IL LICENZIAMENTO IRROGATO A SEGUITO DEL RIFIUTO DELLA LAVORATRICE DI CEDERE ALLE AVANCES DEL SUPERIORE GERARCHICO È NULLO PERCHÉ DISCRIMINATORIO

team vallettaDiritto del lavoro e previdenza, Gaspare Roma, Ilaria Uletto, Pubblicazioni

Con la sentenza n. 15 del 20 febbraio 2026, il Tribunale di Trento ha affrontato il tema del licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente a seguito di un’assenza ritenuta ingiustificata, assenza che la lavoratrice aveva invece ricondotto allo stato di ansia generato dalle molestie subite dal legale rappresentante della società datrice di lavoro. Il giudice ha dichiarato la nullità del provvedimento espulsivo, qualificandolo come discriminatorio.

 

I fatti oggetto del giudizio

In data 8 luglio 2025, una dipendente veniva licenziata dal proprio datore di lavoro per giusta causa, a conclusione di un procedimento disciplinare avviato il 27 luglio 2025, con cui le era stata contestata un’assenza ingiustificata e priva di preventiva comunicazione protrattasi dal 24 giugno 2025.

La dipendente impugnava il licenziamento, deducendone la natura ritorsiva e/o discriminatoria e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno della propria posizione, la lavoratrice riferiva di essersi assentata a causa del grave stato di ansia provocato dai comportamenti del proprio superiore gerarchico – nonché legale rappresentante della società – consistiti in ripetute condotte indesiderate, sia a sfondo sessuale sia non sessuale.

Le condotte subite dalla dipendente comprendevano messaggi attinenti alla sfera personale e di natura extra‑professionale nonché un regalo non richiesto, espressione di un coinvolgimento sentimentale del datore di lavoro nei confronti della dipendente, che aveva determinato un clima oppressivo e lesivo della dignità della lavoratrice.

Sentendosi sopraffatta dal comportamento persecutorio del proprio datore di lavoro, la dipendente si era assentata dal lavoro dal 24 al 27 giugno 2025 senza giustificazione e preventiva comunicazione, proprio in ragione dello stato di prostrazione psicologica in cui versava. La società, valorizzando tali assenze come ingiustificate, aveva poi disposto il licenziamento.

 

La decisione del Tribunale di Trento

Analizzati i fatti di causa, il Tribunale di Trento ha ritenuto che le condotte del legale rappresentante integrassero gli estremi della “molestia” e “molestia sessualeex art. 26, comma 1, d.lgs. n. 198/2006, trattandosi di comportamenti indesiderati, con o senza connotazione sessuale, idonei a ledere la dignità della lavoratrice e a creare un clima ostile e degradante.

In tale contesto, il licenziamento intimato a seguito del rifiuto della dipendente di sottomettersi alle avances del superiore gerarchico – e, più in generale, quale reazione alle sue assenze riconducibili allo stato di ansia generato dalle molestie – è stato qualificato come atto discriminatorio.

Il giudice ha infatti rilevato che il provvedimento espulsivo costituiva un trattamento sfavorevole conseguente all’esercizio, da parte della lavoratrice, del diritto al rispetto della propria dignità e alla parità di trattamento tra uomo e donna, diritti tutelati dalla normativa antidiscriminatoria.

In ragione di tutto quanto sopra, il Tribunale di Trento ha dichiarato la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, ordinando, per l’effetto, la reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro.

 

Conclusione

 La decisione del Tribunale di Trento conferma la centralità della tutela della dignità personale nel rapporto di lavoro e ribadisce che le condotte moleste rappresentano comportamenti incompatibili con l’ordinato svolgimento della prestazione e meritevoli della massima attenzione. In tale prospettiva, ogni reazione datoriale che si traduca in un provvedimento espulsivo collegato al rifiuto della lavoratrice di subire tali comportamenti, ovvero alle conseguenze psicologiche da essi generate, integra una forma di discriminazione vietata dall’ordinamento.

 

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