Con l’ordinanza n. 1907, pubblicata il 28 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del riconoscimento del diritto all’indennità di trasferta per il lavoratore temporaneamente inidoneo alle mansioni originarie, e adibito a mansioni diverse e compatibili con il suo stato di salute presso una sede aziendale sita in un Comune differente da quello originario.
La Suprema Corte ha osservato che, stando all’art. 77 del CCNL Mobilità Ferroviarie applicabile alla fattispecie in esame, l’indennità di trasferta debba essere riconosciuta in tutti i casi in cui il lavoratore si rechi fuori dal Comune della sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese: in questo senso, l’emolumento rimane dovuto anche ove ciò avvenga in adempimento dell’obbligo di assegnare al dipendente compiti compatibili con la sua residua capacità lavorativa.
Il dipendente coinvolto nei fatti di causa era stato dichiarato temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni originarie, quale macchinista. La Società, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, lo aveva assegnato a mansioni compatibili con il suo stato di salute, ma presso un’altra sede aziendale. Per tale periodo, tuttavia, non aveva riconosciuto l’indennità di trasferta prevista dal contratto collettivo applicato.
Secondo la Società, difatti, l’assegnazione ad una mansione presso un’altra sede aziendale non era riconducibile all’ipotesi – prevista dal contratto collettivo – di una “esigenza di servizio” tale da riconoscere la relativa indennità, ma rappresentava semplicemente una soluzione di impiego conforme con la ridotta capacità lavorativa.
La Suprema Corte, però, ha condiviso l’impostazione dei giudici di merito – dinanzi ai quali la Società era risultata soccombente -, osservando che il trasferimento temporaneo a fronte di sopravvenuta idoneità rappresenta una misura organizzativa necessaria, che legittima il riconoscimento dell’indennità di trasferta qualora comporti lo svolgimento dell’attività presso una sede diversa da quella originaria.
È stato altresì osservato che la disciplina collettiva in materia di indennità di trasferta prevede la corresponsione del trattamento economico per esigenze di servizio, senza però introdurre alcuna limitazione in ordine alle ragioni che hanno determinato il mutamento della sede di lavoro, non potendosi dunque escludere, da questa ipotesi, la fattispecie dell’inidoneità temporanea.
L’ordinanza in commento offre un significativo esempio circa l’interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva e sull’estensione dei diritti dei lavoratori. La Cassazione richiama i datori di lavoro ad una lettura rigorosa delle disposizioni contrattuali, soprattutto ove formulate in termini generali, al fine di evitare interpretazioni restrittive prive di solido fondamento e suscettibili di comprimere i diritti dei lavoratori.

