LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLE ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI RINVIO PREGIUDIZIALE DA PARTE DEI GIUDIZI NAZIONALI DI ULTIMA ISTANZA

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In data 24 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑767/23, A.M. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, sull’interpretazione dell’articolo 267, terzo comma, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), letto in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra A.M., cittadino di uno Stato terzo, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza) in merito al rifiuto di quest’ultimo di rilasciare un permesso di soggiorno ad A.M.

Questi i fatti.

A.M., cittadino marocchino, la cui moglie e i cui figli risiedono nei Paesi Bassi e ne possiedono la cittadinanza, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno valido in tutto il territorio dell’Unione Europea al Segretario di Stato, che tuttavia l’aveva respinta in quanto A.M. disponeva già di un permesso di soggiorno in Spagna. Dopo aver presentato un reclamo contro tale decisione, che era stato parimenti respinto, A.M. aveva proposto ricorso dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Tribunale dell’Aia, sede di Utrecht), che lo aveva rigettato in quanto spettava ad A.M., al fine di ottenere il permesso di soggiorno richiesto, dimostrare che i suoi figli non disponevano di un permesso di soggiorno in Spagna o che non potevano ottenerne uno.

A.M., pertanto, aveva interposto appello dinanzi all’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere ad un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, senza indicare quale delle tre eccezioni Cilfit trovi applicazione nella causa di cui trattasi.

La Corte ha preliminarmente ricordato che qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato[1]. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso può, tuttavia, essere esonerato da tale obbligo solo se si trova in una situazione corrispondente ad una delle c.d. “tre eccezioni Cilfit”[2], di talché egli deve valutare sotto la propria responsabilità, in modo indipendente e con la dovuta attenzione, se ha l’obbligo di sottoporre alla Corte la questione di diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso o se, al contrario, può essere esonerato da tale obbligo qualora sia applicabile una delle suddette eccezioni[3], ciò che dovrà emergere con chiarezza dalla motivazione della sua decisione[4]. Tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE nell’ordinamento giuridico dell’Unione, pertanto, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevano una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto a sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in una delle tre eccezioni Cilfit. Di conseguenza, qualora un siffatto giudice decida di non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, la sua decisione deve, in ogni caso, esporre, specificamente e concretamente, le ragioni per le quali tale eccezione si applica.

L’obbligo incombente ai giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di esporre le ragioni per le quali essi ritengono che una delle tre eccezioni Cilfit si applichi alla controversia di cui sono investiti si impone qualora una delle parti di tale controversia si avvalga del diritto dell’Unione, prescindendo, a tal proposito, dal fatto che essa chieda un rinvio pregiudiziale alla Corte. Il rinvio pregiudiziale, infatti, si basa su un dialogo da giudice a giudice, il cui avvio si fonda interamente sulla valutazione della sua pertinenza e necessità compiuta dal giudice nazionale[5], senza che sia richiesta una domanda in tal senso delle parti. Affinché tale obbligo di motivazione trovi applicazione, pertanto, è sufficiente che una delle parti della controversia in esame si sia avvalsa del diritto dell’Unione, senza che sia necessario esigere che essa abbia, inoltre, espressamente formulato una domanda di rinvio pregiudiziale.

Prevedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, l’articolo 267 TFUE non limita tuttavia tale rinvio ai soli casi in cui l’una o l’altra parte della controversia in esame abbia preso l’iniziativa di sollevare una questione d’interpretazione o di validità del diritto dell’Unione, e bensì si riferisce anche a casi in cui una questione del genere sia sollevata dalla stessa giurisdizione nazionale, la quale ritenga la decisione della Corte su tale punto necessaria per emanare la sua sentenza[6]. Di conseguenza, tale obbligo di motivazione si impone altresì ad un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso nell’ipotesi in cui, sebbene le parti della controversia in esame non si siano avvalse del diritto dell’Unione, esso ha, in forza del suo diritto nazionale[7] o europeo[8], la facoltà o l’obbligo di sollevare d’ufficio i motivi di diritto fondati su una norma vincolante del diritto dell’Unione.

Anche laddove uno Stato Membro autorizzi un siffatto giudice a ricorrere ad una motivazione sommaria, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia riducendo la durata dei procedimenti giurisdizionali, e consentendogli di dedicare la parte essenziale delle sue motivazioni alla risoluzione delle cause che presentano un interesse per garantire l’unità e la coerenza del diritto, la stessa dovrà tuttavia esporre specificamente e concretamente, altresì, le ragioni per le quali lo stesso giudice ritiene che si applichi una delle tre eccezioni Cilfit nell’ambito della controversia di cui è investito e che, pertanto, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte sia giustificato.

Tutto ciò premesso, la Corte ha statuito che:

L’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all’obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21)”.

 

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[1] CGUE 15.10.2024, KUBERA, Causa C‑144/23, punto 34; CGUE 06.10.2021, Causa C‑561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, punto 32.

[2] Nella Causa C-283/81, la Corte aveva identificato le ipotesi in cui i giudici di ultima istanza non sono obbligati ad effettuare il rinvio pregiudiziale, ossia i) identità materiale della fattispecie concreta ad un’altra su cui la Corte si sia già espresso, ii) giurisprudenza consolidata della Corte stessa sul medesimo punto di diritto all’esame del giudice nazionale, anche in assenza di identità materiale della fattispecie, e iii) mancanza di ogni ragionevole dubbio sull’applicazione delle norme europee rilevanti.

[3] CGUE 15.10.2024, KUBERA, Causa C‑144/23, punti 36-37.

[4] CGUE 15.10.2024, KUBERA, Causa C‑144/23, punto 62; CGUE 06.10.2021, Causa C‑561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, punto 51.

[5]  CGUE 12.02.2008, Kempter, Causa C‑2/06, punto 42.

[6] CGUE 21.02.2013, Causa C‑561/11, Fédération Cynologique Internationale, punto 30; CGUE 06.10.1982, Causa 283/81, Cilfit, punto 9; CGUE 16.09.1981, Causa 126/80, Salonia, punto 7.

[7] CGUE 12.02.2008, Kempter, Causa C‑2/06, punto 45; CGUE 14.12.1995, Cause riunite C‑430/93 e C‑431/93, van Schijndel et van Veen, punti 13-14 e 22.

[8] CGUE 17.05.2022, Causa C‑600/19, Ibercaja Banco, punto 37; CGUE 26.10.2006, Causa C‑168/05, Mostaza Claro, punto 38.