[1] L’articolo 19 TUE al paragrafo 1 dispone: “… La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione…”.
[2] L’articolo 47 della Carta, intitolato “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, dispone: “… Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia…”.
[3] CGUE 29.05.2024, Causa C‑720/21, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricorso straordinario polacco), punto 24; CGUE 21.12.2023, Causa C‑718/21, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), punti 46-58.
[4] CGUE 21.12.2023, Causa C‑718/21, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), punto 77.
[5] CGUE 29.05.2024, Causa C‑720/21, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricorso straordinario polacco), punto 29.
[6] CGUE 06.10.2021, Causa C‑487/19, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), punti 160-161.
LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA VERIFICA, DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI GRADO INFERIORE, DEL RISPETTO, DA PARTE DI UN ORGANO DI GRADO SUPERIORE, DEI REQUISITI RELATIVI ALLA GARANZIA DI UN GIUDICE INDIPENDENTE E IMPARZIALE PRECOSTITUITO PER LEGGE
In data 4 settembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑252/22, «R» S.A. contro AW «T» sp. z o.o., sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione Europea (TUE), dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché del principio del primato del diritto dell’Unione. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «R» S.A. (“R”) e la AW «T» sp. z o.o. (“T”) relativamente all’annullamento, da parte del Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca), su ricorso straordinario presentato dal Prokurator Generalny (Procuratore generale), della sentenza del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) che aveva definitivamente statuito su tale controversia e del rinvio della causa dinanzi a quest’ultimo giudice.
Questi i fatti.
La T aveva richiesto che fosse vietato a B.O. e alle società «R» S.A. (“R”) e «K» S.A. (“K”) di immettere sul mercato, in particolare, riviste di cruciverba in quanto ciò avrebbe violato le disposizioni dell’ustawa – Prawo o własności przemysłowej (legge sul diritto della proprietà industriale) e dell’ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (legge sulla lotta alla concorrenza sleale). Di conseguenza, il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) aveva vietato l’immissione sul mercato di 28 riviste protette da un marchio depositato, respingendo il ricorso della T per il resto. A seguito dell’appello proposto da B.O. e dalla R, tuttavia, in data 9 novembre 2006 la Corte d’appello di Cracovia aveva riformato tale decisione modificando il divieto di immissione sul mercato menzionato in questione. B.O., pertanto, aveva presentato ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema, che aveva cassato la sentenza d’appello nei suoi confronti per quanto riguarda la parte che riformava la decisione del Tribunale regionale di Cracovia rinviando la causa per il riesame dinanzi al giudice d’appello, che in data 27 maggio 2010 aveva emesso una sentenza definitiva nei confronti di B.O.
Successivamente, il procuratore generale aveva proposto, dinanzi alla Corte suprema, un ricorso straordinario, a sostegno della R, contro la sentenza del 2006, ritenendo che la Corte d’appello di Cracovia avesse violato il divieto di reformatio in pejus. Tale ricorso era stato accolto in data 20 ottobre 2021 dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, che aveva annullato, nei confronti della R, la sentenza del 2006 rinviando la causa, per il riesame, al Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia quattro questioni pregiudiziali.
Con le questioni dalla prima alla terza, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma[1], TUE, letto alla luce dell’articolo 47[2] della Carta, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato Membro nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo che implicano che un giudice nazionale sia tenuto a conformarsi ad una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte del collegio in questione non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, e che, inoltre, gli sia impedito, in forza del diritto nazionale, di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante sulla base degli stessi elementi rispetto a quelli che erano stati presi in considerazione nella decisione della Corte.
La Corte ha preliminarmente ricordato che il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non ha, a causa delle modalità che hanno presieduto alla nomina dei giudici che lo compongono, la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, non costituendo, pertanto, una “giurisdizione” ai sensi dell’articolo 267 TFUE[3]. In base ad elementi tanto sistemici quanto circostanziali, infatti, sorgono dubbi legittimi, nei singoli, in merito all’impermeabilità di tali giudici e del collegio giudicante che essi compongono nei confronti di influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo nazionali nonché alla loro neutralità rispetto agli interessi in conflitto, determinando una mancanza di parvenza di indipendenza o imparzialità tale da minare la fiducia che la giustizia deve ispirare a tali singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto[4]. Di conseguenza, in una situazione come quella del caso concreto, in cui è in discussione una decisione giurisdizionale emessa da un organo di ultima istanza la cui qualità di organo giurisdizionale è stata esclusa dalla Corte, dal momento che tale organo non soddisfa le condizioni di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale circostanza non può essere ignorata da un organo giurisdizionale, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione.
Tutto ciò premesso, i giudici che componevano il collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che aveva statuito sul ricorso straordinario di cui al caso concreto erano stati nominati lo stesso giorno e nelle stesse condizioni di quelli che componevano l’organo remittente nella causa che aveva dato luogo alla sentenza nella Causa C‑718/21. A tale riguardo, secondo la Corte la presenza, in seno all’organo in questione, di un solo giudice nominato nelle stesse circostanze di cui si trattava nella causa che aveva dato luogo a tale sentenza è sufficiente a privarlo della sua qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta[5]. Poiché, inoltre, le disposizioni della legge sugli organi giurisdizionali ordinari sulle quali si interroga il giudice del rinvio nel caso concreto sono incompatibili con il diritto dell’Unione, la stessa conclusione deve essere tratta riguardo alle decisioni del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), le quali hanno una portata analoga a quella di tali disposizioni per quanto riguarda il divieto, per tutti gli organi giurisdizionali nazionali, di verificare se un altro organo rispetti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la garanzia di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
Con la quarta questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui, sulla base di una decisione della Corte, sia accertato che un organo giurisdizionale di ultima istanza non soddisfa i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, una decisione emessa da un siffatto organo, con la quale la causa di cui si tratta è rinviata dinanzi ad un organo giurisdizionale di grado inferiore per riesame, deve essere considerata come inesistente, oppure come decisione effettiva che tale organo giurisdizionale di grado inferiore è però legittimato a disattendere e a disapplicare.
Secondo la Corte, sebbene il giudice del rinvio ritenga che la sentenza del 20 ottobre 2021 sia stata emessa da un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, nessuna considerazione fondata sul principio della certezza del diritto o connessa ad una presunta autorità di cosa giudicata può, nel caso concreto, essere utilmente invocata al fine di impedire ad un organo giurisdizionale come la Corte d’appello di Cracovia di considerare inesistente una siffatta decisione, qualora tale conseguenza sia indispensabile, alla luce della situazione procedurale in questione, per garantire il primato del diritto dell’Unione[6].
Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:
“L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo che implicano che un giudice nazionale sia tenuto a conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte di detto collegio giudicante non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, e che, inoltre, gli sia impedito, in forza del diritto nazionale, di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante sulla base degli stessi elementi che erano stati presi in considerazione in tale decisione della Corte.
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che in una situazione in cui, sulla base di una decisione della Corte, sia accertato che un organo giurisdizionale di ultima istanza non soddisfa i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, una decisione emessa da un siffatto organo, con la quale la causa di cui si tratta è rinviata per riesame dinanzi a un organo giurisdizionale di grado inferiore, deve essere considerata inesistente, qualora tale conseguenza sia indispensabile, alla luce della situazione procedurale in causa, per garantire il primato del diritto dell’Unione”.

