RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO: MAGGIORI TUTELE PER LO STATO DEI LUOGHI E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI CON IL D.LGS. N.213/2025

team vallettaDiritto del lavoro e previdenza, Gaspare Roma, Pubblicazioni, Veronica Maria Sole Franco

Con il d.lgs. n.213/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, il legislatore è intervenuto modificando la disciplina in tema di rischi da esposizione all’amianto contenuta nel Titolo IX, Capo III, del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n.81/2008).

Le nuove disposizioni – in vigore dal 24 gennaio 2026 – introducono obblighi più stringenti per i datori di lavoro. Rimane chiaro l’intento del legislatore, volto a favorire la realizzazione di ambienti di lavoro salubri e sicuri per la salute psicofisica dei dipendenti, in linea con l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.

L’intervento normativo estende la sua attenzione non solo alla gestione del rischio conclamato, ma anche a tutte le situazioni in cui possa sussistere un rischio anche solo potenziale derivante dalla presenza di amianto.

Il nuovo intervento normativo stabilisce che il datore di lavoro che voglia realizzare lavori di manutenzione, demolizione o ristrutturazione, dovrà adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiale contenente amianto e, in determinati casi, dovrà provvedere a reperire tali informazioni da soggetti terzi o consultando le fonti disponibili, inclusi i registri pertinenti. Se le informazioni non sono disponibili, l’obbligo persiste: sarà necessario disporre un accertamento tecnico tramite operatori qualificati e acquisirne l’esito prima dell’inizio delle attività.

Inoltre, prima dell’inizio di qualsiasi attività in cui i lavoratori siano (o possano) essere esposti a polveri di amianto, il datore di lavoro sarà tenuto a presentare una notifica preventiva alle autorità territorialmente competenti, riportando una serie di informazioni, tra cui il collocamento del sito di lavoro e le misure di protezione da adottare.

Il decreto rafforza anche le misure di protezione dei lavoratori. In particolare, nei casi in cui le attività comportino un rischio di esposizione legato alla manipolazione attiva dell’amianto o di materiali che lo contengano, l’uso dei dispositivi di protezione individuale – inclusi quelli per la protezione delle vie respiratorie – rimane sempre obbligatorio.

Fondamentale è il monitoraggio dell’esposizione al rischio di amianto: il datore di lavoro deve effettuare, a intervalli regolari e durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria, attraverso campionamenti personali sui lavoratori e, se necessario, ambientali.

In caso di superamento del valore limite o di rinvenimento di materiali contenenti amianto non individuati prima dell’inizio dei lavori, le attività dovranno cessare immediatamente e potranno riprendere solo dopo l’adozione di adeguate misure di sicurezza.

Il decreto interviene, infine, su formazione e sorveglianza sanitaria. La formazione dei lavoratori deve essere calibrata sulle mansioni effettivamente svolte, con un’attenzione particolare per chi opera in attività di demolizione o rimozione dell’amianto, per i quali è prevista una formazione specifica sull’uso di attrezzature e macchinari idonei a contenere la dispersione delle fibre. Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, invece, è previsto che prima dell’adibizione alle mansioni i dipendenti siano sottoposti controlli periodici almeno triennali (o con diversa periodicità stabilita dal medico competente) e visite mediche al termine del rapporto di lavoro.

Nel complesso, il d.lgs. n. 213/2025 consolida un approccio che rafforza in modo significativo la responsabilità del datore di lavoro, chiamato non solo a reagire al rischio, ma a individuarlo, valutarlo e gestirlo in chiave preventiva. La tutela contro l’amianto si conferma così un ambito nel quale la conoscenza puntuale degli obblighi normativi diventa parte integrante della corretta organizzazione del lavoro e della protezione effettiva della salute dei lavoratori.

 

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