In data 18 luglio 2025, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia in modo da incrementare ulteriormente la pressione su quest’ultima e porre fine alla crisi ucraina.
Per quanto riguarda il settore energetico, il pacchetto[1] abbassa il tetto sui prezzi del petrolio greggio da 60 a 47,6 dollari ed introduce un meccanismo automatico e dinamico per la sua revisione in futuro, di modo da garantire che esso sia sempre inferiore del 15% al prezzo medio di mercato del greggio degli Urali nel precedente periodo di sei mesi[2]. Il pacchetto, inoltre, introduce il divieto di transazione sui gasdotti Nord Stream 1 e 2, di talché nessun operatore europeo potrà più effettuare transazioni ad essi relative, incluse quelle per il completamento, il funzionamento, la manutenzione o l’uso delle condutture o di parti di esse[3]. Dopo un periodo transitorio di sei mesi, infine, sarà vietato agli operatori europei acquistare, importare o trasferire nell’Unione prodotti petroliferi ottenuti in uno Stato terzo dal petrolio greggio russo nonché fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria. Gli Stati partner che hanno imposto divieti sulle importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi, tuttavia, saranno esentati da tale divieto, e i prodotti petroliferi importati da un esportatore netto di petrolio greggio[4] saranno considerati ottenuti dal proprio petrolio greggio interno e non da quello originario della Russia[5].
Per quanto riguarda il settore finanziario, il pacchetto trasforma il divieto di fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria con alcune banche russe in un divieto totale di transazione, di talché, a partire dall’8 agosto 2025, alle imprese europee sarà vietato svolgere qualsiasi attività, compresa la fornitura di servizi di messaggistica specializzati soggetti a questa misura finora, con le 23 entità elencate nell’Allegato XLIV del Regolamento 833/2014[6]. Il pacchetto, inoltre, semplifica le condizioni per sanzionare le banche, gli operatori finanziari e i fornitori di cripto-attività situati in Stati terzi, in modo tale che il Consiglio potrà ora elencare le banche non russe e non europee semplicemente collegate al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS), al sistema di messaggistica finanziaria russo nonché quelle di Stati terzi che stanno frustrando una qualsiasi delle sanzioni nei confronti della Russia o quelle che ne sostengono la guerra di aggressione[7]. Il pacchetto, infine, introduce il divieto di transazione nei confronti del Fondo russo per gli investimenti diretti (Russian Direct Investment Fund, RDIF)[8], delle sue controllate, dei suoi investimenti e degli istituti finanziari che li sostengono, impedendo il dialogo con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo in cui il RDIF detiene la proprietà o gli investimenti[9].
Per quanto riguarda le esportazioni, il pacchetto aggiunge nuove restrizioni ampliando gli elenchi relativi ai prodotti e tecnologie supplementari[10], alle macchine, apparecchi, prodotti chimici e materie plastiche[11] nonché alle entità sanzionate a causa dei loro stretti legami con il complesso militare industriale russo o del loro coinvolgimento nell’elusione delle sanzioni[12].
Al fine di rafforzare l’efficacia delle misure restrittive alla Russia, il Consiglio ha ritenuto necessario affrontare il rischio che queste ultime siano eluse mediante esportazioni indirette attraverso Stati terzi. Di conseguenza, il pacchetto introduce una disposizione omnicomprensiva che consente alle autorità nazionali competenti di richiedere un’autorizzazione preventiva per le esportazioni dei prodotti elencati nell’Allegato VII del Regolamento 833/2014 verso qualsiasi Stato terzo qualora l’esportatore sia stato informato che vi sono motivi sufficienti per sospettare che la destinazione finale dei prodotti possa essere in Russia o l’uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità russe[13]. Tale misura non mira ad imporre una nuova restrizione generale, e bensì dotare gli Stati Membri di uno strumento efficace e proporzionato per indagare sulla possibile elusione delle misure restrittive e prevenirla.
Il pacchetto, infine, introduce delle restrizioni relative alla risoluzione delle controversie investitore-Stato (Investor-state dispute settlement, ISDS)[14]. Più particolarmente, qualora siano emessi lodi arbitrali nei confronti degli Stati Membri in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato relativi a misure imposte a norma del Regolamento 833/2014 o del Regolamento 269/2014, questi ultimi dovrebbero invocare qualsiasi eccezione al riconoscimento e all’esecuzione di tali lodi di cui dispongano nell’ambito di procedure nazionali o straniere, inclusa quella secondo cui il riconoscimento o l’esecuzione del lodo sarebbero contrari alla politica pubblica dello Stato in cui è richiesto il riconoscimento e l’esecuzione[15].
[1] Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 2025/1494 del 19.07.2025.
[2] Si veda il nuovo articolo 3 quindecies del Regolamento 833/2014.
[3] Si veda il nuovo articolo 5 bis septies del Regolamento 833/2014.
[4] Ossia uno Stato che esporta più petrolio greggio di quello importato nell’anno civile precedente.
[5] Si veda il nuovo articolo 3 quaterdecies bis del Regolamento 833/2014.
[6] Si veda il nuovo articolo 5 bis quater del Regolamento 833/2014.
[7] Si veda il nuovo articolo 5 bis quinquies del Regolamento 833/2014.
[8] IL RDIF è il fondo sovrano russo istituito dal governo per effettuare e attrarre investimenti in società leader e nuove di settori ad alta crescita dell’economia russa.
[9] Si veda il nuovo articolo 5 bis octies del Regolamento 833/2014.
[10] Si veda il nuovo Allegato VII del Regolamento 833/2014.
[11] Si veda il nuovo Allegato XIII del Regolamento 833/2014.
[12] Si veda il nuovo Allegato IV del Regolamento 833/2014.
[13] Si veda il nuovo articolo 2 bis octies del Regolamento 833/2014.
[14] L’ISDS è uno strumento di diritto pubblico internazionale che garantisce ad un investitore straniero il diritto di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti di un governo straniero (c.d. “Stato ospite”).
[15] Si veda il nuovo articolo 11 del Regolamento 833/2014.