LA GESTIONE DELLE CRISI DI LIQUIDITÀ

team valletta Cristina Fussi, Nella stampa, Prospettive, Pubblicazioni, Società, Imprese e Insolvenza, Stefania Merati

La pianificazione e il monitoraggio della liquidità sono essenziali per prevenire crisi e insolvenze aziendali: il CdA deve adottare misure adeguate a garantire la solvibilità, anche in assenza di segnali di crisi imminente. L’approccio però può differire tra ordinamenti: quali sono le differenze tra Italia e Svizzera?

Sulla rivista Ticino Management è disponibile un interessante articolo realizzato a quattro mani dalle nostre Cristina Fussi e Stefania Merati insieme a Rocco Rigozzi e Andrea Ziswiler, partner dello Studio Bär & Karrer, in cui si analizzano le responsabilità e i compiti degli amministratori nella gestione delle crisi di liquidità, con un confronto dettagliato tra i due ordinamenti.

Quanto margine di discrezionalità hanno gli amministratori, in una situazione di crisi, nel decidere quando intervenire e quali misure adottare?

Per quanto riguarda la situazione creatasi in Italia con l’adozione delle nuove norme in tema di Crisi d’impresa, Cristina Fussi ha spiegato: “La possibilità per gli amministratori di società di capitale italiane di decidere a proprio giudizio se la società versi in stato di crisi e se sia giunto il momento di adottare strumenti (procedure) di risoluzione della crisi viene ridotta dalle disposizioni di legge di recente adottate, che sembrano destinate a limitare la portata della business judgement rule“.

Diversamente in Svizzera, ci spiegano Rocco Rigozzi e Andrea Ziswiler, il legislatore non ha imposto nuovi obblighi nell’ambito della recente revisione delle disposizioni in merito alla liquidità ed insolvenza del Codice delle obbligazioni svizzero, ma ha piuttosto formalizzato quelli già imposti dalla giurisprudenza elvetica nel contesto del dovere generale di diligenza degli amministratori. Il CdA dispone di ragionevole discrezione nell’ambito delle misure volte a pianificare, monitorare ed sorvegliare la liquidità aziendale e le relative decisioni, se prese in una corretta procedura, non sono generalmente rimesse in discussione a posteriori dai giudici.

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