Inquadramento generale
Il 25 settembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale[1] la legge 23 settembre 2025 n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (“Legge”), approvata definitivamente dal Senato, senza modifiche, il 17 settembre 2025 con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti[2], la quale entrerà in vigore il 10 ottobre 2025. L’Italia si dota così, per prima a livello europeo, di una legge organica che integra il Regolamento (UE) 2024/1689 (noto come “AI Act”), in vigore dal 1° agosto 2024.
Il processo normativo non è, tuttavia, completamente concluso in quanto, all’interno della Legge, sono previste una serie di deleghe al Governo e ai singoli Ministeri per l’adozione dei decreti attuativi.
L’approccio adottato dal legislatore italiano diverge in parte da quello del legislatore comunitario. Se, infatti, da un lato, la Legge interviene in alcuni specifici settori giudicati particolarmente sensibili e non armonizzati a livello europeo, dall’altro lato, l’AI Act articola una disciplina trasversale basata sul rischio graduato (inaccettabile, alto, limitato, minimo) che prevede l’applicazione di regole diverse e sempre più severe in base al livello di rischio posto dal sistema.
La Legge, composta da 28 articoli divisi in 6 capi, tratteggia i principi generali e le finalità che si prefigge, delinea disposizioni specifiche con riferimento a determinati settori (ad esempio, sanità, lavoro, amministrazione della giustizia), indica le autorità nazionali competenti in materia e introduce un nuovo titolo di reato. In particolare, dedica un articolo alle modifiche in materia di diritto d’autore.
La Legge si allinea ai principi posti a fondamento dell’AI Act, vale a dire, la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, della trasparenza e sicurezza nell’impiego dei sistemi, e della riservatezza dei dati[3].
Obiettivo della Legge, così come previsto all’art. 1, è quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale e al contempo garantire “la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale”. È sempre l’art. 1 a stabilire che l’utilizzo di tali sistemi debba avvenire “in una dimensione antropocentrica”.
La centralità della “dimensione antropocentrica” è chiarita anche dall’art. 3 co. 3 della Legge per il quale i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto, tra gli altri, dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo. La “dimensione antropocentrica” permea la filosofia della Legge: l’intelligenza artificiale deve essere uno strumento al servizio dell’uomo. Così, a titolo esemplificativo, l’art. 7 prevede che, in ambito sanitario, i sistemi di intelligenza artificiale possano rappresentare un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica ma che la decisione finale sia sempre rimessa al medico. Ancora, l’art. 13 statuisce che nelle professioni intellettuali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale debba essere limitato a funzioni strumentali e di supporto, rimanendo prevalente il lavoro intellettuale del professionista[4].
Le modifiche alla Legge 22 aprile 1941 n. 633, Legge sul Diritto d’Autore (“LdA”)
L’art. 25 (“Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale”) della Legge modifica l’art. 1 della LdA.
In particolare, il nuovo art. 1 prevede che: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore” (emendamenti in grassetto).
La norma, che non trova puntuale corrispondenza nell’AI Act, riafferma la “dimensione antropocentrica” della Legge. La sua lettera lascia tuttavia imprecisato il confine di tale “ausilio”, e ci si chiede quale debba essere il contributo umano minimo necessario per rendere l’opera proteggibile. La questione è, in particolare, delicata per i sistemi di intelligenza artificiale generativi, i quali sono in grado di dar vita ad output completi e/o complessi.
Si deduce che l’autore dovrebbe esercitare, in qualche misura, un controllo consapevole sulla realizzazione dell’opera compiendo scelte personali nel processo creativo. Tuttavia, se da un lato, non può considerarsi frutto del lavoro intellettuale dell’autore il mero inserimento di dati nel sistema di intelligenza artificiale, dall’altro lato, ci si può domandare se il contributo umano minimo risieda, segnatamente, nella quantità, nella qualità e nella struttura logica dei prompt impartiti alla macchina.
Secondo la dottrina[5], anche nell’assenza dell’aggettivo “umano”, non sembrava dubbio che l’opera d’ingegno richieda la creatività dell’uomo. La giurisprudenza, nell’assenza di una definizione normativa, ha giudicato creativa quell’opera idonea a rivelare la personalità dell’autore[6].
Il chiarimento legislativo appena introdotto arriva dopo un biennio in cui i giudici, sia nazionali, che esteri, e le amministrazioni si sono interrogati su quale grado di apporto umano, rispetto al contributo algoritmico, sia richiesto nella realizzazione di un’opera.
Ad esempio, già nel 2023[7] la Corte di Cassazione italiana si era in via incidentale occupata della tutelabilità di un’opera d’arte[8] realizzata con l’impiego di un software. Secondo la Corte, l’utilizzo di un software non è sufficiente per negare a priori il carattere creativo dell’opera, precisando, peraltro, che il tasso di creatività andrebbe in tal caso scrutinato con maggior rigore al fine di “verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa”.
Nello stesso anno, il Tribunale di Praga[9] negava tutela a un’opera generata da DALL-E tramite il seguente prompt: “crea una rappresentazione visiva di due parti che firmano un contratto commerciale in un ambiente formale, ad esempio una sala conferenza oppure uno studio legale di Praga. Mostra solo le mani”. Il Tribunale riteneva che non fossero state fornite prove specifiche con riferimento all’apporto creativo umano il quale sarebbe stato confinato al mero inserimento di istruzioni senza alcuna successiva attività di modifica e/o rifinitura.
Oltreoceano, si è assistito al medesimo orientamento restrittivo. Ad esempio, in un caso divenuto celebre e riguardante il fumetto intitolato “Zarya of the Dawn”, nel quale le immagini erano state create tramite Midjourney, lo United States Copyright Office (“USCO”) negava tutela alle stesse ritenendo che mancasse un sufficiente coinvolgimento umano e che la richiedente non avesse avuto controllo sulle immagini generate dall’intelligenza artificiale[10].
Ad una soluzione differente è pervenuto nel 2023 il Tribunale di Pechino[11], il quale giudicava tutelabile un’opera d’arte generata da Stable Diffusion, riconoscendo la creatività nella accurata attività sia di selezione, aggiunta e modifica dei prompt, che di scelta degli output.
Verosimilmente il futuro banco di prova della tutelabilità delle opere generate con sistemi di intelligenza artificiale consisterà nella capacità di dimostrare il contributo umano nel processo creativo. A tal proposito, vale la pena menzionare la decisione dell’USCO, risalente a inizio 2025, che ha conferito tutela all’immagine intitolata “A Single Piece of American Cheese” raffigurante il volto di una donna in stile mosaico, con un terzo occhio sulla fronte e degli spaghetti come capelli. In particolare, lo USCO ha concesso tutela alla selezione, coordinazione e organizzazione del materiale generato dall’intelligenza artificiale confluito poi nell’opera finale. Il richiedente aveva prodotto quale prova del coinvolgimento umano un video time-lapse in cui veniva mostrata la creazione dell’immagine. Nello specifico, il richiedente, utilizzando Invoke, aveva generato tre differenti immagini iniziali per poi selezionarne una su cui lavorare. Infine, utilizzando una tecnica chiamata “inpainting”[12], aveva modificato l’immagine per altre 35 volte in 10 minuti raffinando gli elementi esistenti e aggiungendone di nuovi. Nell’assenza del video, l’Ufficio non sarebbe probabilmente pervenuto alla medesima decisione.
Il focus dell’analisi è destinato a spostarsi sul rapporto tra impulso umano e risultato generato e sulla quantità e qualità della prova idonea a supportare il processo creativo.
Inoltre, l’art. 25 della Legge introduce un’ulteriore disposizione nella LdA, all’art. 70-septies, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater”.
È, dunque, consentita l’estrazione di dati per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale nei limiti degli articoli 70-ter e 70-quater della LdA, i quali recepiscono gli articoli 3 e 4 della Direttiva (UE) 2019/790 (“Direttiva Copyright”).
Come è noto, i modelli di intelligenza artificiale, per il loro sviluppo e addestramento devono accedere a grandi quantità di dati (testi, immagini, video, file audio). Tuttavia, per poter utilizzare i contenuti protetti dal diritto d’autore, è richiesta l’autorizzazione del titolare. Gli artt. 3 e 4 della Direttiva Copyright (e rispettivamente gli articoli 70-ter e 70-quater della LdA) prevedono delle eccezioni che consentono, al ricorrere di determinate condizioni, l’estrazione dei contenuti protetti. In particolare, l’art. 70-ter prevede la libera estrazione di dati per scopi di ricerca e l’art. 70-quater ammette l’estrazione anche per fini ulteriori, compresi quelli di lucro, salvo il caso in cui il titolare dei diritti ne faccia espressa riserva (“opt-out”).
La norma è in linea con quanto previsto nell’AI Act il quale, ai considerando 105-106 e all’art. 53 par. 1 lett. c), ribadisce che i fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono garantire il rispetto del diritto d’autore e la riserva espressa dal titolare dello stesso.
La normativa italiana appena introdotta ha il pregio di dotare espressamente i titolari dei diritti di proprietà intellettuale di uno strumento a difesa delle proprie opere dell’ingegno pur restando ancora dibattute le modalità con cui tale riserva può essere espressa. La questione è altamente sensibile e verte sul punto centrale della libera utilizzazione dei dati per l’addestramento.
Infine, si segnala che l’art. 26 della Legge ha aggiunto la lettera “a-ter)” all’art. 171 co. 1 della LdA, prevedendo che sia punito con una multa chiunque “riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale”.
[1] GU n. 223 del 25 settembre 2025.
[2] Il Disegno di Legge n. 1146-B è tornato in Senato dopo essere stato approvato dallo stesso in prima lettura il 20 marzo 2025 e dalla Camera dei deputati in seconda lettura il 25 giugno 2025. Il Disegno di Legge era stato originariamente approvato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024. Peraltro, durante l’iter parlamentare, la Commissione europea, con parere circostanziato (C (2024)7814), trasmesso all’Italia il 5 novembre 2024, aveva evidenziato delle criticità rispetto alle disposizioni europee in materia.
[3] L’art. 3 della Legge, infatti, dispone che: “La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità”.
[4] Il Tribunale di Torino (Trib. Torino, Sez. Lavoro, 16 settembre 2025, R.G.L. n. 1018/2025) si è recentemente pronunciato in un caso avente ad oggetto l’impiego dell’intelligenza artificiale nella redazione di un atto giudiziario. Il Tribunale ha ritenuto l’atto redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale “costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio”. Il Tribunale ha condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c, parte ricorrente per responsabilità aggravata.
[5] Franceschelli, Creatività e intelligenza artificiale (riflessioni sulla natura umana del diritto di autore e su una convenzione internazionale per la regolazione dell’IA), Il Diritto d’Autore, 2023, Vol. 4. Galli, Il disegno di legge del Governo sull’intelligenza artificiale: un testo inopportuno migliorabile, in problematico rapporto dialettico con il Regolamento comunitario, in Sprint Proprietà Intellettuale.
[6] Cass. civ sez. I, 18 giugno 2021, n. 17565, massima, in Dejure: “Gli artt. 1 l.aut. e 2575 c.c. contemplano quale oggetto di tutela del diritto d’autore il prodotto della creatività umana; e quindi tutelano anche la regia teatrale (nella specie: di opera lirica) che sia dotata di carattere creativo (…)”. Corte d’Appello di Firenze, 3 aprile 2023, n. 669, massima, in Dejure: “Partendo dal presupposto che l’opera dell’ingegno deve essere frutto di personale ed individuale espressione di una delle categorie elencate in via esemplificativa all’art. 1 della legge sul diritto d’autore e consiste nella forma della sua espressione che rifletta la personalità del suo autore, va da sé che la legge non tutela l’idea, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si esprime ai terzi”.
[7] Cass. civ. sez. I, 16 gennaio 2023 n. 1107, in Dejure.
[8] Si trattava di un’opera denominata “The scent of the night”, utilizzata come scenografia fissa del Festival di Sanremo del 2016.
[9] Tribunale di Praga, 11 ottobre 2023, C 13/2023-16.
[10] Lo USCO affermava nella propria comunicazione del 21 febbraio 2023, indirizzata ai legali della richiedente (Sig.ra Kristina Kashtanova), che: “Rather than a tool that Ms. Kashtanova controlled and guided to reach her desired image, Midjourney generates images in an unpredictable way. Accordingly, Midjourney users are not the “authors” for copyright purposes of the images the technology generates. As the Supreme Court has explained, the “author” of a copyrighted work is the one “who has actually formed the picture,” the one who acts as “the inventive or master mind.” (…) A person who provides text prompts to Midjourney does not “actually form” the generated images and is not the “master mind” behind them” (traduzione libera: “Piuttosto che uno strumento controllato e guidato dalla Sig.ra Kashtanova per ottenere l’immagine desiderata, Midjourney genera immagini in modo imprevedibile. Di conseguenza, gli utenti di Midjourney non sono gli autori delle immagini che la tecnologia genera. Come ha spiegato la Corte Suprema, “l’autore” di un’opera è colui che ha effettivamente creato l’immagine, colui che agisce come “mente creativa o maestra” (…) Una persona che fornisce prompt di testo a Midjourney non “crea effettivamente” le immagini generate e non è la “mente maestra” dietro le stesse”).
[11] Beijing Internet Court, 27 novembre 2023, Jing 0491 Min Chu No. 11279.
[12] Tecnica che consiste nella rigenerazione selettiva di parti dell’immagine lasciando intatte le altre parti.

