IL GARANTE DELLA PRIVACY SI PRONUNCIA SUL TRATTAMENTO DEI METADATI DEI DIPENDENTI

team valletta Adriano Garofalo, Contenzioso, Diritto del lavoro e previdenza, Gaspare Roma, Jacopo Piemonte, Marco Stillo, Protezione dei Dati e Cybersecurity, Pubblicazioni

Con un provvedimento destinato a creare un precedente in materia, in data 29 aprile 2025 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso la sua prima sanzione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR)[1] per la conservazione illegittima dei c.d. “metadati”[2] delle e-mail dei dipendenti e delle attività di navigazione web, applicando per la prima volta le Linee Guida pubblicate nel giugno 2024[3].

Nell’ambito di accertamenti condotti al fine di verificare l’osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti posti in essere in ambito lavorativo da parte della Regione Lombardia, il Garante aveva rilevato che quest’ultima aveva conservato i metadati e i log di navigazione, rispettivamente, per 90 e 365 giorni, un periodo di tempo ben superiore a quello previsto dalle Linee Guida[4]. La Regione Lombardia, inoltre, aveva conservato dei log non anonimi relativi ai tentativi di accesso di ciascun dipendente a siti web censiti in un’apposita black list. Di conseguenza, il Garante aveva avviato un procedimento nei confronti della Regione Lombardia in quanto il trattamento dei dati in questione risultava contrario i) alla disciplina di settore in materia di controlli a distanza in riferimento alla conservazione dei metadati generati dall’attività del personale dipendente relativamente sia all’utilizzo del servizio di posta elettronica che alla navigazione in internet, ii) alle condizioni previste dalla disciplina di settore con riguardo all’utilizzo dei metadati raccolti per altri fini connessi alla gestione del rapporto di lavoro, e iii) ai tempi di conservazione dei log relativi alla navigazione in internet nonché dei dati relativi alle richieste di assistenza tecnica.

Il Garante ha preliminarmente ricordato che i metadati di posta elettronica sono assistiti da garanzie di segretezza, tutelate anche costituzionalmente[5], intese ad assicurare protezione al nucleo essenziale della dignità della persona e al pieno sviluppo della sua personalità nelle formazioni sociali, di talché, anche nel contesto lavorativo, sussiste una legittima aspettativa di riservatezza in relazione alla corrispondenza e, analogamente, agli elementi ricavabili dai dati esteriori della stessa, che ne definiscono i profili temporali nonché gli aspetti qualitativi e quantitativi anche in ordine ai destinatari e alla frequenza di contatto (che, a loro volta, sono suscettibili di aggregazione, elaborazione e di controllo). Lo Statuto dei Lavoratori[6], inoltre, individua tassativamente le finalità per le quali gli strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati nel contesto lavorativo, stabilendo precise garanzie procedurali.

Sebbene la Regione Lombardia avesse dichiarato che la posta elettronica veniva utilizzata dal personale dipendente per rendere la prestazione lavorativa, nella nozione di “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” ai sensi dello Statuto dei lavoratori possono ricomprendersi solo servizi, software o applicativi strettamente funzionali a quest’ultima. Ciò, tuttavia, non si verifica nel caso in cui i metadati di posta elettronica siano raccolti e conservati, in modo preventivo e generalizzato, per un esteso arco temporale dai programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica. Tali operazioni di trattamento, infatti, sono effettuate, per esigenze proprie del datore di lavoro, automaticamente e indipendentemente dalla percezione e dalla volontà del lavoratore. I metadati in questione, inoltre, rimangono nella disponibilità esclusiva del datore di lavoro e, per suo conto, del fornitore del servizio, documentando il traffico anche dopo l’eventuale cancellazione del messaggio da parte del lavoratore, il quale, invece, mantiene la disponibilità dei messaggi che, in qualità di mittente o destinatario, scambia all’interno della casella di posta assegnatagli dal datore di lavoro, con il conseguente rischio di un indiretto controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

In un contesto del genere, pertanto, affinché sia ritenuto applicabile il comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, l’attività di raccolta e conservazione dei soli metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica e il soddisfacimento delle più essenziali garanzie di sicurezza informatica, all’esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, può essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni, comunque non superiore ai 21, salvo che il titolare comprovi adeguatamente la ricorrenza in concreto di particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione in ragione delle specificità della propria realtà tecnica e organizzativa. Diversamente, la generalizzata raccolta e la conservazione dei metadati di posta elettronica, per un lasso di tempo più esteso, in presenza di esigenze comunque riconducibili alla sicurezza e alla tutela del patrimonio anche informativo del datore di lavoro, richiede l’esperimento delle garanzie previste dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto, potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Dando luogo ad un trattamento generalizzato dei dati relativi all’attività e all’utilizzo dei servizi di rete da parte di dipendenti comunque identificabili, inoltre, la raccolta e la conservazione sistematica di tutti i file di log generati dall’utilizzo della rete internet nell’ambito del rapporto di lavoro, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti già censiti all’interno di una apposita black list, cui è comunque inibito l’accesso dal sistema, comportano, in presenza di un collegamento univoco con il dipendente e con la sua specifica postazione di lavoro, la possibilità di ricostruirne l’attività mediante l’impiego di sistemi tecnologici, di talché, in tali casi, al datore di lavoro è richiesto di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, che costituisce condizione di liceità dello stesso trattamento dei dati in questione. Di conseguenza, dato che la Regione Lombardia aveva raccolto e trattato tutti i log di navigazione in internet del personale dipendente in assenza della previa stipulazione di un accordo collettivo con le competenti parti sindacali, il trattamento in questione è avvenuto, entro i limiti di tale arco temporale, in violazione del GDPR.

Tutto ciò premesso, pertanto, il Garante ha deciso, da un lato, di sanzionare la Regione Lombardia con un’ammenda pari a 50.000 euro e, dall’altro, di ordinarle, tra le altre cose, di limitare la conservazione dei registri di navigazione a 90 giorni e successivamente procedere all’anonimizzazione, di ridurre al minimo e crittografare i metadati delle e-mail, di limitare l’accesso ai metadati al solo personale autorizzato e di aggiornare le politiche interne e la documentazione sulla privacy.

Alla luce di quanto accertato dal Garante, le aziende sono chiamate a rivedere con estrema attenzione le proprie pratiche di gestione dei metadati e dei log di rete. Già prima del provvedimento era richiesto un elevato livello di cautela nel trattamento delle e-mail, imponendo, ad esempio, la trasparenza sui controlli effettuati e la cancellazione tempestiva delle caselle dei dipendenti cessati. La recente sanzione introduce un ulteriore livello di attenzione, estendendo l’obbligo di conformità anche ai cosiddetti dati “esteriori”, come metadati e file di log, suscettibili di determinare un controllo indiretto dell’attività lavorativa. A riguardo si nota che i metadati delle e-mail dovrebbero essere conservati, di norma, non oltre i 21 giorni, mentre i log di navigazione vanno limitati a 90 giorni, seguiti da anonimizzazione. È inoltre fondamentale aggiornare le informative privacy, limitare l’accesso ai dati, crittografarli e adottare policy interne coerenti. Solo un approccio strutturato e rispettoso delle normative potrà garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la conformità aziendale ed evitare conseguenze rilevanti per l’organizzazione, anche sotto il profilo sanzionatorio da parte delle Autorità competenti, come dimostrato dal caso concreto.

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