A partire dal 27 settembre 2026, i venditori di beni di consumo dovranno confrontarsi con un nuovo strumento informativo introdotto dalla normativa europea: l’etichetta GARAN, destinata a segnalare ai consumatori l’esistenza di una garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.
La novità nasce dalla Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il d.lgs. n. 30/2026, e trova attuazione nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960, che ha definito formato e contenuto dell’etichetta armonizzata valida in tutta l’Unione europea.
La GARAN non sostituisce né modifica la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo.
Si tratta invece di una garanzia commerciale di durabilità che il produttore può scegliere volontariamente di offrire al consumatore, impegnandosi a riparare o sostituire il bene qualora non mantenga le proprie funzionalità o prestazioni per il periodo dichiarato.
Occorre quindi distinguere chiaramente tra:
- garanzia legale di conformità, obbligatoria e a carico del venditore, con durata minima di due anni;
- garanzia commerciale di durabilità (GARAN), volontaria e a carico del produttore;
- eventuali altre garanzie convenzionali offerte da produttori o rivenditori.
La differenza fondamentale tra le garanzie sopra riportate è che la garanzia legale grava sempre sul venditore e ha una durata minima di due anni, mentre la garanzia GARAN è un impegno diretto ed esclusivo del produttore, volontario, che può avere una durata superiore e che attiene specificamente alla durabilità del bene.
L’obbligo per il venditore di esporre l’etichetta GARAN non riguarda tutti i prodotti e non scatta automaticamente.
L’etichetta deve essere esposta, in modo visibile seguendo le indicazioni ed utilizzando il formato armonizzato previsto dal Regolamento UE 2025/1960, solo quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni:
- il produttore offre la garanzia senza costi aggiuntivi per il consumatore;
- la garanzia copre l’intero bene e non soltanto specifici componenti;
- la durata della garanzia supera i due anni;
- il produttore ha messo a disposizione del venditore le informazioni necessarie.
In assenza anche di una sola di tali condizioni, il venditore non è tenuto a esporre l’etichetta.
Sebbene il decreto legislativo italiano sia entrato formalmente in vigore il 24 marzo 2026, le nuove disposizioni trovano applicazione soltanto dal 27 settembre 2026. Da tale data diventano operativi sia l’avviso armonizzato relativo alla garanzia legale sia l’etichetta GARAN per i prodotti assistiti da una garanzia commerciale di durabilità.
Il nuovo art. 48 del Codice del Consumo impone al professionista di informare il consumatore, prima della conclusione del contratto, circa:
- l’esistenza della garanzia legale di conformità;
- la durata e l’esistenza dell’eventuale garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore. Per assolvere tale obbligo, il legislatore ha previsto l’utilizzo di strumenti informativi standardizzati e uniformi nell’intero mercato europeo.
Nei punti vendita fisici l’etichetta deve essere chiaramente visibile; nelle vendite online deve essere resa disponibile secondo le modalità previste dalla normativa europea.
Un aspetto particolarmente importante è che la GARAN continua a essere una garanzia del produttore.
Il venditore non assume automaticamente gli obblighi derivanti dalla garanzia commerciale di durabilità e non può presentarla come una propria garanzia. Proprio per questo motivo, nell’etichetta armonizzata deve essere indicato il produttore che presta la garanzia e non il rivenditore.
La mancata esposizione dell’etichetta quando dovuta può determinare profili di responsabilità sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette, in quanto il consumatore potrebbe essere privato di un’informazione rilevante per la sua decisione d’acquisto. Analogamente, una comunicazione ambigua o idonea a confondere la GARAN con la garanzia legale potrebbe essere valutata come pratica commerciale scorretta. Ed infatti, come precisato dal Considerando 32 della Direttiva UE 2024/825, le informazioni relative ad altre garanzie commerciali o servizi non devono compromettere la chiarezza circa l’esistenza e la durata della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.
In definitiva, la GARAN rappresenta uno strumento pensato per favorire l’acquisto di prodotti più durevoli e aumentare la trasparenza informativa. Per i venditori, però, si traduce in un nuovo obbligo di comunicazione che, dal 27 settembre 2026, richiederà una puntuale verifica delle informazioni ricevute dai produttori e delle modalità di esposizione al pubblico.

