DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA PROTEZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIORNALISTICO IN CASO DI UTILIZZO ONLINE E SULLA NORMATIVA NAZIONALE CHE PREVEDE IL DIRITTO DEI RELATIVI EDITORI AD UN EQUO COMPENSO

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In data 12 maggio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑797/23, Meta Platforms Ireland Ltd contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sull’interpretazione dell’articolo 15 della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE[1], dell’articolo 109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) nonché degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Meta Platforms Ireland Ltd (“Meta”) e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in merito alla legittimità di una decisione adottata da quest’ultima.

Più particolarmente, in data 19 gennaio 2023 l’AGCOM aveva adottato la Delibera n. 3/23/CONS[2], che stabiliva i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Di conseguenza, Meta aveva proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale delibera dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio (il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 15[3] della Direttiva 2019/790 nonché gli articoli 16[4] e 52[5] della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che i) prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione, ii) impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a loro disposizione e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l’importo di una tale equa remunerazione, e iii) autorizza quest’ultima a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo.

La Corte ha preliminarmente rilevato che i diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dalla Direttiva 2019/790 hanno la stessa portata di quelli di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico previsti dalla Direttiva 2001/29[6], relativamente agli utilizzi online di tali pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione. La tutela conferita dai diritti sanciti all’articolo 15 della Direttiva 2019/790, pertanto, non si limita al loro godimento, e bensì si estende anche al loro esercizio, che deve, in pratica, essere effettivo. Al pari dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico previsti dalla Direttiva 2001/29, inoltre, tali diritti hanno natura preventiva, nel senso che qualsiasi utilizzo delle pubblicazioni da essi protette richiede il previo consenso del loro titolare[7]. Di conseguenza, fatte salve le eccezioni e limitazioni previste dalla Direttiva 2001/29, applicabili ai diritti sanciti all’articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2019/790, qualsiasi utilizzo rientrante nell’ambito di applicazione di quest’ultimo deve essere oggetto di una previa autorizzazione dei titolari dei diritti ivi sanciti, di talché gli Stati Membri non possono recepire tale articolo sostituendo ai diritti esclusivi di natura preventiva che esso stabilisce un semplice diritto a compensazione, che consenta agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico di ottenere unicamente una remunerazione per i loro utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione ma non di vietare tali utilizzi.

Tutto ciò premesso, i diritti sanciti dall’articolo 15 della Direttiva 2019/790 implicano, per loro natura, che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano la facoltà di subordinare l’autorizzazione di detti utilizzi ad una remunerazione che essi ritengano appropriata. Gli stessi, tuttavia, dovrebbero mantenere la possibilità di autorizzare questi stessi utilizzi a titolo gratuito, per mezzo di licenze non esclusive gratuite, a vantaggio di tutti gli utilizzatori. L’articolo 15 della Direttiva 2019/790, inoltre, non garantisce loro in alcun modo una remunerazione nel caso in cui tali prestatori non utilizzino né intendano utilizzare dette pubblicazioni. I prestatori di servizi della società dell’informazione, pertanto, devono mantenere la libertà di decidere in merito ad un tale utilizzo richiedendo al contempo la previa autorizzazione presso gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, fermo restando che non può essere loro imposto alcun obbligo di pagamento o di altra natura ai sensi dell’articolo 15 della Direttiva 2019/790 qualora non utilizzino né intendano utilizzare le pubblicazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Il legislatore nazionale dispone di un margine di discrezionalità per precisare le modalità di attuazione dei diritti sanciti all’articolo 15 della Direttiva 2019/790, fatto salvo il rispetto, in particolare, della natura e della portata di tali diritti nonché degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa. Una normativa nazionale che impone obblighi a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione come quelli in questione nel caso concreto prescrive, così facendo, modalità del genere. Affinché tali obblighi rispettino la natura e la portata dei diritti sanciti all’articolo 15 della Direttiva 2019/790, tuttavia, occorre assicurarsi che essi trovino applicazione solo qualora i prestatori di servizi della società dell’informazione utilizzino o intendano utilizzare pubblicazioni di carattere giornalistico rientranti nell’ambito di applicazione di tale articolo 15 e, correlativamente, qualora gli editori di tali pubblicazioni intendano avviare simili trattative con tali prestatori al fine di concedere loro, a titolo oneroso, l’autorizzazione a riprodurre dette pubblicazioni o a metterle a disposizione del pubblico.

Nel caso concreto, nulla lascia supporre che tali condizioni non siano soddisfatte. Nella misura in cui gli obblighi in questione consentono di garantire che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico siano in grado di decidere liberamente e sulla base di tutte le informazioni pertinenti se, ed eventualmente a fronte di quale remunerazione, intendano concedere ai prestatori di servizi della società dell’informazione l’autorizzazione a riprodurre tali pubblicazioni o a metterle a disposizione del pubblico, pertanto, tali obblighi possono garantire l’equità delle trattative condotte tra le parti, rientrando nell’obiettivo di protezione di tali editori in quanto titolari dei diritti sanciti all’articolo 15 della Direttiva 2019/790.

Al fine di valutare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che, come quella in questione nel caso concreto, mira ad attuare quest’ultimo, occorre altresì tener conto dei requisiti derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Per quanto riguarda, in particolare, la libertà di impresa di cui all’articolo 16 della Carta, essa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di introdurre, nell’interesse generale, limitazioni all’esercizio dell’attività economica[8], a condizione che le stesse siano previste dalla legge, ne rispettino il contenuto essenziale, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

A tale riguardo, nei limiti in cui sia possibile interpretare la normativa nazionale in questione nel senso che l’equo compenso da essa previsto sia inteso come il corrispettivo economico liberamente deciso dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione, non si può ritenere che tale normativa comporti una limitazione dell’esercizio della libertà d’impresa di tali prestatori. Per contro, sia l’obbligo di comunicare taluni dati imposto ai prestatori di servizi della società dell’informazione, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia quello loro imposto di non limitare la visibilità delle pubblicazioni di carattere giornalistico nei risultati di ricerca nel corso delle trattative, così come i poteri conferiti all’AGCOM al riguardo, sono tali da limitare l’esercizio della loro libertà d’impresa. Tali limitazioni, tuttavia, sembrano rispettare quanto stabilito dall’articolo 52 della Carta.

Di conseguenza, la Corte ha statuito che:

L’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che:

– prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione;

– impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l’importo dell’equa remunerazione;

– autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo,

a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità”.

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[1] GUUE L 130 del 17.05.2019.

[2] Delibera n. 3/23/CONS del 19.01.2023, Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941 n.633.

[3] L’articolo 15 della Direttiva 2019/790, intitolato “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online” dispone: “… Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.

I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori.

La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali.

I diritti di cui al primo comma non si applicano all’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.

I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

Quando un’opera o altri materiali è inclusa in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta.

Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.

Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicata per la prima volta prima del 6 giugno 2019.

Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione…”.

[4] L’articolo 16 della Carta, intitolato “Libertà d’impresa”, dispone: “… È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali…”.

[5] L’articolo 52 della Carta, intitolato “Portata dei diritti garantiti”, dispone: “… Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa…”.

[6] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, GUUE L 167 del 22.06.2001.

[7] CGUE 06.03.2025, Causa C‑575/23, ONB e a., punti 105-106; CGUE 14.11.2019, Causa C‑484/18, Spedidam, punti 37-38.

[8] CGUE 10.07.2025, Causa C‑254/23, INTERZERO e a., punto 141; CGUE 22.01.2013, Causa C‑283/11, Sky Österreich, punti 46-47.