In data 18 dicembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑260/24, «Lukoil Bulgaria» EOOD contro Komisia za zashtita na konkurentsiata, sull’interpretazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Lukoil Bulgaria» EOOD (“Lukoil Bulgaria”), una società parte del gruppo economico Lukoil attiva sul mercato del commercio all’ingrosso di carburanti per motori (ossia la benzina per autoveicoli e il gasolio), e la Komisia za zashtita na konkurentsiata (autorità bulgara garante della concorrenza, ANC) in merito alla validità della decisione con cui quest’ultima aveva constatato che tale società aveva commesso un abuso di posizione dominante.
Più particolarmente, secondo l’ANC la Lukoil aveva attuato una pratica tariffaria sul mercato all’ingrosso dei carburanti in base alla quale applicava ai carburanti soggetti al pagamento di accise (il mercato a valle) prezzi di vendita inferiori a quelli che essa applicava ai carburanti in sospensione dell’accisa (il mercato a monte), dando luogo così ad una compressione dei margini che costituisce un abuso di posizione dominante. Di conseguenza, la Lukoil aveva proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunale amministrativo della regione di Sofia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che, al fine di constatare l’esistenza di una pratica abusiva di compressione dei margini commessa da un’impresa verticalmente integrata, un’ANC deve accertare, tanto per il mercato a monte quanto per quello a valle interessati, i volumi di tali mercati e le quote detenute da tale impresa nonché dai suoi competitors.
La Corte ha preliminarmente ricordato che una pratica abusiva di compressione dei margini consiste in una pratica tariffaria che, in assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, riveste un carattere non equo in quanto comprime effettivamente i margini delle imprese concorrenti e può, pertanto, generare un effetto di esclusione dei concorrenti quantomeno altrettanto efficienti dell’impresa dominante[1]. Più particolarmente, la compressione dei margini costituisce un abuso autonomo in quanto il suo carattere non equo ai sensi dell’articolo 102 TFUE è collegato all’esistenza stessa di tale compressione, e non al suo reale divario, di talché non è necessario accertare che i prezzi all’ingrosso del prodotto, sul mercato a monte, o i prezzi al dettaglio, sul mercato a valle, siano di per sé abusivi in considerazione del loro carattere, a seconda dei casi, eccessivo o predatorio[2].
Per determinare se l’impresa dominante abbia sfruttato in modo abusivo la sua posizione per effetto dell’applicazione delle proprie pratiche tariffarie occorre valutare tutte le circostanze ed esaminare se tale pratica sia volta a sopprimere o limitare la possibilità per l’acquirente di scegliere le proprie fonti di rifornimento, a chiudere l’accesso dei concorrenti al mercato, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata[3]. Tali circostanze possono sussistere allorché un’impresa verticalmente integrata in posizione dominante su un mercato a monte tenta di ostacolare il normale gioco della concorrenza su un mercato vicino situato a valle di quello da essa dominato, in quanto tale comportamento può avere l’effetto di escludere concorrenti quantomeno altrettanto efficienti su tale mercato vicino, ovvero il mercato a valle, mediante la compressione dei margini di cui essi dispongono[4]. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione tutte le circostanze specifiche del caso concreto al fine di valutare se i due mercati individuati dall’ANC bulgara costituiscano mercati distinti che presentano stretti legami.
Qualora ritenga che quelli individuati dall’ANC bulgara costituiscano due mercati distinti ma strettamente connessi, il giudice del rinvio dovrà inoltre esaminare, prima di concludere nel senso di una violazione dell’articolo 102 TFUE, se l’impresa verticalmente integrata sia dominante sul mercato a monte[5], ciò che si verifica se tale impresa detiene una potenza economica che le conferisce il potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva su tale mercato, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori[6]. A tale riguardo, sebbene, al fine di valutare l’esistenza di una posizione dominante su un mercato, il possesso nel tempo di una quota di mercato di grande portata sia molto significativo, ciò non toglie che una posizione dominante possa essere dimostrata anche tenendo conto di altre caratteristiche del mercato in questione quali, tra le altre, l’esistenza di importanti barriere all’ingresso o di infrastrutture essenziali, che consentono di valutare se, su tale mercato, detta impresa si comporti in modo notevolmente indipendente nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori.
Per provare un abuso di posizione dominante consistente in una compressione dei margini, infine, un’ANC è tenuta a dimostrare che il divario tra i prezzi dei prodotti o servizi in questione sul mercato a monte e quelli sul mercato a valle è negativo o insufficiente a coprire i costi specifici che l’impresa dominante deve sostenere per la fornitura dei propri prodotti o servizi sul mercato a valle, di modo che tale divario non consente ad un concorrente di efficienza quantomeno pari a detta impresa di mettersi in competizione con quest’ultima per la fornitura di detti prodotti o servizi sul mercato a valle, facendo riferimento a criteri relativi ai prezzi basati sui costi sostenuti dall’impresa dominante stessa e sulla strategia di quest’ultima[7]. Al fine di determinare se il divario tra i prezzi di un’impresa dominante sul mercato a monte e i prezzi praticati da tale impresa sul mercato a valle possa comportare, su quest’ultimo mercato, un effetto di esclusione nei confronti dei suoi concorrenti che siano quantomeno altrettanto efficienti, pertanto, occorre determinare se detta impresa sarebbe stata sufficientemente efficiente da proporre prestazioni sul mercato a valle in modo diverso che in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare i propri prezzi sul mercato a monte, ciò che presuppone, in linea di principio, di tener conto dei prezzi e dei costi dell’impresa dominante sul mercato a valle o anche, qualora non sia possibile fare riferimento a tali prezzi e a tali costi, di tener conto di quelli dei concorrenti sul medesimo mercato[8].
Con le questioni seconda e terza, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che prodotti che non sono sostituibili dal punto di vista dell’offerta e della domanda, quali la benzina e il gasolio, possono essere inclusi nella definizione del mercato del prodotto rilevante, mentre un prodotto che, come il gas di petrolio liquefatto (GPL), sia sostituibile dal punto di vista dell’offerta e della domanda ad almeno uno di questi due carburanti ne è escluso.
La Corte ha preliminarmente ricordato che la determinazione del mercato rilevante presuppone la definizione, in primo luogo, del mercato del prodotto e, in secondo luogo, di quello geografico[9]. Più particolarmente, la nozione di mercato rilevante implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità o di sostituibilità per lo stesso uso tra tutti i prodotti che fanno parte dello stesso mercato, che viene valutata non soltanto in relazione alle caratteristiche oggettive dei prodotti in questione, e bensì prendendo in considerazione anche le condizioni della concorrenza nonché la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato[10]. Di conseguenza, la valutazione della sostituibilità di due prodotti non si limita a stabilire se gli stessi siano, da un punto di vista funzionale, idonei a soddisfare uno stesso bisogno, ma richiede inoltre di stabilire se, dal punto di vista economico, tali prodotti siano, di fatto, effettivamente sostituibili.
La sostituibilità economica tra due prodotti può essere constatata quando cambiamenti nei prezzi relativi determinano un trasferimento delle vendite dall’uno verso l’altro. A tale riguardo, dal punto di vista economico la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il vincolo più immediato ed efficace nei confronti dei fornitori di un determinato prodotto, e la sua valutazione può consistere essenzialmente nel valutare l’elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo, determinando se i consumatori di un prodotto soggetto a un incremento di prezzo modesto ma permanente passerebbero a prodotti sostitutivi[11]. Sebbene una valutazione che consenta di definire il mercato sul quale deve essere valutata l’esistenza di una posizione dominante richieda accertamenti di fatto relativi alle condizioni di concorrenza e alla struttura dell’offerta e della domanda su tale mercato, ciò che rientra nella competenza del giudice del rinvio, non è tuttavia escluso che, nonostante l’assenza di sostituibilità da un punto di vista funzionale tra tre tipi di carburanti per automobili per la domanda proveniente dai consumatori finali, possa esistere, tenuto conto delle condizioni specifiche dell’offerta in Bulgaria, un grado sufficiente di sostituibilità tra alcuni di tali carburanti sul mercato all’ingrosso di quelli collocati in regime di sospensione dell’accisa, il che porterebbe ad includere questi ultimi in uno stesso mercato del prodotto. Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio esaminare, in particolare, se lo stoccaggio all’ingrosso della benzina e del gasolio debba aver luogo in impianti di natura analoga o diversa e se il GPL possa essere immagazzinato all’ingrosso negli stessi impianti della benzina e del gasolio o se, al contrario, richieda impianti specifici.
Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:
“L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di constatare l’esistenza di una pratica abusiva di compressione dei margini commessa da un’impresa integrata verticalmente, un’autorità garante della concorrenza deve accertare, da un lato, l’esistenza di una posizione dominante di tale impresa sul mercato a monte, tenendo conto delle quote di tale mercato detenute da detta impresa o di altre caratteristiche pertinenti di detto mercato che permettono di ritenere che la stessa impresa detenga una potenza economica che le consente comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori, nonché, dall’altro, l’esistenza, su un mercato a valle, collegato al mercato a monte, di un prezzo, praticato dall’impresa verticalmente integrata, che potrebbe comportare un effetto di esclusione dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti, tenuto conto delle caratteristiche di tale mercato a valle.
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che solo i prodotti che presentano un grado sufficiente di sostituibilità possono essere inclusi in uno stesso mercato ai fini della valutazione dell’esistenza di una posizione dominante. Quando il comportamento considerato illecito consiste in pratiche tariffarie che comportano compressioni dei margini, l’autorità garante della concorrenza deve verificare se, nonostante l’assenza di sostituibilità dal punto di vista funzionale tra tre tipi di carburanti per autoveicoli, quali il gasolio, la benzina e il gas di petrolio liquefatto, per la domanda proveniente dai consumatori finali, le condizioni di concorrenza e la struttura dell’offerta e della domanda consentano di constatare che alcuni di tali carburanti appartengono allo stesso mercato del prodotto sul mercato a monte”.
[1] CGUE 17.02.2011, Causa C‑52/09, TeliaSonera Sverige, punto 30.
[2] Ibidem, punto 34.
[3] Ibidem, punto 28.
[4] Ibidem, punto 87.
[5] Ibidem, punti 85-89.
[6] Ibidem, punto 23.
[7] Ibidem, punti 73-74.
[8] Ibidem, punti 41-46.
[9] CGUE 27.06.2024, Causa C‑176/19 P, Commissione/Servier e a., punto 382; CGUE 14.02.1978, Causa 27/76, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, punti 10-11.
[10] CGUE 27.06.2024, Causa C‑176/19 P, Commissione/Servier e a., punto 383.
[11] Ibidem, punto 384.

