I contributi per l’alloggio riconosciuti al dipendente nei periodi di assegnazione all’estero hanno natura retributiva se si caratterizzano per continuità, periodicità ed importi erogati in misura fissa. In tal caso, infatti, l’erogazione non ha natura di rimborso (seppur forfettario) di costi, bensì di corrispettivo determinato per la salvaguardia del livello retributivo del dipendente. Trascurare tali aspetti può comportare errori significativi anche nella determinazione delle spettanze di fine rapporto del lavoratore, con conseguenti rischi in capo al datore di lavoro.
Su questo tema si è espressa di recente la Suprema Corte, con l’Ordinanza 9 settembre 2025 n.24849. La vicenda riguarda un dirigente, dipendente di un Gruppo Automobilistico, che per diversi anni ha lavorato all’estero. In tale periodo, la Società gli ha concesso diverse somme a titolo generico di benefits, tra cui contributi in denaro per il pagamento dell’alloggio in Italia. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il dirigente chiamava in causa la Società, contestando che alcuni emolumenti erogati durante l’esperienza all’estero, non fossero stati inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, tra cui gli stessi benefits per l’alloggio.
La pronuncia in questione si concentra quindi sui principi per la concreta individuazione della base di calcolo del T.F.R., facendo richiamo ad un già noto orientamento giurisprudenziale in tema di “principio di onnicomprensività della retribuzione” ex art.2120, c.2 c.c. (Corte di Cassazione, sentenza del 21 aprile 2016 n.8086). La cd. “retribuzione annua” utile per il calcolo del T.F.R. deve infatti comprendere tutte quelle somme corrisposte in pendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed includendo anche il valore equivalente delle prestazioni in natura. Non rientrano, al contrario, le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Tale regola può essere derogata solo in presenza di disposizioni chiare e univoche dei contratti collettivi.
Contrariamente a quanto aveva sostenuto la Società nelle sue difese, ossia che le somme erogate per l’alloggio avessero natura risarcitoria, la Cassazione ha riconosciuto la natura retributiva dei benefits per l’alloggio nei periodi di assegnazione del dirigente all’estero, trattandosi di emolumenti con specifiche caratteristiche, ossia:
- erogati in via continuativa, fissa e periodica, in assenza di giustificativi di spesa, e connessi con la prestazione lavorativa svolta all’estero, con la funzione di salvaguardia del livello retributivo del dipendente;
- destinati a soddisfare esigenze abitative personali e familiari del dirigente, e non esigenze di servizio o di rappresentanza del datore di lavoro;
senza che vi fosse una chiara e univoca deroga da parte della contrattazione collettiva, contrariamente a quanto aveva sostenuto la Società.
L’ordinanza in esame si presta ad una prima lettura favorevole per i lavoratori, in quanto conferma che in pendenza del rapporto di lavoro tutti gli importi erogati con carattere di continuità ed in assenza di un qualsivoglia giustificativo di spesa, rappresentano, in realtà, parte della retribuzione e, quindi, vanno computati nel calcolo delle somme per il T.F.R., ove siano corrisposti con una certa continuità.
Al contempo, la pronuncia assume rilievo anche per i datori di lavoro, ai quali si rivolge un implicito monito a valutare con particolare attenzione la natura, la finalità e la periodicità con cui vengono erogati i benefits, onde evitare errori nella determinazione delle spettanze di fine rapporto e conseguenti contenzioni in capo alle aziende.
Da quanto sopra ne derivano anche importanti conseguenze fiscali e contributive, atteso il generale assoggettamento a prelievo delle somme e/o valori aventi natura retributiva, a differenza di quelle erogazioni aventi natura meramente risarcitoria/di rimborso spese.
In conclusione, dalla pronuncia in esame ne deriva la necessità di rivedere quelle politiche aziendali (formalizzate o meno in regolamenti scritti, oppure presenti solo come prassi) relative al riconoscimento, in favore dei lavoratori, di erogazioni a titolo non direttamente retributivo, per accertare il corretto trattamento delle stesse anche sotto i profili fiscali e contributivi.