Lo scorso 7 aprile 2026 è entrata in vigore la Legge 11 marzo 2026, n° 34 (“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”; in seguito, “Legge PMI”) che, tra le altre cose, è intervenuta in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori agili (ossia coloro che operano in regime di cd. “smart-working”).
Nello specifico, l’art. 11 della Legge PMI (rubricato “Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile”) ha modificato gli articoli 3 e 55 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (T.U. Sicurezza) dando maggiore rilevanza all’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) un’apposita informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro “in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro”.
Tale obbligo, in verità, era già presente nella legge sul lavoro agile (Legge 22 maggio 2017, n° 81), la quale prevedeva un generico obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile mediante consegna dell’anzidetta informativa, senza disciplinarne compiutamente le conseguenze in caso di sua violazione.
Adesso, con la novella introdotta dall’art. 11 della Legge PMI il legislatore ha innanzitutto precisato che la consegna di tale informativa (che dovrà avvenire con cadenza almeno annuale) costituisce l’assolvimento, da parte del datore di lavoro, “di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali”, così lasciando intendere che, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, la società si dovrà considerare – ad ogni fine – in violazione della normativa antinfortunistica generale. In secondo luogo, la norma in questione introduce una specifica sanzione in caso di violazione dell’obbligo di predisporre (e consegnare ai soggetti indicati nella norma, con la periodicità ivi prevista) l’anzidetta informativa, sanzionando il datore di lavoro ed il dirigente alla sicurezza con l’arresto o con una pesante ammenda.
Dunque, dal 7 aprile 2026 la mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza in caso di lavoro agile non rappresenta solo una violazione contrattuale nei confronti del singolo lavoratore smart (come si evinceva già dalla L. 81/2017), ma integra una violazione sostanziale degli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro, penalmente rilevante anche per i dirigenti responsabili della sicurezza (quindi, con eventuali ricadute a cascata anche per dipendenti del datore di lavoro che, per le mansioni svolte, ricoprono il ruolo di dirigenti ai sensi del T.U. Sicurezza).
In conclusione, al fine di evitare di incorrere in pesanti sanzioni penali (tali, tra l’altro, da incidere anche sulla possibilità, per il datore di lavoro, di accedere a certificazioni di qualità e/o di partecipare a gare e/o bandi pubblici) e di responsabilità amministrativa degli enti, sarà fondamentale – per le società – lavorare accuratamente su tali informative (da consegnarsi ai lavoratori e ai RLS) prima di autorizzare prestazioni di lavoro agile dei propri dipendenti, anche se svolte in modo occasionale.

