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi,”;</em></p>
<p><em>b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole “operatori del settore delle comunicazioni” sono inserite le seguenti: “e del settore postale&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn20">[20] Si veda l’articolo 23 della Legge annuale, intitolato “Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale”.</p>
<p id="_ftn21">[21] Si veda l’articolo 24 della Legge annuale, intitolato “Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.</p>
<p id="_ftn22">[22] L’articolo 27 della Legge annuale, intitolato “Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>All’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente:</em></p>
<p><em>“2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn23">[23] Si vedano gli articoli 28-31 della Legge annuale.</p>
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		<title>LA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021 E LE SEGNALAZIONI E PROPOSTE DELL’AGCM</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2021/09/la-legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021-e-le-segnalazioni-e-proposte-dellagcm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esmeralda Dedej]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceuticals and Life Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
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		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Pharmaceuticals and Life Sciences, Public Procurement and Tenders, Society</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2021/09/la-legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021-e-le-segnalazioni-e-proposte-dellagcm/">LA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021 E LE SEGNALAZIONI E PROPOSTE DELL’AGCM</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Prevista nell’ordinamento già dal 2009 ma adottata per la prima volta soltanto con la Legge 124/2017<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, la legge annuale per la concorrenza<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> costituisce una delle c.d.  riforme abilitanti contemplate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed ha come obiettivo la revisione permanente dello stato della legislazione al fine di verificare i vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socio-economico.</p>
<p>Il disegno di legge annuale per il 2021, che avrebbe dovuto essere presentato in Parlamento entro il 31 luglio 2021<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> ma che a causa di disallineamenti tra le diverse Amministrazioni interessate è stato rinviato a metà settembre, riafferma<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> l’importanza di adottare su base annuale la legge sul mercato e la concorrenza e tiene conto d talune delle segnalazioni e delle proposte formulate nel marzo 2021<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Infatti, tutte le misure per la concorrenza<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> elencate nel PNRR, salvo poche eccezioni, quali le concessioni autostradali, erano contenute nella segnalazione dell’AGCM, la quale aveva tuttavia indicato anche una serie di altre misure che non sono state invece prese in considerazione.</p>
<p>Vediamo nello specifico i temi segnalati dall’AGCM e quali delle sue proposte siano state recepite nel PNRR.</p>
<p>Formulate nell’ambito dei poteri di <em>advocacy </em>ad essa conferiti dagli articoli 21 e 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Legge Antitrust)<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, le proposte e segnalazioni del 2021 dell’AGCM hanno come <em>driver</em> e comune denominatore la semplificazione e modernizzazione, in particolare, della Pubblica Amministrazione, e si distinguono in <u>misure settoriali</u> e <u>misure per il funzionamento dell’AGCM e per i procedimenti antitrust</u>. Mentre larga parte della prima categoria è stata recepita nel PNRR e nel disegno di legge annuale, la seconda categoria non è stata per ora condivisa dall’Esecutivo.</p>
<p>Più particolarmente, le <u>misure settoriali</u> si concentrano a loro volta su infrastrutture di telecomunicazione, energia elettrica, attività portuali, appalti pubblici locali, servizi pubblici, barriere all’entrata dei mercati, sostenibilità ambientale, e tutela della salute.</p>
<p>Le proposte dell’AGCM in merito alla tutela della <u>salute</u> si suddividono a loro volta in <u>ambito ospedaliero</u> ed <u>ambito farmaceutico</u>.</p>
<p>In merito al primo, l’AGCM osserva che l’attuale ed eccezionale pressione cui è sottoposto il Sistema Sanitario Nazione (SSN) a motivo della situazione pandemica evidenzia la necessità di raggiungere livelli di maggiore efficienza, riduzione degli sprechi e migliore allocazione delle risorse su tutto il territorio nazionale. Giacché l’Italia è uno dei pochi Stati Membri dell’Unione ad aver tagliato la spesa sanitaria nell’ultimo decennio<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, l’AGCM ritiene indispensabile colmare il deficit delle risorse destinate al settore investendo su una maggiore apertura all’accesso delle strutture private all’esercizio di attività sanitarie convenzionate e non convenzionate.</p>
<p>In particolare, per garantire una più efficiente allocazione delle risorse  e al tempo stesso riconoscere una maggiore  libertà di scelta degli assistiti, sia quanto alla struttura sanitaria, che quanto al  medico, l’AGCM propone di: i) modificare  la normativa di settore, prevedendo che l’accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il SSN sia svincolato dalla verifica del fabbisogno regionale di servizi sanitari; ii) riformare il sistema di accreditamento al SSN di strutture private eliminando il regime di accreditamento provvisorio; iii) promuovere selezioni periodiche regionali, adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati ed alla conseguente razionalizzazione della rete in convenzionamento, ed iv) incrementare l’informazione disponibile sulla <em>performance</em> delle strutture pubbliche e private, in termini di efficienza gestionale e di qualità del servizio, al fine di orientare razionalmente la domanda alla volta delle strutture più efficienti<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p>In <u>ambito farmaceutico</u>, invece, l’AGCM  propone l’introduzione di norme volte a facilitare la comparabilità, anche durante le procedure di gara, tra farmaci biologici e biosimilari con le medesime indicazioni terapeutiche, previa soppressione del divieto di mettere in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni, ogniqualvolta l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) si sia espressa nel senso della loro equivalenza terapeutica, abrogando di conseguenza  l’articolo 15, comma 11-quater, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>Inoltre, l’AGCM ha raccomandato di rettificare le distorsioni concorrenziali che si verificano allo stadio della negoziazione di rimborso dei farmaci da parte del SSN, attraverso il rafforzamento della posizione negoziale dell’AIFA, incentivando le imprese ad avviare e concludere rapidamente la contrattazione, garantendo la continuità terapeutica dei trattamenti somministrati ai pazienti. Per di più, l’AGCM propone l’introduzione di norme idonee a garantire l’assortimento dei medicinali da parte dei grossisti, favorendone una rimodulazione basata su soglie quantitative flessibili così da consentire organizzazioni imprenditoriali efficienti e flessibili.</p>
<p>Infine, l’AGCM propone di eliminare la disposizione di cui all’articolo 68<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a> del Codice della Proprietà Industriale che impone all’allestitore di preparati galenici di realizzare in via autonoma il principio attivo brevettato necessario per il preparato per non incorrere in condotte di contraffazione, privandolo della possibilità di acquistarlo da terzi, nonché, sempre in materia di proprietà industriale,  abrogare la disciplina che subordina l’inserimento dei farmaci equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale e nelle liste di trasparenza dell’AIFA alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare dei medicinali di riferimento.</p>
<p>Il Consiglio dei Ministri ha deciso di includere nel PNRR le proposte dell’AGCM relative al servizio sanitario, ma non quelle sugli interventi nel settore farmaceutico.</p>
<p>Per quanto riguarda le <u>misure sulle infrastrutture</u>, le proposte dell’AGCM si concentrano sull’adozione di provvedimenti idonei a velocizzare gli investimenti nelle aree relative alle reti digitali, attraverso il tempestivo recepimento della Direttiva 2018/1972<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a> che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (CECE)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, e alle reti per <u>l’energia elettrica,</u> tramite il recepimento della Direttiva 2019/944<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a> relativa a norme per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. Inoltre, l’AGCM propone interventi in materia di <u>concessioni portuali</u><a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a> al fine di aumentare la competitività del sistema portuale nazionale a livello sia europeo che internazionale, modificando a tal proposito le disposizioni della Legge 84/1994<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>. Tutte e tre le tipologie di misure sono state inserite nel PNRR.</p>
<p>L’AGCM ha proposto altresì riforme in materia di <u>appalti pubblici</u>, anch’esse incluse nel PNRR. Tali misure hanno come obiettivo la semplificazione delle norme del Codice dei contratti pubblici del 2016<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>, che hanno peraltro fatto oggetto già di diversi interventi, anche per affrontare tempestivamente la gestione dei fondi europei provenienti dal <em>Next Generation EU</em>. Inoltre, secondo l’AGCM, è necessario rendere più efficiente l’azione amministrativa tramite la specializzazione delle stazioni appaltanti al fine di indirizzare la maggiore discrezionalità ad esse riconosciuta verso il conseguimento di più stringenti obblighi di risultato, adottando a tal fine un decreto di fissazione degli <em>standard</em> di qualità ai sensi dell’articolo 38<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a> del Codice dei contratti pubblici, da attuarsi anche mediante lo sviluppo di strumenti procedurali innovativi. Infatti, secondo l’AGCM, la digitalizzazione dei contratti, dalla fase di programmazione fino a quella di collaudo e liquidazione delle somme dovute, consentirebbe evidenti semplificazioni delle procedure, standardizzazione delle stesse, risparmi in termini di tempi e costi, nonché il continuo e più agevole monitoraggio dell’esecuzione dei contratti<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>.</p>
<p>In merito alle riforme concernenti i <u>servizi pubblici locali</u>, le osservazioni dell’AGCM vertono su numerosi profili, quali i) l’organicità della normativa sui servizi pubblici locali e l’eccessivo ricorso agli affidamenti <em>in house</em><a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, proponendo l’adozione in tempi brevi di un Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali, ii) le società a partecipazione pubblica, prospettando la dismissione da parte degli enti locali delle partecipazioni delle società in perdita e che non soddisfano i requisiti del Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>, e iii) gli oneri di motivazione analitica degli affidamenti <em>in house</em>, proponendo di anticipare la pubblicazione della motivazione nel momento in cui l’Amministrazione decide di optare per il regime di autoproduzione per garantire che le sue valutazioni siano effettive ed efficacemente svolte<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>. Anche tali proposte sono state inserite dal Consiglio dei Ministri nel PNRR.</p>
<p>L’AGCM insiste inoltre sulla necessità di rimuovere le <u>barriere all’entrata e all’uscita dei mercati</u> che incidono sui processi concorrenziali, incentivando in tal modo le imprese più produttive ed innovative e consentendo una riallocazione efficiente delle risorse. Più particolarmente, le proposte riguardano i) le concessioni pubbliche, ii) il commercio al dettaglio, iii) il mercato della libera vendita di energia elettrica, iv) la portabilità dei fondi pensione ed infine, v) la disciplina sul voto plurimo nelle società per azioni.</p>
<p>In merito alle <u>concessioni pubbliche</u>, l’AGCM pone particolare attenzione alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, alle concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche, alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, agli obblighi per i concessionari di esternalizzare parte dei contratti affidati senza gara e all’accelerazione delle gare per le concessioni di distribuzione del gas naturale<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>. Secondo l’AGCM, negli ultimi anni, tali mercati sono stati in concreto bloccati dal legislatore a causa della proroga automatica delle concessioni scadute, impedendo così alle imprese più efficienti di entrare nel mercato. Tuttavia, tra queste proposte, il PNRR ha incluso soltanto le concessioni per l’energia idroelettrica e per la distribuzione del gas.</p>
<p>Neppure le proposte in merito al <u>commercio al dettaglio</u>, settore anch’esso fortemente controverso a causa delle numerose restrizioni che lo caratterizzano, non sono state incluse nel PNRR, nonostante la Commissione Europea e l&#8217;Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con una relazione pubblicata nel 2020<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a>, abbiano sottolineato che l’Italia è lo Stato Membro più restrittivo per quanto riguarda la regolamentazione della creazione di nuovi punti vendita al dettaglio<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a>.</p>
<p>In relazione alla <u>vendita di energia</u>, secondo l’AGCM, l’Italia detiene i più alti livelli di concentrazione del mercato <em>retail</em> della energia elettrica nel panorama europeo, circostanza che comporta che i prezzi siano ancora tra i più alti in tutta l’Unione. Ed è per questo motivo, che il Consiglio dei Ministri ha deciso di accogliere all’interno del PNRR le proposte dell’AGCM, la quale auspica che le procedure competitive vengano portate a termine entro la fine dell’anno corrente, anziché nel 2022.</p>
<p>Il Consiglio dei Ministri non ha, tuttavia, accolto le proposte sulla <u>portabilità dei fondi pensione</u><a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[27]</sup></a> e sulla disciplina del <u>diritto di voto nelle società per azioni</u><a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[28]</sup></a>, non includendole nel PNRR.</p>
<p>Un’ulteriore proposta invece inserita nel PNRR riguarda la concorrenza a servizio della <u>sostenibilità ambientale</u>. Secondo l’antitrust italiano, che si basa su una relazione delle <em>Nordic Competition Authorities</em><a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[29]</sup></a>, la pressione concorrenziale incoraggia le imprese a utilizzare al meglio le risorse disponibili producendo al costo più basso (efficienza produttiva), favorisce una migliore allocazione tra imprese dei fattori della produzione (efficienza allocativa) e consente di mantenere sul mercato le imprese che adottano le tecnologie energetiche più efficienti. A tal proposito, le misure proposte dall’AGCM si focalizzano su: i) infrastrutture per la <u>ricarica di auto elettriche</u>, ii) gestione dei <u>rifiuti differenziati</u>, iii) <u>impianti di incenerimento e termovalorizzatori</u> e iv) rivalutazione selettiva degli <u>oneri di sistema</u>come forma di finanziamento delle energie rinnovabili<a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[30]</sup></a>. Tuttavia, quest’ultima proposta non è stata inclusa nel PNRR.</p>
<p>Infine, l’AGCM ha proposto importanti <u>modifiche alla Legge Antitrust miranti</u> a consentirle di aumentare l’efficacia dei propri interventi nel controllo delle concentrazioni e del contrasto dei cartelli, nonché a adeguare i propri poteri alle nuove dell’economia digitale.</p>
<p>Tra le misure proposte dall’AGCM, il PNNR ne include soltanto due, vale a dire <u>l’armonizzazione del controllo delle concentrazioni</u> con il Regolamento 139/2004<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup>[31]</sup></a> ed il rafforzamento dei poteri dell’Autorità in materia di <u>contrasto al potere di mercato delle imprese che operano in più mercati</u>.</p>
<p>La <u>prima</u> ha ad oggetto la rimozione di una serie di differenze che riguardano in particolare i) il test di valutazione sostanziale, di cui all’articolo 6, comma 1<a href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup>[32]</sup></a>, della Legge Antitrust e il trattamento dei vantaggi di efficienza, ii) il sistema di notifica delle concentrazioni<a href="#_ftn33" name="_ftnref33"><sup>[33]</sup></a>, iii) il trattamento delle imprese comuni e iv) il calcolo di fatturato rilevante per l’obbligo di comunicazione delle operazioni delle banche e degli istituti finanziari. La <u>seconda</u> invece introduce la possibilità di attribuire ad alcune imprese la <u>qualifica di impresa di primaria importanza</u> per la concorrenza integrata su più mercati, alle quali possano essere vietati taluni comportamenti specifici distorsivi della concorrenza, salvo che l’impresa non dimostri che la propria condotta risulti obbiettivamente giustificata<a href="#_ftn34" name="_ftnref34"><sup>[34]</sup></a>.</p>
<p>Infine, altre proposte<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup>[35]</sup></a> quali la modifica della definizione di <u>abuso di posizione economica per le piattaforme digitali</u><a href="#_ftn36" name="_ftnref36"><sup>[36]</sup></a>, l’introduzione della <u>procedura di c.d. <em>settlement</em></u> e poteri sanzionatori al di fuori dei procedimenti istruttori<a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><sup>[37]</sup></a>, nonché <u>competenze dell’AGCM nella filiera agro-alimentare</u><a href="#_ftn38" name="_ftnref38"><sup>[38]</sup></a>, non sono stati esplicitamente recepiti nel PNRR.</p>
<p>La Legge Annuale per la Concorrenza rappresenta uno dei pilastri del piano di riforme in corso legato al <em>Recovery Plan</em>. Con il corrente mese di settembre è ripreso il dibattito politico sull’approvazione del disegno di legge, peraltro molto acceso in relazione ad alcuni punti quali i servizi pubblici e le concessioni. Nonostante molte delle valide proposte dell’AGCM non siano state accolte al momento, la sua approvazione rimane in ogni caso attesissima.</p>
<p class="has-text-align-center"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/09/Articolo_La-Legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021-e-le-segnalazioni-e-proposte-dellAGCM.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, GU n.189 del 14.08.2017.</p>
<p id="_ftn2">[2] Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l&#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, GU n. 176 del 31.07.2009.</p>
<p>L’articolo 47 della Legge 99/2009, intitolato “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, al paragrafo 1, dispone: “… <em>1. Il presente articolo disciplina l&#8217;adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all&#8217;apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori</em>…”.</p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda a pagina 75 del PNRR.</p>
<p id="_ftn4">[4] L’articolo 47 della Legge 99/2009, al paragrafo 2, dispone: “… <em>Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell&#8217;articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza</em>…”.</p>
<p id="_ftn5">[5] AGCM, AS1730 del 22 marzo 2021, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021.</p>
<p id="_ftn6">[6] Le misure di promozione della concorrenza contenute nel PNRR si suddividono nelle le seguenti aree: i) sviluppo delle infrastrutture, ii) sviluppo delle reti di telecomunicazione, iii) rimozione delle barriere all&#8217;entrata nei mercati di energia elettrica, distribuzione del gas naturale e concessioni autostradali iv) servizi pubblici e sostenibilità ambientale.</p>
<p id="_ftn7">[7] Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, GU n.240 del 13.10.1990.</p>
<p>L’articolo 21 della Legge Antitrust, intitolato “Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo”, dispone: “… <em>1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l&#8217;Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.</em></p>
<ol start="2">
<li><em> L&#8217;Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.</em></li>
<li><em> L&#8217;Autorità, ove ne ravvisi l&#8217;opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all&#8217;importanza delle situazioni distorsive</em>…”.</li>
</ol>
<p>L’articolo 22 della Legge Antitrust, intitolato “Attività consultiva”, dispone: “… <em>L&#8217;Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell&#8217;Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:</em></p>
<ol>
<li><em>a) di sottomettere l&#8217;esercizio di una attività o l&#8217;accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;</em></li>
<li><em>b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;</em></li>
<li><em>c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita</em>…”.</li>
</ol>
<p id="_ftn8">[8] Si veda a pagina 46 della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda il punto VI.A. della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn10">[10] Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, GU n.156 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, GU 14.08.2012.</p>
<p>L’articolo 15, comma 11-quater, del Decreto-Legge 95/2012, al paragrafo 1, dispone: “… <em>L’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche</em>…”.</p>
<p id="_ftn11">[11] Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, GU n. 52 del 04.03.2005.</p>
<p id="_ftn12">[12] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, GUUE L 321 del 17.12.2018.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda il punto I.A. della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn14">[14] Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, GUUE L 158 del 14.06.2019.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda il punto I.C. della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn16">[16] Si veda il punto I.B. della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn17">[17] Legge 28 gennaio 1994, n. 84, Riordino della legislazione in materia portuale, GU n.28 del 04.02.1994.</p>
<p id="_ftn18">[18] Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, GUUE n.91 del 19.04.2016.</p>
<p id="_ftn19">[19] L’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici dispone sulle qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza e prevede l’adozione di un decreto al fine di definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di tali stazioni appaltanti.</p>
<p id="_ftn20">[20] Si veda il punto II della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn21">[21] L’<em>in house providing</em> (meglio noto come affidamento <em>in house</em>) è lo strumento usato dal committente pubblico nel procedere all’affidamento esterno di determinate prestazioni, attraverso un provvedimento in proprio per la loro esecuzione, direttamente ad un’altra entità di diritto pubblico derogando al principio di carattere generale dell’evidenza pubblica.</p>
<p id="_ftn22">[22] Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, GU n.210 del 08.09.2016.</p>
<p id="_ftn23">[23] Si veda il punto III della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn24">[24] Si veda il punto IV.A. della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn25">[25] Com. Comm., SWD(2020) 511 final del 26.02.2020, Relazione per paese relativa all’Italia 2020 che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea e all’Eurogruppo, Semestre europeo 2020: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p>
<p id="_ftn26">[26] Si veda a pagina 68 della Relazione della Commissione.</p>
<p id="_ftn27">[27] L’AGCM aveva proposto una revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari, in modo da eliminare le possibili limitazioni, anche in sede di contrattazione collettiva, al diritto al versamento, nella forma pensionistica prescelta, del TFR maturando, incluso l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, nonché la rimozione, nell’ambito del quadro di regole in tema di previdenza complementare, di indebiti vincoli residui, al fine di consentire la scelta tra la più ampia gamma possibile di strumenti di previdenza complementare e di garantire analogo diritto alla portabilità, a prescindere dalla categoria professionale dei lavoratori e dalla tipologia di imprese.</p>
<p id="_ftn28">[28] L’AGCM aveva proposto di consentire un più ampio ricorso allo strumento delle azioni a voto plurimo, secondo la quale, i cui vincoli posti dall’ordinamento possono tradursi in limitazioni non desiderabili all’organizzazione dell’attività economica, che spingono le imprese a non scegliere l’Italia come propria sede o a spostare quest’ultima all’estero, oltre a creare un differenziale competitivo tra le imprese aventi sede in Italia e quelle straniere che non sono soggette alle stesse limitazioni. Secondo l’antitrust, le azioni a più voti, rafforzando la stabilità del controllo, incentiverebbero una gestione più attenta a una prospettiva di medio-lungo periodo.</p>
<p id="_ftn29">[29] Della <em>Nordic competition Authorities</em> fanno parte la Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.</p>
<p>Report from the Nordic competition Authorities, 1/2010, <em>Competition Policy and Green Growth. </em><em>Interaction and challenges</em>. Il documento è disponibile al seguente <a href="https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/pm-yhteisraportit/competition-policy-and-green-growth.pdf">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn30">[30] Si veda il punto V della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn31">[31] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, <em>GUUE L 24 del 29.1.2004.</em></p>
<p id="_ftn32">[32] L’articolo 6 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, intitolato “Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza”, dispone: “<em>Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell&#8217;industria nazionale, delle barriere all&#8217;entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell&#8217;andamento della domanda e dell&#8217;offerta dei prodotti o servizi in questione …</em>”.</p>
<p id="_ftn33">[33] L’AGCM propone, dopo l’articolo 16, comma 1, della Legge Antitrust, di inserire il seguente comma 1-bis: “… <em>L’Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro 30 giorni un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell’operazione. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 2…</em>”.</p>
<p id="_ftn34">[34] Tale qualifica sarebbe subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti: 1) possesso di una posizione dominante in uno o più mercati, 2) integrazione verticale su mercati contigui, 3) accesso a dati rilevanti per la concorrenza, 4) importanza delle attività svolte per consentire a imprese terze l’accesso ai mercati di approvvigionamento o di sblocco, 5) l’influenza economica su imprese terze.</p>
<p id="_ftn35">[35] Si veda il punto VII della Segnalazione.</p>
<p id="_ftn36">[36] L’AGCM ha proposto di inserire un’ipotesi di presunzione relativa in relazione alla condizione di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un’impresa che offre servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest’ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori. La proposta dell’AGCM menziona anche alcune possibili condotte abusive a titolo esemplificativo.</p>
<p id="_ftn37">[37] Al fine di consentire una maggiore efficacia dell’intervento antitrust, l’AGCM ha proposto d rafforzare i suoi poteri di acquisizione di informazioni anche al di fuori dei procedimenti istruttori, prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni amministrative in caso di rifiuto o ritardo nel fornire le predette informazioni.</p>
<p id="_ftn38">[38] In occasione del recepimento della Direttiva 2019/633, l’AGCM ha proposto una razionalizzazione dell’intero contesto normativo che conservi il più possibile gli incentivi concorrenziali, candidandosi inoltre per il ruolo di vigilante dei meccanismi di fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli stabiliti dalla nuova direttiva.</p>
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		<item>
		<title>OPERAZIONE RILANCIO: PER I LEGALI BASTA CON L&#8217;EFFETTO ANNUNCIO</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2020/07/operazione-rilancio-per-i-legali-basta-con-leffetto-annuncio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrative and Public Law]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Terranova]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[br]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>«La completa sospensione dell&#8217;applicazione del Codice appalti sarebbe un errore ed una porta di ingresso ad una spartizione senza regole delle opere e degli interventi strategici da realizzare, verosimilmente a discapito della qualità con evidente rischio di infiltrazioni malavitose», sostiene invece Antonella Terranova, partner di De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale. «Infatti se alle misure già adottate di anticipazione di pagamenti di SAL ovvero del prezzo non dovessero corrispondere serie regole di selezione delle imprese,&#8230;</p>
<p>ItaliOggi7</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/06/20200706_ItaliaOggi7_Rilancio.jpeg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2021/06/20200706_ItaliaOggi7_Rilancio.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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		<item>
		<title>CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE ED APPALTI PUBBLICI: IL TAR PER IL LAZIO SOLLEVA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SUI LIMITI DEL “VECCHIO” CODICE APPALTI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DELLE IMPRESE SOTTOPOSTE ALLA PROCEDURA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2018/11/concordato-preventivo-con-continuita-aziendale-ed-appalti-pubblici-il-tar-per-il-lazio-solleva-questione-di-legittimita-costituzionale-sui-limiti-del-vecchio-codice-appalti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 12:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insolvency and Restructuring]]></category>
		<category><![CDATA[Orsola Galasso]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] Insolvency and Distress, Public Procurement and Tenders</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Con due ordinanze (nn. 10397 e 10398) gemelle di fine ottobre, il TAR per il Lazio ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 38, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 163/2006 (Vecchio Codice dei Contratti Pubblici) con l’art. 186-bis, co. 5 e 6, del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), laddove, in caso di imprese sottoposte a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, consente la partecipazione alle gare pubbliche alle imprese singole e ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), qualora ad essere assoggettata a tale procedura sia l’impresa mandante, mentre la vieta nel caso in cui, ad esservi sottoposta, sia l’impresa mandataria&#8230;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/11/CP-con-continuità-aziendale-ed-appalti-pubblici_il-TAR-Lazio-solleva-questione-di-legittimità-costituzionale-20112018.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/11/CP-con-continuità-aziendale-ed-appalti-pubblici_il-TAR-Lazio-solleva-questione-di-legittimità-costituzionale-20112018.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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		<title>OPERE PUBBLICHE, LA CORRUZIONE SI NASCONDE DIETRO LA BUROCRAZIA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2014/07/opere-pubbliche-la-corruzione-si-nasconde-dietro-la-burocrazia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 14:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antonella Terranova]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[br]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Antonella Terranova, socio responsabile della sede di Roma di De Berti Jacchia Franchini Forlani, sottolinea l&#8217;importanza di un rafforzamento del ruolo dell&#8217;autorità di controllo nazionale dal punto di vista dell&#8217;interlocuzione con la Commissione e gli altri regolatori nazionali, come già in parte avviene mediante il Public Procurement network (Ppt). «Questo modello di cooperazione è ben noto e positivamente sperimentato in altri settori, quali, ad esempio il network europeo delle autorità nazionali di concorrenza».</p>
<p>Italia Oggi 7</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/11/Italia_Oggi_140728.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/11/Italia_Oggi_140728.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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		<item>
		<title>LE IMPRESE ITALIANE FAVORITE DALL&#8217;APERTURA AI CAPITALI STRANIERI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2013/09/le-imprese-italiane-favorite-dallapertura-ai-capitali-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 16:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Armando Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate and Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=6772</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[br]</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2013/09/le-imprese-italiane-favorite-dallapertura-ai-capitali-stranieri/">LE IMPRESE ITALIANE FAVORITE DALL’APERTURA AI CAPITALI STRANIERI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Presente in Russia dal 1995, lo studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani opera a Mosca con un team di 16 professionisti, guidati da Armando Ambrosio.</p>
<p>Avvocato Ambrosio, nei prossimi quindici anni il Governo ha messo in campo un ingente piani di investimenti nelle infrastrutture. Quale deve essere l&#8217;approccio delle Pmi italiane per entrare nel mercato russo?</p>
<p>La russia è un mercato che offre ampie opportunità per le aziende operanti nel settore delle infrastrutture per aver varato un ambizioso piano di sviluppo che prevede la realizzazione di una serie di grandi progetti&#8230;</p>
<p>Il Nuovo Cantiere</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2114 aligncenter" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/04/Nuovocantiere_130901.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/04/Nuovocantiere_130901.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2013/09/le-imprese-italiane-favorite-dallapertura-ai-capitali-stranieri/">LE IMPRESE ITALIANE FAVORITE DALL&#8217;APERTURA AI CAPITALI STRANIERI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;APPALTO: RESPONSABILITÀ SOLIDALE E DISGIUNTA IN MATERIA CIVILISTICA, PREVIDENZIALE E FISCALE &#8211; Milan, July 15th, 2013</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2013/07/lappalto-responsabilita-solidale-e-disgiunta-in-materia-civilistica-previdenziale-e-fiscale-milan-july-15th-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 09:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Employment and Pensions]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspare Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Callegari]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Doria]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="map-marker"] Milan[br]<br />
[x_icon type="calendar"] July 15th, 2013[br]<br />
[x_icon type="user"] Silvia Doria, [x_icon type="user"] Guido Callegari, [x_icon type="user"] Gaspare Roma </p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2013/07/lappalto-responsabilita-solidale-e-disgiunta-in-materia-civilistica-previdenziale-e-fiscale-milan-july-15th-2013/">L’APPALTO: RESPONSABILITÀ SOLIDALE E DISGIUNTA IN MATERIA CIVILISTICA, PREVIDENZIALE E FISCALE – Milan, July 15th, 2013</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2114 size-full" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/04/ev_130715.jpg" alt="" width="557" height="789" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/04/ev_130715.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Program</a></p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2013/07/lappalto-responsabilita-solidale-e-disgiunta-in-materia-civilistica-previdenziale-e-fiscale-milan-july-15th-2013/">L&#8217;APPALTO: RESPONSABILITÀ SOLIDALE E DISGIUNTA IN MATERIA CIVILISTICA, PREVIDENZIALE E FISCALE &#8211; Milan, July 15th, 2013</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUOVO INGRESSO IN BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI: IL SENIOR LAWYER ANNA MARCANTONIO</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2010/12/nuovo-ingresso-in-berti-jacchia-franchini-forlani-il-senior-lawyer-anna-marcantonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrative and Public Law]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=7367</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani annuncia l'ingresso nella propria sede di Roma del senior lawyer Anna Marcantonio, all'interno del dipartimento di diritto amministrativo.</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2010/12/nuovo-ingresso-in-berti-jacchia-franchini-forlani-il-senior-lawyer-anna-marcantonio/">NUOVO INGRESSO IN BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI: IL SENIOR LAWYER ANNA MARCANTONIO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><em>Roma, 2 dicembre 2010 </em>–Lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani annuncia l&#8217;ingresso nella propria sede di Roma del senior lawyer Anna Marcantonio, all&#8217;interno del dipartimento di diritto amministrativo. 45 anni, con una laurea cum laude in Giurisprudenza presso l&#8217;Università La Sapienza di Roma e diversi master di specializzazione nell&#8217;ambito del diritto tributario, amministrativo e finanziario, l&#8217;avvocato Marcantonio ha iniziato il suo percorso professionale presso lo Studio Legale Ughi e Nunziante occupandosi di diritto amministrativo, civile e societario.</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Nel 1995 fa il suo ingresso nello Studio Insom, Pamphili, Codacci-Pisanelli, occupandosi sempre di diritto amministrativo e spostandosi poi nel 2000 presso lo Studio Allen &amp; Overy dove approfondisce la conoscenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, concessioni pubbliche relative ai giochi e alle lotterie nazionali, concessioni minerarie, intellectual property e pubblicità ingannevole, energia e ambiente e finanza degli Enti Locali.</p>
<p>Dal 2004 ha continuato ad occuparsi di contrattualistica, disciplina del commercio e urbanistica, telecomunicazioni ed espropriazioni.</p>
<p>Iscritta all&#8217;Albo degli Avvocati Cassazionisti, l&#8217;avvocato Marcantonio è membro del CdA dell&#8217;Università LIUC di Castellanza.</p>
<p>Con quest&#8217;ultimo ingresso la sede romana dello Studio, fondata nel 1983 e molto attiva nei settori del diritto amministrativo, commerciale, regolatorio, comunitario, corporate-M&amp;A, dell&#8217;energia, nonché contenzioso, conta oggi 12 professionisti di cui 4 soci.</p>
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<h4>IN THE PRESS</h4>
<p><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/04/Il_Sole_24_Ore_gad_101202.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-file-text" data-x-icon-s="&#xf15c;" aria-hidden="true"></i> Guida al Diritto &#8211; DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI: ANNA MARCANTONIO NUOVO SENIOR LAWYER NEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DI ROMA</a></p>
<p><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/04/Il_Sole_24_Ore_avv24_101203.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-file-text" data-x-icon-s="&#xf15c;" aria-hidden="true"></i> Avvocati24 &#8211; NUOVO INGRESSO IN BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI: IL SENIOR LAWYER ANNA MARCANTONIO</a></p>
<p><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/04/Italia_Oggi_Sette_101206.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-file-text" data-x-icon-s="&#xf15c;" aria-hidden="true"></i> Italia Oggi 7 &#8211; DE BERTI JACCHIA RAFFORZA L&#8217;AMMINISTRATIVO CON MARCANTONIO</a></p>
<p><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2018/04/toplegalit_101202.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-file-text" data-x-icon-s="&#xf15c;" aria-hidden="true"></i> TopLegal &#8211; DE BERTI JACCHIA RAFFORZA L&#8217;AMMINISTRATIVO CON MARCANTONIO</a></p>
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		<title>DIRITTO COMUNITARIO E PROCESSO AMMINISTRATIVO: APPALTI E CONCESSIONI &#8211; Naples, November 22nd &#8211; 23rd, 2007</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2007/11/diritto-comunitario-e-processo-amministrativo-appalti-e-concessioni-naples-november-22nd-23rd-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrative and Public Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Ferraro]]></category>
		<category><![CDATA[Public Procurement and Tenders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=10157</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="map-marker"] Naples[br]<br />
[x_icon type="calendar"] November 22nd - 23rd, 2007[br]<br />
[x_icon type="user"] Fabio Ferraro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Diritto comunitario e processo amministrativo: appalti e concessioni<br />
22-23 novembre 2007<br />
Scuola Forense, Ordine degli Avvocati di Nola, Napoli<br />
Relatore: Fabio Ferraro</p>
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