LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL PRINCIPIO DI INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE IN MODO CONFORME A QUELLO EUROPEO

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In data 19 maggio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑350/24, HJ contro Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA, sull’interpretazione, tra gli altri, dell’articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra HJ e il suo datore di lavoro, la Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA (“CACIB”) in merito ad una discriminazione basata sul sesso e a molestie psicologiche di cui la stessa sarebbe stata vittima.

Questi i fatti.

HJ era stata assunta dalla CACIB in forza di un contratto di lavoro concluso il 17 gennaio 2007 e disciplinato dal diritto britannico, nell’ambito del quale ella aveva ricoperto da ultimo le funzioni di agente dei sistemi di informazione clienti nel Regno Unito e, a partire dal 28 agosto 2013, era stata posta in congedo per malattia. Ritenendosi vittima di discriminazione fondata sul sesso e di molestie psicologiche, in data 23 settembre 2013 HJ aveva presentato ricorso dinanzi al conseil de prud’hommes (tribunale del lavoro francese) chiedendo il pagamento di varie somme a titolo dell’esecuzione di tale contratto di lavoro nonché di risarcimento.

Poiché il tribunale del lavoro aveva respinto le sue domande, HJ aveva interposto appello dinanzi alla cour d’appel de Versailles (corte d’appello di Versailles), che tuttavia aveva ritenuto che la stessa non avesse dimostrato l’esistenza di una discriminazione o di molestie discriminatorie e di atti di rappresaglia ai sensi dell’Equality Act 2010 (legge del Regno Unito del 2010 sulla parità), che recepisce la Direttiva 2006/54[1] nel diritto del Regno Unito. HJ, pertanto, aveva proposto un ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione francese; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia, tra le altre cose, se l’articolo 288[2] TFUE debba essere interpretato nel senso che, quando il giudice di uno Stato Membro interpreta e applica il diritto di un altro Stato Membro che attua una direttiva, esso è tenuto, come quando interpreta e applica il proprio diritto, a rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme a quello europeo.

La Corte ha preliminarmente ricordato che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo, non potendo quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti[3]. L’obbligo per gli Stati Membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, nonché il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, tuttavia, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali[4]. I giudici degli Stati Membri, pertanto, sono tenuti, nell’applicare il diritto interno, e in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, ad interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo di quest’ultima, così da conseguire il risultato da essa perseguito e conformarsi, di conseguenza, all’articolo 288 TFUE[5].

Sebbene, infatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del proprio diritto interno trovi un limite nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza nonché di non retroattività, e non possa servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale in questione[6], il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme a quello dell’Unione esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima[7]. Se un’interpretazione conforme non è possibile, i giudici degli Stati Membri sono tenuti ad assicurare, nell’ambito delle loro competenze, la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione e a garantirne la piena efficacia, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contraria ad una disposizione del diritto dell’Unione che produca direttamente effetti nella controversia di cui sono investiti[8].

Quando un giudice di uno Stato Membro, investito di una controversia tra privati, è chiamato ad applicare la normativa di un altro Stato Membro che attua una direttiva, esso è tenuto, nel rispetto dei principi generali del diritto, ad interpretarne le disposizioni conformemente al diritto dell’Unione. Più particolarmente, spetta al giudice di uno Stato Membro investito di una controversia in cui è in discussione la validità di una clausola attributiva di competenza, che deve essere valutata in base alla normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola[9], applicare detta normativa interpretandola conformemente al diritto dell’Unione[10]. Nell’ambito di una controversia come quella del caso concreto, pertanto, qualora, in applicazione delle norme della Convenzione di Roma, che il regolamento Roma I ha sostituito, i giudici di uno Stato Membro investiti di una controversia debbano applicare il diritto di un altro Stato Membro, essi sono tenuti a rispettare, per quanto riguarda il diritto di tale altro Stato, il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme a quello dell’Unione.

L’applicazione del principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme a quello dell’Unione, in quanto tende a garantire la conformità a quest’ultimo delle decisioni emesse dalle autorità e dai giudici degli Stati Membri, contribuisce al rispetto del principio della fiducia reciproca tra gli stessi, che parimenti riveste un’importanza fondamentale. Nello specifico, tale principio impone a ciascuno Stato Membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati Membri rispettino il diritto dell’Unione[11], di talché un giudice di uno Stato Membro che interpreta una disposizione del diritto di un altro Stato Membro in modo conforme a quello dell’Unione si limita a ciò che ha il diritto di presumere, conformemente al principio della fiducia reciproca, rispetto a ciò che farebbero i giudici di tale altro Stato se fossero chiamati ad interpretare la medesima disposizione. Di conseguenza, il principio della fiducia reciproca impone ai giudici degli Stati Membri un dovere di fiducia per quanto riguarda la corretta applicazione, negli altri Stati Membri, del diritto dell’Unione. In particolare, quando tali giudici applicano il diritto di un altro Stato Membro, in una controversia in materia civile e commerciale, in forza delle norme della Convenzione di Roma che il Regolamento Roma I ha sostituito, essi si adoperano, conformemente ai principi applicabili all’ufficio del giudice del foro, per ricercare il contenuto del diritto di tale altro Stato Membro e l’interpretazione che ne è data dai giudici di quest’ultimo, dovendo presumere che tale diritto e tale interpretazione siano conformi al diritto dell’Unione.

Nell’ipotesi in cui i giudici di uno Stato Membro nutrano seri dubbi quanto alla conformità di una normativa di un altro Stato Membro ad una direttiva che essa recepisce, pertanto, essi devono assicurarsi dell’interpretazione da dare a tale normativa utilizzando, se del caso, i meccanismi di cooperazione giudiziaria, in particolare quelli che consentono di ottenere informazioni sul diritto straniero. Tali giudici, inoltre, hanno anche la possibilità, se non l’obbligo, a seconda dei casi, di adire la Corte in via pregiudiziale[12]. Di conseguenza, qualora, in forza delle norme del Regolamento Roma I o di quelle della Convenzione di Roma, un giudice di uno Stato Membro sia chiamato ad applicare il diritto di un altro Stato Membro ad una controversia di cui è investito, esso deve assicurarsi del rispetto del diritto dell’Unione, essendo tenuto, al pari del giudice di tale altro Stato, ad applicare il diritto nazionale in questione in conformità a quello dell’Unione e, se del caso, a disapplicare qualsiasi disposizione del diritto nazionale che ritenga non possa essere oggetto di applicazione conforme.

Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:

L’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che quando interpreta e applica il diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva, il giudice di uno Stato membro è tenuto, come quando interpreta e applica il proprio diritto, a rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione”.

 

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[1] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, GUUE L 204 del 26.07.2006.

[2] L’articolo 288 TFUE dispone: “… Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti…”.

[3] CGUE 19.01.2010, Causa C‑555/07, Kücükdeveci, punto 46; CGUE 05.10.2004, Cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., punto 108.

[4] CGUE 19.01.2010, Causa C‑555/07, Kücükdeveci, punto 47; CGUE 05.10.2004, Cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., punto 110; CGUE 10.04.1984, Causa 14/83, von Colson e Kamann, punto 26.

[5] CGUE 12.12.2024, Causa C‑118/23, Getin Holding e a., punto 75; CGUE 05.10.2004, Cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., punto 113.

[6] CGUE 05.06.2025, Causa C‑349/24, Nuratau, punto 45; CGUE 04.07.2006, Causa C‑212/04, Adeneler e a., punto 110.

[7] CGUE 05.06.2025, Causa C‑349/24, Nuratau, punto 46; CGUE 04.07.2006, Causa C‑212/04, Adeneler e a., punto 111.

[8] CGUE 12.12.2024, Causa C‑118/23, Getin Holding e a., punto 76; CGUE 24.06.2019, Causa C‑573/17, Popławski, punto 61.

[9] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUUE L 351 del 20.12.2012. L’articolo 25 del Regolamento al paragrafo 1 dispone: “… Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

  1. a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
  2. b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
  3. c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato

[10] CGUE 18.11.2020, Causa C‑519/19, DelayFix, punto 51.

[11] CGUE 19.12.2024, Cause riunite C‑185/24 e C‑189/24, Tudmur, punto 31.

[12] CGUE 23.11.1989, Causa C‑150/88, Eau de Colonia & Parfümerie-Fabrik 4711, punto 12.