INCOSTITUZIONALE IL LIMITE DEI SEI MESI PER I RISARCIMENTI IN CASO DI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI NELLE PICCOLE IMPRESE

team valletta Diritto del lavoro e previdenza, Gaspare Roma, Ilaria Uletto, Pubblicazioni, Società, Imprese e Insolvenza

Una tutela monetaria incompatibile con la necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore”: così la Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, ha definito il tetto massimo di 6 mensilità previsto dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 in relazione all’indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi dei lavoratori delle piccole imprese (i.e., le realtà organizzative che occupano meno di 16 dipendenti e non raggiungono i requisiti occupazionali di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).

A parere della Corte Costituzionale, il limite massimo ed invalicabile di 6 mensilità previsto dal Jobs Act è da ritenersi incostituzionale in quanto non consente al Giudice di valutare in modo adeguato e concreto il danno effettivo subito dal lavoratore addetto presso piccole aziende, in violazione dei criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento.

Il ridotto limite risarcitorio, infatti, secondo la Corte Costituzionale precluderebbe al Giudice di merito di indennizzare concretamente il danno subito dal lavoratore nei casi di estrema gravità del licenziamento, non garantendo, così, un’effettiva tutela in tutte le ipotesi di licenziamenti illegittimi.

Inoltre, partendo dalla ratio della norma (che era quella di non gravare eccessivamente sui piccoli imprenditori, imponendogli costi eccessivi ed insostenibili in caso di licenziamenti illegittimi), la Corte Costituzionale ha rilevato che non può essere utilizzato solo il numero di dipendenti addetti presso una società per valutare la forza economica del datore di lavoro; devono essere considerati anche altri indicatori, talvolta anche più significativi, quali, per esempio, il fatturato della società.

In sintesi, sulla base di quanto statuito nella sentenza n. 118/2025, è ingiusto che un lavoratore licenziato illegittimamente debba accontentarsi di un risarcimento fisso e pari ad un massimo di 6 mensilità, anche nell’ipotesi in cui abbia subito un danno ben più grave.

A conclusione della pronuncia in commento, la Corte Costituzionale invita pertanto il legislatore ad intervenire sulla questione: o eliminando del tutto il tetto delle 6 mensilità oppure rendendolo non invalicabile, ossia superabile nei casi più gravi, lasciando al Giudice il potere di decidere – caso per caso – l’entità del risarcimento.

Tale abrogazione del tetto massimo era già stata proposta nel referendum dello scorso 8/9 giugno: dunque, dove non è arrivato il referendum, sembra esserci giunta la Corte Costituzionale, con una sentenza che, di certo, aprirà non pochi scenari interpretativi ed applicativi nei prossimi mesi.