PASSAPORTO DIGITALE DEI PRODOTTI. LA COMMISSIONE AVVIA UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA

team valletta Beni di consumo, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni

In data 8 aprile 2025, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere le opinioni degli stakeholders in merito al passaporto digitale dei prodotti (Digital Product Passport, DPP) introdotto dal Regolamento 2024/1781[1].

In vigore dal 18 aprile 2024, il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili fa parte di un insieme di iniziative[2] avviate dalla Commissione per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano d’azione per l’economia circolare 2020[3], uno dei pilastri su cui si fonda il Green Deal europeo[4]. Il Regolamento, pertanto, istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o in servizio, di modo da migliorarne la sostenibilità ambientale e ridurne l’impronta di carbonio e quella ambientale complessive nel corso del loro ciclo di vita.

I requisiti di progettazione compatibile verranno definiti per un gruppo specifico di prodotti, e dovranno migliorarne aspetti quali, tra gli altri, durabilità, affidabilità, riparabilità, riciclabilità e possibilità di rifabbricazione[5]. Essi saranno definiti attraverso atti delegati adottati dalla Commissione, che non potranno entrare in vigore prima del 19 luglio 2025[6] e dovranno anche specificare i requisiti di prestazione[7] nonché gli obblighi di informazione[8] relativi agli aspetti del prodotto. Nel definire l’ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto di requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione ne analizzerà il potenziale contributo al conseguimento degli obiettivi europei in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica[9], ed istituirà un forum costituito da esperti designati dagli Stati Membri e da tutte le parti interessate al prodotto o al gruppo di prodotti in questione[10]. Spetterà poi ai diversi operatori economici[11], nell’immettere i prodotti sul mercato o nel metterli a disposizione, assicurare che gli stessi siano conformi ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili.

Il Regolamento, inoltre, introduce il DPP, una sorta di carta d’identità digitale per prodotti, componenti e materiali che raccoglie informazioni pertinenti per sostenerne la sostenibilità, promuoverne la circolarità e rafforzare la conformità giuridica.

Salve determinate eccezioni[12], i prodotti potranno essere immessi sul mercato o messi in servizio solo laddove sia disponibile un DPP predisposto in conformità agli atti delegati adottati dalla Commissione. Più particolarmente, il DPP sarà collegato tramite un supporto dati[13] ad un identificativo univoco persistente del prodotto, che sarà fisicamente presente su di esso, sul suo imballaggio o sulla documentazione che lo accompagna. Tutti i dati contenuti nel DPP saranno basati su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, saranno trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati aperta e senza blocco da parte del fornitore, e quelli inerenti ai clienti non saranno conservati senza il loro consenso esplicito conformemente alle norme europee in materia di privacy[14]. Il DPP dovrà essere conservato dall’operatore economico responsabile della sua creazione o dai fornitori dei relativi servizi, e sarà pienamente interoperabile con altri passaporti digitali prescritti dagli atti delegati adottati conformemente al Regolamento per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici ed organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end[15]. La Commissione, infine, dovrà istituire, da un lato, un registro digitale in cui sono conservati in modo sicuro almeno gli identificativi univoci[16] e, dall’altro, un portale web accessibile al pubblico, che consentirà agli stakeholders di ricercare e confrontare i dati contenuti nei DPP[17].

Gli stakeholders avranno tempo fino al 1° luglio 2025 per presentare le loro osservazioni, di cui la Commissione terrà poi conto nell’adottare un atto delegato che stabilisca norme sul funzionamento dei fornitori di servizi di protezione dei dati, una componente essenziale nell’ambito della governance del DPP.

 

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[1] Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE, GUUE L, 2024/1781 del 28.06.2024.

[2] Com. Comm. COM(2022) 140 final del 30.03.2022, Prodotti sostenibili: dall’eccezione alla regola.

[3] Com. Comm. COM(2020) 98 final delll’11.03.2020, Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] Si veda l’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Requisiti di progettazione ecocompatibile”.

[6] Si veda l’articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Conferimento di poteri per l’adozione di atti delegati”.

[7] Si veda l’articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Requisiti di prestazione”.

[8] Si veda l’articolo 7 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Obblighi di informazione”.

[9] Si veda l’articolo 18 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Definizione delle priorità e pianificazione”.

[10] Si veda l’articolo 19 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Forum sulla progettazione ecocompatibile”.

[11] Si veda il Capo VII del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Obblighi degli operatori economici”.

[12] Quali, tra le altre, gli alimenti, i mangimi, i medicinali e le piante.

[13] Quali il QR code o i sistemi di Near Field Communication (NFC).

[14] Si veda l’articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto”.

[15] Si veda l’articolo 11 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto”.

[16] Si veda l’articolo 13 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Registro dei passaporti digitali di prodotto”.

[17] Si veda l’articolo 14 del Regolamento (UE) 2024/1781, intitolato “Portale web per i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto”.