In data 4 giugno 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-312/24, CL contro Prokuratura na Republika Bulgaria, sull’interpretazione dell’articolo 1 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[1], dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 4, punti 2 e 6, dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), nonché dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation, GDPR)[2], dell’articolo 3, punti 1 e 2, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio[3] nonché dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra CL, che tra il 2012 e il 2023 aveva ricoperto diverse funzioni in qualità di agente di polizia presso due direzioni generali del Ministero dell’Interno bulgaro, e la Prokuratura na Republika Bulgaria (procura della Repubblica di Bulgaria) vertente sul risarcimento chiesto da CL per il danno che egli asseriva di aver subito a causa, da un lato, delle attività di indagine cui era stato assoggettato nell’ambito di un’indagine penale che lo riguardava e, dall’altro, delle conseguenze di quest’ultima.
Questi i fatti.
In data 1º marzo 2016 era stata avviata un’indagine dalla direzione “Sicurezza interna” del Ministero dell’Interno bulgaro, a carico di ignoti, per un reato di rapina in concorso. Successivamente, si era tenuta una riunione generale di tutti i poliziotti della direzione in cui CL esercitava le sue funzioni, durante la quest’ultimo era stato pubblicamente sottoposto a fermo ed obbligato a consegnare il suo distintivo, la sua arma e la sua tessera di servizio. Nell’ambito della suddetta indagine, CL era stato assoggettato, in qualità di indagato, a diverse attività nonché ad una ricognizione di persone, nel corso della quale non era stato identificato dalle vittime come l’autore del reato e nessuna delle sue impronte era stata rinvenuta sugli oggetti di queste ultime. Trascorse 24 ore di fermo, CL era stato rilasciato e, successivamente, non è stato né imputato né accusato del reato di rapina.
CL aveva continuato ad esercitare le sue funzioni presso il Ministero dell’Interno, e aveva partecipato a concorsi al fine di ottenere una promozione, che tuttavia gli era stata negata in quanto era stato sottoposto a fermo in qualità di indagato nell’ambito dell’indagine condotta per rapina. Nel suo fascicolo personale e negli archivi di tale ministero, inoltre, figuravano informazioni relative al suo assoggettamento a fermo e alle attività di indagine cui era stato assoggettato in qualità di indagato. Di conseguenza, CL aveva proposto ricorso dinanzi al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia undici questioni pregiudiziali.
Con le questioni dalla prima alla terza e dalla settima alla nona, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 2, paragrafo 1[4], GDPR e l’articolo 9, paragrafo 1[5], della Direttiva 2016/680 debbano essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica al trattamento di dati personali effettuato dalla direzione di un’autorità pubblica, che consiste nel conservare nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti dati relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale, allorché tale direzione ha ottenuto dati siffatti tramite un’altra direzione appartenente alla stessa autorità pubblica, autorizzata, quest’ultima, a condurre tale tipo di indagine.
La Corte ha preliminarmente ricordato che se il trattamento di dati personali è effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, si applica la Direttiva 2016/680, mentre se il trattamento è effettuato per altre finalità si applica il GDPR[6].
Nel caso concreto, sebbene la raccolta iniziale di dati personali effettuata dalla direzione “Sicurezza interna” del Ministero dell’Interno ai fini dell’indagine riguardante CL rientri nella Direttiva 2016/680, il trattamento in questione, in quanto effettuato a fini di gestione delle risorse umane, rientra nel GDPR. A tale riguardo, l’applicabilità di quest’ultimo non è messa in discussione dalla circostanza secondo cui le informazioni in questione sono state ottenute dal datore di lavoro tramite la direzione del Ministero dell’Interno incaricata di condurre l’indagine riguardante CL. Dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2016/680, infatti, risulta che il GDPR si applica a qualsiasi trattamento di dati personali raccolti ai fini enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, per fini diversi da essi, a meno che il trattamento stesso non rientri nel diritto dell’Unione, anche quando il relativo titolare sia un’autorità competente ed effettui il trattamento di dati personali nell’ambito di compiti diversi da quelli eseguiti ai fini enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva[7].
Con le questioni quinta e sesta, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 17, paragrafo 3, lettera b)[8], GDPR, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c)[9], e con l’articolo 6, paragrafo 3[10], di quest’ultimo, nonché alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1[11], della Carta, debba essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, a fini di gestione della carriera di quest’ultimo e di controllo del rispetto, da parte di tale agente, delle norme inerenti alle sue funzioni, di dati personali relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale sospesa, riguardante un reato per il quale detto agente non è stato né accusato né imputato, possa essere considerata giustificata ai fini dell’adempimento di un obbligo giuridico cui l’autorità pubblica, datore di lavoro di detto agente, è soggetta sulla base del diritto nazionale.
Qualora il GDPR faccia riferimento ad una base giuridica o ad una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l’adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell’ordinamento costituzionale dello Stato Membro interessato. Tale base giuridica o misura legislativa, tuttavia, dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile per gli interessati. Riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, ai sensi della Direttiva 2016/680, per finalità rientranti nell’ambito di applicazione del GDPR, gli Stati Membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l’applicazione delle disposizioni di quest’ultimo, che possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette autorità per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi Stati Membri. Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 3, GDPR non osta a che la base giuridica di un trattamento di dati personali sia definita dall’autorità pubblica titolare del trattamento in un atto regolamentare volto ad attuare gli obblighi legali ad essa incombenti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento, purché tale autorità sia autorizzata dal diritto nazionale ad adottare l’atto in questione, detta base giuridica sia chiara e precisa e la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati. In caso di risposta affermativa, occorrerà inoltre chiedersi se l’obbligo di cui trattasi, nella misura in cui impone un trattamento di dati personali come quello del caso concreto, risponda ad un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato a quest’ultimo.
Tutto ciò premesso, secondo la Corte il fatto di imporre il soddisfacimento di criteri morali ed etici più elevati di altre categorie di dipendenti o lavoratori agli agenti di polizia rientra in un obiettivo di interesse pubblico e, di conseguenza, legittimo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, GDPR, ossia quello di garantire la probità di un personale incaricato, in particolare, di preservare l’ordine pubblico e di proteggere la popolazione. Un siffatto obiettivo legittimo può, pertanto, giustificare la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, delle informazioni relative, in particolare, alla qualità di indagato di quest’ultimo nell’ambito di un’indagine penale qualora la stessa sia in corso o abbia condotto all’esercizio dell’azione penale o ad una condanna nei suoi confronti, nei limiti in cui l’autorità competente può essere tenuta, in tali ipotesi, ad adottare misure cautelari o, se del caso, disciplinari. Per contro, in una situazione come quella del caso concreto, in cui l’indagine penale riguardante l’agente di polizia interessato è stata alla fine sospesa poiché non è stato possibile stabilire l’identità dell’autore dei fatti, e in cui si è concluso per l’assenza di prove della commissione di un reato da parte di tale poliziotto e alcun procedimento disciplinare è stato avviato nei confronti di quest’ultimo, non risulta che una normativa nazionale che prevede la conservazione di dati relativi all’indagine sia idonea a soddisfare tale obiettivo. Anche supponendo, tuttavia, che la normativa nazionale in questione risponda ad un obiettivo legittimo, spetta al giudice del rinvio valutare se essa sia anche proporzionata, verificando se il periodo di conservazione dei dati relativi al procedimento penale che riguardava CL non sia stato eccessivo.
Tenuto conto delle risposte alle questioni dalla prima alla terza e dalla quinta alla nona, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla decima questione, con la quale il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 16, paragrafo 2[12], della Direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 52 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro è tenuto a cancellare dal fascicolo personale del dipendente i dati ottenuti e conservati tramite un altro dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di detto dipendente e che riguardano il fatto che lo stesso i) sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in un procedimento penale pendente, e ii) sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto.
Con l’undicesima questione, infine, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 1[13] della Direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che la stessa osta a che un’autorità pubblica, una direzione della quale è incaricata di condurre le indagini penali riguardanti gli agenti dipendenti di tale autorità, rifiuti, nella sua qualità di datore di lavoro, di promuovere uno dei suoi agenti per il solo motivo che egli ha rivestito la qualità di indagato nell’ambito di una siffatta indagine alla fine sospesa, senza essere stato né accusato né imputato per il reato in questione.
Secondo la Corte, tuttavia, né il diniego di un avanzamento di carriera fondato sulla qualità di indagato in un’indagine penale alla fine sospesa, né le discriminazioni fondate sul rapporto di lavoro in quanto tale, rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2000/78.
Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:
“L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica all’attività svolta dalla direzione di un’autorità pubblica, che consiste nel conservare nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti dati relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale. È irrilevante, al riguardo, che tale direzione abbia ottenuto dati siffatti tramite un’altra direzione appartenente alla stessa autorità pubblica, autorizzata, quest’ultima, a condurre tale tipo di indagine.
L’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e con l’articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultimo, nonché alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, a fini di gestione della carriera di quest’ultimo e di controllo del rispetto, da parte di tale agente, delle norme inerenti alle sue funzioni, di dati personali relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un’indagine penale sospesa, riguardante un reato per il quale detto agente non è stato né accusato né imputato, può essere considerata giustificata ai fini dell’adempimento di un obbligo giuridico cui l’autorità pubblica, datore di lavoro di detto agente, è soggetta sulla base del diritto nazionale, a condizione che tale base giuridica sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati e che tale obbligo risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato a quest’ultimo.
L’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile qualora un’autorità pubblica, una direzione della quale è incaricata di condurre le indagini penali riguardanti gli agenti dipendenti di tale autorità, rifiuti, nella sua qualità di datore di lavoro, di promuovere uno dei suoi agenti per il solo motivo che egli ha rivestito la qualità di indagato nell’ambito di una siffatta indagine alla fine sospesa, senza essere stato né accusato né imputato per il reato in questione”.
[1] GUUE L 303 del 02.12.200.
[2] GUUE L 119 del 04.05.2016.
[3] GUUE L 119 del 04.05.2016.
[4] L’articolo 2 GDPR, intitolato “Ambito di applicazione materiale”, al paragrafo 1 dispone: “… Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi…”.
[5] L’articolo 9 della Direttiva 2016/680, intitolato “Condizioni di trattamento specifiche”, al paragrafo 1 dispone: “… I dati personali raccolti dalle autorità competenti per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a meno che tale trattamento non sia autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro. Qualora i dati personali siano trattati per tali finalità diverse, si applica il regolamento (UE) 2016/679, a meno che il trattamento non sia effettuato nell’ambito di un’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione…”.
[6] CGUE 08.12.2022, Causa C‑180/21, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale, punti 73-74.
[7] Ibidem, punto 81.
[8] L’articolo 17 GDPR, intitolato “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)”, al paragrafo 3 lettera b) dispone: “… I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
(…)
- b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento…”.
[9] L’articolo 6 GDPR, intitolato “Liceità del trattamento”, al paragrafo 1 lettera c) dispone: “… Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
(…)
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento…”.
[10] L’articolo 6 GDPR al paragrafo 3 dispone: “… La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
- a) dal diritto dell’Unione; o
- b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito…”.
[11] L’articolo 52 della Carta, intitolato “Portata dei diritti garantiti”, dispone: “… Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa…”.
[12] L’articolo 16 della Direttiva 2016/680, intitolato “Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento”, al paragrafo 2 dispone: “… Gli Stati membri impongono al titolare del trattamento di cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo e stabiliscono il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora il trattamento violi le disposizioni adottate a norma degli articoli 4, 8 o 10 o qualora i dati personali debbano essere cancellati per conformarsi a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento…”.
[13] L’articolo 1 della Direttiva 2000/78, intitolato “Obiettivo”, dispone: “… La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento…”.

