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	<title>Ukraine and international sanctions Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Ukraine and international sanctions Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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		<title>SANZIONI UCRAINA. IL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SULL’ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FORNIRE SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA AL GOVERNO RUSSO E ALLE ENTITÀ STABILITE IN RUSSIA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/10/sanzioni-consulenza-legale-russia-tribunale-ue/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Litigation, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/10/sanzioni-consulenza-legale-russia-tribunale-ue/">SANZIONI UCRAINA. IL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SULL’ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FORNIRE SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA AL GOVERNO RUSSO E ALLE ENTITÀ STABILITE IN RUSSIA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>In data 2 ottobre 2024, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato nella Cause T-797/22, T-798/22 e T-828/22, sul ricorso con cui l’<em>Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles </em>(Ordine neerlandese degli avvocati del foro di Bruxelles), l’<em>Ordre des avocats à la cour de Paris </em>(Ordine degli avvocati di Parigi) l’associazione <em>Avocats Ensemble </em>(ACE), nonché diverse persone fisiche e giuridiche chiedevano l’annullamento i) dell’articolo 1, punto 12, del Regolamento (UE) 2022/1904<a href=" id#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> nella parte in cui sostituisce e modifica l’articolo 5 <em>quindecies</em>, paragrafi 2 e da 4 a 12, del Regolamento (UE) n. 833/2014<a href=" id#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> per quanto riguarda i servizi di consulenza giuridica, ii) dell’articolo 1, punto 13, del Regolamento (UE) 2022/2474<a href=" id#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> nella parte in cui sostituisce e modifica l’articolo 5 <em>quindecies</em>, paragrafi 2 e da 4 a 11, del Regolamento n. 833/2014 per quanto riguarda i servizi di consulenza giuridica, e iii) dell’articolo 1, punto 13, del Regolamento (UE) 2023/427<a href=" id#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> nella parte in cui inserisce un articolo 12 <em>ter</em>, paragrafo 2 <em>bis</em>, nel Regolamento n. 833/2014 per quanto riguarda i servizi di consulenza giuridica.</p>
<p>I Regolamenti contestati <em>in parte qua</em> dai ricorrenti fanno parte di diversi pacchetti di sanzioni (tanto economiche quanto individuali) che il Consiglio, a partire dal 24 febbraio 2022, ha adottato per esercitare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina<a href=" id#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. Più particolarmente, tra le misure adottate figura il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica che, fatte salve talune eccezioni, proibisce di prestare, direttamente o indirettamente, tali servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Ritenendo che tale divieto sia privo di motivazione e violi i diritti fondamentali che garantiscono l&#8217;accesso alla consulenza giuridica di un avvocato, il suo segreto professionale, il suo dovere di indipendenza, i valori dello Stato di diritto nonché i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale dell’Unione deducendo diversi motivi di ricorso.</p>
<p>Con la <u>prima parte del primo motivo</u>, i ricorrenti sostenevano che il divieto in questione violerebbe gli articoli 7<a href=" id#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> e 47<a href=" id#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che stabiliscono il diritto fondamentale di accesso alla consulenza giuridica di un avvocato, e che sarebbe garantito a qualsiasi persona sia in materia contenziosa che non.</p>
<p>Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che il diritto fondamentale previsto dall’articolo 47 della Carta riveste un’importanza basilare in quanto garante della tutela di tutti i diritti che i singoli ritraggono dal diritto dell’Unione e dalla salvaguardia dei valori comuni agli Stati Membri enunciati nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE)<a href=" id#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, e segnatamente, il valore dello Stato di diritto<a href=" id#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, che comporta la possibilità, per gli amministrati, di conoscere senza ambiguità i propri diritti e i propri obblighi<a href=" id#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>. Più particolarmente, il diritto ad un processo equo include la possibilità per qualsiasi persona di farsi consigliare, difendere e rappresentare da un avvocato, che deve essere riconosciuta soltanto se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale<a href=" id#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>. A differenza dell’articolo 47, invece, l’articolo 7 della Carta non mira a proteggere il diritto ad un ricorso effettivo, e bensì a tutelare la vita privata di ogni individuo, in particolare le sue comunicazioni, indipendentemente da qualsiasi collegamento con un procedimento giurisdizionale. Più particolarmente, è da questa disposizione che deriva la protezione del segreto professionale dell’avvocato, il quale è garantito allorché quest’ultimo svolge il suo compito di difendere o rappresentare in giudizio gli interessi del suo cliente oppure quando fornisce a qualsiasi persona i consigli giuridici che questa richiede. La tutela del segreto professionale sancita dall’articolo 7 della Carta, pertanto, permette ad un avvocato di garantire la propria missione di consulenza, di difesa e di rappresentanza del proprio cliente in maniera adeguata, al fine di assicurare il diritto di quest’ultimo ad un processo equo sancito dall’articolo 47 della Carta<a href=" id#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>.</p>
<p>Le protezioni garantite dai due articoli, tuttavia, non hanno la stessa portata. La tutela del segreto professionale sancita dall’articolo 7 della Carta, infatti, è riconosciuta in assenza di qualunque collegamento con un procedimento giurisdizionale<a href=" id#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, ed ha come unica finalità, in considerazione del diritto al rispetto della vita privata, quella di preservare la riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente. Di conseguenza, non si può dedurre che le tutele garantite dagli articoli 7 e 47 della Carta, considerate separatamente o congiuntamente, siano idonee a fondare l’esistenza di un diritto fondamentale per qualsiasi persona ad avere accesso ad un avvocato e a riceverne la consulenza al di fuori di un contesto contenzioso, <u>attuale o probabile</u>. Il diritto fondamentale di accesso ad un avvocato e di beneficiare della sua consulenza, sancito dall’articolo 47 della Carta, pertanto, deve essere riconosciuto solo se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia già stato avviato o che possa essere prevenuto o anticipato, sulla base di elementi tangibili, nella fase di valutazione, da parte dell’avvocato, della situazione giuridica del suo cliente.</p>
<p>Tutto ciò premesso, secondo il Tribunale dalla formulazione dell’articolo 5 <em>quindecies</em>, paragrafo 6<a href=" id#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, del Regolamento n. 833/2014 risulta che il divieto <u>non</u> si applica ai servizi di consulenza giuridica che intervengono dal momento in cui è richiesta l’assistenza dell’avvocato per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per ottenere consulenza su come <u>intentare o evitare un procedimento giurisdizionale</u><a href=" id#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. Di conseguenza, esso non osta alla fornitura dei servizi di consulenza giuridica finalizzati a valutare la situazione giuridica della persona interessata, al solo scopo di stabilire se un procedimento, segnatamente giurisdizionale, debba, tenuto conto della situazione di tale persona, essere escluso oppure se, al contrario, esso risulti probabile o addirittura inevitabile. Senza una tale valutazione preliminare, infatti, non sarebbe possibile sapere quale potrebbe essere l’oggetto della consultazione e stabilire se la consulenza richiesta presenti un collegamento con un procedimento giurisdizionale e rientrare, di conseguenza, nell’ambito del diritto fondamentale di accesso ad un avvocato. Per contro, il divieto si applica quando, in materia non contenziosa, un avvocato assiste un cliente o agisce in nome e per conto del medesimo nella preparazione o nella realizzazione di determinate transazioni che sono essenzialmente di natura finanziaria e commerciale. Tali attività, per loro stessa natura, si svolgono in un contesto privo di un collegamento con un procedimento giurisdizionale, situandosi al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto ad un ricorso effettivo e del diritto ad un processo equo garantiti dall’articolo 47 della Carta.</p>
<p>Il divieto in questione, pertanto, non pregiudica il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare da un avvocato, quale tutelato dall’articolo 47 della Carta, nella duplice declinazione del diritto di difesa e del diritto di azione. Poiché l’articolo 7 della Carta non garantisce un diritto di accesso ad un avvocato, indifferentemente nell’ambito di un procedimento giurisdizionale o in un contesto non contenzioso, il divieto non può configurare un’ingerenza in un diritto scaturente da quest’ultimo articolo, di talché la prima parte del primo motivo viene respinta.</p>
<p>Con la <u>seconda parte del primo motivo</u>, i ricorrenti sostenevano che le procedure di autorizzazione previste dalle disposizioni di esenzione del Regolamento 833/2014 comportavano un’ingerenza nel segreto professionale dell’avvocato sancito dall’articolo 7 della Carta, in quanto quest’ultimo, laddove desideri richiedere un’autorizzazione, dovrebbe rivelare all’autorità competente dettagli relativi al suo potenziale cliente nonché alla natura della consulenza richiesta.</p>
<p>Il Tribunale ha ricordato l’articolo 7 della Carta garantisce necessariamente la segretezza della consulenza giuridica sotto il profilo sia del suo contenuto che della sua esistenza; di talché, salvo situazioni eccezionali, qualsiasi persona deve poter legittimamente confidare nel fatto che, senza il suo consenso, il difensore non rivelerà ad alcuno che essa lo sta consultando<a href=" id#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>. L’articolo 7 della Carta, tuttavia, non vieta di imporre agli avvocati un certo numero di obblighi che possono riguardare le relazioni con i loro clienti, segnatamente, quando esistano indizi plausibili di partecipazione di un avvocato ad un reato, od anche nel quadro della lotta contro determinate pratiche, a condizione che simili misure siano rigorosamente delimitate e offrano garanzie procedurali sufficienti contro gli atti arbitrari<a href=" id#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>. Più particolarmente, un obbligo di dichiarazione, che impone ad un avvocato di rivelare ad un soggetto intermediario terzo che non è suo cliente la propria identità, la propria valutazione dell’obbligo di dichiarazione in questione e il fatto stesso di essere stato consultato, comporta un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, garantito dall’articolo 7 della Carta<a href=" id#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p>Tutto ciò premesso, l’articolo 5 <em>quindecies</em>, paragrafo 10<a href=" id#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>, e l’articolo 12 <em>ter</em>, paragrafo 2 <em>bis</em><a href=" id#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>, del Regolamento n. 833/2014 consentono alle autorità competenti di rimuovere il divieto in questione in alcune situazioni precisamente identificate. Tali disposizioni, pertanto, lasciano alle autorità competenti un margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità con le quali una domanda di esenzione deve essere formulata, depositata e trattata, non suggerendo, né esplicitamente né implicitamente, che l’avvocato sia tenuto a condividere con le autorità competenti, senza il consenso del cliente, informazioni coperte dal segreto professionale garantito dall’articolo 7 della Carta. Del pari, per quanto riguarda le informazioni necessarie per il trattamento della domanda di esenzione, le relative disposizioni non fanno menzione degli elementi di cui l’autorità competente deve disporre per effettuare il suo esame, e pertanto esse non comportano, di per sé, alcuna ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 7 della Carta. Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di ricorso viene respinta e, con essa, anche la <u>terza parte</u>, con la quale i ricorrenti, assumendo che il divieto in questione costituisse un’ingerenza nell’articolo 7 della Carta, sostenevano che la stessa non potesse essere giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1<a href=" id#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, della Carta stessa.</p>
<p>Con la <u>prima parte del secondo motivo</u>, i ricorrenti sostenevano che l’obbligo di richiedere un’autorizzazione per fornire servizi di consulenza giuridica costituisce un’ingerenza nell’indipendenza dell’avvocato, necessaria per garantire il rispetto dei valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 TUE come la democrazia, lo Stato di diritto o i diritti umani.</p>
<p>Il Tribunale ha sottolineato che il compito fondamentale dell’avvocato comporta, da un lato, la necessità di garantire a chiunque la possibilità di rivolgersi in piena libertà a un difensore, la cui professione comprende, per sua essenza, il compito di dare, in modo indipendente, pareri giuridici a tutti coloro che ne hanno necessità e, dall’altro, la correlata esigenza di lealtà dell’avvocato verso il suo cliente<a href=" id#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>. Più particolarmente, l’indipendenza deve essere intesa non come assenza di qualsiasi vincolo dell’avvocato verso il suo cliente, e bensì come assenza di quei soli legami che arrecano manifestamente pregiudizio alla sua capacità di svolgere il proprio compito difensivo servendo al meglio gli interessi del suo cliente, nel rispetto della legge e delle regole professionali e deontologiche<a href=" id#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>; di talché il diritto del singolo di beneficiare dei consigli giuridici forniti in piena indipendenza da un avvocato è inerente al diritto ad un ricorso effettivo. Di conseguenza, malgrado l’inesistenza di una norma di diritto primario che sancisca e definisca l’indipendenza dell’avvocato, quest’ultima riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il diritto dei singoli ad un ricorso effettivo, in contesti che presentano un collegamento con un procedimento giurisdizionale.</p>
<p>Tutto ciò premesso, il divieto in questione non si applica ai servizi di consulenza giuridica forniti da un avvocato e presentanti un collegamento con un procedimento giurisdizionale, non determinando, quindi, alcuna ingerenza nel diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta. In ogni caso, anche laddove una tale ingerenza fosse constatata, ciò non implica, di per sé, che la professione degli avvocati non possa essere soggetta a limitazioni, in quanto la loro indipendenza può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione, a condizione che queste ultime non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che pregiudicherebbe la sostanza stessa dell’indipendenza degli avvocati<a href=" id#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>. Le disposizioni di esenzione del Regolamento 833/2014, inoltre, non consentono alle autorità competenti di esercitare influenza sul contenuto della consulenza che può, eventualmente, essere fornita dall’avvocato al governo russo o a un’entità stabilita in Russia. Anche supponendo che vi sia ingerenza nell’indipendenza degli avvocati, pertanto, questa sarebbe giustificata e proporzionata, di talché la prima parte del secondo motivo viene parimenti respinta.</p>
<p>Con la <u>seconda parte del secondo motivo</u>, invece, i ricorrenti sostenevano che i Regolamenti 2022/1904, 2022/2474 e 2023/427 violerebbero il principio di proporzionalità, un principio generale del diritto dell’Unione sancito dall’articolo 5<a href=" id#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a> TUE, in quanto l’introduzione di un regime generale di divieto di fornitura di servizi di consulenza giuridica non sarebbe idonea a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti e andrebbe oltre quanto è strettamente necessario per raggiungerli.</p>
<p>Il Tribunale ha ricordato che per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, si deve riconoscere un ampio potere discrezionale al legislatore dell’Unione nei settori che richiedono scelte di natura politica, economica e sociale, e nei quali esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Ne segue che soltanto il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in tali settori, in rapporto all’obiettivo che l’istituzione competente intende perseguire, può incidere sulla sua legittimità. Poiché, tuttavia, il divieto in questione risponde in maniera appropriata e coerente all’obiettivo di intensificare la pressione esercitata sulla Federazione Russa affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, esso non può essere considerato manifestamente inappropriato, e pertanto anche la seconda parte del secondo motivo viene respinta.</p>
<p>Con il <u>terzo motivo</u>, infine, i ricorrenti sostenevano che le disposizioni che introducono il divieto in questione violano il principio della certezza del diritto, in quanto non sarebbero né chiare né precise e non permetterebbero alcuna prevedibilità quanto alla loro applicazione.</p>
<p>Il Tribunale ha rammentato che il principio della certezza del diritto implica che qualsiasi normativa dell’Unione, in particolare, quando infligge o permette di infliggere sanzioni, sia chiara e precisa, affinché le persone interessate possano conoscere senza ambiguità i diritti e gli obblighi che ne derivano ed agire di conseguenza<a href=" id#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a>. L’esistenza di termini vaghi in una disposizione, tuttavia, non comporta necessariamente una violazione dell’articolo 7<a href=" id#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[27]</sup></a> della CEDU, e il fatto che una legge conferisca un potere discrezionale non contrasta di per sé con il requisito di prevedibilità, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un tale potere siano definite con sufficiente chiarezza, tenuto conto del legittimo obiettivo in gioco, per fornire all’individuo un’adeguata protezione contro l’arbitrio<a href=" id#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[28]</sup></a>. Il requisito di prevedibilità che accompagna il principio della legalità delle pene, inoltre, non osta a che la legge conferisca un potere discrezionale la cui ampiezza e le cui modalità di esercizio risultino definite con sufficiente chiarezza<a href=" id#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[29]</sup></a>.</p>
<p>Tutto ciò premesso, secondo il Tribunale, nessuno degli argomenti dei ricorrenti risulta persuasivo. L’articolo 5 <em>quindecies</em> del Regolamento n. 833/2014, ed in particolare dei suoi paragrafi 5 e 6, infatti, permette ai ricorrenti di distinguere con sufficiente chiarezza i servizi di consulenza giuridica che sfuggono al divieto in questione e quelli che vi sono soggetti. Il requisito di compatibilità con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento n. 833/2014 e dal Regolamento n. 269/2014, quale previsto dall’articolo 5 <em>quindecies</em>, paragrafo 6, del Regolamento n. 833/2014, inoltre, mira a garantire che l’eccezione ivi prevista non rimetta in discussione l’obiettivo consistente nell’esercitare pressioni sulla Federazione Russa affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, nel rispetto dei principi garantiti dalla Carta. Di conseguenza, anche il terzo motivo viene respinto e con esso, le impugnazioni dei ricorrenti.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/10/Articolo_Sanzioni-Ucraina.-Il-Tribunale-dellUnione-Europea-si-pronuncia-sullestensione-del-divieto-di-fornire-servizi-di-consulenza-giuridica-al-governo-russo-e-alle-entita-stabilite-in-Russia.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<p id="_ftn1">[1] Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 259I del 06.10.2022.</em></p>
<p id="_ftn2">[2] Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 229 del 31.07.2014.</em></p>
<p id="_ftn3">[3] Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 322I del 16.12.2022.</em></p>
<p id="_ftn4">[4] Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 59I del 25.02.2023.</em></p>
<p id="_ftn5">[5] Per ulteriori informazioni si vedano i nostri precedenti contributi, disponibili al seguente <a href="https://www.dejalex.com/ucraina-e-sanzioni-internazionali/?lang=it">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn6">[6] L’articolo 7 della Carta, intitolato “Rispetto della vita privata e della vita familiare”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn7">[7] L’articolo 47 della Carta, intitolato “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, dispone: “<em>&#8230; Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.</em></p>
<p><em>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.</em></p>
<p><em>A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn8">[8] L’articolo 2 TUE dispone: “<em>&#8230; </em><em>L&#8217;Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell&#8217;uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn9">[9] CGUE 20.04.2021, Causa C‑896/19, <em>Repubblika</em>, punto 51.</p>
<p id="_ftn10">[10] CGUE 05.03.2024, Causa C‑588/21 P, <em>Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione e a.</em>, punto 81.</p>
<p id="_ftn11">[11] CGUE 08.12.2022, Causa C‑694/20, <em>Orde van Vlaamse Balies e a.</em>, punto 61.</p>
<p id="_ftn12">[12] <em>Ibidem</em>, punto 60.</p>
<p id="_ftn13">[13] <em>Ibidem</em>, punti 61-65.</p>
<p id="_ftn14">[14] L’articolo 5 quindecies del Regolamento n. 833/2014 al paragrafo 6 dispone: “<em>&#8230; I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l&#8217;accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l&#8217;esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn15">[15] CGUE 26.06.2007, Causa C‑305/05, <em>Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.</em>, punto 34.</p>
<p id="_ftn16">[16] CGUE 08.12.2022, Causa C‑694/20, <em>Orde van Vlaamse Balies e a.</em>, punto 27.</p>
<p id="_ftn17">[17] Corte EDU 16.11.2021, <em>Särgava c. Estonia</em>, punto 89.</p>
<p id="_ftn18">[18] CGUE 08.12.2022, Causa C‑694/20, <em>Orde van Vlaamse Balies e a.</em>, punti 29-30.</p>
<p id="_ftn19">[19] L’articolo 5 quindecies del Regolamento n. 833/2014 al paragrafo 10 dispone: “<em>&#8230; In deroga ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui ai detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:</em></p>
<p><em>a) scopi umanitari, quali la prestazione o l&#8217;agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;</em></p>
<p><em>b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;</em></p>
<p><em>c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell&#8217;Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;</em></p>
<p><em>d) l&#8217;approvvigionamento energetico critico all&#8217;interno dell&#8217;Unione e l&#8217;acquisto, l&#8217;importazione o il trasporto nell&#8217;Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;</em></p>
<p><em>e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell&#8217;ambiente;</em></p>
<p><em>f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l&#8217;approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell&#8217;attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;</em></p>
<p><em>g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell&#8217;Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell&#8217;Unione, tra la Russia e l&#8217;Unione e tra l&#8217;Ucraina e l&#8217;Unione, e per i servizi dei centri di dati nell&#8217;Unione;</em></p>
<p><em>h) l&#8217;uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un&#8217;entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato VIII&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn20">[20] L’articolo 12 ter del Regolamento n. 833/2014 al paragrafo 2 bis dispone: “<em>&#8230; In deroga all&#8217;articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:</em></p>
<p><em>a) i servizi derivanti dal disinvestimento sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi ovvero a loro esclusivo beneficio; e</em></p>
<p><em>b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l&#8217;autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo russo o a un utilizzatore finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Russia&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn21">[21] L’articolo 52 della Carta, intitolato “Portata e interpretazione dei diritti e dei principi”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn22">[22] CGUE 08.12.2022, Causa C‑694/20, <em>Orde van Vlaamse Balies e a.</em>, punto 28.</p>
<p id="_ftn23">[23] CGUE 24.03.2022, Cause riunite C‑529/18 P e C‑531/18 P, <em>PJ e PC/EUIPO</em>, punti 65-69.</p>
<p id="_ftn24">[24] CGUE 28.03.2017, Causa C‑72/15, <em>Rosneft</em>, punto 148.</p>
<p id="_ftn25">[25] Tribunale 15.02.2023, Causa T‑536/21, <em>Belaeronavigatsia/Consiglio</em>, punto 68; CGUE 28.03.2017, Causa C‑72/15, <em>Rosneft</em>, punto 146.</p>
<p id="_ftn26">[26] Tribunale 16.07.2014, Causa T‑578/12, <em>National Iranian Oil Company/Consiglio</em>, punto 112.</p>
<p id="_ftn27">[27] L’articolo 7 CEDU, intitolato “Nulla poena sine lege” dispone: “<em>&#8230; Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.</em></p>
<p><em>Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn28">[28] Tribunale 04.09.2015, Causa T‑577/12, <em>NIOC e a./Consiglio</em>, punto 135.</p>
<p id="_ftn29">[29] <em>Ibidem</em>, punto 136.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/10/sanzioni-consulenza-legale-russia-tribunale-ue/">SANZIONI UCRAINA. IL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SULL’ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FORNIRE SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA AL GOVERNO RUSSO E ALLE ENTITÀ STABILITE IN RUSSIA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>LA CRISI UCRAINA E IL QUATTORDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/06/quattordicesimo-pacchetto-sanzioni-ue-russia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 16:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Ukraine and international sanctions, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/06/quattordicesimo-pacchetto-sanzioni-ue-russia/">LA CRISI UCRAINA E IL QUATTORDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 24 giugno 2024, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia al fine di continuare a ridurne ulteriormente le entrate e la capacità bellica nonché a rafforzare l&#8217;applicazione delle norme e delle misure antielusione.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore energetico</u>, il pacchetto vieta<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, da un lato, i nuovi investimenti e la fornitura di beni, tecnologie e servizi per il completamento dei progetti di gas naturale liquefatto (<em>liquefied natural gas</em>, LNG) in costruzione in Russia e, dall’altro, i servizi di ricarico nel territorio dell&#8217;Unione ai fini di operazioni di trasbordo quando gli stessi sono utilizzati per il LNG russo, a meno che non si tratti di operazioni verso gli Stati Membri. La Russia, infatti, sta attualmente utilizzando i porti europei per trasferire LNG dalle sue navi rompighiaccio su navi più piccole ed economiche, ottimizzando così il trasporto del suo gas verso il resto del mondo. Il pacchetto, inoltre, vieta l’importazione di LNG russo in terminali specifici che non sono collegati alla rete di gasdotti dell’Unione. La misura, tuttavia, non impedisce le importazioni di LNG russo attraverso altri impianti nell’Unione, e non ha effetti negativi sul mercato europeo del gas nè sulla sicurezza degli approvvigionamenti.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore finanziario</u>, il pacchetto vieta<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> alle banche europee al di fuori della Russia di connettersi ed effettuare transazioni utilizzando il sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (<em>System for Transfer of Financial Messages</em>, SPFS), un&#8217;iniziativa della Banca Centrale Russa volta ad evitare le sanzioni internazionali, e di effettuare transazioni con le banche degli Stati terzi che utilizzano tale sistema per aumentare la resilienza finanziaria della Russia, che saranno elencate in un Allegato del Regolamento 833/2014<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, introduce il divieto di transazioni con banche e fornitori di criptovalute, in Russia e in Stati terzi, che forniscono supporto all’industria e alla difesa russe<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore dei trasporti</u>, il pacchetto, da un lato, modifica il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell&#8217;Unione al fine di applicarlo anche a qualsiasi aeromobile utilizzato per un volo non di linea e in merito al quale una persona fisica o giuridica, un&#8217;entità o un organismo russi siano in grado di stabilire di fatto il luogo o l&#8217;orario di decollo o atterraggio e, dall&#8217;altro, introduce un obbligo di fornire, su richiesta delle autorità nazionali competenti, informazioni sui voli non di linea riguardanti, tra le altre cose, la proprietà dell&#8217;aeromobile e i passeggeri<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, rafforza il divieto di trasportare merci su strada nell&#8217;Unione, compreso il transito, alle imprese europee possedute per il 25% o più da cittadini russi<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda i <u>diritti di proprietà intellettuale</u>, il pacchetto impone agli uffici e alle istituzioni competenti di non accettare nuove domande di brevetti, marchi e altri diritti da parte di soggetti russi<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, i quali potranno ancora utilizzare i loro nuovi marchi e tecnologie nell’Unione senza tuttavia essere tutelati contro il loro utilizzo da parte delle imprese europee.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>commercio</u>, il pacchetto introduce divieti di esportazione che non riguardano nuove categorie di prodotti, e bensì rafforzano le sanzioni attualmente in vigore, concentrandosi su quattro settori chiave per l’economia della Russia<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, introduce ulteriori restrizioni sull’importazione di elio, che genera entrate fondamentali per la Russia, e perfeziona il divieto di importazione sui diamanti russi. Più particolarmente, quest’ultimo non si applica ai diamanti situati nell&#8217;Unione o in Stati terzi, diversi dalla Russia, o lucidati o lavorati in uno Stato terzo prima della sua entrata in vigore (c.d. clausola &#8220;<em>grandfathering</em>&#8220;), consentendo importazioni o esportazioni temporanee di gioielli e prorogando di sei mesi (fino al 1º marzo 2025) il periodo di tempo al termine del quale il sistema di tracciabilità completa per le importazioni di diamanti naturali grezzi e lucidati diventerà obbligatorio<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p>Attualmente, le imprese europee che, ad esempio, rescindono un contratto con un’impresa russa al fine di rispettare le sanzioni sono protette da possibili rivendicazioni nell’Unione, ma possono essere citate in giudizio in Russia e vedersi sequestrare i loro beni. Di conseguenza, il pacchetto stabilisce una <u>base giuridica specifica affinché gli operatori europei possano chiedere un risarcimento per i danni causati dalle imprese russe</u><a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, vieta ai partiti politici, alle organizzazioni non governative nonché ai fornitori di servizi <em>media</em> nell&#8217;Unione di accettare donazioni, benefici economici o sostegno dalla Russia e dai suoi delegati<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, salvaguardando così l&#8217;integrità e l&#8217;indipendenza dei processi politici europei e proteggendo i cittadini dalla manipolazione.</p>
<p>Il pacchetto rafforza le <u>misure antielusione</u> previste dal Regolamento 833/2014. Le imprese europee, infatti, dovranno impegnarsi per garantire che le loro filiali negli Stati terzi non prendano parte ad attività che possono compromettere le sanzioni attualmente in vigore<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. La c.d. “clausola no Russia”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, inoltre, è stata arricchita di ulteriori condizioni al fine di ridurre gli oneri per gli operatori europei. Più particolarmente, è stato prorogato dal 20 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 il termine per garantire che i contratti conclusi prima dell&#8217;adozione del 12° pacchetto<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a> rispettino le norme ivi previste, ed è stata aggiunta un&#8217;esenzione per i contratti conclusi nell&#8217;ambito di appalti pubblici in Stati terzi, che dovranno comunque essere notificati alle autorità nazionali competenti. Gli operatori europei che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità (<em>Common High Priority</em>, CHP) verso Stati terzi, inoltre, saranno tenuti, da un lato, a dotarsi di procedure di <em>due diligence</em> in grado di identificare, valutare e mitigare i rischi di riesportazione verso la Russia e, dall’altro, a garantire che anche le loro filiali estere che trattano prodotti CHP rispettino tali requisiti<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p>Il pacchetto, infine, aggiunge <u>altre 69 persone fisiche e 47 entità all&#8217;elenco dei soggetti sottoposti al congelamento dei beni</u> e al divieto di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche. Nello specifico, le nuove aggiunte riguardano compagnie attive in diversi settori dell’economia Russia quali, tra gli altri, quello militare, chimico, energetico, l&#8217;ingegneria spaziale nonché gli esplosivi<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/06/Articolo_La-crisi-ucraina-e-il-quattordicesimo-pacchetto-di-sanzioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><!-- /wp:post-content -->

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<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><!-- /wp:separator -->

<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} --></p>
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Decisione (PESC) 2024/1744 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 1744 del 24.06.2024.</em></p>
<p id="_ftn2">[2] Regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 1745 del 24.06.2024.</em></p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda il nuovo articolo 5 bis ter del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si veda il nuovo articolo 5 bis quater del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda il nuovo articolo 3 quater del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda il nuovo articolo 3 terdecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda il nuovo articolo 5 vicies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn8">[8] Ossia chimico, plastica, parti di veicoli e macchinari.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda il nuovo articolo 3 septdecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn10">[10] Si vedano gli articoli 11 bis e 11 ter del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn11">[11] Si veda il nuovo articolo 5 unvicies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn12">[12] Si veda il nuovo articolo 8 bis del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda l’articolo 12 octies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn14">[14] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=749cc8b4-f8cb-452a-b0a4-c18d4208bcf2">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda l’articolo 12 octies ter del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn16">[16] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1746 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, <em>GUUE L 1746 del 24.06.2024.</em></p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/06/quattordicesimo-pacchetto-sanzioni-ue-russia/">LA CRISI UCRAINA E IL QUATTORDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>LA CRISI UCRAINA E IL TREDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/02/nuove-sanzioni-russia-crisi-ucraina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
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		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/02/nuove-sanzioni-russia-crisi-ucraina/">LA CRISI UCRAINA E IL TREDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">A due anni dall’inizio del conflitto<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, in data 23 febbraio 2024 il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia al fine di limitarne ulteriormente l&#8217;accesso a tecnologie militari e di inserire nell&#8217;elenco altre imprese e persone fisiche che intervengono nello sforzo bellico ai danni dell’Ucraina.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, il pacchetto ha intensificato gli sforzi dell’Unione volti ad impedire alla Russia di acquisire tecnologie occidentali sensibili per le sue forze armate<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>. Più particolarmente, sono state aggiunte 27 nuove entità all&#8217;<u>elenco di quelle </u><u>che sostengono</u><u> direttamente </u><u>il complesso militare e industriale russo</u><u> nella guerra contro l&#8217;Ucraina</u><a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, alle quali saranno imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie <em>dual use</em> nonché di quelli in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. L&#8217;elenco di tali prodotti di tecnologia avanzata, inoltre, è stato ampliato con l’aggiunta dei <u>componenti impiegati nello sviluppo e nella produzione di droni</u><a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, di modo da indebolire ulteriormente le capacità militari della Russia.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, il Regno Unito è stato aggiunto all&#8217;<u>elenco dei Paesi partner per le importazioni di prodotti siderurgici</u><a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, cheapplicano un regime di misure restrittive e di controllo sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal Regolamento 833/2014.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il pacchetto, infine, </span><span style="font-weight: 400;">impone <u>misure restrittive nei confronti di ulteriori 106 persone e 88 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina</u><a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. Nello specifico, si tratta di soggetti attivi nei settori militare e della difesa quali, tra gli altri, quelli coinvolti nella fornitura di armamenti della Repubblica Democratica di Corea alla Russia, i membri della magistratura, i politici locali nonché le persone responsabili della deportazione illegale e della rieducazione militare di minori ucraini</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/02/Articolo_La-crisi-ucraina-e-il-tredicesimo-pacchetto-di-sanzioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/3ccb4dc9-7230-4da6-b437-d74515dcd0dd.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&amp;Expires=1709032121&amp;Signature=fdzzL0sfUX%2Fsr93KRGaws%2Br0yik%3D">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 745 del 23.02.2024.</em></p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda il nuovo Allegato IV del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si veda il nuovo Allegato VII del Regolamento 833/2014</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda il nuovo Allegato XXXVI del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn6">[6] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina, <em>GUUE L 753 del 23.02.2024.</em></p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/02/nuove-sanzioni-russia-crisi-ucraina/">LA CRISI UCRAINA E IL TREDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>LA CRISI UCRAINA E IL DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/12/nuove-sanzioni-russia-impatto-settori-chiave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/12/nuove-sanzioni-russia-impatto-settori-chiave/">LA CRISI UCRAINA E IL DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 18 dicembre 2023, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali al fine di contrastare la loro elusione e colpire ulteriori settori strategici per l’economia russa.</p>
<p>Il nuovo pacchetto introduce diverse <u>misure commerciali</u><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.</p>
<p>In primo luogo, al fine di privare la Russia di un flusso di entrate pari a circa 4 miliardi di euro, il pacchetto introduce un <u>divieto di acquistare, importare o trasferire diamanti</u> che verrà applicato in maniera graduale: entro il 1º gennaio 2024 per i diamanti esportati dalla Russia, dal 1º marzo 2024 per quelli russi sottoposti a finitura in uno Stato terzo, e dal 1º settembre 2024 per quelli coltivati in laboratorio nonché per i gioielli e gli orologi che contengono diamanti<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>. Per migliorare l&#8217;efficacia di tali misure, inoltre, nell&#8217;ambito del G7 sarà istituito un meccanismo di verifica e certificazione basato sulla tracciabilità dei diamanti grezzi.</p>
<p>In secondo luogo, vengono introdotte ulteriori <u>restrizioni all’esportazione di beni <em>dual use</em>, tecnologici e industriali</u> per un valore pari a circa 2,3 miliardi di euro. Più particolarmente, il nuovo pacchetto amplia l&#8217;elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra contro l&#8217;Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari quali, tra gli altri, batterie al litio, termostati, motori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio e macchine utensili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p>Il nuovo pacchetto, infine, estende l&#8217;attuale divieto di prestazione di servizi alla <u>fornitura di <em>software</em></u> gestionali per le imprese e di <em>software</em> di progettazione e fabbricazione industriali, di modo da contrastare ulteriormente le capacità della Russia nel settore industriale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il <u>settore energetico</u>, il pacchetto ha rafforzato ulteriormente il tetto sui prezzi del petrolio<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> stabilito a livello internazionale dal G7, introducendo nuove misure per monitorare più da vicino la vendita di navi cisterna agli Stati terzi<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> e per precisare requisiti di attestazione più dettagliati. Nello specifico, al fine di sostenere ulteriormente l&#8217;attuazione e il rispetto di tale meccanismo, è previsto l&#8217;obbligo che le informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori, quali assicurazione e nolo, siano condivise su richiesta lungo tutta la catena di approvvigionamento del commercio di petrolio russo<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, prevede un ulteriore supporto all&#8217;attuazione e al rispetto del meccanismo del tetto sui prezzi mediante la condivisione di informazioni tra la Commissione, coadiuvata dall&#8217;Agenzia europea per la sicurezza marittima, e gli Stati Membri ai fini dell&#8217;individuazione delle navi e dei soggetti che, nel trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi russi, si dedicano ad una o più pratiche ingannevoli<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. Il pacchetto, infine, introduce un nuovo divieto di importazione di gas di petrolio liquefatto, con la possibilità di mantenere i diritti acquisiti dei contratti esistenti per un periodo massimo di 12 mesi.</p>
<p>Il pacchetto interviene anche in materia di <u>misure antielusione</u>. Più particolarmente, a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 2024 le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell&#8217;Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40% da cittadini russi o entità stabilite in Russia, dovranno notificare all&#8217;autorità competente dello Stato Membro in cui sono stabilite, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100.000 euro verso l&#8217;esterno dell&#8217;Unione che hanno effettuato nel corso di tale trimestre<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Agli operatorii, inoltre, è vietata contrattualmente la riesportazione in Russia di determinate categorie di beni sensibili quali, tra gli altri, i beni relativi all&#8217;aviazione, i carboturbi, le armi da fuoco e i beni che figurano nell&#8217;elenco dei prodotti comuni ad alta priorità<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>Il pacchetto amplia l’<u>elenco delle persone fisiche ed entità sottoposte a misure restrittive </u>introducendone ulteriori 140 tra cui membri dell&#8217;esercito e della difesa russi, incluse imprese dell&#8217;industria militare e imprese militari private, nonché soggetti del settore informatico e altri importanti attori economici<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>Il pacchetto, infine, introduce <u>obblighi più rigorosi in materia di congelamento dei beni</u><a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Nello specifico, sono ora previsti i) un nuovo criterio di inserimento in elenco per includere le persone che beneficiano del trasferimento forzato di proprietà o di controllo di controllate russe di imprese europee<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>, ii) la possibilità di mantenere le persone decedute nell&#8217;elenco<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, e iii) l’introduzione di un obbligo più stringente per gli Stati Membri di rintracciare proattivamente i beni delle persone inserite in elenco, di modo da prevenire ed individuare i casi di violazione o elusione delle sanzioni<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2023/12/Articolo_La-crisi-ucraina-e-il-dodicesimo-pacchetto-di-sanzioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.</p>
<p id="_ftn2">[2] Si veda il nuovo articolo 3 septdecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda il nuovo articolo 2 del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn4">[4] Si veda il nuovo articolo 5 quindecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn5">[5] Il meccanismo del tetto sui prezzi si basa su un processo di attestazione che consente agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato ad un prezzo pari o inferiore a quello concordato.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda il nuovo articolo 3 octodecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si vedano i nuovi articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn8">[8] Si veda il nuovo articolo 3 quindecies bis del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda il nuovo articolo 5 novodecies bis del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn10">[10] Si veda il nuovo articolo 12 octies bis del Regolamento 833/2014.</p>
<p id="_ftn11">[11] Regolamento (UE) 2023/2875 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina.</p>
<p id="_ftn12">[12] Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina.</p>
<p id="_ftn13">[13] Si veda il nuovo articolo 3 del Regolamento 269/2014.</p>
<p id="_ftn14">[14] <em>Ibidem</em>.</p>
<p id="_ftn15">[15] Si veda il nuovo articolo 6 septies del Regolamento 269/2014.</p>
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		<title>MONTA L&#8217;OFFENSIVA GIUDIZIARIA DEI RUSSI SANZIONATI DALLA UE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/10/offensiva-giudiziaria-russi-sanzionati-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 17:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbitration and ADR]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Moscow]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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<p>Continua a leggere l'articolo</p></div><a class="x-anchor x-anchor-button has-graphic e28051-e8 mln7-9" tabindex="0" href="https://24plus.ilsole24ore.com/art/dalla-mamma-prigozhin-guru-dell-e-commerce-cosi-ue-scopre-punti-deboli-sanzioni-oligarchi-AFEubwRB#U501178876932n3H" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><div class="x-anchor-content"><span class="x-graphic" aria-hidden="true"><i class="x-icon x-graphic-child x-graphic-icon x-graphic-primary" aria-hidden="true" data-x-icon-s="&#xf08e;"></i></span><div class="x-anchor-text"><span class="x-anchor-text-primary">VAI ALL'ARTICOLO COMPLETO</span></div></div></a></div></div><div class="x-col e28051-e9 mln7-5 mln7-7"><a class="x-image e28051-e10 mln7-a" href="https://www.dejalex.com/partner/armando-ambrosio/?lang=it" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/06/Armando-Ambrosio-ppl.jpg" width="200" height="250" alt="Placeholder Image" loading="lazy"></a></div></div></div></div></div></div></p>
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		<title>CRISI UCRAINA. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER DEFINIRE I REATI E LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/12/crisi-ucraina-le-proposte-della-commissione-per-definire-i-reati-e-le-sanzioni-per-la-violazione-delle-misure-restrittive-nei-confronti-della-russia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 11:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=25619</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Dando seguito alle proposte della Commissione del 25 maggio 2022<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, il Consiglio ha deciso di riconoscere la violazione delle misure restrittive nei confronti della Russia<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all&#8217;articolo 83, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Di conseguenza, in data 2 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> che mira a ravvicinare la definizione dei reati e delle sanzioni previste per tali violazioni.</p>
<p>La proposta trova la sua <em>ratio</em> nel fatto che gli Stati Membri differiscono in modo significativo non soltanto per quanto concerne la configurazione come reato della violazione del diritto dell&#8217;Unione in materia di misure restrittive, e bensì anche per quanto riguarda i sistemi sanzionatori stessi, di talché la medesima violazione potrebbe essere oggetto di sanzioni diverse, a livelli di applicazione diversi. In assenza di autorità giudiziarie e di contrasto che dispongano di risorse e strumenti adeguati ed efficaci per svolgere le proprie attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento della violazione delle misure restrittive, inoltre, le persone fisiche e giuridiche i cui beni sono stati congelati continuano a potervi accedere, vanificando così gli obiettivi di tali misure. Di conseguenza, la proposta della Commissione mira, da un lato, a garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell&#8217;Unione e, dall’altro, a migliorare l&#8217;efficacia dei sistemi nazionali di contrasto per favorire le indagini, le azioni penali e le sanzioni.</p>
<p>In primo luogo, la proposta individua gli <u>atti che costituiscono una violazione di una misura restrittiva</u>  quali, tra gli altri, i) mettere a disposizione o a vantaggio di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse economiche vietati, ii) omettere di congelare senza indebito ritardo fondi o risorse economiche appartenenti o posseduti da una persona, entità o organismo designati, iii) consentire a persone fisiche designate l&#8217;ingresso o il transito nel territorio di uno Stato Membro, iv) commerciare in beni o servizi la cui importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto sono vietati o limitati, e v) i comportamenti volti a eludere le misure restrittive nonché la violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti per svolgere determinate attività altrimenti vietate da tali misure. Tuttavia, non sono qualificate come reato le attività che riguardano la fornitura di beni o servizi per uso quotidiano e personale delle persone fisiche designate, quali prodotti alimentari e prodotti e servizi sanitari, o di piccole somme di denaro contante, qualora siano chiaramente limitate a soddisfare le esigenze umane di base di tali persone e dei loro familiari a carico<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>In secondo luogo, la proposta configura come reato non solo <u>l&#8217;istigazione, il favoreggiamento e il concorso</u> in relazione ai suddetti atti, e bensì anche <u>il tentativo</u> di commettere uno qualsiasi di essi<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p>In terzo luogo, la proposta disciplina le <u>sanzioni previste sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche</u>. Per quanto riguarda le <u>persone fisiche</u>, la proposta prevede che gli Stati Membri introducano livelli e tipi di sanzioni specifici per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell&#8217;Unione, fissando una soglia monetaria pari a 100.000 euro per distinguere i reati più gravi che dovrebbero essere punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Anche per quanto riguarda le <u>persone giuridiche</u> la proposta impone agli Stati Membri di adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive quali, tra le altre, ii) sanzioni pecuniarie (penali e non), ii) l’esclusione dall&#8217;accesso ai finanziamenti pubblici, iii) l&#8217;esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, e iv) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all&#8217;esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato. Gli Stati Membri, inoltre, devono adottare le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche che traggono vantaggio dalla commissione, da parte di altri, di reati in violazione delle misure restrittive dell&#8217;Unione siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al 5% del fatturato globale totale della persona giuridica nell&#8217;esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p>In quarto luogo, la proposta prevede sia <u>circostanze attenuanti </u><u>che</u><u> aggravanti</u>. Nel primo caso, si tratta delle ipotesi in cui l&#8217;autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato oppure a reperire prove<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Nel secondo caso, invece, si tratta delle ipotesi in cui il reato è stato commesso i) nell&#8217;ambito di un&#8217;organizzazione criminale, ii) da un fornitore di servizi professionale in violazione dei suoi obblighi professionali, iii) da un funzionario pubblico nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, e iv) da un&#8217;altra persona nell&#8217;esercizio di una funzione pubblica<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>In quinto luogo, la proposta stabilisce disposizioni sui <u>termini di prescrizione</u> al fine di consentire alle autorità competenti di indagare, perseguire e giudicare i reati oggetto della direttiva per un determinato periodo di tempo. Più particolarmente, gli Stati Membri devono fare in modo che le indagini, l&#8217;azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso. Gli Stati Membri, tuttavia, possono fissare un termine di prescrizione più breve, ma non inferiore a tre anni, purché lo stesso possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti. Gli Stati Membri, infine, devono provvedere affinché una pena superiore ad un anno di reclusione o, in alternativa, una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, irrogata a seguito di condanna definitiva possa essere eseguita per almeno cinque anni da tale data<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>La proposta, infine, introduce <u>disposizioni sulla giurisdizione</u>. Nello specifico, gli Stati Membri dovrebbero stabilire la propria giurisdizione per i reati commessi da persone giuridiche che hanno sede nel loro territorio e qualora i reati siano commessi a beneficio di una persona giuridica relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all&#8217;interno dell&#8217;Unione. Laddove, inoltre, un reato rientri nella giurisdizione di più Stati Membri, essi devono cooperare per determinare quale Stato Membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale, deferendo la questione, se del caso, a Eurojust<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>.<a href="applewebdata://EC8FC96E-2788-4CBC-AFCE-9B5E024316D7#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/Articolo_-Crisi-ucraina.-Le-proposte-della-Commissione-per-definire-i-reati-e-le-sanzioni-per-la-violazione-delle-misure-restrittive-nei-confronti-della-Russia.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e81ea06b-fb39-41dc-a394-31d60ed706ea">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d4d78963-fa90-4ca9-b924-ec0ccce7b161">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] L’articolo 83 TFUE al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.</em></p>
<p><em>Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.</em></p>
<p><em>In funzione dell&#8217;evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all&#8217;unanimità previa approvazione del Parlamento europeo&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn4">[4] Com. Comm. COM(2022) 684 final del 02.12.2022, <em>Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio </em><em>relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell&#8217;Unione</em>.</p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda l’articolo 3 della proposta.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda l’articolo 4 della proposta.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda l’articolo 5 della proposta.</p>
<p id="_ftn8">[8] Si veda l’articolo 7 della proposta.</p>
<p id="_ftn9">[9] Si veda l’articolo 9 della proposta.</p>
<p id="_ftn10">[10] Si veda l’articolo 8 della proposta.</p>
<p id="_ftn11">[11] Si veda l’articolo 12 della proposta.</p>
<p id="_ftn12">[12] Si veda l’articolo 11 della proposta.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/12/crisi-ucraina-le-proposte-della-commissione-per-definire-i-reati-e-le-sanzioni-per-la-violazione-delle-misure-restrittive-nei-confronti-della-russia/">CRISI UCRAINA. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER DEFINIRE I REATI E LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>LA CRISI UCRAINA E LA PROROGA DEL TEMPORARY FRAMEWORK</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/11/la-crisi-ucraina-e-la-proroga-del-temporary-framework/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 11:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/11/la-crisi-ucraina-e-la-proroga-del-temporary-framework/">LA CRISI UCRAINA E LA PROROGA DEL TEMPORARY FRAMEWORK</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 28 ottobre 2022, la Commissione Europea ha modificato<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> nuovamente il <em>Temporary Framework</em> adottato il 13 marzo 2022 per sostenere i settori e le imprese maggiormente colpiti dalla crisi ucraina<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, prorogandone le misure fino al 31 dicembre 2023.</p>
<p>La nuova modifica, che fa seguito a quella del 20 luglio 2022<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, si colloca nel solco delle numerose iniziative intraprese dalla Commissione per far fronte all’aumento dei prezzi di gas ed elettricità, garantendo così l&#8217;approvvigionamento energetico, quali, tra le altre, il progetto “REPowerEU”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, il regolamento sullo stoccaggio del gas<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, quello relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> nonché quello relativo ad un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell&#8217;energia<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p>In primo luogo, la Commissione ha <u>aumentato nuovamente i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato</u>, portandoli da 62.000 a 250.000 euro per le imprese che operano nel settore agricolo, da 75.000 a 300.000 euro per quelle che operano nei settori della pesca e dell&#8217;acquacoltura nonché da 500.000 a 2 milioni di euro per quelle che operano in tutti gli altri settori.</p>
<p>In secondo luogo, la Commissione ha introdotto una maggiore flessibilità per quanto riguarda il <u>sostegno alla liquidità alle imprese del settore energetico </u><u>nel quadro delle loro attività di negoziazione</u>. Più particolarmente, gli Stati Membri possono fornire alle controparti centrali o ai partecipanti diretti garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% sotto forma di garanzia finanziaria a condizione, tra le altre cose, di i) dimostrare la necessità di tale copertura sulla base di prove solide e specifiche, ii) giustificare l&#8217;importo delle garanzie, che in ogni caso non può superare quello necessario per coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 mesi successivi, iii) giustificare il periodo per il quale è concessa la garanzia, e iv) dimostrare in che modo le condizioni per la mobilitazione della garanzia terranno sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di rischio morale relative al beneficiario e all&#8217;intermediario finanziario.</p>
<p>In terzo luogo, la Commissione ha <u>aumentato la flessibilità e le possibilità di sostegno per le imprese colpite dall&#8217;aumento eccezionale dei costi dell&#8217;energia</u>, autorizzando gli Stati Membri a calcolarlo sulla base dei consumi passati o correnti di modo da tenere conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico nonché di garantire il proseguimento delle attività economiche.</p>
<p>In quarto luogo, la Commissione ha introdotto la possibilità di <u>concedere un sostegno temporaneo in linea con il Regolamento (UE) 2022/1854</u>, di modo da attenuare l&#8217;eccezionale aumento dei prezzi dell&#8217;energia elettrica riducendo il consumo legato a tecnologie di produzione di energia elettrica più costose. Di conseguenza, la Commissione considererà gli aiuti per una riduzione del consumo di energia elettrica compatibili con il mercato interno a condizione che gli stessi, tra le altre cose, i) contribuiscano al conseguimento dell&#8217;obiettivo di riduzione del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> e 4<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> del Regolamento (UE) 2022/1854, ii) siano concessi sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi e un <em>budget</em> previsionale, e iii) siano concessi nell&#8217;ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti <em>ex ante</em> che riducano al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche.</p>
<p><strong>La Commissione, infine, ha chiarito che il <u>sostegno alla ricapitalizzazione</u></strong> dovrà i) essere necessario, adeguato e proporzionato, ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato, e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e <em>bonus</em>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/11/Articolo_La-crisi-ucraina-e-la-proroga-del-Temporary-Framework.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Com. Comm. C(2022) 7945 final del 28.10.2022, <em>Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia a seguito dell&#8217;aggressione della Russia contro l&#8217;Ucraina</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c6eb96c4-1513-46e9-bfcd-580d3c999fa5">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3a6a29d3-b792-4056-958a-c41d29486512">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b1e69e79-e2a3-4e06-a3d6-a039d0761e5c">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, GUUE L 173 del 30.06.2022.</p>
<p id="_ftn6">[6] Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, GUUE L 206 del 08.08.2022.</p>
<p id="_ftn7">[7] Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell&#8217;energia, GUUE L 261I del 07.10.2022.</p>
<p id="_ftn8">[8] L’articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1854, intitolato “Riduzione del consumo lordo di energia elettrica”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Gli Stati membri si adoperano per attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn9">[9] L’articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, intitolato “Riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ciascuno Stato membro individua le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1<sup>o</sup> dicembre 2022 e il 31 marzo 2023&#8230;</em>”.</p>
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		<title>LA CRISI UCRAINA E L’OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/10/la-crisi-ucraina-e-lottavo-pacchetto-di-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 16:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutional and International Law]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Constitutional and International Law, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/10/la-crisi-ucraina-e-lottavo-pacchetto-di-sanzioni/">LA CRISI UCRAINA E L’OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 6 ottobre 2022, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali al fine di rispondere alla decisione della Federazione Russa di organizzare <em>referendum</em> illegali nelle parti delle regioni di Donetsk<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> attualmente occupate e di minacciare nuovamente di ricorrere ad armi di distruzione di massa.</p>
<p style="font-weight: 400;">In primo luogo, il nuovo pacchetto introduce ulteriori <u>restrizioni all&#8217;importazione</u><a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> per un valore pari a circa 7 miliardi di euro. Più particolarmente, a partire dal 30 settembre 2023 l&#8217;importazione di prodotti finiti o semilavorati originari o esportati dalla Russia sarà completamente vietata, mentre quelli sottoposti a trasformazione in uno Stato terzo e che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia saranno inclusi in tale divieto entro un anno<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Ulteriori restrizioni all&#8217;importazione, inoltre, sono imposte anche alla pasta di legno e alla carta, alle sigarette, alla plastica, ai prodotti cosmetici e agli elementi utilizzati nell&#8217;industria dei gioielli.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, il pacchetto introduce ulteriori <u>restrizioni all&#8217;esportazione</u> volte a ridurre l&#8217;accesso della Russia a prodotti militari, industriali e tecnologici, nonché la sua capacità di sviluppare il settore della difesa e della sicurezza. Nello specifico, non potranno più essere esportate i) le sostanze chimiche, agenti nervini e merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o che potrebbero essere utilizzati a tali fini<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, ii) il carbone e gli altri prodotti elencati nell&#8217;Allegato XXII del Regolamento 833/2014<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, e iii) le armi da fuoco ad uso civile, loro componenti essenziali e munizioni, i veicoli e gli equipaggiamenti militari, gli equipaggiamenti paramilitari nonché i pezzi di ricambio<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. Il pacchetto, inoltre, impone restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all&#8217;esportazione di ulteriori beni utilizzati nel settore dell&#8217;aviazione.</p>
<p style="font-weight: 400;">In terzo luogo, il pacchetto introduce due nuove <u>restrizioni per quanto riguarda le imprese statali</u>. Dal 22 ottobre 2022, infatti, i cittadini europei non potranno ricoprire cariche negli organi direttivi delle persone giuridiche, entità o organismi di cui all&#8217;allegato XIX del Regolamento 833/2014<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. All&#8217;elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione, inoltre, viene aggiunto<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> il registro del trasporto navale russo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, che non potrà pertanto più beneficiare di alcun tipo di beneficio economico nè delle autorizzazioni concesse dagli Stati Membri conformemente alla normativa europea.</p>
<p style="font-weight: 400;">In quarto luogo, il pacchetto inasprisce i divieti attualmente esistenti in materia di <u>servizi finanziari, di consulenza informatica e altri servizi alle imprese</u>. Più particolarmente, il limite dei 10.000 euro precedentemente previsto per i servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è stato rimosso, di talché questi ultimi sono ora vietati indipendentemente dal loro importo<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.Il pacchetto, inoltre, amplia la portata dei servizi che non possono più essere forniti al governo russo o a persone giuridiche stabilite in Russia, includendovi anche i servizi di architettura e di ingegneria<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, quelli di consulenza informatica<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a> nonché quelli di consulenza giuridica<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In quinto luogo, il pacchetto pone le basi del quadro giuridico necessario per attuare l’<u>accordo sul prezzo del petrolio</u> raggiunto dal G7 in data 2 settembre 2022. Di conseguenza, mentre il bando sulle importazioni di petrolio greggio russo trasportato per via marittima rimane pienamente in vigore, l’accordo sul prezzo, che entrerebbe in vigore dopo il 5 dicembre 2022 per il greggio e dopo il 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi raffinati, consentirebbe agli operatori europei di garantire il trasporto di petrolio russo verso Stati terzi a condizione che il prezzo rimanga al di sotto di un tetto prestabilito<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">In sesto luogo, il pacchetto introduce<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a> <u>nuovi nominativi nell&#8217;elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni</u>, inserendovi i) i soggetti coinvolti nell&#8217;occupazione russa, nell&#8217;annessione illegale e nei <em>referendum</em> fittizi nei territori occupati delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhya, ii) ulteriori individui che operano nel settore della difesa, tra cui alti funzionari e ufficiali militari, e iii) le imprese che sostengono le forze armate russe.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il pacchetto, infine, introduce<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a> un nuovo criterio per l’inserimento nell&#8217;elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al Regolamento 269/2014, prevedendo la possibilità di sanzionare anche coloro che agevolano le violazioni del divieto di aggirare le sanzioni</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/Articolo_La-crisi-ucraina-e-lottavo-pacchetto-di-sanzioni.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Ossia Kherson, Luhansk e Zaporizhzhya.</p>
<p id="_ftn2">[2] Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 259I del 06.10.2022.</p>
<p id="_ftn3">[3] Si veda il nuovo articolo 3 octies del Regolamento (UE) 2022/1904.</p>
<p id="_ftn4">[4] Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), <em>GUUE L 30 del 31.01.2019.</em></p>
<p id="_ftn5">[5] Si veda il nuovo articolo 3 undecies del Regolamento (UE) 2022/1904.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda il nuovo articolo 2 bis bis del Regolamento (UE) 2022/1904.</p>
<p id="_ftn7">[7] Si veda il nuovo articolo 5 bis bis del Regolamento (UE) 2022/1904.</p>
<p id="_ftn8">[8] Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, <em>GUUE L 259I del 06.10.2022.</em></p>
<p id="_ftn9">[9] Il registro è un organismo interamente statale che svolge attività connesse alla classificazione e all&#8217;ispezione, anche nel settore della sicurezza, di navi e imbarcazioni russe e non russe.</p>
<p id="_ftn10">[10] Si veda il nuovo articolo 5 ter del Regolamento (UE) 2022/1904.</p>
<p id="_ftn11">[11] Tali servizi comprendono sia quelli in senso stretto che quelli integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio nonché i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all&#8217;ingegneria.</p>
<p id="_ftn12">[12] I servizi di consulenza informatica comprendono sia i servizi relativi all&#8217;installazione di <em>hardware</em> informatici, ivi compresi quelli di assistenza ai clienti, che quelli di realizzazioni informatiche, ivi compresi tutti i servizi che comportano servizi di consulenza relativi allo sviluppo e alla realizzazione di <em>software</em>.</p>
<p id="_ftn13">[13] I servizi di consulenza giuridica includono i) l&#8217;offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l&#8217;applicazione o l&#8217;interpretazione della legge, ii) la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi, e iii) la preparazione, l&#8217;esecuzione e la verifica di documenti giuridici.</p>
<p id="_ftn14">[14] Si veda il nuovo articolo 3 quindecies del Regolamento (UE) 2022/1904</p>
<p id="_ftn15">[15] Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina, GUUE L 259I del 06.10.2022.</p>
<p id="_ftn16">[16] Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina, GUUE L 259I del 06.10.2022.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/10/la-crisi-ucraina-e-lottavo-pacchetto-di-sanzioni/">LA CRISI UCRAINA E L’OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRISI UCRAINA E DOMANDE DI VISTO. I NUOVI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/10/crisi-ucraina-e-domande-di-visto-i-nuovi-orientamenti-della-commissione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 16:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Mobility, Perspectives</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/10/crisi-ucraina-e-domande-di-visto-i-nuovi-orientamenti-della-commissione/">CRISI UCRAINA E DOMANDE DI VISTO. I NUOVI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">Facendo seguito all&#8217;accordo raggiunto dai ministri degli Affari esteri il 31 agosto 2022, in data 9 settembre 2022 la Commissione ha presentato degli Orientamenti<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> per aiutare i consolati degli Stati Membri ad attuare un approccio comune e coordinato al trattamento delle domande di visto presentate da cittadini russi e a riesaminare quelli corso di validità detenuti da cittadini russi.</p>
<p style="font-weight: 400;">Gli Orientamenti trovano la loro <em>ratio</em> nel fatto che dopo che il Consiglio ha deciso di sospendere l&#8217;accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l&#8217;Unione Europea e la Russia<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, gli Stati Membri dispongono di una ampia discrezionalità e di un maggiore controllo nel trattamento delle domande di visto di breve durata presentate da cittadini russi, ciò che rende necessario garantire coerenza, chiarezza e trasparenza durante le procedure in qualsiasi sede consolare.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dovendo far fronte ad una notevole riduzione delle loro capacità di trattare le domande di visto per soggiorni di breve durata presentate da cittadini russi a seguito dell&#8217;espulsione del personale consolare e diplomatico di molti Stati Membri da parte delle autorità russe, i consolati potrebbero dover adattare le relative procedure sfruttando appieno le possibilità esistenti nell&#8217;ambito dal Codice europeo dei visti<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> per esercitare un maggiore controllo sulle domande, considerando i maggiori rischi per la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico degli Stati Membri derivanti dall’attuale contesto di crisi. A tale scopo, i consolati potrebbero i) dare una priorità più bassa, nell&#8217;assegnare gli appuntamenti<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, ai richiedenti che non hanno motivi essenziali per viaggiare, ii) prorogare l’attuale termine di decisione sulle domande di visto, portandolo dai 15 giorni previsti nei casi normali ai 45 giorni consentiti qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, e iii) richiedere documenti non inclusi nell&#8217;elenco di prassi per garantire un elevato livello di controllo, in particolare in casi di possibili minacce alla politica pubblica, all&#8217;ordine pubblico e alle relazioni internazionali.</p>
<p style="font-weight: 400;">In secondo luogo, uno Stato Membro può chiedere di essere previamente consultato prima che un altro Stato rilasci il visto ad un cittadino russo per motivi di minaccia per l&#8217;ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali, potendovisi opporre su base individuale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. Laddove venisse comunque rilasciato, tale visto avrà validità limitata al territorio dello Stato Membro di rilascio, non consentendo l&#8217;accesso all&#8217;intero spazio Schengen<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nell&#8217;attuale situazione di sicurezza, inoltre, i consolati degli Stati Membri dovrebbero effettuare un <strong>controllo minuzioso, focalizzandosi in particolare sul</strong> verificare se i cittadini russi che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata possano essere considerati una minaccia all&#8217;ordine pubblico, alla sicurezza interna o alle relazioni internazionali di uno Stato Membro<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, rifiutando il visto in tale eventualità cosi come laddove sussista un dubbio sull&#8217;intenzione del richiedente di lasciare il territorio dell&#8217;Unione al termine del soggiorno consentito. Del pari, gli Stati Membri dovrebbero adottare un approccio rigoroso anche nel <strong>riesaminare i visti per soggiorni di breve durata</strong><strong> </strong><strong>in corso di validità già rilasciati a cittadini russi</strong>, revocandoli laddove le condizioni di rilascio non siano più soddisfatte.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda i<strong> visti per ingressi multipli</strong> con periodi di validità lunghi<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, infine, gli Stati Membri dovrebbero <strong>astenersi dal rilasciarli in quanto,</strong> nel lungo periodo, i cittadini russi potrebbero non essere più in grado di soddisfare le condizioni per entrare nell&#8217;Unione.</span><span style="font-weight: 400;"> In ogni caso, l’Unione rimarrà aperta ai richiedenti russi che viaggiano per motivi essenziali, in particolare familiari di cittadini europei, giornalisti, dissidenti e rappresentanti della società civile</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/Articolo_Crisi-ucraina-e-domande-di-visto.-I-nuovi-orientamenti-della-Commissione.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Com. Comm. C(2022) 6596 final dal 09.09.2022, <em>Communication from the Commission </em><em>providing guidelines on general visa issuance in relation to Russian applicants following Council Decision (EU) 2022/1500 of 9 September 2022 on the suspension in whole of the application of the Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7a7da7fd-7ac3-4ffa-b264-766117d9025a">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, <em>GUUE L 243 del 15.09.2009.</em></p>
<p id="_ftn4">[4] L’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Modalità pratiche per la presentazione delle domande”, al paragrafo 2 dispone: “<em>&#8230; </em><em>I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. L’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn5">[5] L’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Decisione sulla domanda”, ai paragrafi 1-2 dispone: “<em>&#8230; </em><em>La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell’articolo 19.</em></p>
<p><em>Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn6">[6] L’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri”, al paragrafo 1 dispone “<em>&#8230; </em><em>Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel corso dell’esame di domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn7">[7] L’articolo 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Rilascio di un visto con validità territoriale limitata”, al paragrafo 1 lettera a) dispone:“<em>&#8230; </em><em>I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:</em></p>
<p><em>a) quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:</em></p>
<p><em>i) derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;<br /></em><em>ii) rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22; oppure</em></p>
<p><em>iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell’articolo 22&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn8">[8] Si veda l’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio”.</p>
<p id="_ftn9">[9] L’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Rilascio di un visto uniforme”, al paragrafo 2 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Fermo restando l’articolo 12, lettera a), i visti per ingressi multipli sono rilasciati con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni se ricorrono le seguenti condizioni:</em></p>
<p><em>a) il richiedente dimostra la necessità o giustifica l’intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della sua situazione professionale o familiare, come nel caso di gente d’affari, funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea, rappresentanti di organizzazioni della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini dell’Unione, familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri e marittimi; e<br /></em><em>b) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione economica nel paese d’origine e l’effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto&#8230;</em>”.</p>
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		<title>CRISI UCRAINA, VISTI E PASSAPORTI. LE NUOVE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2022/10/crisi-ucraina-visti-e-passaporti-le-nuove-proposte-della-commissione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 17:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine and international sanctions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Mobility, Perspectives</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 6 settembre 2022, la Commissione ha presentato due nuove proposte in risposta ai rischi e alle minacce crescenti che incombono sugli interessi di sicurezza dell&#8217;Unione e degli Stati Membri a causa dell&#8217;aggressione militare della Russia nei confronti dell&#8217;Ucraina.</p>
<p style="font-weight: 400;">La <u>prima proposta</u><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> riguarda la sospensione completa dell&#8217;Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l&#8217;Unione Europea e la Russia<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, in vigore dal 1° giugno 2007 al fine di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell&#8217;Unione e della Federazione russa per soggiorni previsti non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.</p>
<p style="font-weight: 400;">La proposta trova la sua <em>ratio</em> nel fatto che uno Stato come la Russia, che porta avanti una guerra di aggressione, non dovrebbe beneficiare di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti fintantoché tale situazione persisterà, in quanto la sua politica è inconcepibile con un rapporto di fiducia con l’Unione, che aveva già parzialmente sospeso l’Accordo nei confronti di funzionari e imprenditori russi nell’ambito del primo pacchetto di sanzioni<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Poiché, tuttavia, dall&#8217;inizio dell&#8217;aggressione russa contro l&#8217;Ucraina la situazione è peggiorata, con tragiche conseguenze umanitarie per i civili e la distruzione su vasta scala di infrastrutture cruciali, la proposta sospenderà<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> <em>in toto</em> le agevolazioni previste dall&#8217;accordo per i cittadini russi e relative ai documenti giustificativi che il richiedente deve presentare prima del viaggio, all&#8217;ammontare dei diritti per il trattamento del visto, al rilascio del visto per più ingressi nonché ai termini per il trattamento delle domande di visto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Più particolarmente, i) i diritti per i visti aumenteranno da 35 a 80 euro per tutti i richiedenti, ii) il termine <em>standard</em> entro il quale i consolati devono decidere in merito alle domande di visto passerà da 10 a 15 giorni e potrà essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni in casi individuali in cui sia necessario un esame approfondito della domanda, iii) i visti validi per ingressi multipli saranno rilasciati sulla base delle norme del c.d. “Codice dei visti”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, e iv) con la domanda di visto i richiedenti dovranno presentare l&#8217;elenco completo dei documenti giustificativi, non beneficiando più di quello semplificato previsto dall&#8217;Accordo di facilitazione del rilascio dei visti<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">La proposta dovrà ora essere esaminata e adottata dal Consiglio, per poi entrare in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione Europea ed essere notificata alla Russia al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore.</p>
<p style="font-weight: 400;">La <u>seconda proposta</u><a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, invece, riguarda un approccio comune per il non riconoscimento dei passaporti russi rilasciati in regioni straniere occupate.</p>
<p style="font-weight: 400;">Dall&#8217;annessione della Crimea, infatti, la Russia ha rilasciato passaporti ai relativi residenti, e in tempi più recenti ha iniziato ad estendere tale pratica ad altre zone dell&#8217;Ucraina non controllate dal governo, violando così il diritto internazionale nonché l&#8217;integrità territoriale, la sovranità e l&#8217;indipendenza dell&#8217;Ucraina. Di conseguenza, la Commissione ha proposto di non riconoscere i passaporti russi rilasciati in regioni straniere occupate ai fini del rilascio del visto e dell&#8217;attraversamento delle frontiere esterne dell&#8217;Unione.</p>
<p style="font-weight: 400;">Più particolarmente, la Commissione stilerà un elenco di documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni straniere occupate, che non dovrebbero essere riconosciuti ai fini dell&#8217;ingresso nello spazio Schengen, introducendo così un approccio vincolante, applicabile in tutti gli Stati Membri, che sostituirà le azioni volontarie adottate a livello nazionale a partire dall&#8217;annessione della Crimea.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">La proposta dovrà ora essere discussa dal Parlamento e dal Consiglio, per poi entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/12/Articolo_Crisi-ucraina-visti-e-passaporti.-Le-nuove-proposte-della-Commissione.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":10}}} -->
<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Com. Comm. COM(2022) 661 final del 06.09.2022, <em>Proposta di Decisione del Consiglio sulla sospensione totale dell&#8217;applicazione dell&#8217;accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell&#8217;Unione europea e della Federazione russa</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa, GUUE L 129 del 17.05.2007.</p>
<p id="_ftn3">[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c45c0a30-1646-42c9-a7e0-d86d698a06f9">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn4">[4] L’articolo 15 dell’Accordo, intitolato “Clausole finali”, al paragrafo 5 dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn5">[5] Dec. Comm. C(2016) 3347 final del 06.06.2016 che stabilisce l&#8217;elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione russa.</p>
<p id="_ftn6">[6] Si veda l’articolo 4 dell’Accordo, intitolato “Documenti giustificativi delle finalità di viaggio”.</p>
<p id="_ftn7">[7] Com. Comm. COM(2022) 662 final del 06.09.2022, <em>Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the non-recognition of Russian travel documents issued in occupied foreign regions</em>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2022/10/crisi-ucraina-visti-e-passaporti-le-nuove-proposte-della-commissione/">CRISI UCRAINA, VISTI E PASSAPORTI. LE NUOVE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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