In data 10 marzo 2025 sono entrate in vigore tre nuove Linee Guida pubblicate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine di rendere più efficace la lotta contro le pratiche anticoncorrenziali e potenziare gli strumenti di dissuasione e deterrenza.
Le prime Linee Guida[1] illustrano i principi che l’AGCM applica per quantificare le sanzioni previste dalla Legge 287/90[2] nei casi di infrazioni alle norme nazionali o europee in materia di intese e di abuso di posizione dominante. Affinché abbia un’effettiva efficacia deterrente, è necessario che la sanzione non sia inferiore ai vantaggi che l’impresa si attende di ricavare dalla violazione, che, dipendendo dalla tipologia di infrazione posta in essere, sono funzione del valore complessivo delle vendite interessate dalla condotta illecita.
Di conseguenza, le sanzioni applicabili agli illeciti antitrust devono essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell’infrazione, realizzate dall’impresa nel mercato rilevante nell’ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (c.d. “valore delle vendite”).
Una percentuale di tale valore[3], calcolata in funzione del livello di gravità dell’infrazione fino ad un massimo del 30%[4], verrà poi moltiplicata alla durata della partecipazione di ciascuna impresa. Qualora si tratti delle più gravi restrizioni della concorrenza, ed indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, inoltre, l’AGCM potrà considerare opportuno l’inserimento nell’importo di base di un ammontare supplementare (c.d. “entry fee”) compreso tra il 15% e il 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione.
L’importo di base della sanzione, infine, potrà essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano[5] o attenuano[6] la responsabilità dell’autore della violazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dall’impresa, alla condotta da essa tenuta nel corso dell’istruttoria nonché all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dello stesso.
In presenza di più circostanze concorrenti, l’AGCM procederà ad una loro valutazione e quantificazione complessiva[7].
L’importo della sanzione, tuttavia, potrà essere ulteriormente i) ridotto fino al 50% di quello di base qualora, nel corso dell’istruttoria, l’impresa fornisca informazioni e documentazione che, anche attraverso un’ispezione mirata, siano ritenute decisive per l’accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto dell’accertamento, e ii) incrementato fino al 50% qualora l’impresa responsabile dell’infrazione abbia realizzato, nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione oppure appartenga ad un gruppo di significative dimensioni economiche.
Le seconde Linee Guida[8], invece, forniscono alle imprese un orientamento in merito al contenuto di un programma di compliance, alla richiesta di valutazione per ottenere una potenziale riduzione delle sanzioni nonché ai criteri che l’AGCM utilizza in sede di sindacato. In primo luogo, il programma di compliance deve essere adeguato alla natura, alla dimensione, alla posizione di mercato dell’impresa nonché al contesto di mercato stesso.
Un programma di compliance efficace deve inoltre essere elaborato sulla base di un’attenta analisi del rischio di porre in essere condotte anticompetitive che l’impresa si trova a fronteggiare (c.d. “rischio antitrust”), di modo da individuare correttamente le priorità di intervento attraverso l’identificazione delle aree più problematiche e delle attività di prevenzione e/o gestione più adeguate. In secondo luogo, l’AGCM ha inasprito il trattamento nei confronti delle imprese. Più particolarmente, in forza delle precedenti Linee Guida per i programmi di compliance adeguati che avessero operato efficacemente era prevista una riduzione della sanzione fino al 15%, mentre per quelli non manifestamente inadeguati, che pur non avessero impedito l’illecito, era prevista un’attenuante fino al 10%, a condizione di essere stati integrati ed attuati dopo l’avvio del procedimento.
Le nuove Linee Guida, invece, prevedono una riduzione massima della sanzione fino al 10%, mentre per i programmi non manifestamente inadeguati l’attenuante può arrivare fino al 5%. Nessuna attenuante, invece, potrà più essere concessa ad un’impresa recidiva[9] già dotata di un programma di compliance che sia coinvolta in un successivo procedimento, né qualora essa abbia già beneficiato di una riduzione della sanzione antitrust ad esito di una precedente istruttoria per aver adottato un programma di compliance. Del pari, nessuna riduzione della sanzione può essere accordata per programmi preesistenti all’avvio dell’istruttoria che siano manifestamente inadeguati[10].
Le terze Linee Guida[11], infine, precisano le caratteristiche del programma di trattamento favorevole nazionale (c.d. “leniency”) previsto dalla Legge 287/90[12] nonché le modalità di presentazione e valutazione delle domande di adesione ad esso relative. Il programma si applica ai c.d. “cartelli segreti”[13], che rimangono tali anche laddove alcuni aspetti della condotta in questione siano noti al pubblico o a clienti e/o fornitori, essendo sufficiente che siano celati gli elementi che consentono di individuare la piena portata della condotta e/o il fatto che essa costituisca un cartello.
Più particolarmente, le imprese che rivelano la loro partecipazione ad un cartello segreto, e che forniscono all’AGCM i relativi elementi probatori, possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni previste dalla Legge 287/90. A tale scopo, è necessario che le evidenze prodotte costituiscano un valore aggiunto significativo[14] al fine di provare un’infrazione rispetto agli elementi probatori già in possesso dell’AGCM al momento della presentazione della domanda.
Affinché un’impresa possa beneficiare della non imposizione o della riduzione della sanzione, inoltre, devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste all’articolo 15-quater[15] della Legge 287/90.
L’impresa che intenda beneficiare della leniency deve presentare all’AGCM una domanda, in forma scritta o orale, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti rilevanti.
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la riduzione delle sanzioni[16], l’AGCM comunicherà all’impresa l’esito della sua valutazione. La riduzione non potrà eccedere il 50% del valore della sanzione che sarebbe stata comminata all’impresa senza il beneficio del trattamento favorevole, e terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande[17].
- a) aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto al più tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a giudizio dell’Autorità, sia ragionevolmente necessario per preservare l’integrità della sua indagine;
- b) cooperare in modo genuino, integralmente, su base continuativa e sollecitamente con l’Autorità dal momento in cui presenta la domanda fino a quando l’Autorità non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell’indagine adottando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimento istruttorio; tale cooperazione comporta quanto segue:
- c) nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all’Autorità, non deve:
- a) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15-quater della presente legge;
- b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e
- c) fornisce, elementi probatori del presunto cartello segreto che costituiscono un valore aggiunto significativo al fine di provare un’infrazione che ricade nell’ambito del programma di trattamento favorevole rispetto agli elementi probatori già in possesso dell’Autorità al momento della presentazione della domanda…”.