IL RICORSO AL LAVORO AUTONOMO NON PUÒ ESSERE USATO PER AGGIRARE L’OBBLIGO DI REPÊCHAGE

team vallettaDiritto del lavoro e previdenza, Gaspare Roma, Ilaria Uletto, Pubblicazioni

Con l’ordinanza n. 31312 del 22 ottobre 2025, pubblicata in data 1° dicembre 2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio già sancito da precedente giurisprudenza: “ai fini del repêchage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando”, dovendosi ritenere violato il  repêchage anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ricopra quella diversa posizione lavorativa mediante la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo con un distinto professionista.

Pertanto, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’impresa è tenuta a verificare l’esistenza di posizioni vacanti, considerando anche le mansioni che il datore di lavoro vorrebbe affidare ai lavoratori autonomi.

Ciò è quanto è stato statuito dalla Corte di Cassazione all’esito di un giudizio avente ad oggetto la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente di un Consorzio con mansioni di direttore tecnico. A seguito della cessazione del rapporto, il lavoratore impugnava il recesso effettuato dal datore di lavoro, adducendone l’illegittimità per, inter alia, violazione dell’obbligo di repêchage.

Secondo quanto sostenuto dal dipendente, il Consorzio avrebbe potuto ricollocarlo nella posizione vacante di responsabile delle risorse umane, in quanto compatibile con le sue competenze; al contrario, tali mansioni erano state affidate a un lavoratore autonomo in epoca immediatamente successiva al licenziamento, in manifesta violazione dell’obbligo di repêchage.

A parere del Consorzio, tale circostanza non costituiva alcuna violazione del repêchage in quanto, con il nuovo responsabile delle risorse umane, era stato stipulato un contratto di collaborazione e non un contratto di lavoro subordinato, non essendo stata, pertanto, inserita alcuna ulteriore figura all’interno dell’organigramma aziendale che fosse direttamente assoggettata alle direttive del Consorzio.

Tuttavia, non condividendo la tesi sostenuta dal datore di lavoro, la Suprema Corte chiarisce quanto segue: la circostanza che, per occupare la posizione vacante, sia stato stipulato un contratto di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato è da ritenersi del tutto irrilevante al fine di valutare l’eventuale violazione dell’obbligo di repêchage.

Infatti, considerato che ogni attività può essere indifferentemente oggetto di contratti di diversa natura (autonoma o subordinata), ai fini del repêchage ciò che conta è esclusivamente l’esistenza di una posizione vacante; se vi sono delle mansioni assegnabili al dipendente licenziando e le stesse vengono, al contrario, affidate ad altro lavoratore, si ravvisa una violazione dell’obbligo di repêchage anche nel caso in cui tra quest’ultimo e il datore di lavoro sia stato stipulato un contratto di natura automa per la prestazione delle attività oggetto della posizione vacante.

Sulla base di quanto sopra, nel caso oggetto dell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento irrogato nei confronti del direttore tecnico, in quanto disposto in violazione dell’obbligo di repêchage, sussistendo la posizione vacante di responsabile delle risorse umane, che, invece di essere attribuita al dipendente licenziando, è stata assegnata dal Consorzio a un nuovo lavoratore – seppur autonomo – immediatamente dopo il licenziamento.

In conclusione, tale pronuncia afferma un principio rilevante in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: il rispetto dell’obbligo di repêchage non può essere evitato facendo ricorso a contratti di lavoro autonomo per ricoprire la posizione vacante esistente ed attribuibile al dipendente licenziando.

 

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