TRUCKS CARTEL CASE. IL TRIBUNALE DI MILANO RICONOSCE UNO STORICO RISARCIMENTO

team vallettaContenzioso, Marco Stillo, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Società, Imprese e Insolvenza, Trasporti, Assicurazioni e Logistica

Con una sentenza destinata a creare un precedente a livello nazionale, in data 11 gennaio 2026 il Tribunale di Milano ha riconosciuto uno storico risarcimento alle imprese che, aderendo all’azione promossa da CNA Fita[1], avevano avviato un contenzioso nei confronti della Iveco SpA (“Iveco”) e degli altri costruttori di autocarri sanzionati dalla Commissione Europea nel c.d. “Trucks Cartel”. Questi i fatti. In data 19 luglio 2016, la Commissione aveva adottato la Decisione C(2016) 4673 final[2], con la quale aveva constatato che, dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011, diversi produttori di autocarri avevano partecipato ad un cartello sotto forma di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) vertente su accordi collusivi relativi, da un lato, alla fissazione e all’aumento dei prezzi lordi degli autocarri medi e di quelli pesanti nel SEE e, dall’altro, alle tempistiche e alla ripercussione dei costi relativi all’introduzione delle tecnologie in materia di emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a Euro 6. In questo contesto, il 5 ottobre 2017 CNA Fita aveva adito il Tribunale di Milano chiedendo il risarcimento dei danni causati dalle condotte illecite accertate dalla Commissione, che avrebbero privato le imprese della possibilità di acquistare veicoli conformi alle più recenti tecnologie di emissione. In primo luogo, Iveco aveva eccepito l’intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori azionati, chiedendo il rigetto integrale delle domande e sostenendo che la Direttiva 2014/104/UE[3] non avrebbe trovato applicazione ratione temporis per anteriorità delle condotte oggetto della controversia.

Più particolarmente, secondo Iveco, la Decisione C(2016) 4673 final non poteva essere fatta valere in sede risarcitoria sia perché non riguardava un cartello, e bensì uno scambio di informazioni avente ad oggetto prezzi lordi di listino (c.d. “gross list prices”) e non prezzi netti, sia perché non conteneva alcuna statuizione in materia di danni provocati ai clienti finali, ai quali venivano praticati da concessionari indipendenti prezzi che variavano in considerazione delle personalizzazioni dei prodotti richieste e degli sconti applicati. Secondo il Tribunale di Milano, tuttavia, il termine di prescrizione decorreva dalla pubblicazione della Decisione C(2016) 4673 final in GUUE, avvenuta il 6 aprile 2017, e non dall’avvio delle indagini nel 2011. La stessa Corte di Giustizia, inoltre, aveva già statuito nel 2022 nella Causa C-267/20 (Volvo) che i termini di prescrizione applicabili alle azioni di risarcimento del danno per le violazioni delle norme nazionali ed europee in materia di concorrenza non possono iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e la persona lesa sia venuta a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza, del fatto di aver subito un danno a causa di tale violazione nonché dell’identità del suo autore[4]. In secondo luogo, Iveco aveva contestato, da un lato, l’efficacia vincolante della Decisione C(2016) 4673 final, emessa all’esito di una procedura di settlement ai sensi del Regolamento CE n. 773/2004[5]  successiva all’accertamento della violazione antitrust e, dall’altro, la sussistenza dell’illecito antitrust, del nesso di causalità e del danno da sovrapprezzo. Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento 1/2003[6], quando si pronunciano su accordi o pratiche che formano già oggetto di una decisione della Commissione, i giudici nazionali non possono adottare soluzioni divergenti, anche in caso di contrasto con la decisione di un giudice nazionale di primo grado. Ciò vale anche per le decisioni emesse all’esito di una procedura di settlement, che consente alle imprese coinvolte di giungere ad un accordo per una definizione più celere del procedimento, con una riduzione dei tempi dell’istruttoria e una decisione ai sensi del Regolamento 1/2003. L’efficacia di una decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento 1/2003, tuttavia, riguarda la sola sussistenza della violazione antitrust accertata, e non il nesso causale e il quantum della pretesa avanzata dal danneggiato. Più particolarmente, la portata del vincolo riguarda esclusivamente la natura della violazione e la sua consistenza materiale, personale, temporale e territoriale; di talché il nesso di causalità e l’esistenza del danno rimangono riservati alla competenza del giudice davanti al quale viene esercitata l’azione civile risarcitoria[7]. A tale riguardo, secondo il Tribunale, la presunzione di esistenza del danno di cui all’ articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 3/2017[8], che ha a sua volta recepito l’articolo 17, comma 2 della Direttiva 104/2014[9], non è applicabile al caso concreto.

Nello specifico, quest’ultima disposizione non si applica ratione temporis ad un’azione risarcitoria che, sebbene proposta dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale, verta su una violazione delle norme di concorrenza che sia cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento di quest’ultima. A differenza delle norme procedurali, che sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore salva l’esistenza di specifiche disposizioni transitorie, infatti, per l’applicabilità delle disposizioni sostanziali è necessario verificare se il cartello sia cessato alla data di scadenza del termine di recepimento o se esso abbia continuato a produrre i suoi effetti anche dopo tale scadenza. Poiché, nel caso concreto, la data di cessazione dell’illecito è stata individuata nel 18 gennaio 2011, e non risultano elementi per ritenere che la condotta sia proseguita sino al 27 dicembre 2016, data di recepimento della Direttiva 104/2014, la presunzione di esistenza del danno da cartello non opera, ancorché l’azione sia stata proposta dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento. Nulla quaestio, invece, in merito all’applicabilità dell’articolo 17, comma 1, della Direttiva 104/2014[10], e dei principi in tema di effettività e di integralità del risarcimento del danno sottesi, anche alle azioni risarcitorie derivanti dalle violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE proposte dinanzi ai giudici nazionali i cui fatti si siano esauriti prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva. Tale articolo, infatti, ha lo scopo di attenuare il livello di prova richiesto ai fini della determinazione dell’ammontare del danno subito, e di porre rimedio all’asimmetria informativa esistente a scapito del danneggiato nonché alle difficoltà derivanti dal fatto che la quantificazione del danno ricomprende la valutazione controfattuale dell’andamento del mercato in assenza della violazione. Muovendo da queste premesse, il consulente tecnico d’ufficio (CTU) aveva accertato che i prezzi di acquisto versati erano stati influenzati dai fatti accertati dalla Commissione con la Decisione C(2016) 4673 final e che le intese che avevano interessato le parti appartenenti al cartello sanzionato avevano determinato un indebito sovrapprezzo sul prezzo finale di acquisto dei veicoli, causalmente connesso agli illeciti accertati, che si era trasferito sugli acquirenti finali. Il Tribunale, tuttavia, non ha seguito le indicazioni del CTU[11], ritenendole eccessivamente riduttive in quanto i) aveva effettuato la media tra due valori, uno dei quali ritenuto dal medesimo non plausibile, e ii) aveva totalmente eliminato dal modello econometrico adottato l’effetto di trascinamento (c.d. “lingering effect”)[12], che assume rilievo sia in relazione all’individuazione dei camion interessati dal danno da sovraprezzo, estendendo l’arco temporale di valutazione, sia con riguardo alla quantificazione del danno. Più particolarmente, la durata delle pratiche collusive di fissazione dei prezzi lordi, protrattasi per oltre 14 anni, in un mercato geografico riguardante un così elevato numero di società costruttrici rende altamente probabile che l’effetto trascinamento si sia protratto oltre la cessazione del cartello. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto opportuno quantificare il sopraprezzo nella misura dell’8%, ritenuta maggiormente congrua e proporzionata. Iveco, infine, aveva eccepito la traslazione dei costi da parte delle attrici sui clienti, con elisione o mitigazione dei danni (c.d. “passing on defence”). A tale riguardo, posto che, secondo il Tribunale, il principio di cui all’articolo 13 della Direttiva 104/2014[13], ai sensi del quale l’onere della prova dell’eccezione di traslazione del sovraprezzo incombe sull’autore della violazione antitrust, opererebbe anche prima del recepimento della direttiva, nel caso concreto Iveco non è riuscita a dimostrare tale traslazione.

Nello specifico, le attrici sono imprese di piccole dimensioni all’interno di un mercato altamente frammentato, e il sovrapprezzo rappresenterebbe una percentuale minima del loro fatturato totale, rendendo improbabile un adeguamento dei prezzi dei loro servizi a causa di esso. La decisione del Tribunale di Milano si pone nel solco di quelle delle corti di diversi Stati Membri, che negli ultimi anni si sono sempre più di frequente pronunciate nell’ambito di procedimenti follow-on promossi sulla base della Decisione C(2016) 4673 final riconoscendo un sovrapprezzo compreso in un range fra il 5 e il 15%. In data 18 dicembre 2017, ad esempio, il Tribunale distrettuale di Hannover aveva emesso una delle prime decisioni a livello europeo in merito al Trucks Cartel in una causa per risarcimento danni intentata dalla città di Gottinga contro un membro del cartello, stabilendo un risarcimento pari al 15%[14]. Analogamente, il 14 marzo 2024 la Corte Suprema spagnola aveva confermato la propria posizione sulle azioni di risarcimento follow-on derivanti dal Trucks Cartel, quantificando il danno in misura pari al 5% del prezzo di acquisto di ciascun camion, considerato l’importo minimo alla luce delle caratteristiche specifiche del cartello[15]. In data 3 ottobre 2025, infine, il Tribunale commerciale di Bordeaux aveva condannato Daimler al risarcimento degli acquirenti di autocarri vittime del Trucks Cartel, quantificando il sovrapprezzo nella misura del 9%[16].

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[1] CNA Fita associa oltre 35.000 imprese di autotrasporto di cose per conto terzi dell’artigianato e della piccola e media impresa e le loro forme organizzate in tutta Italia.
[2] Dec. Comm. C(2016) 4673 final del 19.07.2016, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, Caso AT.39824 – Autocarri.
[3] Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, GUUE L 349 del 05.12.2014.
[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[5] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GUUE L 123 del 27.04.2004. L’articolo 10 bis del Regolamento, intitolato “Procedura di transazione nei casi di cartelli”, al paragrafo 1 dispone: “… Dopo l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. Se due o più parti nell’ambito della stessa impresa manifestano la disponibilità a partecipare a siffatte discussioni ai sensi del primo comma, designano rappresentanti comuni che parteciperanno in loro nome e per loro conto alle discussioni con la Commissione. Quando fissa il termine di cui al primo comma, la Commissione indica alle parti in questione che sono individuate nell’ambito della stessa impresa unicamente al fine di permettere loro di ottemperare a detta disposizione…”.
[6] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GUUE L 1 del 04.01.2003. L’articolo 16, intitolato “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza”, dispone: “… Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 234 del trattato. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione…”.
[7] Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, GU n. 15 del 19.01.2017. L’articolo 7 del Decreto, intitolato “Effetti delle decisioni dell’autorità garante della concorrenza”, al paragrafo 1 dispone: “Ai fini dell’azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l’esistenza del danno…”.
[8] L’articolo 14 del D.Lgs. 3/2017, intitolato “Valutazione del danno”, al paragrafo 2 dispone: “ L’esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell’autore della violazione…”.
[9] L’articolo 17 della Direttiva 104/2014, intitolato “Quantificazione del danno”, al paragrafo 2 dispone: “… Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione…”.
[10] L’articolo 17 della Direttiva 104/2014 al paragrafo 1 dispone: “… Gli Stati membri garantiscono che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l’ammontare del danno se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili…”.
[11] Nello specifico, il CTU aveva quantificato il sovrapprezzo subito dalle attrici facendo la media tra i) quello stimato attraverso una revisione del modello econometrico proposto da queste ultime sui prezzi di listino, e ii) quello sui prezzi praticati dalle case costruttrici ai concessionari, ricavato dai modelli presentati dalle convenute senza apportare modifiche.
[12] Il lingering effect si riferisce al fenomeno per cui le conseguenze anticoncorrenziali di un’intesa illecita, in particolare i prezzi elevati, persistono sul mercato anche dopo la cessazione formale del cartello.
[13] L’articolo 13 della Direttiva 104/2014, intitolato “Eccezione del trasferimento”, dispone: “… Gli Stati membri provvedono affinché il convenuto in un’azione per il risarcimento del danno possa invocare, contro una domanda di risarcimento del danno, il fatto che l’attore abbia trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza. L’onere della prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito spetta al convenuto che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove all’attore o a terzi…”.
[14] Tribunale distrettuale di Hannover, 18.12.2017, 18 O 8/17, Truck cartel.
[15] Corte Suprema spagnola 14.09.2024, Risoluzione 370/2024.
[16] Tribunale commerciale di Bordeaux, 03.10.2025, no RG 2021F00239, Sarl Mendiboure C/Societè DAIMLER AG.