Con la Circolare n° 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha diffuso le prime indicazioni operative in ordine alle modifiche introdotte dalla legge n° 199 del 30 dicembre 2025 (la Legge di Bilancio 2026) in materia di trattamento di fine rapporto e di obbligo di versamento al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.” ex art.1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n°296 (cd. “Fondo di Tesoreria”).
Nel sistema previgente, l’obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS gravava esclusivamente sui datori di lavoro che occupavano almeno 50 addetti. Attraverso le novità introdotte dalla Legge Bilancio 2026, il requisito dimensionale viene modificato, riconoscendo l’obbligo di pagamento del contributo al Fondo Tesoreria alle aziende che raggiungono le soglie dimensionali di seguito specificate:
- per i periodi paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, si estende ai datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano, anche successivamente all’avvio dell’attività, la soglia dei 50 addetti, da verificarsi sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello di riferimento;
- per il biennio 2026-2027, l’obbligo sussiste solo se la media non è inferiore a 60 addetti;
- dal 1° gennaio 2032, l’obbligo riguarda i datori di lavoro che occupano o raggiungono una media annuale pari o superiore a 40 addetti, con riferimento all’anno solare precedente;
In assenza di indicazioni per il periodo 2028-2031, l’INPS evidenzia che verrà applicata in via residuale la disciplina del requisito dimensionale dei 50 addetti.
L’Istituto specifica che le modifiche si applicano esclusivamente ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 c.c., già assunti o a quelli di prima assunzione, che non hanno manifestato espressamente la volontà di aderire a forme pensionistiche complementari. Rimangono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico).
La Circolare fornisce chiarimenti altresì con riferimento ad operazioni societarie o cessioni del contratto di lavoro. In particolare:
- se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per i nuovi lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
- se il personale alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore rimane obbligato a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Con riferimento ai criteri di individuazione delle soglie dimensionali, la Circolare precisa che rileva la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente, rispetto all’anno del periodo di paga considerato, tenendo conto di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro.
Per il primo anno di applicazione, l’obbligo si applica ai datori di lavoro già in attività nell’anno 2024, in quanto la verifica deve essere effettuata con riferimento alla media occupazionale dell’anno 2025, quale anno solare precedente al periodo di paga considerato. Ne consegue che solo le imprese con attività già avviata prima del 2025 dispongono di una base temporale idonea alla verifica del requisito. Per le aziende di nuova costituzione continua invece ad applicarsi il criterio previgente, fondato sul superamento della soglia dei 50 addetti.
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Pertanto, il versamento deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
Si precisa che tale contribuzione ha natura obbligatoria e perciò il datore di lavoro non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.
La novella introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, come interpretata dalla Circolare INPS in commento, determina un significativo ampliamento della platea dei datori di lavoro obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria. L’intervento dell’Istituto ha sicuramente contribuito a delimitare i profili di incertezza applicativa, pur mettendo in luce la complessità del sistema di calcolo e dei criteri di verifica del requisito dimensionale, con riferimento ai quali sono auspicabili successivi interventi interpretativi da parte dell’Ente.

