In data 16 aprile 2026, la Commissione ha adottato il Regolamento riveduto di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia (Technology Transfer Block Exemption Regulation, TTBER)[1] nonché le Linee Guida sull’applicazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) a tali accordi[2] al fine di fornire alle imprese indicazioni aggiornate per aiutarle a valutarne la conformità rispetto alle norme europee in materia di concorrenza.
Gli accordi di trasferimento di tecnologia sono accordi mediante i quali un licenziante autorizza un licenziatario ad utilizzare determinati diritti tecnologici per la produzione di beni o servizi, favorendo un uso più efficiente delle risorse e promuovendo la concorrenza. Tali accordi erano regolati dal Regolamento (UE) n. 316/2014[3], che definiva le categorie che la Commissione considerava come corrispondenti, di norma, alle condizioni stabilite all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e dalle relative Linee Guida. Tuttavia, successivamente all’introduzione del Regolamento sono emerse diverse problematiche legate all’evoluzione del mercato. Alcuni stakeholders avevano evidenziato difficoltà pratiche nell’applicare le soglie relative alle quote di mercato previste dal Regolamento ai mercati tecnologici e, di conseguenza, nel determinare se i loro accordi potessero o meno beneficiare dell’esenzione per categoria ivi prevista. Il Regolamento, inoltre, non disciplinava espressamente i dati o i diritti sui dati, nonostante questi ultimi assumano un’importanza esponenzialmente crescente nell’economia digitale e la concessione di licenze relative ad essi sia diventata frequente. Il Regolamento, infine, risentiva della nascita dei gruppi di negoziazione per la concessione delle licenze, per i quali non esistevano orientamenti sotto il profilo antitrust. Un processo di revisione lungo 4 anni ha portato all’adozione delle nuove Linee Guida e del nuovo TTBER, le cui norme rimarranno in vigore dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2038.
Il nuovo TTBER presenta due principali novità rispetto al Regolamento (UE) n. 316/2014. Nello specifico, qualora la quota di mercato di cui all’articolo 3[4] sia inizialmente inferiore o pari rispettivamente al 20% e al 30%, ma successivamente superi tali livelli, l’esenzione di cui all’articolo 2[5] continuerà ad applicarsi nei tre (e non più due) anni civili successivi a quello in cui la suddetta soglia è stata superata per la prima volta[6]. Per l’applicazione del TTBER, inoltre, si considera che le tecnologie che non hanno ancora generato vendite di prodotti contrattuali detengono una quota di mercato pari a zero[7].
Le nuove Linee Guida, invece, prevedono in primo luogo che la Commissione applicherà i principi del TTBER nel valutare, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, gli accordi di licenza di dati tra due imprese ai fini della produzione di beni o servizi quando i dati oggetto di licenza riguardino una banca dati protetta dal diritto d’autore o dal c.d. “diritto sui generis”[8]. La creazione di banche dati protette dal diritto d’autore o da quello sui generis, infatti, può comportare investimenti significativi, e la concessione di licenze è generalmente pro-concorrenziale, promuovendo la diffusione di dati protetti da diritti di proprietà intellettuale suscettibili di aumentare l’innovazione a valle e di creare valore riducendo i costi di produzione dei licenziatari o consentendo loro di produrre prodotti nuovi o più avanzati. Analogamente agli accordi di trasferimento di tecnologia, tuttavia, le restrizioni alla concorrenza negli accordi di licenza riguardanti banche di dati protette possono produrre effetti anticoncorrenziali, in particolare nei casi in cui una delle parti detenga un apprezzabile potere di mercato. Se gli accordi di licenza riguardano dati che non sono protetti dal diritto sui generis o dal diritto d’autore, invece, la Commissione valuterà l’opportunità di applicare i principi del TTBER in base alle circostanze del caso concreto.
In secondo luogo, le Linee Guida dedicano specifica attenzione ai c.d. accordi “pay for delay”[9] nel settore farmaceutico, di modo da tenere conto delle recenti decisioni della Corte di Giustizia nelle Cause Teva/Cephalon[10], Servier[11] e Lundbeck[12]. Più particolarmente, gli accordi transattivi di una controversia, già pendente o meno, in base ai quali le parti si concedono reciprocamente licenze e impongono restrizioni all’uso delle loro tecnologie, comprese le restrizioni alla concessione di licenze a terzi, possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, laddove, in base all’accordo transattivo, le parti si attribuiscano il diritto di utilizzare reciprocamente le rispettive tecnologie, e l’accordo si estenda agli sviluppi futuri di queste ultime, è necessario valutarne l’impatto sull’incentivo delle parti ad innovare. Nei casi in cui le parti detengano un significativo potere di mercato, è probabile che l’accordo rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora impedisca a una parte di acquisire un vantaggio competitivo sulla controparte, giacché pregiudicano l’incentivo a innovare e così incidono negativamente su un elemento essenziale della concorrenza. Difficilmente, inoltre, tali accordi soddisferanno le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, in quanto è improbabile che la restrizione risulti indispensabile.
In terzo luogo, le Linee Guida chiariscono ulteriormente alcune condizioni della deroga per i pool tecnologici, ossia quegli accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza a coloro che partecipano al pool e/o a terzi. Pur potendo produrre effetti favorevoli alla concorrenza, in particolare riducendo i costi di transazione e fissando un limite alle royalties cumulative per evitare la doppia marginalizzazione, i pool tecnologici possono determinare anche significative restrizioni della concorrenza. La creazione di un pool, infatti, implica necessariamente la vendita congiunta delle tecnologie messe in comune, ciò che, nel caso di pool costituiti esclusivamente o prevalentemente da tecnologie sostitutive (ossia che, prese singolarmente, consentono al detentore di produrre il prodotto o di realizzare il processo cui si riferiscono) equivale ad un cartello per la fissazione dei prezzi. I pool tecnologici, inoltre, possono precludere l’accesso alle tecnologie alternative, ad esempio, quando il pool stabilisce una norma industriale o uno standard di fatto, ciò che può rendere più difficile l’ingresso nel mercato per le nuove tecnologie o creare preclusioni nei confronti di tecnologie concorrenti già presenti.
La creazione e il funzionamento del pool, inclusa la concessione di licenze all’esterno, non rientrano di norma nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE indipendentemente dalla posizione di mercato delle parti, a condizione che i) la partecipazione al processo di creazione del pool sia aperta a tutti i detentori di diritti tecnologici interessati, ii) i diritti tecnologici inclusi nel pool vengano divulgati in modo efficace ai licenziatari potenziali ed esistenti, iii) siano state adottate misure di salvaguardia sufficienti per assicurare che solo le tecnologie essenziali siano messe in comune e che la metodologia utilizzata per valutare il carattere essenziale sia comunicata in modo efficace ai licenziatari potenziali ed esistenti, iv) siano attuate misure di salvaguardia sufficienti per limitare ogni scambio di informazioni riservate e nella misura necessaria alla creazione al funzionamento del pool, v) le tecnologie messe in comune siano autorizzate nel pool su base non esclusiva e siano concesse in licenza dal pool a tutti i potenziali licenziatari a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (c.d. “condizioni FRAND”), e vi) le parti che contribuiscono alla tecnologia del pool e i licenziatari siano liberi, da un lato, di contestare la validità e il carattere essenziale delle tecnologie messe in comune e, dall’altro, di sviluppare prodotti e tecnologie concorrenti. Come è noto, i pool brevettuali riguardano principalmente i settori delle telecomunicazioni e dell’audiovisuale, con i c.d. Brevetti standard essenziali (Standard Essential Patents, SEP) che nell’aprile 2023 erano stati oggetto di una proposta di Regolamento da parte della Commissione che mirava a creare un quadro normativo più trasparente e prevedibile[13]. La proposta, tuttavia, era stata ritirata dalla stessa Commissione nell’ottobre 2025, con il Parlamento che aveva deciso di deferirla alla Corte di Giustizia per aver violato il diritto europeo.
Le Linee Guida, infine, dedicano un’apposita sezione ai gruppi di negoziazione per la concessione di licenze, ossia quegli accordi in base ai quali gli utilizzatori di tecnologie convengono di negoziare congiuntamente le condizioni delle licenze tecnologiche per migliorare il loro potere contrattuale. I gruppi di negoziazione possono agevolare la concessione di licenze tecnologiche, da un lato, riducendo il numero di trattative individuali tra i detentori e gli utilizzatori di tecnologie, limitando in tal modo i costi delle operazioni di concessione delle licenze, e, dall’altro, mettendo in comune le competenze degli utilizzatori di tecnologie, in modo tale da promuovere negoziazioni più informate ed equilibrate. I gruppi di negoziazione che comprendono concorrenti effettivi o potenziali, tuttavia, possono comportare restrizioni della concorrenza sui mercati a monte per la concessione di licenze tecnologiche e/o su quelli a valle per la fornitura di beni o servizi, con conseguente riduzione dell’innovazione, della qualità, della varietà o della produzione dei prodotti, aumento dei prezzi, ripartizione del mercato o preclusione anticoncorrenziale dei competitors.
Per quanto riguarda l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, secondo la Commissione i gruppi di negoziazione che operano in modo trasparente nei confronti dei detentori di tecnologia, e la cui attività si limita alla negoziazione congiunta delle condizioni delle licenze, non determinano restrizioni della concorrenza per oggetto. In tal caso, i gruppi di negoziazione dovranno essere valutati nel loro contesto giuridico ed economico per stabilire se abbiano effetti reali o probabili sulla concorrenza. Nello specifico, la valutazione dovrebbe riguardare i possibili effetti restrittivi sui mercati rilevanti delle tecnologie, in cui il gruppo interagisce con i detentori, e sui mercati rilevanti a valle, in cui i membri del gruppo possono competere come fornitori. A tale scopo, la Commissione confronterà gli effetti reali o probabili del gruppo di negoziazione per la concessione di licenze su tali mercati con la situazione che si verificherebbe in assenza del gruppo (modello c.d., controfattuale), tenendo presente che è meno probabile che i gruppi di negoziazione diano adito a problemi di concorrenza qualora i membri non dispongano di potere di mercato sui mercati rilevanti per la concessione di licenze tecnologiche o su quelli a valle.
Qualora, invece, la presenza di un gruppo di negoziazione determini restrizioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sarà necessario valutare se esso generi incrementi di efficienza che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3. Ciò verosimilmente si verificherà laddove gli stessi riducano i costi di transazione, sia per gli utilizzatori che per i detentori di tecnologia, eliminando la necessità per i primi di avviare plurimi negoziati bilaterali per la concessione di licenze con ciascun membro del gruppo. Mettendo in comune le competenze degli utilizzatori, inoltre, i gruppi di negoziazione possono ridurre le asimmetrie informative tra utilizzatori e detentori di tecnologie, anche nella prospettiva della verifica se le condizioni di licenza proposte siano “FRAND”, vale a dire, eque, ragionevoli e non discriminatorie. Le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, tuttavia, non risulteranno soddisfatte se il gruppo di negoziazione consente alle parti di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale delle tecnologie o dei prodotti in questione.
[1] Com. Comm. C(2026) 2477 final del 16.04.2026, Regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.
[2] Com. Comm. C(2026) 2482 final del 16.04.2026, Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia.
[3] Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, GUUE L 93 del 28.03.2014.
[4] L’articolo 3 TTBER, intitolato “Soglie relative alla quota di mercato”, dispone: “… Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % su qualsiasi mercato rilevante.
Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % su qualsiasi mercato rilevante…”.
[5] L’articolo 2 TTBER, intitolato “Esenzione”, dispone: “… Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia.
L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica nella misura in cui gli accordi di trasferimento di tecnologia contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. L’esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l’esenzione si applica per la durata dell’accordo.
L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia relative all’acquisto di prodotti da parte del licenziatario o che riguardano il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà intellettuale o di know-how, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali…”.
[6] Si veda l’articolo 8, lettera e) del TTBER.
[7] Si veda il considerando 13 del TTBER.
[8] Il diritto sui generis è un diritto di proprietà intellettuale specifico per le banche di dati che non è correlato ad altre forme di protezione, come il diritto d’autore. Nella sostanza, è disciplinato dalla Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
[9] Gli accordi pay-for-delay sono accordi volti a ritardare la commercializzazione di un farmaco generico dietro pagamento di un corrispettivo o altra utilità.
[10] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[11] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[12] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[13] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

