LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUI PRESUPPOSTI PER ADIRE UNA CORTE COSTITUZIONALE IN CASO DI ASSERITA NON CONFORMITÀ DEL DIRITTO NAZIONALE ALLA COSTITUZIONE E AL DIRITTO EUROPEO

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In data 12 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑56/25, MA, sull’interpretazione dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), del principio del primato del diritto dell’Unione nonché dell’articolo 94, lettera b), del Regolamento di procedura della Corte.

Tale domanda era stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di MA per fatti qualificati come detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Questi i fatti. Con atto d’imputazione presentato dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia; il “giudice del rinvio”), a MA era stato contestato di aver detenuto 4 dosi di metanfetamina e 22 dosi di fentanyl per un valore pecuniario complessivo pari a circa 46.166 euro, tenuto conto del quale era stato posto a carico dell’imputato il reato di detenzione di stupefacenti o di sostanze ad essi analoghe in grande quantità.

Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni nazionali relative alla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti sarebbero contrarie al principio di proporzionalità delle pene, riconosciuto sia dalla costituzione bulgara sia dal diritto dell’Unione, in quanto l’elemento costitutivo del reato, cioè il possesso di stupefacenti o di sostanze ad essi analoghe in grandi quantità, è determinato in rapporto ad un valore pecuniario che sarebbe arbitrario ed errato, e non in rapporto alla quantità di sostanza attiva detenuta o alle dosi individuali che possono esserne estratte. Interrogandosi sull’obbligo o la facoltà di adire il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), sottoponendogli il controllo della costituzionalità di tali disposizioni prima di rivolgersi eventualmente alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 94, lettera b)[1], del Regolamento di procedura debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma procedurale di uno Stato Membro, relativa alle condizioni per adire la Corte costituzionale del medesimo e come da quest’ultima interpretata, in forza della quale la domanda di controllo della legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, che il giudice nazionale sottopone alla Corte costituzionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia su cui tale giudice è chiamato a pronunciarsi, ivi incluso delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurlo ad adire previamente la Corte di Giustizia in via pregiudiziale.

La Corte ha preliminarmente ricordato che i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non persino l’obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro[2]. Una norma di diritto nazionale, pertanto, non può impedire ad un organo giurisdizionale di avvalersi di tale facoltà o di conformarsi a tale obbligo, i quali sono inerenti al sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte instaurato dall’articolo 267 TFUE nonché alle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate agli organi giurisdizionali nazionali[3]. Di conseguenza, una norma di legge che comporti il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia lede le prerogative così riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, l’efficacia di tale sistema di cooperazione[4]. Il giudice nazionale adito in una controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale consideri che una norma nazionale non solo è contraria al diritto dell’Unione, e bensì è anche inficiata da vizi di incostituzionalità, non è tuttavia privato della facoltà né dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte di Giustizia questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale[5]. L’efficacia del diritto dell’Unione, infatti, rischierebbe di essere compromessa se l’esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi ad una Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale di sottoporre alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, al fine di permettergli di stabilire se una norma nazionale sia compatibile o no con quest’ultimo[6].

Tutto ciò premesso, il funzionamento del sistema di cooperazione tra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali, instaurato dall’articolo 267 TFUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione postulano che il giudice nazionale sia libero di adire, in ogni fase del procedimento che reputi appropriata, e finanche al termine di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale, la Corte di Giustizia con qualsiasi questione pregiudiziale ritenga necessaria[7].

I giudici nazionali, inoltre, sono competenti a valutare la conformità delle disposizioni nazionali relative alla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti al diritto dell’Unione senza dover adire la Corte costituzionale del loro Stato Membro sottoponendole una domanda a tal fine[8]. Di conseguenza, l’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano ad una normativa in forza della quale i giudici nazionali che nutrono dubbi quanto alla conformità di una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione sia a quest’ultimo che alla Costituzione debbano adire la Corte costituzionale del loro Stato Membro prima di avvalersi della facoltà o di ottemperare all’obbligo di adire la Corte di Giustizia in via pregiudiziale.

Per contro, né l’articolo 267 TFUE né il principio del primato del diritto dell’Unione ostano ad una normativa di uno Stato Membro che subordina la ricevibilità del rinvio alla Corte costituzionale da parte di un giudice nazionale alla presentazione, ad opera di quest’ultimo, di una valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione alle disposizioni nazionali che esso ritiene possano essere incostituzionali, ciò che può comportare che tale giudice adisca previamente la Corte di Giustizia in via pregiudiziale.

Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che: “L’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione europea e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro, relativa ai presupposti per adire la Corte costituzionale di quest’ultimo e come da essa interpretata, in forza della quale la domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, di cui tale Corte costituzionale è investita dal giudice nazionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia che il giudice è chiamato a risolvere, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurre detto giudice ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale”.    

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[1] L’articolo 94 del Regolamento, intitolato “Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale”, alla lettera b) dispone: “… Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:(…)
  1. b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia…”.
[2] CGUE 22.02.2022, Causa C‑430/21, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), punto 64.
[3] CGUE 05.06.2023, Causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 157.
[4] CGUE 15.07.2021, Causa C‑791/19, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), punto 226.
[5] CGUE 22.06.2010, Cause riunite C‑188/10 e C‑189/10, Melki e Abdeli, punto 45.
[6] CGUE 20.12.2017, Causa C‑322/16, Global Starnet, punto 21; CGUE 04.06.2015, Causa C‑5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems, punto 34.
[7] CGUE 11.09.2014, Causa C‑112/13, A, punto 39; CGUE 22.06.2010, Cause riunite C‑188/10 e C‑189/10, Melki e Abdeli, punti 52-57.
[8] CGUE 24.06.2019, Causa C‑573/17, Popławski, punti 53-54.