In data 19 maggio 2025, la Commissione ha presentato una proposta[1] relativa alla conclusione di un accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito sulla cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di concorrenza.
Sebbene l’Accordo sugli scambi commerciali[2], entrato in vigore il 1° maggio 2021, prevedesse la possibilità di un accordo di cooperazione in materia di concorrenza, le tensioni politiche successive alla Brexit ne avevano ritardato i negoziati. Tale empasse, tuttavia, era stato sbloccato grazie al c.d. “Quadro di Windsor” (Windsor Framework), del 27 febbraio 2023 che forniva soluzioni ad un certo numero di materie aperte tra il Regno Unito e la Commissione europea[3]. Di conseguenza, il Consiglio aveva autorizzato quest’ultima ad avviare con il Regno Unito i negoziati formali in materia di concorrenza, che si erano conclusi nell’ottobre 2024. Pur essendo separato[4] rispetto a quello sugli scambi commerciali, il nuovo accordo andrà ad integrare[5] quest’ultimo promuovendo la cooperazione e il coordinamento tra le autorità europee e quelle britanniche di modo da garantire una più efficiente applicazione delle rispettive norme di concorrenza e contrastare le pratiche anticoncorrenziali a dimensione internazionale, nonché assicurare il funzionamento efficiente dei rispettivi mercati e degli scambi.
L’Accordo è il primo strumento europeo di cooperazione in materia di concorrenza a non contenere una c.d. “positive comity clause”[6], ma prevede forme di interazione diretta tra l’Autorità garante della concorrenza e dei mercati del Regno Unito (Competition and Markets Authority, CMA) e le singole autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) senza l’intervento della Commissione Europea. Nello specifico, laddove ritenga che una delle sue attività istituzionali possa incidere su interessi rilevanti dell’altra parte, l’ANC la notificherà alle altre autorità interessate immediatamente dopo la prima pubblicazione dell’inizio di una fase investigativa[7]. Compatibilmente con i propri interessi rilevanti, inoltre, le ANC prenderanno attentamente in considerazione quelli reciproci in tutte le fasi delle loro attività, e qualora queste ultime possano ledere interessi rilevanti di una qualsiasi altra autorità, compiranno ogni ragionevole sforzo per arrivare ad un’equa composizione dei reciproci interessi[8].
Nella misura in cui ciò sia consentito dalle rispettive norme nazionali, le ANC possono condividere informazioni, che tuttavia non potranno essere ulteriormente divulgate ad altre autorità nazionali o ANC di Stati terzi senza che l’autorità che ha inizialmente trasmesso le informazioni ne autorizzi previamente per iscritto la specifica divulgazione[9]. Le informazioni così condivise saranno utilizzate ai soli fini dell’applicazione delle norme in materia di concorrenza. Le ANC, tuttavia, possono, con il consenso dell’autorità che le trasmette, utilizzare le informazioni per fini diversi, a condizione che tale uso sia conforme ai termini di tale consenso. Le informazioni condivise, inoltre, potranno essere utilizzate come mezzo di prova dalle ANC riceventi solo ai fini dell’applicazione delle norme di concorrenza in relazione alla questione per la quale le stesse sono state inizialmente ottenute dall’autorità che le ha trasmesse[10].
Le ANC manterranno la riservatezza delle informazioni non pubbliche condivise ai sensi dell’Accordo, compresa l’esistenza di una eventuale richiesta di condivisione. Se, tuttavia, la divulgazione è richiesta, ai sensi della normativa nazionale, ad un’ANC che ha ricevuto informazioni trasmesse ai sensi dell’Accordo, quest’ultima informerà senza indugio l’autorità trasmittente e, in stretta cooperazione con essa, adotterà le misure idonee a limitare la divulgazione a quanto necessario, di modo da garantire la riservatezza[11]. Laddove, infine, apprenda che le informazioni ricevute siano state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo difforme dall’Accordo, l’ANC coinvolta ne informa immediatamente l’autorità trasmittente. Dopodiché, le ANC coinvolte nella condivisione si consulteranno senza indugio sui provvedimenti idonei per ridurre al minimo l’eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione, tenendo conto dello specifico rischio per le imprese o per le persone fisiche interessate[12]. Rimane inteso, in ogni caso, che l’Accordo non impone alcuna modifica delle norme nazionali né, tantomeno, comporta un obbligo per un’ANC di adottare misure incompatibili con esse[13].
L’Accordo sta a dimostrare che, nonostante la Brexit, sia l’Unione che il Regno Unito condividono un forte impegno a continuare a collaborare per un’applicazione efficace ed equilibrata delle norme di concorrenza. L’Accordo dovrebbe anche agevolare il lavoro su casi simili o paralleli in futuro, tipicamente in tema di pratiche anticoncorrenziali cross-border. Poter individuare e sanzionare più efficacemente le violazioni delle norme di concorrenza, inoltre, apporterà vantaggi ai consumatori europei e britannici e servirà anche ad incrementare l’effetto deterrente. Una maggiore efficacia nell’applicazione delle norme di concorrenza, infatti, rende i mercati più aperti, consentendo alle imprese di competere sulla base dei meriti, generando ricchezza, creando posti di lavoro ed offrendo ai consumatori una maggiore scelta di prodotti e servizi a prezzi inferiori.
Il Consiglio dovrà ora adottare una decisione per la sottoscrizione dell’Accordo e, successivamente, una decisione per concluderlo, che richiederà anche il consenso del Parlamento. Dopodiché, l’Accordo entrerà in vigore una volta che anche il Regno Unito avrà completato la procedura di ratifica secondo i propri processi costituzionali.
[1] Com. Comm. COM(2025) 232 final del 19.05.2025, Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell’applicazione del rispettivo diritto della concorrenza.
[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[3] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
[4] L’articolo 361 dell’Accordo sugli scambi, intitolato “Cooperazione”, al paragrafo 4 dispone: “… Per attuare gli obiettivi del presente articolo, le parti possono concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento tra la Commissione europea, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la o le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito, che può comprendere condizioni per lo scambio e l’uso di informazioni riservate…”.
[5] L’articolo 2 dell’Accordo sugli scambi, intitolato “Accordi integrativi”, al paragrafo 1 dispone: “… Qualora l’Unione e il Regno Unito concludano tra loro altri accordi bilaterali, tali accordi costituiscono accordi integrativi del presente accordo, salvo se detti accordi dispongono altrimenti. Detti accordi integrativi sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano nel quadro globale…”.
[6] Si tratta di un meccanismo di cooperazione tra Stati, utilizzato soprattutto nei rapporti tra diverse autorità antitrust, secondo cui un’ANC chiede a un’altra di intervenire su una condotta anticoncorrenziale che ha origine nel suo territorio ma che produce effetti anche a livello internazionale.
[7] Si veda l’articolo 3 dell’Accordo.
[8] Si veda l’articolo 5 dell’Accordo.
[9] Si veda l’articolo 6 dell’Accordo.
[10] Si veda l’articolo 7 dell’Accordo.
[11] Si veda l’articolo 8 dell’Accordo.
[12] Si veda l’articolo 9 dell’Accordo.
[13] Si veda l’articolo 12 dell’Accordo.