RINNOVO DEL CCNL PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI: MISURE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE, WELFARE, FORMAZIONE, PREVIDENZA E PARITÀ DI GENERE

team valletta Diritto del lavoro e previdenza, Gaspare Roma, Ilaria Uletto, Pubblicazioni

In data 5 novembre 2025, Manageritalia e Confcommercio hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo (“Accordo”) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (“CCNL”).

Tale accordo è stato siglato in anticipo rispetto alla scadenza del precedente CCNL, prevista per il 31 dicembre 2025, e avrà decorrenza dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.

Le principali novità introdotte dall’Accordo sono relative a retribuzione, welfare, formazione, previdenza e parità di genere.

 

Aumenti retributivi

L’Accordo introduce i seguenti aumenti sulla retribuzione di fatto dei dirigenti:

  • € 320,00 mensili dal 1° gennaio 2026;
  • € 260,00 mensili dal 1° gennaio 2027;
  • € 220,00 mensili dal 1° gennaio 2028.

 

Per effetto degli aumenti, viene incrementato di pari importo anche il minimo contrattuale mensile.

Tale aumento del minimo contrattuale non può essere assorbito o ridotto da trattamenti individuali già in essere; ciò tranne con riferimento alle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, le quali, invece, possono assorbire gli incrementi del minimo contrattuale disposto dall’Accordo.

 

Piattaforma welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT – Centro di Formazione Management del Terziario)

L’Accordo ha inteso rafforzare il welfare contrattuale, con la previsione di un credito welfare pari a € 1.500,00 annui per ciascun dirigente per il triennio 2026/2028 e con possibilità di rinviare il credito residuo – in caso di mancata spesa integrale nel corso di un anno – all’anno successivo o di destinarlo al Fondo Mario Negri.

 

Contributi e coperture previdenziali e assicurative

L’Accordo ha introdotto un incremento delle aliquote e dei premi a carico del datore di lavoro, destinati al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, con conseguente adeguamento delle coperture assicurative.

In particolare, con riferimento al Fondo Mario Negri, il contributo integrativo aziendale è stato elevato dall’attuale 2,47%: (i) al 2,52%, a decorrere dal 1° gennaio 2026; (ii) al 2,57%, a decorrere dal 1° gennaio 2027; e (iii) al 2,62%, a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Parimenti, è stato incrementato il contributo ordinario al Fondo Mario Negri a carico del dirigente, passando dall’1% al 2%.

Con riferimento all’Associazione Antonio Pastore, è stato concordato un incremento pari a € 150,00 annui del premio assicurativo per la copertura contrattuale prevista in caso di infortuni professionali ed extra-professionali, introdotta nella Convenzione Pastore a far data dal 1° gennaio 2022. Di conseguenza, il premio passerà dagli attuali € 410,00 annui a € 560,00 annui, a decorrere dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025.

Inoltre, l’obbligo del datore di lavoro di stipulare una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali è stato rivisto, introducendo una franchigia e un limite minimo di invalidità del dirigente, prevedendo che dal 1° gennaio 2026, la tutela assicurativa in caso di infortuni extra-professionali operi solo nel caso in cui da quest’ultimi derivi un’invalidità pari o superiori al 3%, con previsione, altresì, di una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%.

 

Agevolazioni contributive per assunzione e nomina di dirigenti

Per garantire maggiore equità e sostenibilità, le agevolazioni contributive del Fondo Mario Negri e dell’Associazione Antonio Pastore vengono rimodulate dall’Accordo come segue:

  • non saranno più collegate all’età anagrafica;
  • potranno essere utilizzate una sola volta nell’intera carriera del dirigente, per un periodo massimo di due anni (tre anni nel caso di cui al paragrafo che segue);
  • i nuovi criteri di cui ai punti che precedono, si applicano anche a temporary manager e a dirigenti disoccupati con almeno 48 anni di età;
  • resta confermata l’agevolazione basata sul reddito.

 

Invecchiamento attivo

Per favorire il ricambio generazionale e, allo stesso tempo, valorizzare le competenze maturate dai dirigenti più esperti, l’Accordo ha introdotto una norma sperimentale che consente alle aziende di trattenere – con condizioni agevolate – i dirigenti senior (con i requisiti anagrafici indicati nel prosieguo) per attività di tutoraggio e mentoring in favore dei nuovi dirigenti.

In pratica, questa misura permette di reinserire in azienda dirigenti che hanno cessato il rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione, offrendo loro la possibilità di sottoscrivere un contratto a termine, anche part-time, per lo svolgimento delle funzioni di tutoraggio e mentoring.

L’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 30, commi 1-3, del CCNL (i.e., quella di cui al paragrafo che precede) potrà essere applicata una sola volta per ciascun dirigente e per un periodo massimo di tre anni, anche qualora lo stesso dirigente abbia già beneficiato di agevolazioni contributive in precedenti rapporti di lavoro.

Tale opportunità di assunzione è riservata ai dirigenti che si trovano a non più di tre anni dalla pensione di vecchiaia, fissata oggi a 67 anni.

 

Politiche attive per la ricollocazione

L’Accordo estende l’obbligo di corresponsione di un contributo al CFMT per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti, di cui all’art. 21, comma 8, del CCNL, alle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (continuando, invece, a rimanere esclusi i casi di dimissioni volontarie e licenziamento per giusta causa), con riduzione, però, della somma da corrispondersi da € 2.500,00 a € 2.000,00.

 

Sostegno alla genitorialità

L’Accordo introduce l’impegno delle parti sociali a sostenere il programma c.d. “Un Fiocco in Azienda”, volto a supportare genitori e imprese durante la maternità delle lavoratrici e facilitare il rientro al lavoro delle neomamme, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della denatalità diffuso nel nostro Paese e promuovere un ruolo maggiormente attivo dei padri.

 

Tutela per gravi patologie

L’Accordo ha rafforzato la tutela per i dirigenti che usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%.

In favore di tali dirigenti, il datore di lavoro è tenuto a versare, a suo totale carico e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac.

 

Formazione continua

L’Accordo introduce l’impegno costante delle parti sociali di favorire e agevolare la formazione continua del dirigente, in particolare attraverso le attività dei fondi CFMT e di FONDIR.

 

Pari opportunità e trasparenza retributiva

Stante la crescente attenzione del panorama internazionale alle tematiche relative alla c.d. trasparenza salariale, l’Accordo ha istituito un osservatorio nazionale per la diversità, l’equità, l’inclusione e la trasparenza retributiva, con compiti di indagini conoscitive, promozione di attività formative e iniziative per il bilanciamento dell’attività lavorativa con la vita familiare.

 

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Nel complesso, l’accordo si inserisce nel quadro dei più recenti interventi istituzionali in ambito lavoristico, introducendo misure pensate per rafforzare la protezione e il sostegno dei dirigenti del settore terziario in vari aspetti del rapporto di lavoro.

Dal contrasto al divario di genere, alla promozione della formazione continua e alla tutela della salute, si tratta di un’iniziativa delle parti sociali volta a consolidare e ampliare le garanzie riconosciute ai dirigenti.