In data 4 settembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-21/24, CP contro Nissan Iberia SA, sull’interpretazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) alla luce del principio di effettività. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra CP e la Nissan Iberia SA (“Nissan”) in merito al risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza commessa da diverse imprese, tra cui la Nissan, e accertata in una decisione della Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale spagnola dei mercati e della concorrenza, CNMC), secondo cui le imprese coinvolte si erano scambiate informazioni commercialmente sensibili fino al 2013.
In data 28 luglio 2015, la CNMC aveva pubblicato sul suo sito internet un comunicato stampa relativo a tale decisione, che in data 15 settembre 2015 era stata poi pubblicata integralmente. La decisione era stata oggetto di numerosi ricorsi di annullamento da parte degli autori della presunta violazione, tra cui la Nissan, venendo tuttavia confermata dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nel corso del 2021.
Nel marzo 2023, CP aveva adito lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza; il “giudice del rinvio”) per chiedere la condanna della Nissan a risarcire il danno da lui asseritamente subito a causa dell’acquisto di un veicolo il cui prezzo era stato influenzato dalla violazione constatata dalla decisione della CNMC. Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e, se del caso, l’articolo 10, paragrafo 2, della Direttiva 2014/104[1] debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale – ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle norme in materia di concorrenza conseguenti da una decisione dell’autorità nazionale competente che ha constatato una violazione di tali regole – si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva.
La Corte ha preliminarmente ricordato che la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito dal suo paragrafo 1 sarebbero rimessi in discussione se, per chiunque, risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione delle norme in materia di concorrenza[2]. Di conseguenza, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra quest’ultimo e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE[3]. Nello specifico, tale diritto conferisce a qualsiasi soggetto leso la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un comportamento idoneo a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza[4].
L’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione delle norme in materia di concorrenza sarebbe reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile se i termini di prescrizione applicabili alle relative azioni iniziassero a decorrere prima che la violazione sia cessata e che il danneggiato sia venuto a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, delle informazioni indispensabili per promuovere la sua azione[5], di cui fanno parte l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima[6]. In assenza di tali informazioni, infatti, è estremamente difficile, se non impossibile, per il danneggiato ottenere il risarcimento del danno che tale violazione gli ha causato[7].
Tutto ciò premesso, nel caso concreto il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno a seguito di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza (ANC) che constata una violazione, che è stata oggetto di un ricorso di annullamento, può essere vincolato dall’accertamento dell’esistenza della violazione solo qualora tale decisione sia divenuta definitiva. A differenza delle decisioni della Commissione che si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE, che hanno carattere vincolante per i giudici nazionali, nel caso concreto una decisione dell’ANC che constata una violazione delle norme in materia di concorrenza, la cui validità è stata rimessa in discussione in via giudiziaria, non ha un tale carattere, di talché il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno conseguente ad una decisione del genere dispone, in caso di ricorso, di informazioni che non rivestono carattere definitivo. Di conseguenza, nei casi in cui l’eventuale autore di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione constatata in una decisione di un’ANC rimetta in discussione, con un ricorso di annullamento, gli accertamenti di tale autorità relativi alla natura nonché alla portata materiale, personale, temporale e territoriale di tale violazione, cosicché il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno vertente sulla violazione in questione non è vincolato da dette constatazioni, non si può ritenere che la persona lesa possa effettivamente fondarsi su detta decisione al fine di suffragare la sua azione contro l’eventuale autore della violazione. In questo modo, verrebbe pregiudicata la possibilità per la persona lesa di proporre un’azione per il risarcimento del danno a seguito di una decisione dell’ANC, e sarebbe eccessivamente difficile per tale persona esercitare il suo diritto di chiedere il risarcimento.
Nella misura in cui il giudice adito con un’azione per il risarcimento del danno sia vincolato dalla constatazione dell’esistenza della violazione di cui trattasi solo qualora la decisione dell’ANC sia divenuta definitiva, pertanto, non si può ragionevolmente ritenere che la persona lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione della sua azione per il risarcimento del danno sulla base di tale decisione, di talché il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che detta decisione sia divenuta definitiva.
Tutto ciò premesso, la Corte ha statuito che:
“L’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio di effettività, e l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, secondo la quale – ai fini della determinazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle regole di concorrenza conseguenti a una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ha constatato una violazione di tali regole – si può ritenere che la persona che si reputa lesa abbia preso conoscenza delle informazioni indispensabili per proporre la sua azione per il risarcimento del danno prima che tale decisione sia divenuta definitiva”.
[1] Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, GUUE L 349 del 5.12.2014. L’articolo 10 della Direttiva, intitolato “Termini di prescrizione”, al paragrafo 2 dispone: “… Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:
- a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
- b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno;
- c) dell’identità dell’autore della violazione…”.
[2] CGUE 28.01.2025, Causa C‑253/23, ASG 2, punto 61; CGUE 05.06.2014, Causa C‑557/12, Kone e a., punto 21.
[3] CGUE 05.06.2014, Causa C‑557/12, Kone e a., punto 22.
[4] CGUE 21.12.2023, Causa C‑124/21 P, International Skating Union/Commissione, punto 201; CGUE 13.07.2006, Cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a., punto 60; CGUE 20.09.2001, Causa C‑453/99, Courage e Crehan, punto 25.
[5] CGUE 18.04.2024, Causa C‑605/21, Heureka Group (Comparatori di prezzi online), punto 55.
[6] Ibidem, punto 64.
[7] Ibidem, punto 65.

