In data 30 aprile 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑191/25, Wenzel Logistics GmbH contro Mercedes-Benz Group AG, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2 e dell’articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati Membri e dell’Unione Europea[1]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Wenzel Logistics GmbH (“Wenzel”) e la Mercedes-Benz Group AG (“Mercedes”) in merito al risarcimento del danno derivante da una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Questi i fatti.
In data 19 luglio 2016, la Commissione aveva adottato la Decisione C(2016) 4673 final[2], con la quale aveva constatato che, dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011, diversi produttori di autocarri avevano partecipato ad un cartello sotto forma di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) vertente su accordi collusivi relativi, da un lato, alla fissazione e all’aumento dei prezzi lordi degli autocarri medi e di quelli pesanti nel SEE e, dall’altro, alle tempistiche e alla ripercussione dei costi relativi all’introduzione delle tecnologie in materia di emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a Euro 6. Avendo acquistato autocarri presso distributori di diversi partecipanti all’intesa, la Wenzel aveva proposto dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale del Land competente in materia civile di Graz) un’azione di risarcimento nei confronti della Mercedes volta ad ottenere la somma di circa 848.000 euro corrispondente alla differenza tra i prezzi di acquisto degli autocarri effettivamente pagati e quelli che essa avrebbe pagato in assenza dell’intesa, maggiorata degli interessi legali che riteneva fossero dovuti a decorrere dalla data in cui si era verificato il danno.
Tale giudice aveva deciso che la Mercedes era tenuta a pagare alla Wenzel un importo pari a circa 172.000 euro comprendente interessi al tasso legale del 4% annuo, dovuti a partire dalla data in cui il diritto al risarcimento era stato fatto valere per un importo specifico mediante una diffida o nell’ambito di un ricorso. Poiché il suo appello era stato respinto dall’Oberlandesgericht Graz (Tribunale superiore del Land di Graz), la Wenzel si era rivolta all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 2[3], e l’articolo 22, paragrafo 2[4], della Direttiva 2014/104 debbano essere interpretati nel senso che una disposizione nazionale che attua il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione delle norme in materia di concorrenza, che prevede che gli interessi dovuti su tale pieno risarcimento devono essere calcolati a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato, debba applicarsi con effetto immediato a tutte le azioni giudiziarie dirette a ottenere un siffatto risarcimento e proposte a partire dal 26 dicembre 2014, data di entrata in vigore di tale direttiva.
La Corte ha preliminarmente ricordato che le disposizioni di diritto nazionale che attuano l’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2014/104 devono applicarsi con effetto immediato alle azioni per il risarcimento del danno causato da una violazione delle norme in materia di concorrenza che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva[5], ossia quelle proposte dopo il 26 dicembre 2014, data della sua entrata in vigore, di talché gli Stati Membri devono garantire che le disposizioni nazionali dirette a recepire la direttiva nei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni non si applichino alle azioni prima di tale data. A tale riguardo, qualora una disposizione nazionale entri in vigore tra il 26 dicembre 2014 e il 27 dicembre 2016, ossia il termine di recepimento della Direttiva 2014/104, lo Stato Membro in questione può ritenere che tutte le azioni per il risarcimento del danno proposte prima della data di entrata in vigore di tale disposizione nazionale, o addirittura prima del 27 dicembre 2016, siano escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultima[6].
Tutto ciò premesso, la Wenzel aveva proposto la sua azione per il risarcimento del danno causato dall’intesa in questione il 13 gennaio 2021. La normativa nazionale di cui trattasi, secondo cui gli interessi siano dovuti a partire dalla data in cui si verifica il danno, inoltre, mira ad attuare, nell’ordinamento giuridico austriaco, l’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2014/104, dovendosi pertanto applicare al caso concreto. Di conseguenza, una disposizione nazionale che limita l’applicabilità di un suo articolo alle azioni dirette al risarcimento di danni verificatisi dopo il 26 dicembre 2016 e che conduce, per quanto riguarda un’azione come quella della Wenzel, diretta al risarcimento di un danno verificatosi prima di tale data, al pagamento di interessi a partire non dalla data in cui tale danno si è verificato, e bensì dalla notifica del ricorso, deve essere considerata lesiva dell’effetto utile dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Nello specifico, al momento dell’adozione della Direttiva 2014/104 la Corte aveva già dichiarato che il pieno risarcimento del danno causato da una violazione delle norme in materia di concorrenza non può, a pena di renderlo inefficace, prescindere da elementi, come il decorso del tempo, idonei a ridurne, di fatto, il valore[7]. Una disposizione nazionale come quella del caso concreto, la cui applicazione condurrebbe, per i danni verificatisi prima del 27 dicembre 2016, ad un calcolo di interessi che non tiene conto del decorso del tempo tra il momento in cui il danno si è verificato e quello in cui il danneggiato fa valere il proprio diritto al risarcimento, pertanto, non garantisce la piena efficacia dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ciò che vale, a maggior ragione, in quanto le peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza richiedono, di norma, una complessa analisi fattuale ed economica.
Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del pieno risarcimento del danno causato da un’intesa consistente nel concludere accordi collusivi che conducono alla vendita di beni a prezzi maggiorati, la data del verificarsi di tale danno a partire dalla quale gli interessi sono dovuti è quella in cui tali prezzi sono stati pagati dal danneggiato.
Poiché il verificarsi del danno fa sorgere una situazione fondamentalmente diversa da quella in cui la persona interessata si sarebbe trovata in assenza della violazione in questione, tutte le componenti del risarcimento, compresi gli interessi destinati a compensare il decorso del tempo, devono basarsi sulla data in cui si è verificato il danno. A tale riguardo, il legislatore dell’Unione si è astenuto dal precisare i criteri alla luce dei quali occorre individuare l’elemento di fatto che caratterizza il verificarsi del danno, di talché gli Stati Membri dispongono di un margine di discrezionalità al riguardo. Questa libertà, tuttavia, non toglie nulla all’obbligo, per ciascuno degli Stati Membri destinatari, di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della Direttiva 2014/104, conformemente allo scopo che essa persegue[8]. Nello specifico, l’obbligo di garantire il pieno risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2014/104, che deriva dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, implica, per ogni autorità di uno Stato Membro, di basarsi su criteri che consentano di identificare il fatto che caratterizza in modo preponderante il momento in cui il danneggiato ha iniziato a subire il danno causato dalla violazione delle norme in materia di concorrenza. Se più fatti caratterizzano, ognuno in modo altrettanto rilevante, il verificarsi di tale danno, occorre inoltre individuare, come punto di partenza per il calcolo degli interessi, quello di tali fatti che si è verificato in primo luogo.
Dato che, nel caso concreto, il danno asserito dalla Wenzel deriva dall’acquisto di autocarri a prezzi maggiorati a causa dell’intesa in questione, e che il danno oggetto della Direttiva 2014/104 copre non solo il danno emergente, e bensì anche il lucro cessante, risulta, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare alla luce di tutti gli elementi pertinenti, che il momento in cui i fondi sono divenuti indisponibili ai fini del pagamento di tali prezzi potrebbe caratterizzare il verificarsi del danno.
Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:
“L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, letti in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, devono essere interpretati nel senso che una disposizione nazionale che attua il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e che prevede che gli interessi dovuti su tale pieno risarcimento debbano essere calcolati a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato, che può anche essere anteriore all’entrata in vigore di tale direttiva, deve applicarsi con effetto immediato a tutte le azioni giudiziarie dirette ad ottenere un siffatto risarcimento e che sono state proposte dopo l’entrata in vigore della disposizione nazionale in parola o, se tale entrata in vigore è successiva alla scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, a tutte le azioni per il risarcimento del danno proposte dopo la scadenza di tale termine.
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che ai fini del pieno risarcimento del danno causato da un’intesa consistente nel concludere accordi collusivi che conducono alla vendita di beni a prezzi maggiorati, la data del verificarsi di tale danno a partire dalla quale sono dovuti gli interessi è quella in cui si è verificato il fatto che caratterizza in modo preponderante il momento in cui il danneggiato ha iniziato a subire un danno emergente o un lucro cessante a causa della suddetta intesa”.
[1] GUUE L 349 del 05.12.2014.
[2] Dec. Comm. C(2016) 4673 final del 19.07.2016, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, Caso AT.39824 – Autocarri.
[3] L’articolo 3 della Direttiva 2014/104, intitolato “Diritto a un pieno risarcimento”, al paragrafo 2 dispone: “… Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi…”.
[4] L’articolo 22 della Direttiva 2014/104, intitolato “Applicazione temporale”, al paragrafo 2 dispone: “… Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014…”.
[5] CGUE 16.02.2023, Causa C‑312/21, Tráficos Manuel Ferrer, punti 34-35.
[6] CGUE 28.03.2019, Causa C‑637/17, Cogeco Communications, punti 28-29.
[7] CGUE 13.07.2006, Cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a., punti 95-97.
[8] CGUE 01.09.2025, Cause riunite C‑758/24 e C‑759/24, Alace e Canpelli, punto 62; CGUE 10.04.1984, Causa 14/83, von Colson e Kamann, punto 15.

