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	<title>Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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	<title>Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism Archives - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</title>
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		<title>WINTER OLYMPICS ARE OFF TO THE RACES, BUT THE SLALOM THROUGH AMBUSH MARKETING HAS ALREADY BEGUN</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2026/02/winter-olympics-are-off-to-the-races-but-the-slalom-through-ambush-marketing-has-already-begun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[team valletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Beneduci]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />The article by Giulia Beneduci on Lexology</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2026/02/winter-olympics-are-off-to-the-races-but-the-slalom-through-ambush-marketing-has-already-begun/">WINTER OLYMPICS ARE OFF TO THE RACES, BUT THE SLALOM THROUGH AMBUSH MARKETING HAS ALREADY BEGUN</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>On January 30, opening date of the Milano-Cortina 2026 Winter Olympic Village, the so-called “<em>Games Period</em>” began. Throughout such term (which will end on February 24, two days after the Closing Ceremony), the <strong>Key Principles of the International Olympic Committee</strong> (<strong>IOC</strong>) are applicable to govern the use of participants&#8217; images in advertising<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>Just on that date, the Italian Competition Authority (<strong>AGCM</strong>) issued a press release whereby, upon a complaint filed by the Special Antitrust Unit of the Italian Financial Police (<em>Guardia di Finanza</em>), it had launched an<strong> investigation </strong>against a company for <strong>ambush marketing </strong>in relation to the <strong>Milano-Cortina 2026 </strong>Olympic and Paralympic Winter Games<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. That company – who is not among the official sponsors – seems to have published online advertisements, including on major social networks, frequently showing – also in combination with its own distinctive signs – the Olympic symbol (the five coloured rings) and/or the hashtags <em>#MilanoCortina </em>and <em>#MilanoCortina2026</em>. As part of this conduct, the company also engaged influencers and advertised a line of clothing named <em>Cortina a colori</em> (namely <em>Cortina in colour</em>).</p>
<p>The AGCM investigation, opened in conjunction with interim measure proceedings for the provisional removal of the advertisements at stake, is grounded on the apparently unlawful direct association between the company’s brand and the Games, in breach of Article 10 of <strong>Decree-Law no. 16/2020</strong> (Decree-Law)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Let us take a step backwards to recall the <em>ad hoc</em> <strong>national legislation on ambush marketing</strong>, which was issued in consideration of the urgent need to strengthen the regulatory framework to counter free riding and protect well-known marks in the field of sports, as well as the specific commitments made to the IOC for Milano Cortina 2026.</p>
<p>Article 10 expressly prohibits <strong>free-riding</strong> <strong>activities</strong>, described as “<em>parasitic, fraudulent, deceptive or misleading advertising and marketing activities, carried out in relation to the organization of sporting events or trade fairs of national or international importance, that are not authorized by the organizers and are intended to obtain an economic or competitive advantage”</em> (para.1). This definition illustrates the concept of ambush marketing. A specific list of banned free-riding activities is then supplied (para.2):</p>
<ol>
<li>the creation of an even indirect link between a trademark or other distinctive sign and the event, likely to mislead the public as to the identity of the official sponsors;</li>
<li>the false representation or declaration in one&#8217;s advertising of being an official sponsor of the event;</li>
<li>the promotion of one&#8217;s trademark or other distinctive sign through any action, not authorized by the organizer, that is likely to attract the attention of the public, carried out during the event and likely to give the public the false impression that the person performing the action is a sponsor;</li>
<li>the sale and advertising of products or services unlawfully branded, even only in part, with the logo of the event or with other distinctive signs likely to mislead the public about the logo itself and create the erroneous perception of a connection with the event, its organizer or sponsors.</li>
</ol>
<p>Arguably, the conduct that is being investigated by AGCM would fall under letter/s a) and/or d) in particular.</p>
<p>Moreover, the conduct would be covered by the timeframe of application of the prohibitions under Article 10, which runs from the date of registration of the official logos or trademarks of the event until the 180<sup>th</sup> day following the official end date of the latter (Art.11). Hence, the investigated company risks an administrative fine ranging between Euro 100,000 and Euro 2.5 million (Art.12).</p>
<p>The application of the Decree-Law to this case would not be a <em>première</em>. By <strong>decision no. 30099 of 29 March 2022</strong><a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, the <strong>AGCM</strong> found that a well-known company active in the field of e-commerce had put in place a free-riding advertising activity surrounding the international soccer event UEFA Euro 2020. More particularly, the Financial Police had reported the presence, in a square in Rome where UEFA had set up the official Football Village, of a large-scale billboard featuring the claim “<em>Who will be the winner?</em>”, the name of the company, images of the 24 flags of the countries participating in the tournament and a white football t-shirt bearing the company’s logo.</p>
<p>The fine was inflicted in the minimum amount set out by the Decree-Law, in consideration, among others, of the limited geographical diffusion of the message (one billboard affixed in a single square) and the circumstance that it was the first enforcement of the new provisions after their entry into force. Neither of these circumstances could be relied on in the pending case; in particular, one may observe that running ads on the Internet entails an indefinite, potentially very large, territorial reach.</p>
<p>It is moreover noted that, as likewise specified in the Decree-Law (Art.13), the new rules do not preclude the enforcement of <strong>other legal provisions applying to the same free-riding conducts</strong>. As IP practitioners know, ambush marketing can be addressed within the framework of several pre-existing sets of provisions, especially the following.</p>
<ul>
<li><strong>Trademark law</strong>, with respect to the distinctive signs of the event (under the Industrial Property Code for national trademarks; under Regulation (EU) 2017/1001 for EU trademarks). This remedy may prove of limited effectiveness, considering the weak distinctive character of the trademarks concerned (inasmuch as they identify/describe the hosting town or the type of sporting event concerned), and furthermore considering that the ambusher does not necessarily reproduce or imitate the organizer&#8217;s logo/name.</li>
<li><strong>Unfair competition</strong>, under art. 2598 of the Italian Civil Code, chiefly for misappropriation of merits and/or non-compliance with principles of professional fairness, provided that the ambusher qualifies as a “competitor”.</li>
<li><strong>Fairness in advertising</strong>, in particular under the Code of the Advertising Self-Regulation Institute (IAP Code), which is binding on those having accepted it directly or indirectly; and/or under Legislative Decree no. 145 of 2 August 2007 (on misleading advertising), as for relations between entrepreneurs/professionals; and/or under the provisions of the Italian Consumer Code on unfair commercial practices to the detriment of consumers.</li>
</ul>
<p>In real-life cases – unless in presence of “hardcore” ambush marketing, characterized by a direct association with the event through an explicit use of its official signs – drawing a clear line between legitimate and unlawful marketing initiatives may not be obvious. The borderline becomes blurred when it comes to <strong>marketing strategies where the connection established between the non-sponsor brand and the event is more indirect. </strong>This happens, for instance, in the case of so-called <em>coat-tail ambushing</em>, which leverages the sponsorship of a prominent participant in the event (individual athlete or whole team, coach, trainer or official), in order for the brand to gain visibility bypassing the payment of the event sponsorship fees.</p>
<p>According to the Decree-Law, conduct carried out performing <strong>sponsorship agreements with individual athletes</strong>, teams, artists or participants authorized to the event does not constitute free-riding advertising (Art.10, para.3).  However, the engagement of participants in commercial activities around the event, especially the use of their personal image in advertising by non-sponsors/non-partners of the event, remains a delicate issue.</p>
<p>As for the upcoming 2026 Winter Olympics, the abovementioned <strong>IOC Key Principles </strong>provide that “<em>All Participants are permitted to promote their sponsors, and all sponsors are permitted to use Participant Images (in each case including Olympic Partners and Non-Olympic Partners), during the Games Period</em> …”, but “… <em>in accordance with the following Principles</em>”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, the implementation of which is a shared competence between the National Olympic Committee (for Italy, the CONI) and the Organizing Committee (for the upcoming Winter Olympics, <em>Fondazione Milano Cortina</em>).</p>
<p>Looking at the Principles, one reads that during the Game Period <strong>Non-Olympic Partners</strong> are allowed to use participants’ images for advertising<strong> subject to specific conditions</strong>. In addition to (i) obtaining the necessary consents from the participants concerned and (ii) respecting certain policies on activities that are incompatible with the Olympic values (for example, sponsorships connected with tobacco or prohibited drugs are banned), the advertising needs to (iii) avoid the use of any “<em>Olympic Properties</em>” and (iv) constitute “<em>Generic Advertising</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p>The list of <strong>Olympic Properties</strong> is extensive and detailed, including in particular: the Olympic symbol; the Olympic-related registered trademarks; the emblem, mascots, pictograms and graphics of the Games; the name of the host city along with the year of the Games (i.e. <em>Milano Cortina 2026</em>); the very words <em>Olympic</em>, <em>Olympics</em>,<em> Olympic Games</em>, etc.; names and emblems of Olympic teams (such as <em>Italia team</em>); the Olympic motto; films, musical/artistic works and designs created by the organizers; as well as “<em>any other symbols, designs, works, words or expressions that are translations of, or which could be confused with, those listed above</em>”.</p>
<p>In order for a marketing campaign to qualify as <strong>Generic Advertising</strong>, three cumulative requirements need to be met: that (i) the only connection between the Olympic Movement and the relevant marketing activity is the use of the image of a participant in advertising; (ii) the advertising has been on the market for at least 90 days prior to the Games Period, and (iii) the advertising has been run consistently and not materially escalated during the Games Period. Criteria (ii) and (iii) apply with a degree of flexibility, with exemptions to be considered by IOC on a case-by-case basis. In any event, within a specific deadline, Non-Olympic Partners are expected to have <strong>notified </strong>the IOC (or the relevant National Olympic Committee, in case of single-territory campaigns) of their Generic Advertising, so that the organizers are made aware of the planned activity, can verify its compliance and supply their feedback (for social media advertising, it is sufficient to describe the planned nature and content thereof, without the need to provide notice of each individual post).</p>
<p>Interestingly, still based on the IOC Key Principles, <strong>congratulatory advertising</strong> (either supporting an athlete/team or praising them for achievements at the Games), is not regarded as amounting to Generic Advertising, because of its “<em>intrinsic connection with Milano Cortina 2026</em>”. Non-Olympic Partners may undertake congratulatory advertising before and after the Games Period, but without using any Olympic Properties; brands of sporting goods participating in a specific project involving the <em>World Federation of the Sporting Goods Industry</em> (WFSGI Project) may do it (in the manner set out within the WFSGI Project itself) at any time, including during the Games Period.</p>
<p>On the whole, this set of limited restrictions is aimed at maintaining the distinctiveness of the official Olympic marketing programmes and supporting the funding of global athlete participation (the IOC runs an international marketing programme based on the principle of solidarity, to ensure that all teams are adequately funded to be able to join the Olympics)<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p>To facilitate the implementation of the Key Principles, the IOC issued an<strong> Illustrative Guidance </strong>dedicated to<strong> Non-Olympic Partners</strong><a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, containing a series of practical examples distinguishing between allowed and non-allowed initiatives, with images and brief explanations. The Guidance is relevant for advertising activities that cover more than one country, while those targeting only one territory are subject to the rules of that country’s National Olympic Committee and/or the relevant Organizing Committee.</p>
<p>The <strong>CONI </strong>has actually published its own<strong> Guidelines</strong><a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. Besides, <strong><em>Fondazione Milano Cortina 2026</em></strong> has issued, among other information on the protection of Intellectual Property in relation to the Games<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, specific <strong>Guidelines</strong> addressed to<strong> shopkeepers</strong><a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Basically, business owners can create a welcoming atmosphere (for example, using country flags, generic references to sports and neutral messages such as “<em>Let’s celebrate sport!</em>”), but without suggesting an official association with the Games. Rather, the Guidelines require a non-sponsor business to refrain from creating installations, shop windows, corners or other structures reproducing the trademarks of Milano Cortina 2026 or showing an excessive similarity to the graphics of the Games, in a way that suggests an official affiliation or association. For retailers whose stores are located within 500 meters of the competition venues and whose media exposure could be significant, the principle of continuity (so-called <em>business-as-usual</em> rule) applies.</p>
<p>To sum up, the upcoming 2026 Winter Games ought to also supply a sort of fresh legal playground. Within the multi-layer legal framework outlined above it could be instructive to see, on the one hand, whether organizers and sponsors will resort to the remedies available to them, and to which ones, to root out unlawful ambush marketing; and, on the other hand, whether marketing offices and agencies of non-sponsor businesses will succeed in being creative and ride the wave of enthusiasm surrounding the Olympics without slipping into infringement and/or free-riding practices, first and foremost in the digital landscape.  </p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-04_Articolo_Ambush-marketing-e-olimpiadi-invernali.docx"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download the article</a></p>
<hr />
<div style="font-size: 10px;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> The IOC Key Principles are set out in the document entitled <em>“Commercial </em><em>Opportunities for Participants during the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026”</em>, available in the website<em> www.olympics.com</em> at this <a href="https://img.olympics.com/images/image/private/w_auto/primary/x4zcbryvx3cxnib3s1yl">LINK</a>. Separate rules apply to the Paralympic Games.<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Press release available in the AGCM website, at this <a href="https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2026/1/PV23">LINK</a>. <a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Decree-Law no. 16 of 11 March 2020, <em>“Disposizioni urgenti per l&#8217;organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 &#8211; 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”</em>, converted with amendments by Law no. 31 of 8 May 2020. <a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> For a more in-depth analysis of this decision, see our previous article available at this <a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2022/05/Article_Ambush-marketing-Zalando-EURO-2020.pdf">LINK</a>. The challenge against the decision was rejected both by the Regional Administrative Court of Lazio in 2023 and, in second instance, by the Council of State in 2025. <a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> See Footnote 1. The IOC Key Principles are applicable further to <strong>By-law 3</strong> to <strong>Rule 40</strong> of the Olympic Charter (<a href="https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/IOC-Publications/EN-Olympic-Charter.pdf">LINK</a>): “<em>Competitors, team officials and other team personnel who participate in the Olympic Games may allow their person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games in accordance with the principles determined by the IOC Executive Board</em>.” (By-law 3 to Rule 40); “<em>All competitors, team officials or other team personnel in the Olympic Games shall enjoy freedom of expression in keeping with the Olympic values and the Fundamental Principles of Olympism, and in accordance with the Guidelines determined by the IOC Executive Board</em>.” (Rule 40.2). <a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> The Principles also require compliance with any Generic Advertising rules of the relevant National Olympic Committee. <a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> As explained in pages 3 and 4 of the document mentioned above, in Footnote 1. <a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Such IOC Illustrative Guidance is available in the website<em> www.olympics.com</em>, at this <a href="https://img.olympics.com/images/image/private/w_auto/primary/seegqgtggklwx5cydesl">LINK</a>. <a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> See <em>Linee Guida Rule 40 e Ambush Marketing per Partecipanti a Milano Cortina 2026 e Aziende Non Sponsor</em>, available in the CONI website at this <a href="https://www.coni.it/images/Milano_Cortina_2026/Rule40_MilanoCortina2026.pdf">LINK</a>. <a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Such information can be found in the website<em> www.olympics.com</em>, at this <a href="https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026/intellectual-property-protection">LINK</a>. A specific document on <em>Brand Protection </em>is also available: <a href="https://gstatic.olympics.com/s3/mc2026/documents/Documents/Section%201/250609_MICO26_BRAND%20PROTECTION_A3_ENG.pdf">LINK</a>. <a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <em>Linee Guida Esercenti e Commercianti</em> available in the website<em> www.olympics.com</em>, at this <a href="https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/intellectual-property-protection">LINK</a>.</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2026/02/winter-olympics-are-off-to-the-races-but-the-slalom-through-ambush-marketing-has-already-begun/">WINTER OLYMPICS ARE OFF TO THE RACES, BUT THE SLALOM THROUGH AMBUSH MARKETING HAS ALREADY BEGUN</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DE BERTI JACCHIA WITH NJF SPORTS &#038; MEDIA IN THE JOINT VENTURE PROJECT WITH THE ITALIAN WOMEN’S VOLLEYBALL LEAGUE (LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE)</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2025/10/de-berti-jacchia-with-njf-sports-media-in-the-joint-venture-project-with-the-italian-womens-volleyball-league-lega-pallavolo-serie-a-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[team valletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 16:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Terragni]]></category>
		<category><![CDATA[Benedetta Mazzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Corba Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate and Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspare Roma]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />The deal was handled by Andrea Terragni, Claudio Corba Colombo and Benedetta Mazzotti</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2025/10/de-berti-jacchia-with-njf-sports-media-in-the-joint-venture-project-with-the-italian-womens-volleyball-league-lega-pallavolo-serie-a-femminile/">DE BERTI JACCHIA WITH NJF SPORTS & MEDIA IN THE JOINT VENTURE PROJECT WITH THE ITALIAN WOMEN’S VOLLEYBALL LEAGUE (LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE)</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p data-start="168" data-end="494"><strong data-start="168" data-end="237">De Berti Jacchia assisted NJF Sports &amp; Media Limited</strong>, an investor specializing in sports, media, and technology, with expertise in the exploitation and maximization of commercial and sports rights, in the joint venture project with the <em data-start="421" data-end="455">Lega Pallavolo Serie A Femminile</em> (Italian Women’s Volleyball League).</p>
<p data-start="496" data-end="914">The deal concerns the management and commercialization, through a newly established vehicle, of the audiovisual and commercial rights related to the sports competitions organized by the League – as representative of the associated clubs – from the 2025/2026 to the 2035/2036 seasons. These currently include the Serie A1 and A2 Championships, the A1 and A2 Italian Cups, the Italian Super Cup, and the All Star Game.</p>
<p data-start="916" data-end="1290">The transaction represents a decisive step toward the modernization and enhancement of the media sector, laying the groundwork for a project which, starting from the 2026/2027 season, envisages free broadcasting of all matches on major platforms and integrated management of media and marketing rights, with the goal of developing and promoting Italian women’s volleyball.</p>
<p data-start="1292" data-end="1651">De Berti Jacchia assisted NJF Sports &amp; Media Limited on all legal and tax aspects of the deal with a team composed of partners <strong data-start="1419" data-end="1438">Andrea Terragni</strong> and <strong data-start="1443" data-end="1468">Claudio Corba Colombo</strong>, respectively for intellectual property and corporate matters, supported by senior associate <strong data-start="1562" data-end="1584">Benedetta Mazzotti</strong>. <strong data-start="1586" data-end="1601">Tax aspects</strong> were handled by partner <strong data-start="1626" data-end="1648">Massimiliano Gazzo</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" data-start="1292" data-end="1651"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2025/11/20251007-De-Berti-Jacchia-Rassegna-NJF-Lega-Serie-A-Pallavolo.pdf"><i  class="x-icon x-icon-link" data-x-icon-s="&#xf0c1;" aria-hidden="true"></i> Download the press review.</a></p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2025/10/de-berti-jacchia-with-njf-sports-media-in-the-joint-venture-project-with-the-italian-womens-volleyball-league-lega-pallavolo-serie-a-femminile/">DE BERTI JACCHIA WITH NJF SPORTS &#038; MEDIA IN THE JOINT VENTURE PROJECT WITH THE ITALIAN WOMEN’S VOLLEYBALL LEAGUE (LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE)</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE E DIRITTO EUROPEO. IL RINVIO PREGIUDIZIALE DEL TAR LAZIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/10/sanzioni-sportive-diritto-europeo-rinvio-corte-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 10:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=30303</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Leisure,  Sports, Sponsoring and Tourism, Litigation</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/10/sanzioni-sportive-diritto-europeo-rinvio-corte-giustizia/">SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE E DIRITTO EUROPEO. IL RINVIO PREGIUDIZIALE DEL TAR LAZIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 6 giugno 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) ha sollevato dinnanzi alla Corte di Giustizia <u>tre questioni pregiudiziali</u> relative alla compatibilità della disciplina nazionale in materia di sanzioni disciplinari sportive<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> con il diritto europeo. Le questioni traevano origine dal ricorso con cui due ex membri del Consiglio di Amministrazione della <em>FC Juventus Spa</em>(&#8220;Juventus”) chiedevano, da un lato, l&#8217;annullamento di alcune decisioni della giustizia sportiva che avevano comportato, nei loro confronti, l’inibizione temporanea dall&#8217;esercizio delle loro funzioni nell&#8217;ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e, dall’altro, il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Questi i fatti.</p>
<p>In data 1 aprile 2022, la Procura Federale della FIGC aveva deferito i ricorrenti dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale contestando alla Juventus e ad altri club di aver violato gli articoli 6<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> e 31, comma 1<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) indicando, in 15 operazioni, un valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori superiore al reale, che era stato alterato al solo fine di determinare maggiori plusvalenze fittizie. Poiché, tuttavia, il Tribunale aveva prosciolto tutti i soggetti deferiti, la Procura Federale aveva presentato reclamo dinnanzi alla Corte Federale di Appello, che lo aveva parimenti respinto. La Procura Federale aveva pertanto proposto un ricorso per revocazione parziale, che la Corte Federale di Appello aveva accolto inibendo i ricorrenti dallo svolgere attività in ambito FIGC per 2 anni, di talché gli stessi avevano adito il Collegio di Garanzia dello Sport che, tuttavia, ne aveva respinto il ricorso confermando l’inibizione nei loro confronti.</p>
<p>Tutto ciò premesso, i ricorrenti avevano deciso di rivolgersi al TAR Lazio sostenendo che la normativa nazionale e le deliberazioni del giudice sportivo siano in contrasto con le norme di diritto europeo. Più particolarmente, escludendo il potere caducatorio del giudice amministrativo in ordine alle sanzioni disciplinari sportive, la normativa in materia di ordinamento sportivo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> si porrebbe in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto ad un ricorso effettivo cosi come previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. La disciplina nazionale, inoltre, non sarebbe conforme all’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto il potere disciplinare attribuito alla FIGC è privo di criteri sufficientemente definiti e trasparenti, creando così il rischio di un suo esercizio arbitrario o discriminatorio. La disciplina nazionale, infine, non sarebbe conforme nemmeno all’articolo 101 TFUE, in quanto mancherebbero criteri e regole procedimentali dettagliate, adeguate ad assicurare che le decisioni in materia disciplinare della giustizia sportiva siano trasparenti, oggettive, determinate, non discriminatorie e proporzionate.</p>
<p>Di conseguenza, i ricorrenti avevano sollevato la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto i) la sanzione in questione sarebbe non soltanto estranea all’ordinamento sportivo ed ai poteri che la legge riconosce agli organi della giustizia sportiva italiana, e bensì anche in contrasto con i principi e le libertà previste dal diritto europeo, e ii) il rimedio del giudice amministrativo italiano non dovrebbe essere limitato alla sola tutela risarcitoria per equivalente, di talché egli dovrebbe poter annullare e sospendere la sanzione disciplinare irrogata dal giudice sportivo che si riveli illegittima.</p>
<p>Con la <u>prima questione</u>, il TAR Lazio chiede se, alla luce degli articoli 6<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> e 19, paragrafo 1<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, TUE e dell’articolo 47 della Carta, il quadro normativo attualmente in vigore nell’ordinamento italiano sia compatibile col principio di effettività della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive ricadenti nel diritto europeo.</p>
<p>La questione trova la sua <em>ratio</em> nel fatto che la giurisprudenza nazionale sembra confermare l’idea per cui il giudice amministrativo non può annullare o sospendere i provvedimenti sanzionatori amministrativi emanati dalla giustizia sportiva. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell&#8217;atto, e bensì il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta innanzi al giudice amministrativo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Tale posizione era stata successivamente ribadita sia dalla Corte stessa, che aveva confermato la ragionevolezza del bilanciamento tra l’effettività della tutela giurisdizionale e l’autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, giustificando la limitazione della tutela giurisdizionale alla sola pretesa risarcitoria<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, che dalla Corte di Cassazione, secondo cui l&#8217;esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, a tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, consente di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>Secondo il TAR Lazio, tuttavia, impedendo al giudice statale di annullare o sospendere le sanzioni disciplinari irrogate dai giudici sportivi, la normativa italiana in materia di ordinamento e giustizia sportiva sarebbe in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, un principio fondamentale che assicura la necessaria corrispondenza tra la tutela delle situazioni giuridiche sostanziali, attribuite ai singoli da norme promananti dall’ordinamento dell’Unione, e quella di situazioni giuridiche processuali, funzionali al soddisfacimento degli interessi sottesi alle prime<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Nel caso di sanzioni interdittive, il cui effetto afflittivo consiste nell’impedire lo svolgimento di specifiche condotte, per un periodo di tempo di durata significativa, ad un <em>manager</em> di livello apicale di società quotata in borsa operante nel settore produttivo dello sport, pertanto, il mero rimedio risarcitorio per equivalente pecuniario, in forma di tutela obbligatoria, non può essere considerato equivalente alla rimozione della sanzione, quale tutela risarcitoria in forma specifica e reale.</p>
<p>Con la <u>seconda questione</u>, invece, il TAR Lazio chiede se la normativa nazionale in materia di sanzioni disciplinari sportive sia compatibile con il principio di legalità della sanzione<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>.</p>
<p>Alla luce di quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo a partire dalla c.d. “sentenza Engel”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, il cui principio fa parte del diritto europeo come principio generale, infatti, le sanzioni che presentano carattere afflittivo, pur se non qualificate formalmente come penali negli ordinamenti degli Stati Membri, devono ricadere nell’ambito delle garanzie convenzionali previste per queste ultime. Il principio di legalità in materia di reati, inoltre, ha tra i propri corollari quelli di tassatività e sufficiente determinatezza del precetto e della sanzione penale, che assicurano ai consociati la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie condotte.</p>
<p>Con la <u>terza questione</u>, infine, il TAR Lazio chiede se l’ordinamento sportivo e la legge italiana siano compatibili con le libertàfondamentali dell’individuo, ed in particolare quelle di circolazione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a> e di concorrenza, garantite dai Trattati nel mercato interno, a fronte delle sanzioni irrogate dai giudici sportivi italiani quali soggetti dello sport nazionale.</p>
<p>Benché, infatti, le decisioni assunte dalle associazioni di diritto privato organizzatrici delle competizioni calcistiche, quali la FIGC, possono essere qualificate quali “decisioni di associazioni di imprese” ai sensi dell’art. 101 TFUE<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>, il potere disciplinare conferito alla FIGC non sembra essere collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso in quanto nel Decreto-legge 220/2003 manca qualsiasi riferimento ai criteri sostanziali sulla base dei quali la giustizia sportiva è ammessa all’esercizio del potere disciplinare.</p>
<p>La palla passa ora alla Corte di Giustizia, chiamata a chiarire se la normativa italiana, che limita l&#8217;intervento del giudice amministrativo sulle sanzioni disciplinari sportive permettendo unicamente una tutela risarcitoria per equivalente, sia compatibile con i principi fondamentali del diritto dell&#8217;Unione Europea.</p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, GU n. 192 del 20.08.2003.</p>
<p id="_ftn2">[2] L’articolo 6 del CGS, intitolato “Responsabilità della società” dispone: &#8220;<em>&#8230; Le società, i dirigenti e tutti i soggetti dell&#8217;ordinamento sportivo devono improntare la propria condotta ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all&#8217;attività sportiva.</em></p>
<p><em>La società risponde ai fini disciplinari dell&#8217;operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all&#8217;art. 2, comma 2.</em></p>
<p><em>Le società rispondono anche dell&#8217;operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l&#8217;eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.</em></p>
<p><em>La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell&#8217;intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.</em></p>
<p><em>La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all&#8217;art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all&#8217;illecito&#8230;</em>&#8220;.</p>
<p id="_ftn3">[3] L’art. 31 del CGS, intitolato “Violazioni in materia gestionale ed economica”, al paragrafo 1 dispone: &#8220;<em>&#8230; Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida&#8230;</em>&#8220;.</p>
<p id="_ftn4">[4] L’articolo 2 del Decreto-legge 220/2003, intitolato “Autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo”, al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; In applicazione dei principi di cui all&#8217;articolo 1, è riservata all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:</em></p>
<p><em>a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive</em><em>;</em></p>
<p><em>b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn5">[5] L’articolo 6 CEDU, intitolato “Diritto a un equo processo”, al paragrafo 1 dispone “<em>&#8230; Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn6">[6] L’articolo 47 della Carta, intitolato “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.</em></p>
<p><em>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.</em></p>
<p><em>A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn7">[7] L’articolo 6 TUE dispone: “<em>&#8230; L&#8217;Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.</em></p>
<p><em>Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell&#8217;Unione definite nei trattati.</em></p>
<p><em>I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.</em></p>
<p><em>L&#8217;Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell&#8217;Unione definite nei trattati.</em></p>
<p><em>I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn8">[8] L’articolo 19 TUE al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell&#8217;interpretazione e nell&#8217;applicazione dei trattati.</em></p>
<p><em>Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell&#8217;Unione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn9">[9] Corte costituzionale 07.02.2011, Sentenza n. 49/2011.</p>
<p id="_ftn10">[10] Corte costituzionale 23.07.2019, Sentenza n. 160/2019.</p>
<p id="_ftn11">[11] Corte di Cassazione 05.07.2018, Sentenza n. 33536/2018.</p>
<p id="_ftn12">[12] CGUE 21.12.2021, Causa C-497/20, <em>Randstad Italia SpA contro Umana SpA e a</em>.</p>
<p id="_ftn13">[13] L’articolo 49 della Carta, intitolato “Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.</em></p>
<p><em>Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.</em></p>
<p><em>Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn14">[14] ECHR 08.06.1976, Cause 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, <em>Engel e altri contro Paesi Bassi</em>.</p>
<p id="_ftn15">[15] L’articolo 45 della Carta, intitolato “Libertà di circolazione e di soggiorno”, dispone: “<em>&#8230; </em><em>Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.</em></p>
<p><em> La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn16">[16] CGUE 21.12.23, Causa C-333/21, <em>European Superleague Company SL</em>, punto 87.</p>
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		<title>PIETRO MEDA NEW PARTNER IN DE BERTI JACCHIA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/07/pietro-meda-new-partner-in-de-berti-jacchia/</link>
		
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		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 09:12:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Pietro Meda, a Supreme Court lawyer expert in corporate law and M&A, with a particular focus on the pharmaceutical, real estate, automotive, and e-sports sectors, joins De Berti Jacchia as a partner in the Milan office.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><em>Milan, July 15th, 2024</em> – <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/pietro-meda/" target="_blank" rel="noopener">Pietro Meda</a></span></strong>, a Supreme Court lawyer expert in corporate law and M&amp;A, with a particular focus on the pharmaceutical, real estate, automotive, and e-sports sectors, joins De Berti Jacchia as a partner in the Milan office.</p>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="font-weight: 400;">Pietro is the Chairman of the Board of Directors of <strong>Eicma S.p.A. &#8211; International Cycle and Motorcycle Exhibition and Accessories</strong>, Deputy Vice President of <strong>Automobile Club Milano</strong> (ACM) and of the Board of Directors of <strong>Immobiliare Automobile Club Milano S.p.A.</strong>, a member of the Board of Directors of <strong>E-Vai S.r.l.</strong>, a company of the FNM group, and Vice President of the Steering Committee of <strong>IT-Ex Associazione Italiana Fiere Internazionali</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Great-grandson of the statesman <strong>Filippo Meda</strong>, founder of the namesake studio, one of the oldest in Milan, and nephew of <strong>Luigi Meda</strong>, also a lawyer and Italian politician as well as a member of the Constituent Assembly, Pietro has worked for over twenty years in the family firm.</p>
<p style="font-weight: 400;">“We are very happy to welcome Pietro to our team: his expertise, in addition to strengthening those already present in the firm, will contribute to multiplying the development opportunities of some strategic sectors for us and to consolidating institutional relationships. I am sure that the mix of tradition and strong roots in Milan’s business and civic life that Pietro brings with him will create a win-win situation,” declares <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.dejalex.com/partner/roberto-jacchia/" target="_blank" rel="noopener">Roberto Jacchia</a></strong></span>, senior partner of the firm.</p>
<p style="font-weight: 400;">“De Berti Jacchia is a milestone in the history of the Italian legal market and I am proud to join it,” comments <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/pietro-meda/" target="_blank" rel="noopener">Pietro Meda</a></span></strong>, “to contribute to our common projection into the future.”</p>
<p style="font-weight: 400;">Along with him, lawyer <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/associate/francesca-zironi/" target="_blank" rel="noopener">Francesca Zironi</a></span></strong> also joins the firm.</p>
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<h4></h4>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/07/pietro-meda-new-partner-in-de-berti-jacchia/">PIETRO MEDA NEW PARTNER IN DE BERTI JACCHIA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>CRESCE LA SQUADRA IP DI DE BERTI JACCHIA: ENTRA ANDREA TERRAGNI IN QUALITÀ DI PARTNER</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/01/cresce-la-squadra-ip-di-de-berti-jacchia-entra-andrea-terragni-in-qualita-di-partner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andrea Terragni]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
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		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Bussoli]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dejalex.com/?p=28784</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Andrea Terragni entra in De Berti Jacchia in qualità di partner, presso la sede di Milano. La squadra IP dello studio cresce e si rafforza e si aggiungerà Laura Bussoli, in qualità di senior associate.</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/01/cresce-la-squadra-ip-di-de-berti-jacchia-entra-andrea-terragni-in-qualita-di-partner/">CRESCE LA SQUADRA IP DI DE BERTI JACCHIA: ENTRA ANDREA TERRAGNI IN QUALITÀ DI PARTNER</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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<p><em>Milano, 29 gennaio 2024</em> – <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/andrea-terragni/">Andrea Terragni</a></span>,</strong> avvocato cassazionista specializzato in diritto industriale, con focus specifico su brevetti, marchi e relativo contenzioso, entra in De Berti Jacchia in qualità di partner, presso la sede di Milano. La squadra IP dello studio cresce e si rafforza e, a inizio febbraio, si aggiungerà <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/associate/laura-bussoli/"><strong>Laura Bussoli</strong></a></span>, in qualità di senior associate. Entrambi, in arrivo da Clovers, sono esperti di proprietà intellettuale a tutto campo, con un importante portafoglio di clienti multinazionali e domestici.</p>
<p>Terragni, oltre al contenzioso giudiziale e a quello specialistico presso l’UIBM e l’EUIPO, assiste la clientela nella negoziazione e redazione di contratti di sponsorizzazione di società sportive, federazioni ed atleti e nelle problematiche di gestione dell’immagine e può inoltre vantare un’esperienza ventennale nell’attività di <em>brand protection</em>, avendo sempre assistito i propri clienti nella progettazione ed implementazione delle strategie di tutela degli asset immateriali.</p>
<p>Tra le sue expertise vi è la redazione di contratti di licenza di marchi, brevetti, know-how, modelli, design, opere dell’ingegno e contratti di trasferimento di tecnologia e software. Il nuovo partner di De Berti Jacchia ha, inoltre, maturato una solida esperienza <em>industry-oriented</em> assistendo importanti clienti internazionali della moda, del lusso e dello sport, anche in operazioni di  sviluppo retail e nell’ambito  della distribuzione e dell’agenzia.</p>
<p>Terragni ha iniziato la propria attività professionale in altri primari studi milanesi di settore. Dopo una parentesi come General Counsel della filiale italiana di Puma, nel 2006 è stato co-fondatore dello studio SLTS, presso cui ha lavorato sino alla costituzione di Clovers, nel 2019.</p>
<p>Bussoli, in entrata con Terragni, è esperta di diritto industriale, con focus su marchi e design, diritto d’autore e concorrenza sleale, ed è responsabile del settore <em>filing e prosecution</em>.</p>
<p>“<em>L’ingresso di Andrea con Laura dà una forte accelerazione allo sviluppo del nostro studio e un nuovo impulso alla nostra expertise nell’area IP, da sempre una delle nostre eccellenze. La sua riconosciuta esperienza nei settori dello sport, del lusso e della moda, maturata sia come legale in house sia presso rinomati studi milanesi, ci consentirà di gestire la crescente pluralità di sfide correlate alla proprietà intellettuale, con cui ci confrontiamo ormai quotidianamente”, dichiara <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/roberto-jacchia/"><strong>Roberto Jacchia</strong></a></span>, senior partner dello Studio.</em></p>
<p><strong>Andrea Terragni</strong> commenta: <em>“Per me è un grande piacere unirmi al team di De Berti Jacchia, da sempre un punto di riferimento nel panorama degli studi italiani per il settore IP. Sono sicuro che sapremo far crescere insieme la practice sviluppando ulteriormente la clientela e continuando a soddisfare le richieste dei clienti che da numerosi anni seguo personalmente e da quelli che già hanno scelto De Berti Jacchia”.</em></p>
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<h4>IN THE PRESS</h4>
<p><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/01/20240129_Il-Sole-24-Ore_De-Berti-Jacchia-punta-sul-diritto-industriale.pdf" target="_blank" rel="noopener"><i  class="x-icon x-icon-file-text" data-x-icon-s="&#xf15c;" aria-hidden="true"></i> Il Sole 24 Ore &#8211; De Berti Jacchia punta sul diritto industriale</a></p>
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		<title>INTERNATIONAL SKATING UNION. LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA CHE LE SANZIONI INFLITTE AGLI ATLETI PER LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI SPORTIVE NON AUTORIZZATE VIOLANO LE NORME EUROPEE SULLA CONCORRENZA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/01/corte-di-giustizia-ue-regole-federazioni-sportive-concorrenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 10:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto A. Jacchia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism, Litigation</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/01/corte-di-giustizia-ue-regole-federazioni-sportive-concorrenza/">INTERNATIONAL SKATING UNION. LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA CHE LE SANZIONI INFLITTE AGLI ATLETI PER LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI SPORTIVE NON AUTORIZZATE VIOLANO LE NORME EUROPEE SULLA CONCORRENZA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>In data 21 dicembre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-124/21 P, <em>International Skating Union contro Commissione europea</em>, in merito alla richiesta dell’<em>International Skating Union </em>(“ISU”) di annullare parzialmente la sentenza<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> con cui il Tribunale aveva respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della Decisione della Commissione C(2017) 8230 final dell’8 dicembre 2017<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>. La Corte, inoltre, si è pronunciata sull’impugnazione incidentale proposta dai due atleti all’origine della denuncia che aveva condotto la Commissione ad avviare il procedimento nei confronti dell’ISU nonché dall’<em>European Elite Athletes Association</em> (Associazione europea degli atleti di alto livello).</p>
<p>Questi i fatti.</p>
<p>In qualità di organismo esponenziale unico del pattinaggio artistico e di velocità su ghiaccio, l’ISU aveva predisposto alcune c.d. &#8220;regole di ammissibilità&#8221; che prevedevano un sistema di autorizzazione preventiva per il quale gli atleti potevano prendere parte solamente agli eventi autorizzati dall’ISU medesima e/o dalle federazioni nazionali affiliate, che erano organizzati da rappresentanti da lei approvati. In caso di partecipazione ad un evento non autorizzato secondo tali modalità, gli atleti erano esposti a sanzioni che potevano giungere sino all’esclusione a vita da qualsiasi competizione ISU. A partire dal 30 giugno 2006, inoltre, il c.d. “regolamento arbitrale” dell’ISU prevedeva la possibilità per gli atleti di presentare ricorso contro una decisione di inammissibilità unicamente dinanzi al Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna (<em>Court of Arbitration for Sport</em>, CAS)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. In data 25 ottobre 2015, infine, l’ISU aveva pubblicato la Comunicazione n. 1974, che stabiliva che tutti gli eventi dovevano essere preventivamente autorizzati dal Consiglio dell’ISU ed organizzati secondo le sue regole, indicando altresì una serie di requisiti generali, finanziari, tecnici, sportivi ed etici cui gli organizzatori dovevano attenersi<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>L&#8217;ISU non aveva autorizzato la competizione di pattinaggio di velocità con prove di nuovo formato (c.d. “Grand Prix”) organizzata nel 2014 dalla società coreana <em>Icederby International Co. Ltd</em>. A seguito di ciò, due pattinatori olandesi avevano adito la Commissione Europea sostenendo che le regole di ammissibilità dell’ISU, nella versione del 2014, erano incompatibili con gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ed a torto impedivano loro di partecipare al Grand Prix. Con la Decisione C(2017) 8230 final, la Commissione aveva ritenuto che le regole di ammissibilità dell&#8217;ISU costituivano una restrizione della concorrenza per oggetto e per effetto, in quanto avevano lo scopo di limitare le possibilità dei pattinatori professionisti di partecipare liberamente a gare internazionali organizzate da enti terzi, privando quindi questi ultimi delle prestazioni degli atleti necessarie per l’organizzazione di tali competizioni. Di conseguenza, la Commissione aveva ingiunto all’ISU, sotto pena di penalità di mora periodiche, di porre fine all’infrazione e di modificare il regolamento arbitrale qualora intendesse mantenere il sistema di autorizzazione preventiva<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>In data 19 febbraio 2018 l&#8217;ISU aveva impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell&#8217;Unione, deducendo <u>otto motivi di ricorso</u>. Con la decisione del 16 dicembre 2020, tuttavia, quest’ultimo aveva dichiarato che la decisione della Commissione non era viziata da illegittimità nella parte in cui verteva sulle norme in materia di ammissibilità e di autorizzazione dell’ISU, ma che essa era invece illegittima nella parte riguardante la disciplina in materia di arbitrato<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. È avverso questa sentenza, che sia l’ISU che gli altri ricorrenti avevano a loro volta proposto impugnazione alla Corte di Giustizia deducendo, rispettivamente, <u>due motivi in via principale</u> e <u>due motivi in via incidentale</u>.</p>
<p>Con il <u>primo motivo di impugnazione principale</u>, l’ISU sosteneva che il Tribunale i) aveva omesso di esaminare gli argomenti che contestavano la valutazione della Commissione dei fatti a sostegno dell’accertamento di una restrizione della concorrenza per oggetto, ii) aveva ridefinito la restrizione della concorrenza oggetto della causa violando così il suo obbligo di non sostituire il proprio ragionamento a quello della Commissione, classificando erroneamente gli elementi affrontati da quest’ultima come rilevanti ai fini della constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto, e iii) era incorso in errori di diritto nella sua analisi degli elementi invocati dalla Commissione per constatare che le norme di ammissibilità dell&#8217;ISU rappresentavano una restrizione della concorrenza per oggetto.</p>
<p>La Corte ha preliminarmente ricordato che, costituendo un’attività economica, lo sport è soggetto alle norme europee applicabili in materia<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Più particolarmente, ad eccezione delle norme adottate esclusivamente per motivi non economici e riguardanti questioni di interesse esclusivo per lo sport in sé<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, le norme delle associazioni sportive e, più in generale, le loro condotte rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del TFUE sul diritto della concorrenza qualora siano soddisfatte le condizioni ivi previste<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Ciò vale, in particolare, per le norme relative all’autorizzazione a prendere parte alle competizioni sportive, la cui organizzazione e commercializzazione costituiscono un&#8217;attività economica, tanto per le imprese che vi partecipano o intendono parteciparvi, quanto per le associazioni che le organizzano<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>La tesi dell&#8217;ISU, secondo cui il Tribunale avrebbe accertato un&#8217;infrazione diversa da quella individuata dalla Commissione nella Decisione C(2017) 8230 final, sostituendo la propria valutazione a quella di quest’ultima, è stata respinta in quanto infondata. Secondo la Corte, infatti, il Tribunale si era limitato a considerare che la qualificazione della condotta in questione come violazione dell&#8217;articolo 101, paragrafo 1, TFUE in quanto aveva per oggetto la restrizione della concorrenza non era viziata da nessuno degli errori lamentati dall&#8217;ISU.</p>
<p>Al fine di stabilire se una decisione di un&#8217;associazione di imprese che le conferisce poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori, che le consentono di autorizzare o impedire l&#8217;accesso di potenziali <em>competitors</em> ad un determinato mercato, nel quale la stessa opera, abbia ad oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza è necessario verificare se tali poteri siano circoscritti da criteri trasparenti, chiari e precisi<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, enunciati in forma accessibile ed anteriormente a qualsiasi loro attuazione. Inoltre, la disciplina dovrà garantire che il potere sia esercitato senza discriminazioni<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>, che le sanzioni eventualmente irrogate siano obiettive e proporzionate<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a> e che ne venga istituito un controllo effettivo<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>. I poteri in questione, infine, devono essere soggetti a procedure dettagliate, trasparenti e non discriminatorie, come quelle relative ai termini applicabili per la presentazione di una richiesta di autorizzazione preventiva e per l&#8217;adozione della relativa decisione, che non rischiano di nuocere ai potenziali <em>competitors</em> impedendo loro di accedere al mercato rilevante<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p>Di conseguenza, il Tribunale non aveva commesso alcun errore di diritto nel ritenere che le norme ISU non fossero giustificate, in modo verificabile, da alcun obiettivo specifico e che non ne disciplinassero il potere discrezionale di autorizzare o meno l&#8217;organizzazione e la realizzazione di manifestazioni di pattinaggio di velocità che sottoposte da enti o imprese terze sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Del pari, il Tribunale non aveva commesso errori di diritto nel ritenere che le sanzioni che potevano essere imposte dall’ISU agli atleti che partecipavano a gare di pattinaggio di velocità non previamente autorizzate non erano disciplinate da criteri idonei a garantirne l’oggettività e la proporzionalità, giacché le stesse costituivano un fattore rilevante per determinare se le norme sull&#8217;autorizzazione preventiva e sull&#8217;ammissibilità avessero per oggetto di restringere la concorrenza sul mercato rilevante.</p>
<p>Poiché le norme dell’ISU consentono, se non di escludere da tale mercato qualsiasi impresa concorrente, anche altrettanto efficiente, quanto meno di limitare la creazione e la commercializzazione di competizioni nuove o alternative in termini di formato e di contenuto, privando così le altre associazioni e gli atleti della possibilità di parteciparvi nonché gli spettatori e i telespettatori della possibilità di assistervi o di guardarne la trasmissione, il primo motivo principale veniva respinto.</p>
<p>Con il <u>secondo motivo principale</u>, l’ISU sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto non esaminando il quarto motivo del suo ricorso, con il quale essa affermava che la decisione di non approvare il Grand Prix non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE in quanto perseguiva un obiettivo legittimo e conforme al proprio codice etico, il quale vietava qualsiasi forma di sostegno alle scommesse.</p>
<p>Secondo la Corte, tuttavia, il Tribunale aveva correttamente confermato la fondatezza della valutazione della Commissione secondo cui le norme di autorizzazione preventiva e di ammissibilità, considerate come tali e quindi indipendentemente dalla loro applicazione a casi concreti, avevano per oggetto la restrizione della concorrenza, di talché anche il secondo motivo principale veniva respinto.</p>
<p>Con il <u>primo motivo di impugnazione incidentale</u>, strutturato in due parti, gli altri ricorrenti contestavano la sentenza del Tribunale nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto che il meccanismo di arbitrato esclusivo e obbligatorio istituito dall’ISU non potesse essere considerato rafforzativo della restrizione della concorrenza per oggetto ravvisata dalla Commissione. Più particolarmente, con la <u>prima parte del primo motivo</u> gli altri ricorrenti sostenevano che il Tribunale aveva commesso errori nella sua analisi relativa alla giustificazione della competenza esclusiva del CAS per le controversie vertenti sugli aspetti anticoncorrenziali delle decisioni di inammissibilità dell’ISU. Con la <u>seconda parte del primo motivo</u>, invece, i ricorrenti sostenevano che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto concludendo che il regolamento arbitrale non comprometteva la piena efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione nonché il diritto ad una protezione giurisdizionale effettiva.</p>
<p>La Corte ha preliminarmente ricordato che la proposizione generale, secondo cui i regolamenti arbitrali possono essere giustificati da interessi legittimi legati alla specificità dello sport, in quanto attribuiscono al CAS la giurisdizione obbligatoria ed esclusiva a rivedere le decisioni che l&#8217;ISU può adottare in virtù dei suoi poteri di autorizzazione preventiva e sanzionatori, non considera i requisiti che devono essere soddisfatti affinché un meccanismo come quello del caso concreto , da un lato, consenta l&#8217;effettivo rispetto delle norme di ordine pubblico contenute nel diritto dell’Unione e, dall’altro, sia compatibile con i principi sottesi all’impianto giudiziario dell’Unione. A tale riguardo, le norme arbitrali imposte dall&#8217;ISU riguardano, in particolare, le controversie sorgenti nell&#8217;ambito di attività economiche, consistenti nell’organizzare e commercializzare competizioni internazionali di pattinaggio di velocità, nonché nel parteciparvi come atleta professionista. Ne segue che, trovando applicazione nelle controversie relative all&#8217;esercizio di uno sport come attività economica, tali norme rientrano nella sfera del diritto della concorrenza e, come tali, devono esservi conformi in quanto attuate nel territorio dell’Unione, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti gli enti che le hanno adottate<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>. Nel caso concreto, pertanto, è in discussione soltanto l&#8217;attuazione di tali norme nell&#8217;ambito di siffatte controversie e nel territorio dell&#8217;Unione, e non già in un territorio diverso o in altre tipologie di controversie, come quelle riguardanti lo sport in quanto tale e non rientranti nel diritto europeo.</p>
<p>Le norme in materia di arbitrato, inoltre, sono in discussione non nella parte in cui sottopongono al CAS in quanto organo arbitrale il controllo in primo grado delle decisioni emesse dall&#8217;ISU, e bensì solamente nella parte in cui sottopongono il controllo dei lodi arbitrali emessi dal CAS e quello in ultima istanza delle decisioni dell&#8217;ISU alla giurisdizione del <em>Tribunal fédéral</em> (Corte suprema federale) svizzero, ossia un tribunale di uno Stato terzo. A tale riguardo, gli articoli 101 e 102 TFUE sono disposizioni dotate di effetto diretto che creano diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a> e che rientrano nelle norme europee di ordine pubblico<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>. Di conseguenza, sebbene un singolo possa stipulare un accordo che sottoponga, in maniera chiara e precisa, tutte o parte delle controversie che lo riguardano ad un organo arbitrale in luogo del giudice nazionale altrimenti competente ai sensi del diritto applicabile, e le esigenze di efficacia dei procedimenti arbitrali possano giustificare una limitazione del controllo giurisdizionale successivo dei lodi<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>, tale controllo deve, in ogni caso, riguardare la questione se questi siano conformi ai principi fondamentali discendenti dalle norme europee di ordine pubblico, tra cui gli articoli 101 e 102 TFUE<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>. In assenza di tale controllo giurisdizionale, pertanto, il ricorso ad un meccanismo arbitrale potrebbe pregiudicare la tutela dei diritti di cui soggetti beneficiano per l’effetto diretto del diritto europeo e l&#8217;effettivo rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE, che deve essere garantito dalle norme nazionali relative ai rimedi giurisdizionali.</p>
<p>Il rispetto del requisito del controllo giurisdizionale effettivo si applica, in particolare, alle norme arbitrali come quelle previste dall&#8217;ISU. Pur disponendo di autonomia giuridica che le autorizza ad adottare disposizioni relative, tra l&#8217;altro, all&#8217;organizzazione delle competizioni, al loro buon funzionamento e alla partecipazione degli atleti<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, infatti, le associazioni sportive non possono, in tal modo, limitare l&#8217;esercizio dei diritti e delle libertà garantite agli individui dall’ordinamento europeo<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>. Di conseguenza, normative come l&#8217;autorizzazione preventiva e le regole di ammissibilità devono anch’esse essere soggette ad un controllo giurisdizionale effettivo, di modo che, nel caso in cui contengano disposizioni che attribuiscono giurisdizione obbligatoria ed esclusiva ad un organo arbitrale, il tribunale competente ad esercitare il sindacato sui lodi emessi da tale organo possa altresì pronunciarsi sulla loro conformità agli articoli 101 e 102 TFUE.</p>
<p>Tutto ciò premesso, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto limitandosi a constatare, in modo indifferenziato e astratto, che i regolamenti arbitrali possono essere giustificati da interessi legittimi legati alla specificità dello sport, in quanto attribuiscono ad un giudice specializzato il potere di pronunciarsi sulle controversie relative alle norme di autorizzazione preventiva e di ammissibilità, senza necessità di garantire che tali regolamenti rispettino tutti i suddetti requisiti, e pertanto, contrariamente a quanto suggerito dall’Avvocato Generale Rantos nelle sue Conclusioni del 15 dicembre 2022<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>, il primo motivo dell’impugnazione incidentale viene accolto.</p>
<p>Con il <u>secondo motivo incidentale</u>, gli altri ricorrenti sostenevano che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il comportamento dell’ISU consistente nel proteggere i propri interessi economici non rientrasse in un obiettivo anticoncorrenziale in sé.</p>
<p>Secondo la Corte, tuttavia, pur constatando che alcune valutazioni della Commissione erano errate, il Tribunale aveva ritenuto che tali errori non influissero sulla conclusione raggiunta, secondo cui le norme di autorizzazione preventiva e di ammissibilità avevano per oggetto una restrizione della concorrenza. Vertendo su questioni che avevano già portato il Tribunale a respingere parzialmente il ricorso dell’ISU, pertanto, il secondo motivo incidentale veniva respinto in quanto irricevibile.</p>
<p>Come è noto, se l&#8217;impugnazione è fondata, una volta annullata la decisione del Tribunale, la Corte può pronunciarsi essa stessa in via definitiva sul merito della questione, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nuovamente. Nel caso concreto, poiché la Corte ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;ISU nei confronti della sentenza del Tribunale nella parte in cui respingeva la sua domanda di annullamento della parte della Decisione C(2017) 8230 final relativa alle norme di autorizzazione preventiva e di ammissibilità, il ricorso nella Causa T‑93/18 esiste solo nella misura in cui è diretto contro la parte di tale decisione che riguarda le regole arbitrali.</p>
<p>Più particolarmente, con il <u>sesto motivo di ricorso dinanzi al Tribunale</u> l’ISU sosteneva che la statuizione della Commissione secondo cui il rinvio alle regole di arbitrato del CAS rafforzava le restrizioni della concorrenza accertate era infondata. Con il <u>settimo motivo</u>, invece, l&#8217;ISU sosteneva che la Commissione era incorsa in un eccesso di potere imponendo misure correttive che non avevano alcuna relazione con l&#8217;accertamento di un&#8217;infrazione.</p>
<p>Secondo la Corte, tuttavia, nessuno degli argomenti proposti dall&#8217;ISU consente di ritenere che le valutazioni della Commissione fossero viziate da errori manifesti, di talché anche tali motivi venivano respinti.</p>
<p>Così come nel caso Superlega<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>, la Corte ha deciso di limitare il potere delle federazioni internazionali di autorizzare preventivamente ed eventualmente vietare la nascita di nuove competizioni sportive, ponendo così fine al porto franco concorrenziale del quale per decenni il mondo dello sport si è giovato mischiando secondo convenienza funzioni istituzionali e attività economiche. La riconduzione dello sport nell’ambito di queste ultime, infatti, comporta che un sistema di autorizzazione preventiva istituito da una federazione internazionale possa essere ritenuto compatibile con il diritto europeo solo a patto di essere sottoposto a criteri sostanziali e procedurali in grado di garantire che l’esercizio di tale potere sia obiettivo, trasparente e non discriminatorio. La netta presa di posizione della Corte, pertanto, apre le porte a scenari del tutto nuovi, che potrebbero cambiare per sempre il modello organizzativo su cui lo sport si è fondato finora.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/01/Articolo_International-Skating-Union.-La-Corte-di-Giustizia-conferma-che-le-sanzioni-inflitte-agli-atleti-per-la-partecipazione-a-competizioni-sportive-non-autorizzate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Tribunale 16.12.2020, Causa T-93/18, <em>International Skating Union contro Commissione europea</em>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Decisione della Commissione C (2017) 8230 final, dell’8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, Caso AT.40208 – <em>Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità</em>.</p>
<p id="_ftn3">[3] Il CAS, con sede a Losanna, è un’istituzione indipendente con il mandato di risolvere le controversie sportive attraverso arbitrato. Le decisioni del CAS sono definitive, salvo solo il ricorso di diritto al Tribunale Federale Svizzero.</p>
<p id="_ftn4">[4] Nello specifico, tra le altre cose, i) qualsiasi richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da informazioni tecniche e sportive (quali quelle relative alla sede e all’ammontare dei premi da assegnare) nonché generali e finanziarie (quali il <em>business plan</em>, il <em>budget</em> e la copertura televisiva prevista per l&#8217;evento), ii) l&#8217;organizzatore e qualsiasi persona che cooperi con lui sono tenuti a presentare una dichiarazione in cui dichiarano di accettare il Codice Etico dell’ISU impegnandosi a non essere coinvolti in alcuna attività di scommessa, e iii) l’ISU si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni per ciascuna di tali categorie di requisiti.</p>
<p id="_ftn5">[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=107eab0f-37a0-431b-85ce-58ec55e6f998">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn6">[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fcc41d01-645a-453e-bc74-933c19689fd0">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn7">[7] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punto 27; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. <em>Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo</em>, punto 4.</p>
<p id="_ftn8">[8] CGUE 11.04.2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, <em>Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacquée</em>, punti 43-44 e 63-69; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punti 76 e 127; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. <em>Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo</em>, punto 8.</p>
<p id="_ftn9">[9] CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, <em>David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee</em>, punti 30-33.</p>
<p id="_ftn10">[10] <em>Ibidem</em>, punto 28.</p>
<p id="_ftn11">[11] CGUE 28.02.2013, Causa C‑1/12, <em>Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas contro Autoridade da Concorrência</em>, punti 84-86 e 90-99.</p>
<p id="_ftn12">[12]<em> Ibidem</em>, punto 99.</p>
<p id="_ftn13">[13] CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, <em>David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee</em>, punti 48-55.</p>
<p id="_ftn14">[14] CGUE 28.02.2013, Causa C‑1/12, <em>Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas contro Autoridade da Concorrência</em>, punto 99.</p>
<p id="_ftn15">[15] <em>Ibidem</em>, punti 86 e 92.</p>
<p id="_ftn16">[16] CGUE 06.09.2017, Causa C-413/14 P, <em>Intel Corp. Inc. contro Commissione europea</em>, punti 43-45; CGUE 31.03.1993, Cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e C-125/85 a C-129/85, A. <em>Ahlström Osakeyhtiö e altri contro Commissione delle Comunità europee</em>, punto 16; CGUE 25.11.1971, Causa 22/71, <em>Béguelin Import Co. contro S.A.G.L. Import Export</em>, punto 11.</p>
<p id="_ftn17">[17] CGUE 14.03.2019, Causa C-724/17, <em>Vantaan kaupunki contro Skanska Industrial Solutions Oy e a.</em>, punto 24; CGUE 30.01.1974, Causa 127/73, <em>Belgische Radio en Televisie e société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs contro SV SABAM e NV Fonior</em>, punto 16.</p>
<p id="_ftn18">[18] CGUE 01.06.1999, Causa C-126/97, <em>Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV</em>, punti 36-39.</p>
<p id="_ftn19">[19] CGUE 26.10.2006, Causa C-168/05, <em>Elisa María Mostaza Claro contro Centro Móvil Milenium SL.</em>, punto 34; CGUE 01.06.1999, Causa C-126/97, <em>Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV</em>, punto 35.</p>
<p id="_ftn20">[20] CGUE 01.06.1999, Causa C-126/97, <em>Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV</em>, punto 37.</p>
<p id="_ftn21">[21] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, <em>TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.</em>, punto 60; CGUE 11.04.2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, <em>Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacquée</em>, punti 67-68.</p>
<p id="_ftn22">[22] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, <em>TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.</em>, punto 52; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punti 81-83.</p>
<p id="_ftn23">[23] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=96143009-859f-42f1-8412-ceaa7b8043ea">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn24">[24] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=96b63a2e-d82c-44f4-95e7-7f9e30f0beec">LINK</a>.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/01/corte-di-giustizia-ue-regole-federazioni-sportive-concorrenza/">INTERNATIONAL SKATING UNION. LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA CHE LE SANZIONI INFLITTE AGLI ATLETI PER LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI SPORTIVE NON AUTORIZZATE VIOLANO LE NORME EUROPEE SULLA CONCORRENZA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<item>
		<title>DGRS, LCA STUDIO LEGALE E DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI NELL’ACQUISIZIONE DA PARTE DI TOIT GROUP S.P.A. DEL TOUR OPERATOR SICILIANO MEDITERRANEA TREKKING</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/01/dgrs-lca-studio-legale-e-de-berti-jacchia-franchini-forlani-nellacquisizione-da-parte-di-toit-group-s-p-a-del-tour-operator-siciliano-mediterranea-trekking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:29:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Gaspare Roma]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
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		<category><![CDATA[Paolo Barbanti Silva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito i venditori con un team composto dal partner Paolo Barbanti Silva per gli aspetti contrattuali e societari e dal partner Gaspare Roma per gli aspetti giuslavoristici.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;"><em>Milano, 16 gennaio 2024</em> – DGRS e LCA Studio Legale hanno assistito TOIT Group S.p.A., capogruppo del gruppo Towns of Italy, <em>leader </em>italiano nell’offerta di prodotti e servizi turistici esperienziali, nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di MedTrek S.r.l., società operante con il marchio Mediterranea Trekking attiva come <em>tour operator incoming</em> specializzato in esperienze <em>outdoor</em> &amp; <em>active</em> in Sicilia.</p>
<p style="font-weight: 400;">DGRS ha assistito l’acquirente in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un <em>team</em> coordinato dal founding partner <strong>Alessandro Del Guerra</strong> che ha seguito gli aspetti contrattuali e societari e composto dal senior partner <strong>Pietro Barabino</strong> e dall’associate <strong>Claudia Esposito</strong> per gli aspetti giuslavoristici, dal partner <strong>Ilaria Gargiulo </strong>e dal junior associate <strong>Noemi dell’Aquia </strong>per gli aspetti di proprietà intellettuale, dal partner <strong>Anna Maria Lorito </strong>per gli aspetti <em>privacy</em>. LCA ha assistito l’acquirente per gli aspetti fiscali dell’operazione, con un <em>team </em>composto dal partner <strong>Simona</strong> <strong>Passarelli </strong>e dal counsel<strong> Antonella Perri</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400;">De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito i venditori con un team composto dal partner <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/paolo-barbanti-silva/?lang=it" target="_blank" rel="noopener"><strong>Paolo Barbanti Silva</strong></a></span> per gli aspetti contrattuali e societari e dal partner <a href="https://www.dejalex.com/partner/gaspare-roma/?lang=it" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="text-decoration: underline;">Gaspare Roma</span></strong></a> per gli aspetti giuslavoristici.</p>
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		<item>
		<title>LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUI REGOLAMENTI DELLE FEDERAZIONI CALCISTICHE RELATIVI AL NUMERO MINIMO DI GIOCATORI DEL VIVAIO</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/01/corte-giustizia-ue-impatto-regolamenti-giovani-calciatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 18:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
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		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism, Litigation</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p style="font-weight: 400;">In data 21 dicembre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-680/21, <em>UL e SA Royal Antwerp Football Club contro Union royale belge des sociétés de football association ASBL</em>, sull’interpretazione degli articoli 45 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, UL, un giocatore di calcio, e il <em>Royal Antwerp Football Club</em> (“Royal Antwerp”) e, dall’altro, l’<em>Union royale belge des sociétés de football association ASBL </em>(Federazione calcistica del Belgio, URBSFA) e l&#8217;<em>Union of European Football Associations </em>(UEFA) per l’annullamento di un lodo arbitrale che aveva respinto un ricorso di annullamento e risarcimento presentato da UL e dal Royal Antwerp avverso un regolamento emanato dall’URBSFA, dall’UEFA e dalle altre federazioni calcistiche nazionali aderenti a quest’ultima.</p>
<p style="font-weight: 400;">Questi i fatti.</p>
<p style="font-weight: 400;">In data 13 febbraio 2020 UL, con il successivo intervento del Royal Antwerp, aveva adito la <em>Cour belge d’arbitrage pour le sport</em>(Corte arbitrale belga per lo sport, CBAS) chiedendo, tra l’altro, di dichiarare l’illegittimità delle norme sui giovani del vivaio (“GDV”) introdotte dall’UEFA e dall’URBSFA<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> in quanto violavano l’articolo 45<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> TFUE, nonché il risarcimento del danno cagionatogli. Con un lodo arbitrale, tuttavia, la CBAS aveva deciso che le suddette domande erano irricevibili nella misura in cui riguardavano le regole sui GDV introdotte dall’UEFA e ricevibili ma infondate nella misura in cui riguardavano quelle introdotte dall’URBSFA, respingendo pertanto le richieste di risarcimento di UL e del Royal Antwerp. Di conseguenza, questi ultimi si erano rivolti al <em>Tribunal de première instance francophone de</em> Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia <u>due questioni pregiudiziali</u>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con la <u>prima questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta al piano relativo ai GDV adottato il 2 febbraio 2005 dal Comitato esecutivo dell’UEFA, approvato dalle 52 associazioni aderenti all’UEFA al congresso di Tallinn del 21 aprile 2005 e attuato mediante regolamenti adottati sia dall’UEFA che dalle federazioni ad essa aderenti.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte ha preliminarmente ricordato che, costituendo un’attività economica, lo sport è soggetto alle norme europee a lei applicabili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Più particolarmente, ad eccezione delle norme adottate esclusivamente per motivi non economici e che riguardano questioni di interesse esclusivo per lo sport in sé<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, le norme delle associazioni sportive che disciplinano il compenso o la prestazione di servizi da parte di giocatori professionisti o semi-professionisti e, più in generale, quelle che, pur non disciplinando formalmente tali prestazioni, hanno un impatto indiretto su di esse possono rientrare nell&#8217;ambito di applicazione degli articoli 45 e 56<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> TFUE<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. Del pari, le condotte delle associazioni che le hanno adottate rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del TFUE sul diritto della concorrenza qualora siano soddisfatte le condizioni ivi previste<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. Rientrando nell’ambito di applicazione del TFUE, pertanto, laddove risultino applicabili ai singoli tali norme devono trovare attuazione nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, ed in particolare di quelli di non discriminazione e proporzionalità<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tenuto conto della natura delle competizioni sportive dal punto di vista economico, in linea di principio le associazioni responsabili della disciplina sportiva, come l&#8217;UEFA e l&#8217;URBSFA, possono adottare norme relative, segnatamente, alla loro organizzazione, al loro buon funzionamento e alla partecipazione degli atleti<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>, a condizione, tuttavia, di non limitare l&#8217;esercizio dei diritti e delle libertà che il diritto europeo conferisce agli individui<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>. Oltre a rivestire una notevole importanza sociale e culturale nell’Unione<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, inoltre, il calcio suscita anche un grande interesse mediatico. Più particolarmente, tra le sue peculiarità rientra l&#8217;organizzazione di numerose competizioni, sia a livello europeo che nazionale, che prevedono la partecipazione di squadre che hanno raggiunto determinati risultati sportivi<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Di conseguenza, il calcio si fonda essenzialmente sul merito sportivo, che può essere garantito solo se tutte le squadre partecipanti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, assicurando così un certo livello di pari opportunità. Le condizioni che caratterizzano il mercato delle competizioni calcistiche professionistiche, infine, giustificano il fatto che le regole che possono essere adottate da associazioni come la UEFA e l&#8217;URBSFA possono continuare a riferirsi, in una certa misura, ad un requisito o ad un criterio nazionale. Dal punto di vista funzionale, infatti, tale sport è caratterizzato dalla coesistenza di competizioni tra <em>club</em> e di competizioni tra squadre che rappresentano le federazioni nazionali, la cui composizione può legittimamente essere subordinata al rispetto di specifiche “clausole di nazionalità”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Tutto ciò premesso, le regole UEFA e URBSFA limitano o controllano uno dei parametri essenziali delle competizioni cui i <em>club</em>possono prendere parte, ossia il reclutamento di giocatori di talento, qualunque sia la società o il luogo in cui sono stati formati, che potrebbe consentire loro di avere la meglio sugli avversari. In ogni caso, secondo la Corte spetta al giudice del rinvio verificare se le norme in questione presentino, per loro stessa natura, un grado di pregiudizio per la concorrenza tale da poterle considerare come aventi per oggetto una sua restrizione o se, in caso contrario, sia necessario esaminarne gli effetti. Qualsiasi accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata che si dimostri contrario all&#8217;articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sia per il suo oggetto che per il suo effetto anticoncorrenziale, inoltre, può essere esentato se soddisfa tutte le condizioni previste dal paragrafo 3 di tale articolo<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, ciò che dovrà essere dimostrato dalle parti mediante argomenti e prove convincenti<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con la <u>seconda questione</u>, invece, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 45 e 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione delle norme relative all’iscrizione nella distinta di gioco della gara e allo schieramento dei giocatori del vivaio, formalizzate dagli articoli P335.11 e P1422 del regolamento federale dell’URBSFA e riprese agli articoli B4.1[12] del Titolo 4 e B6.109 del Titolo 6 del nuovo regolamento dell’URBSFA.</p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte ha preliminarmente rilevato che norme come quelle dell’URBSFA sono <em>prima facie</em> idonee a svantaggiare i calciatori professionisti che desiderano esercitare un’attività economica nel territorio di uno Stato Membro, ossia il Belgio, diverso da quello di origine, e che non soddisfano le condizioni ivi previste. Pur non essendo direttamente fondate su un criterio di nazionalità o di residenza, infatti, tali norme stabiliscono un collegamento di carattere espressamente nazionale sotto un duplice profilo, in quanto i) definiscono “giocatori del vivaio” quelli che si sono formati all&#8217;interno di una società belga, e ii) richiedono ai <em>club</em> che intendono partecipare alle competizioni calcistiche dell&#8217;URBSFA di inserire nell&#8217;elenco dei propri giocatori e nel referto della partita un numero minimo di giocatori che soddisfano le condizioni per essere definiti come tali. Tali norme, pertanto, limitano la possibilità per i giocatori che non possono avvalersi di un siffatto legame nazionale di essere inseriti nell’elenco dei giocatori di tali <em>club</em> nonché nel referto della partita, e quindi di essere schierati in campo, dando così luogo ad una discriminazione indiretta a danno dei giocatori provenienti da un altro Stato Membro.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Misure di origine non statale, tuttavia, possono essere consentite anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal TFUE a condizione che i) la loro adozione persegua un obiettivo legittimo di interesse pubblico compatibile con tale Trattato, e quindi non di natura puramente economica, e ii) rispettino il principio di proporzionalità, secondo cui le stesse devono essere idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo senza andare al di là di quanto necessario</span><a style="font-weight: 400;" href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a><span style="font-weight: 400;">. A tale riguardo, tenuto conto sia della funzione sociale ed educativa dello sport, riconosciuta dall&#8217;articolo 165 TFUE</span><a style="font-weight: 400;" href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a><span style="font-weight: 400;">, che, più in generale, della notevole importanza che lo stesso riveste nell&#8217;Unione, l&#8217;obiettivo di favorire il reclutamento e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisce un obiettivo legittimo di interesse pubblico</span><a style="font-weight: 400;" href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a><span style="font-weight: 400;"> che, a determinate condizioni, può giustificare misure che, senza essere concepite in modo tale da garantirne, in modo certo e quantificabile in anticipo, il raggiungimento possono comunque creare incentivi reali e significativi in tale direzione</span><a style="font-weight: 400;" href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a><span style="font-weight: 400;">. Mettendo sullo stesso piano tutti i giovani calciatori formati da qualsiasi <em>club</em> affiliato all’URBSFA, tuttavia, le norme in questione potrebbero non rappresentare un incentivo del genere per alcuni di essi, in particolare per quelli dotati di risorse finanziarie significative, a reclutare giovani giocatori con l&#8217;obiettivo di formarli essi stessi. Tutto ciò premesso, spetterà quindi al giudice del rinvio pronunciarsi sulla questione se la normativa URBSFA soddisfi le suddette condizioni, alla luce degli argomenti e delle prove prodotte dalle parti</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/01/Articolo_Libera-circolazione-dei-lavoratori.-La-Corte-di-Giustizia-si-pronuncia-sui-regolamenti-delle-federazioni-calcistiche-relativi-al-numero-minimo-di-giocatori-del-vivaio.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Secondo tali norme, i <em>club</em> iscritti alle competizioni UEFA possano tesserare un massimo di 25 giocatori, di cui almeno 8 devono essere giocatori del vivaio (e, di questi, almeno 4 devono essere stati formati dal <em>club</em> in questione).</p>
<p id="_ftn2">[2] L’articolo 45 TFUE dispone: “<em>&#8230; La libera circolazione dei lavoratori all&#8217;interno dell&#8217;Unione è assicurata.</em></p>
<p><em>Essa implica l&#8217;abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l&#8217;impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.</em></p>
<p><em>Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:</em></p>
<p><em>a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;<br /></em><em>b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;<br /></em><em>c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un&#8217;attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l&#8217;occupazione dei lavoratori nazionali;<br /></em><em>d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l&#8217;oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.</em></p>
<p><em>Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn3">[3] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punto 27; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. <em>Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo</em>, punto 4.</p>
<p id="_ftn4">[4] CGUE 11.04.2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, <em>Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacquée</em>, punti 43-44 e 63-69; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punti 76 e 127; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. <em>Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo</em>, punto 8.</p>
<p id="_ftn5">[5] L’articolo 56 TFUE dispone: “<em>&#8230; Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all&#8217;interno dell&#8217;Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.</em></p>
<p><em>Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all&#8217;interno dell&#8217;Unione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn6">[6] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punti 28-30; CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, <em>David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee</em>, punto 28; CGUE 12.04.2005, Causa C-265/03, <em>Igor Simutenkov contro Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol</em>, punto 32; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punti 75 e 82-87; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. <em>Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo</em>, punti 5 e 17-19.</p>
<p id="_ftn7">[7] CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, <em>David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee</em>, punti 30-33.</p>
<p id="_ftn8">[8] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, <em>TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.</em>, punti 60-66.</p>
<p id="_ftn9">[9] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, <em>TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.</em>, punto 60; CGUE 11.04.2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, <em>Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacquée</em>, punti 67-68.</p>
<p id="_ftn10">[10] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, <em>TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.</em>, punto 53; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punti 81-83.</p>
<p id="_ftn11">[11] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punto 40; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punto 106.</p>
<p id="_ftn12">[12] CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punto 132.</p>
<p id="_ftn13">[13] <em>Ibidem</em>, punti 127-128.</p>
<p id="_ftn14">[14] CGUE 11.09.2014, Causa C‑382/12 P, <em>MasterCard Inc. e altri contro Commissione europea</em>, punto 230;</p>
<p>CGUE 11.07.1985, Causa 42/84, <em>Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee</em>, punto 38.</p>
<p id="_ftn15">[15] CGUE 06.10.2009, Cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, <em>GlaxoSmithKline Services Unlimited e altri contro Commissione e altri</em>, punto 82; CGUE 11.07.1985, Causa 42/84, <em>Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee</em>, punto 45.</p>
<p id="_ftn16">[16] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, <em>TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.</em>, punto 48; CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punto 38; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punto 104.</p>
<p id="_ftn17">[17] L’articolo 165 TFUE al paragrafo 1 dispone: “<em>&#8230; L&#8217;Unione contribuisce allo sviluppo di un&#8217;istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell&#8217;insegnamento e l&#8217;organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.</em></p>
<p><em>L&#8217;Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn18">[18] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punto 39; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punto 106.</p>
<p id="_ftn19">[19] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punti 41-45; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punti 108-109.</p>
</div><p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/01/corte-giustizia-ue-impatto-regolamenti-giovani-calciatori/">LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUI REGOLAMENTI DELLE FEDERAZIONI CALCISTICHE RELATIVI AL NUMERO MINIMO DI GIOCATORI DEL VIVAIO</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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		<title>LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL CASO SUPERLEGA. QUALE FUTURO PER LO SPORT E IL DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA?</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2024/01/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sul-caso-superlega-quale-futuro-per-lo-sport-e-il-diritto-europeo-della-concorrenza/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 17:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU and Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stillo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[x_icon type="tag"] EU and Competition, Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism, Litigation</p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2024/01/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sul-caso-superlega-quale-futuro-per-lo-sport-e-il-diritto-europeo-della-concorrenza/">LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL CASO SUPERLEGA. QUALE FUTURO PER LO SPORT E IL DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA?</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Con una decisione destinata a modificare radicalmente i rapporti tra lo sport e il diritto europeo della concorrenza, in data 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-333/21, <em>European Superleague Company</em>, sull’interpretazione degli articoli 45, 49, 56, 63, 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ribaltando quanto precedentemente suggerito dall’Avvocato Generale Rantos nelle sue Conclusioni del 15 dicembre 2022<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la <em>Fédération internationale de football association</em> (FIFA) e l&#8217;<em>Union of European Football Associations </em>(UEFA) e, dall&#8217;altro, l’<em>European Superleague Company SL </em>(&#8220;ESLC&#8221;), una società spagnola che intende avviare una nuova competizione calcistica europea (c.d. “Superlega”) alternativa o concorrente a quelle organizzate fino ad oggi dalle due storiche federazioni.</p>
<p>Questi i fatti.</p>
<p>Ideata dai <em>manager</em> di alcuni dei più prestigiosi <em>club</em> europei<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> sotto l’egida del presidente del Real Madrid <em>Florentino Perez</em>, la Superlega è un modello di competizione alternativo alla <em>Champions League</em> organizzata dalla UEFA per riunire le migliori squadre europee in un torneo maggiormente elitario e remunerativo dal punto di vista degli <em>sponsor</em> nonché dei diritti audiovisivi<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Particolarmente promettente dal punto di vista economico per i <em>club</em> partecipanti, il progetto Superlega ha fin da subito sollevato forti obiezioni sia da parte dell’UEFA che degli stessi tifosi, i quali lamentavano, tra le altre cose, la quasi totale assenza di meritocrazia del nuovo sistema, nonché l’affermazione di un calcio sempre più “aristocratico” e riservato solamente ai <em>club</em> più facoltosi ed influenti.</p>
<p>Ritenendo che i partecipanti alla Superlega violassero l’articolo 49 del suo statuto, l’UEFA aveva annunciato l’intenzione di inibire ai <em>club</em> interessati la partecipazione a qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale nonché di negare ai loro giocatori l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali. Di conseguenza, Real Madrid, Juventus e Barcellona avevano deciso di adire il Tribunale commerciale di Madrid (<em>Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid &#8211;</em>; il “giudice del rinvio”) che, dopo aver disposto una serie di misure cautelari nei confronti dell’UEFA e della FIFA<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, in data 11 maggio 2021 aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia sollevando <u>sei questioni pregiudiziali</u> in merito alla compatibilità delle condotte poste in essere e preannunciate dall’UEFA e dalla FIFA con le norme europee in materia di concorrenza.</p>
<p>Prima di esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, la Corte si è soffermata <u>sul rapporto tra il diritto europeo e lo sport</u> ricordando che, costituendo un’attività economica, quest&#8217;ultimo è soggetto alle norme europee a lei applicabili<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. Più particolarmente, ad eccezione delle norme adottate esclusivamente per motivi non economici e che riguardano questioni di interesse esclusivo per lo sport in sé<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, le norme delle associazioni sportive che disciplinano il compenso o la prestazione di servizi da parte di giocatori professionisti o semi-professionisti e, più in generale, quelle che, pur non disciplinando formalmente tali prestazioni, hanno un impatto indiretto su di esse possono rientrare nell&#8217;ambito di applicazione degli articoli 45<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, 49<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, 56<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a> e 63<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a> TFUE<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>. Del pari, le condotte delle associazioni che le hanno adottate rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del TFUE sul diritto della concorrenza qualora siano soddisfatte le condizioni ivi previste<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>; di talché tali associazioni possono essere qualificate come “imprese” o “associazioni di imprese” ai sensi degli articoli 101 e 102. Rientrando nell’ambito di applicazione del TFUE, pertanto, laddove risultino applicabili ai singoli tali norme devono trovare attuazione nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, ed in particolare di quelli di non discriminazione e proporzionalità<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>.</p>
<p>Con la <u>prima questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti che è richiesta la loro previa autorizzazione – trattandosi di enti ai quali è attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa &#8211; affinché un’entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per <em>club</em> come la Superlega, in particolare quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che concerne la FIFA e l’UEFA.</p>
<p>La Corte ha preliminarmente rilevato che la FIFA e l&#8217;UEFA esercitano entrambe un&#8217;attività economica, che consiste nell&#8217;organizzazione e nella commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali e nello sfruttamento dei diritti connessi, detenendo in tal modo una posizione dominante, o addirittura un monopolio, sul mercato rilevante. Le norme contenute nei loro statuti, adottati in virtù dei poteri di regolamentazione e di controllo che le stesse si sono attribuite, inoltre, garantiscono a tali enti non solo il potere di autorizzare la costituzione e l&#8217;organizzazione, da parte di un terzo, di una nuova competizione calcistica tra <em>club</em>sul territorio dell&#8217;Unione, e bensì anche quello di controllare la partecipazione dei <em>club</em> e dei giocatori stessi sotto pena di sanzioni. Di conseguenza, le federazioni responsabili di una disciplina sportiva, come la FIFA e la UEFA, possono adottare, attuare e garantire il rispetto di norme relative non solo all&#8217;organizzazione e allo svolgimento delle competizioni internazionali di tale disciplina, e bensì anche alla previa approvazione e partecipazione da parte dei <em>club</em> e dei giocatori.</p>
<p>Tutto ciò premesso, oltre a rivestire una notevole importanza sociale e culturale nell’Unione<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, il calcio suscita anche un grande interesse mediatico. Più particolarmente, tra le sue peculiarità rientra l&#8217;organizzazione di numerose competizioni, sia a livello europeo che nazionale, che prevedono la partecipazione di squadre che hanno raggiunto determinati risultati sportivi<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>. Di conseguenza, il calcio si fonda essenzialmente sul merito sportivo, che può essere garantito solo se tutte le squadre partecipanti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, assicurando così un certo livello di pari opportunità. Queste diverse specificità rendono legittimo sottoporre l&#8217;organizzazione e lo svolgimento delle competizioni internazionali di calcio professionistico a regole comuni destinate a garantirne l&#8217;omogeneità e il coordinamento all&#8217;interno di un calendario complessivo nonché, più in generale, a promuoverne, in modo adeguato ed efficace, uno svolgimento delle competizioni basato sulle pari opportunità e sul merito. Del pari, è anche legittimo garantire il rispetto di tali regole comuni attraverso norme come quelle adottate dalla FIFA e dall’UEFA sull’approvazione preventiva di tali competizioni e sulla partecipazione alle stese da parte di <em>club</em> e giocatori. Poiché tali norme sono legittime nel contesto specifico del calcio professionistico e delle attività economiche che riguardano la pratica di tale sport, né la loro adozione né la loro attuazione possono essere qualificate, di per sé, come abuso di posizione dominante<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>. Ciò vale anche per l’apparato sanzionatorio, che costituisce un legittimo mezzo per garantire l&#8217;effettività della regolazione sostanziale<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>.</p>
<p>Nessuna delle peculiarità che caratterizzano il calcio professionistico, tuttavia, consente di legittimare l&#8217;adozione e l&#8217;attuazione di norme di previa approvazione, nonché delle sanzioni connesse, che sono, in generale, non soggette a restrizioni, obblighi e controlli idonei ad eliminare il rischio di abuso di posizione dominante e che non prevedono un quadro di criteri sostanziali e procedure dettagliate per garantirne la trasparenza, l’oggettività, la precisione e il carattere non discriminatorio; di talché, le stesse sono contrarie all&#8217;articolo 102 TFUE. A tale riguardo, è irrilevante che la FIFA e l&#8217;UEFA non godano di un monopolio legale e che le imprese concorrenti possano, in teoria, organizzare nuove competizioni che non sarebbero soggette alle norme adottate dalle due federazioni. La posizione dominante detenuta dalla FIFA e dalla UEFA sul mercato dell&#8217;organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali tra <em>club</em>, infatti, è tale che, attualmente, è impossibile organizzare una competizione al di fuori del loro ecosistema, dato il pervasivo controllo che le stesse esercitano, direttamente o attraverso le federazioni calcistiche affiliate, sui <em>club</em>, sui giocatori e sulle competizioni nazionali.</p>
<p>Con la <u>seconda questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti una previa autorizzazione, in quanto titolari della competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un’entità terza possa istituire una competizione paneuropea per <em>club</em> come la Superlega, in particolare quando non esista una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA.</p>
<p>Sebbene le motivazioni addotte per la loro adozione possano includere il perseguimento di obiettivi legittimi, quali garantire il rispetto dei principi, dei valori e delle regole su cui si fonda il calcio, le norme FIFA e UEFA subordinano alla loro previa approvazione l&#8217;organizzazione e la commercializzazione di qualsiasi competizione calcistica internazionale diversa da quelle organizzate da tali entità nel perseguimento di un’attività economica. Così facendo, tali norme conferiscono loro il potere di autorizzare, controllare e fissare le condizioni di accesso al mercato rilevante per qualsiasi impresa potenzialmente concorrente, nonché di determinare sia il grado di concorrenza che può sussistere su tale mercato che le condizioni in cui la stessa può essere esercitata. Le norme in questione, pertanto, consentono, se non di escludere da tale mercato qualsiasi impresa concorrente, anche altrettanto efficiente, quanto meno di limitare la creazione e la commercializzazione di competizioni nuove o alternative in termini di formato e di contenuto, privando così i <em>club</em> e i giocatori della possibilità di parteciparvi nonché gli spettatori e i telespettatori della possibilità di assistervi o di guardarne la trasmissione.</p>
<p>Contenendo regole sulla partecipazione dei <em>club</em> e dei giocatori alle competizioni calcistiche internazionali nonché sulle sanzioni cui tale partecipazione può dar luogo, inoltre, le norme FIFA e UEFA appaiono, <em>prima facie</em>, idonee a rafforzare l’oggetto anticoncorrenziale insito in ogni meccanismo di approvazione preventiva non soggetto a restrizioni, obblighi e controlli idonei a garantirne la trasparenza, l’oggettività, la precisione e la non discriminazione, in quanto impediscono a qualsiasi impresa che organizza una competizione potenzialmente concorrente di sfruttare in modo significativo le risorse disponibili sul mercato. In assenza di un quadro che preveda criteri sostanziali e procedure dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l&#8217;oggettività, la precisione, la non discriminazione e la proporzionalità, pertanto, le norme FIFA e UEFA sulla previa approvazione, sulla partecipazione e sule sanzioni rivelano, per loro stessa natura, un grado sufficiente di pregiudizio per la concorrenza, rientrando così nell&#8217;ambito di applicazione del divieto di cui all&#8217;articolo 101, paragrafo 1, TFUE.</p>
<p>Con la <u>terza questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 101 e 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che vietano un’azione da parte della FIFA, della UEFA, delle l federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali che minacci l’adozione di sanzioni contro i <em>club</em> che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori, per la dissuasione che potrebbero generare e se, qualora tali sanzioni siano adottate senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, esse costituiscono una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.</p>
<p>Secondo la Corte, alla luce delle risposte fornite alle prime due questioni non occorre rispondere alla terza in maniera separata, in quanto le condotte di FIFA e UEFA attuano norme che violano sia l&#8217;articolo 102 che l&#8217;articolo 101, paragrafo 1, TFUE, rientrando quindi nell&#8217;ambito di applicazione dei divieti ivi previsti.</p>
<p>Con la <u>quinta questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se, qualora la FIFA e la UEFA, quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di <em>club </em>calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo della Superlega, l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell’eccezione ivi stabilita al paragrafo 3, atteso che l’offerta è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/UEFA è protetta e l’innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato rilevante e limitando la scelta del consumatore. Il giudice del rinvio, inoltre, chiedeva se tale restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.</p>
<p>La Corte ha preliminarmente ricordato che in una situazione come quella di specie, in cui il comportamento contrario all&#8217;articolo 101, paragrafo 1, TFUE presenta un grado sufficiente di pregiudizio per la concorrenza ed è tale da incidere su diverse categorie di utenti o consumatori, occorre verificare, in primo luogo, se ed, eventualmente, in che misura, lo stesso potrebbe avere degli effetti pro-concorrenziali. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio esaminare se le norme sulla previa autorizzazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni siano idonee ad incidere favorevolmente sulle diverse categorie di utenti, tra cui figurano, in particolare, le associazioni calcistiche, i <em>club</em>, i calciatori e, più in generale, i consumatori, siano essi spettatori o telespettatori. Sebbene tali norme possano apparire legittime, in linea di principio, in quanto contribuiscono a garantire il rispetto dei principi, dei valori e delle regole su cui si fonda il calcio professionistico, in particolare, il carattere aperto e meritocratico delle competizioni, tuttavia, tali obiettivi, per quanto lodevoli, non esonerano le associazioni che le hanno adottate dall&#8217;obbligo di dimostrare, dinanzi al giudice nazionale, che, da un lato, il loro perseguimento comporta incrementi di efficienza reali e quantificabili e che, dall’altro, essi sono in grado di compensare gli svantaggi concorrenziali. Poiché, inoltre, ai sensi dell&#8217;articolo 101, paragrafo 3, TFUE il comportamento in questione deve essere indispensabile o necessario, il giudice del rinvio dovrà valutarne l’impatto e confrontarlo con le misure alternative effettivamente ipotizzabili, di modo da verificare se gli incrementi di efficienza attesi da tale comportamento possano essere ottenuti mediante misure meno restrittive per la concorrenza. Per verificare se le norme FIFA e UEFA in materia di approvazione preventiva, partecipazione e sanzioni diano alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o servizi interessati, infine, il giudice del rinvio deve tener conto del fatto che non esiste un quadro che, per tali norme, preveda criteri sostanziali e procedure dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l&#8217;oggettività, la precisione e la non discriminazione.</p>
<p>Quanto all&#8217;articolo 102 TFUE, secondo la Corte, l&#8217;istituzione, da parte della FIFA e dell&#8217;UEFA, di norme discrezionali relative all&#8217;approvazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali tra <em>club</em>, al controllo della partecipazione alle stesse da parte di questi ultimi nonché alle relative sanzioni non può in alcun modo ritenersi oggettivamente giustificato da necessità tecniche o commerciali, contrariamente a quanto potrebbe avvenire se esistesse un quadro normativo che prevedesse criteri sostanziali e procedure dettagliate rispondenti ai requisiti di trasparenza, chiarezza, precisione, neutralità e proporzionalità, che sono imperativi in questo settore. Le norme, i controlli e le sanzioni, pertanto, hanno lo scopo di riservare alla FIFA e all’UEFA l&#8217;organizzazione delle competizioni, con il rischio di eliminare ogni concorrenza da parte di imprese terze, dando così luogo ad un abuso di posizione dominante vietato dall&#8217;articolo 102 TFUE e non giustificato da alcuna necessità oggettiva. In ogni caso, spetta all’impresa in posizione dominante provare che i) la sua condotta può conseguire incrementi di efficienza, dimostrandone l’effettiva esistenza e portata, ii) gli incrementi controbilanciano i probabili effetti dannosi della condotta sulla concorrenza ed il benessere dei consumatori sul mercato o sui mercati rilevanti, e iii) la condotta in questione è necessaria per conseguire tali incrementi di efficienza, senza eliminare tutte o la maggior parte delle fonti esistenti di concorrenza effettiva o potenziale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p>Con la <u>quarta questione</u>, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 101 e 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA in quanto identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come “<em>proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (…) sotto la rispettiva giurisdizione</em>”, privando i <em>club</em> partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la prerogativa esclusiva della loro commercializzazione.</p>
<p>La Corte ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell&#8217;articolo 345<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a> TFUE, l&#8217;Unione e i Trattati non pregiudicano in alcun modo le norme degli Stati Membri che disciplinano il regime di proprietà, di talché gli articoli 101 e 102 TFUE non ostano a disposizioni come gli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA, in quanto le stesse designano tale entità e l&#8217;UEFA come titolari originari di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche tra <em>club</em> da loro organizzate sul territorio dell&#8217;Unione con il sostegno di questi ultimi e dei giocatori che vi partecipano.</p>
<p>Tutto ciò premesso, lo scopo stesso delle norme FIFA e UEFA è quello di sostituire un accordo di sfruttamento esclusivo e collettivo di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche tra <em>club</em> da loro organizzate ad ogni altra modalità di sfruttamento che potrebbe, in assenza di tali norme, essere liberamente scelta dai <em>club</em> che partecipano alle competizioni. Norme come quelle previste dagli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA, infatti, riservano ad essa, in termini molto chiari e precisi, il potere esclusivo di determinare, mediante disposizioni regolamentari, le condizioni di sfruttamento e di utilizzo di tali diritti nonché quello di autorizzare la trasmissione di partite ed eventi, compresi quelli riguardanti le competizioni calcistiche tra <em>club</em>, sia su piattaforme audiovisive che di altra natura, senza alcuna restrizione di contenuto, orario, luogo e aspetti tecnici. Così facendo, tali norme consentono alla FIFA e all&#8217;UEFA di controllare integralmente la fornitura dei diritti relativi alle competizioni e, di conseguenza, di impedire qualsiasi competizione tra <em>club</em> per quanto riguarda i diritti relativi alle partite cui essi prendono parte.</p>
<p>I vari diritti derivanti dalle competizioni calcistiche costituiscono la principale fonte di entrate tanto per la FIFA e per la UEFA, quanto per i <em>club</em> stessi, senza la cui partecipazione tali competizioni non potrebbero aver luogo, così integrando il presupposto necessario dell&#8217;attività economica cui queste ultime danno origine; di talché, la loro vendita è intrinsecamente legata all&#8217;organizzazione delle stesse. In tal senso, il monopolio conferito alla FIFA e all’UEFA per quanto riguarda lo sfruttamento e la commercializzazione dei diritti si salda con il controllo assoluto che tali entità esercitano sull’organizzazione delle competizioni, rafforzandone la portata giuridica, economica e pratica. Indipendentemente dall’attività economica alla quale danno origine, inoltre, i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche tra <em>club</em> integrano un elemento essenziale del sistema di concorrenza che l’Unione e i Trattati intendono istituire e mantenere<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>, costituendo un parametro che le norme in questione sottraggono al controllo dei <em>club </em>che partecipano alle competizioni.</p>
<p>Alla luce del contenuto delle norme relative all&#8217;approvazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali tra <em>club</em>, di ciò che oggettivamente mirano a realizzare in termini di concorrenza nonché del contesto economico e giuridico in cui si inscrivono, pertanto, l’UEFA e la FIFA sono responsabili non solo di impedire qualsiasi concorrenza tra i <em>club</em> affiliati alle federazioni nazionali nella commercializzazione dei diritti relativi alle partite cui partecipano, e bensì anche di incidere sul funzionamento stesso della concorrenza, a danno, da un lato, delle imprese terze che operano su una serie di mercati mediatici situati a valle e, dall’altro, dei consumatori e dei telespettatori. Più particolarmente, tali norme possono consentire alle due entità cui conferiscono il monopolio, consistente nel controllo totale dell&#8217;offerta, di praticare prezzi eccessivi, e quindi abusivi<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, a fronte dei quali gli acquirenti attuali o potenziali hanno <em>prima facie</em> un potere negoziale estremamente limitato, considerato il ruolo imprescindibile che le competizioni e le partite di calcio professionistico tra <em>club</em> rivestono nell’attrarre e fidelizzare un vasto pubblico durante tutto l&#8217;anno. In quanto sostituiscono, imperativamente e integralmente, un regime di sfruttamento esclusivo di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche organizzate dalla FIFA e dall&#8217;UEFA a qualsiasi altra modalità di sfruttamento che potrebbe, in loro assenza, essere liberamente scelta, si può ritenere che le norme in questione abbiano per oggetto di impedire o restringere la concorrenza ai sensi dell&#8217;articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e che costituiscano un abuso di posizione dominante ai sensi dell&#8217;articolo 102 TFUE.</p>
<p>Con la <u>sesta questione</u>, infine, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo la previa autorizzazione di tali enti per l’istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato Membro di una competizione per <em>club</em> paneuropea come la Superlega.</p>
<p>Secondo la Corte, poiché non esiste un quadro che preveda criteri sostanziali e regole dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l&#8217;oggettività, la non discriminazione e la proporzionalità, le disposizioni della FIFA e della UEFA consentono loro di esercitare un controllo discrezionale i) sulla possibilità, per eventuali terzi, di organizzare e commercializzare competizioni calcistiche tra <em>club</em> sul territorio dell&#8217;Unione, ii) sulla possibilità per questi ultimi di partecipare a tali competizioni, nonché iii) sulla possibilità per qualsiasi altra impresa di fornire servizi connessi all&#8217;organizzazione o commercializzazione di tali competizioni. In tal modo, le norme FIFA e UEFA non solo ostacolano o rendono meno attraenti le attività economiche interessate, e bensì le impediscono <em>tout court</em>, limitando l’accesso a qualsiasi nuovo <em>competitor</em><a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a> e, pertanto, costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di cui all&#8217;articolo 56 TFUE.</p>
<p>L&#8217;adozione di norme sull&#8217;approvazione preventiva delle competizioni calcistiche tra <em>club</em> e sulla partecipazione di questi ultimi e dei loro giocatori può tuttavia essere giustificata, in linea di principio, da obiettivi di interesse pubblico, consistenti nel garantire che le competizioni non solo saranno organizzate nel rispetto dei principi, dei valori e delle regole su cui si fonda il calcio professionistico, in particolare, quelli di apertura, merito e solidarietà, e bensì che le stesse, in maniera sostanzialmente omogenea e temporalmente coordinata, possano integrarsi nel sistema delle competizioni nazionali, europee ed internazionali che caratterizzano quello sport. Ciononostante, tali obiettivi non sono idonei a giustificare l’adozione di tali norme qualora non contengano criteri sostanziali e procedure dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l’oggettività, la precisione e la non discriminazione. Al fine di essere giustificato, infatti, un regime di approvazione preventiva come quello previsto dalla FIFA e dalla UEFA dovrebbe, in ogni caso, basarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo, così da limitare l’esercizio del potere discrezionale conferito all’organo abilitato a concedere o rifiutare tale approvazione e fare in modo che lo stesso non venga utilizzato arbitrariamente<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[23]</sup></a>.</p>
<p class="has-text-align-center" style="text-align: center;"><a href="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2024/01/Articolo_La-Corte-di-Giustizia-si-pronuncia-sul-caso-Superlega.-Quale-futuro-per-lo-sport-e-il-diritto-europeo-della-concorrenza.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i  class="x-icon x-icon-download" data-x-icon-s="&#xf019;" aria-hidden="true"></i> Download Article</a></p>
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<div style="font-size: 10px;">
<p id="_ftn1">[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e7d15960-eb43-4c6c-9c4c-b34b8f26b768">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn2">[2] Nello specifico AC Milan, Arsenal FC, Atletico de Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur.</p>
<p id="_ftn3">[3] La nuova competizione prevede la partecipazione di 20 <em>club</em> (i 15 fondatori più altre 5 squadre classificate annualmente sulla base dei risultati della stagione precedente) suddivisi in due diversi gironi composti ognuno da dieci squadre che, a partire da agosto e con gare infrasettimanali, dovrebbero affrontarsi in partite di andata e ritorno in un torneo c.d. “all’italiana”. Al termine della fase preliminare, le prime tre squadre di ogni girone verrebbero direttamente ammesse a quella ad eliminazione diretta, mentre le quarte e quinte classificate si affronterebbero in un incontro basato sul modello <em>playoff</em>. Dopodiché, le otto squadre così individuate si sfiderebbero nei quarti di finale con partite di andata e ritorno, con accoppiamenti decisi in base alla classifica dei due gironi.</p>
<p id="_ftn4">[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo “Il caso Superlega. L’ineludibile tensione tra l’autogoverno degli organismi esponenziali dello sport e le norme europee in materia di concorrenza nel settore sportivo”, disponibile al seguente <a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=933a8337-7552-478a-af08-0e4bcedb0dd2">LINK</a>.</p>
<p id="_ftn5">[5] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punto 27; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. <em>Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo</em>, punto 4.</p>
<p id="_ftn6">[6] CGUE 11.04.2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, <em>Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacquée</em>, punti 43-44 e 63-69; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punti 76 e 127; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. <em>Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo</em>, punto 8.</p>
<p id="_ftn7">[7] L’articolo 45 TFUE dispone: “<em>&#8230; La libera circolazione dei lavoratori all&#8217;interno dell&#8217;Unione è assicurata.</em></p>
<p><em>Essa implica l&#8217;abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l&#8217;impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.</em></p>
<p><em>Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:</em></p>
<p><em>a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;<br /></em><em>b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;<br /></em><em>c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un&#8217;attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l&#8217;occupazione dei lavoratori nazionali;<br /></em><em>d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l&#8217;oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.</em></p>
<p><em>Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn8">[8] L’articolo 49 TFUE dispone: “<em>&#8230; Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all&#8217;apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.</em></p>
<p><em>La libertà di stabilimento importa l&#8217;accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell&#8217;articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn9">[9] L’articolo 56 TFUE dispone: “<em>&#8230; Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all&#8217;interno dell&#8217;Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.</em></p>
<p><em>Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all&#8217;interno dell&#8217;Unione&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn10">[10] L’articolo 63 TFUE dispone: “<em>&#8230; Nell&#8217;ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.</em></p>
<p><em>Nell&#8217;ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn11">[11] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punti 28-30; CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, <em>David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee</em>, punto 28; CGUE 12.04.2005, Causa C-265/03, <em>Igor Simutenkov contro Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol</em>, punto 32; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punti 75 e 82-87; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. <em>Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo</em>, punti 5 e 17-19.</p>
<p id="_ftn12">[12] CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, <em>David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee</em>, punti 30-33.</p>
<p id="_ftn13">[13] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, <em>TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.</em>, punti 60-66.</p>
<p id="_ftn14">[14] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, <em>Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC</em>, punto 40; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punto 106.</p>
<p id="_ftn15">[15] CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, <em>Bosman</em>, punto 132.</p>
<p id="_ftn16">[16] CGUE 11.04.2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, <em>Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacquée</em>, punto 64.</p>
<p id="_ftn17">[17] CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, <em>David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee</em>, punto 44.</p>
<p id="_ftn18">[18] CGUE 27.03.2012, Causa C‑209/10, <em>Post Danmark A/S contro Konkurrencerådet</em>, punto 42.</p>
<p id="_ftn19">[19] L’articolo 345 TFUE dispone: “<em>&#8230; I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri&#8230;</em>”.</p>
<p id="_ftn20">[20] CGUE 12.11.2002, Causa C-206/01, <em>Arsenal Football Club plc contro Matthew Reed</em>, punti 47-48.</p>
<p id="_ftn21">[21] CGUE 11.12.2008, Causa C-52/07, <em>Kanal 5 Ltd e TV 4 AB contro Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa</em>, punti 28-29; CGUE 14.02.1978, Causa 27/76, <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV contro Commissione delle Comunità europee</em>, punto 250.</p>
<p id="_ftn22">[22] CGUE 08.06.2023, Causa C-50/21, <em>Prestige and Limousine</em>, punto 62; CGUE 10.03.2009, Causa C-169/07, <em>Hartlauer Handelsgesellschaft mbH contro Wiener Landesregierung e Oberösterreichische Landesregierung</em>, punto 34.</p>
<p id="_ftn23">[23] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, <em>TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.</em>, punto 65; CGUE 22.01.2002, Causa C-390/99, <em>Canal Satélite Digital SL contro Adminstración General del Estado, in presenza di Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS)</em>, punto 35.</p>
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		<title>SÌ AI CERVELLI, NO AI PIEDI. COSÌ IL GOVERNO MELONI LIMITA LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI SI TRASFERISCE IN ITALIA</title>
		<link>https://www.dejalex.com/2023/10/governo-meloni-agevolazioni-fiscali-lavoratori-sport/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 14:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Employment and Pensions]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Callegari]]></category>
		<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />[br]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1" height="1" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/03/000000-0.0.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p><div id="cs-content" class="cs-content"><div class="x-section e27964-e1 mlks-0"><div class="x-div e27964-e2 mlks-1"><div class="x-row e27964-e3 mlks-3 mlks-4"><div class="x-row-inner"><div class="x-col e27964-e4 mlks-5 mlks-6"><div class="x-div e27964-e5 mlks-1 mlks-2"><div class="x-text x-content e27964-e6 mlks-8"><a href="https://www.dejalex.com/partner/guido-callegari/"><strong></strong></a>Riportiamo di seguito il commento dell'avv. <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.dejalex.com/partner/guido-callegari/">Guido Callegari</a></span> pubblicato nell'articolo di <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.huffingtonpost.it/autori/carlotta_scozzari/" target="_blank" rel="noopener">Carlotta Scozzari</a></span> su <a href="https://www.huffingtonpost.it/economia/2023/10/18/news/agevolazioni_fiscali_calciatori_governo_meloni_lavoratori_impatriati_sportivi_ricercatori-13770146/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">www.huffingtonpost.it</span></a></div><div class="x-text x-text-headline e27964-e7 mlks-9"><div class="x-text-content"><div class="x-text-content-text">
<h3 class="x-text-content-text-primary">Dopo le incertezze dei giorni scorsi, il chiarimento: esclusi i lavoratori dello sport, che hanno fatto ampio ricorso agli incentivi fiscali previsti. L'avvocato <strong>Callegari</strong>: "Apprezzabile lo sforzo del governo ma servono misure per favorire la crescita dei settori ad alta qualificazione"</h3></div></div></div><div class="x-text x-content e27964-e8 mlks-8"><p>"Immagino - ipotizza Guido Callegari, partner dello studio legale De Berti Jacchia - che i calciatori, direi gli sportivi in genere, siano rimasti esclusi per ragioni di disponibilità finanziarie, insomma di budget". Più in generale, secondo Callegari, la nuova impostazione data dal governo Meloni stabilisce "benefici per lavoratori di elevata qualificazione o specializzazione, ad esempio ricercatori e docenti" concendendo "agevolazioni importanti che ben potrebbero giustificare il rientro nel nostro Paese di coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per beneficarne. Si può prevedere che vi sarà chi vorrà sfruttare le facilitazioni, più difficile immaginare in quanti lo vorranno fare.</p>
<p>Se, da un lato, va apprezzato lo sforzo del Governo - aggiunge Callegari - dall’altro lato, non dovrebbero mancare misure che favoriscano la crescita dei settori dove un’elevata qualificazione è richiesta; penso soprattutto alla ricerca, in modo da rendere l’Italia più attraente per i lavoratori in questione non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello degli stimoli e dello sviluppo delle loro attività, ossia sotto quello della loro soddisfazione professionale e personale".</p></div><a class="x-anchor x-anchor-button has-graphic e27964-e9 mlks-a" tabindex="0" href="https://www.huffingtonpost.it/economia/2023/10/18/news/agevolazioni_fiscali_calciatori_governo_meloni_lavoratori_impatriati_sportivi_ricercatori-13770146/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><div class="x-anchor-content"><span class="x-graphic" aria-hidden="true"><i class="x-icon x-graphic-child x-graphic-icon x-graphic-primary" aria-hidden="true" data-x-icon-s="&#xf08e;"></i></span><div class="x-anchor-text"><span class="x-anchor-text-primary">VAI ALL'ARTICOLO COMPLETO</span></div></div></a></div></div><div class="x-col e27964-e10 mlks-5 mlks-7"><a class="x-image e27964-e11 mlks-b" href="https://www.dejalex.com/partner/guido-callegari/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src="https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/06/Guido-Callegari-ppl.jpg" width="200" height="250" alt="Placeholder Image" loading="lazy"></a></div></div></div></div></div></div></p>
<p>The post <a href="https://www.dejalex.com/2023/10/governo-meloni-agevolazioni-fiscali-lavoratori-sport/">SÌ AI CERVELLI, NO AI PIEDI. COSÌ IL GOVERNO MELONI LIMITA LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI SI TRASFERISCE IN ITALIA</a> appeared first on <a href="https://www.dejalex.com">Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani</a>.</p>
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