In data 12 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑514/24, Magyar Telekom Nyrt. contro Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, sull’interpretazione dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche[1]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Magyar Telekom Nyrt. (“Magyar”), fornitore di servizi di comunicazione elettronica, e il Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (presidente dell’autorità nazionale ungherese per le comunicazioni e i media, NMHH) in merito ad una decisione con la quale quest’ultimo le aveva imposto, in particolare, di modificare i contratti di abbonamento, conclusi con gli utenti finali, che includevano un’opzione tariffaria cosiddetta a “tariffa zero”.
Nello specifico, in base a tale opzione la Magyar non conteggiava nel volume di dati compreso nei suoi pacchetti di accesso ad internet quelli consumati mediante l’utilizzo di talune applicazioni e/o di taluni servizi specifici. Con decisione del 6 settembre 2022, tuttavia, la NMHH aveva constatato alla Magyar di non aver trattato tutto il traffico internet in modo uguale e senza discriminazioni, ingiungendole di cessare, entro il 15 novembre 2022, di proporre qualsiasi offerta contenente la suddetta opzione tariffaria e di modificare, entro il 31 marzo 2023, i contratti degli abbonati interessati, comprese le condizioni generali e i contratti di abbonamento individuali, al fine di eliminarne ogni riferimento alla stessa.
Poiché tale decisione era stata confermata anche dal presidente della NMHH, la Magyar aveva proposto ricorso dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale), che tuttavia lo aveva respinto. La Magyar, pertanto, si era rivolta alla Kúria (Corte suprema ungherese; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma[2], della Direttiva 2018/1972 debba essere interpretato nel senso che un utente finale ha il diritto di risolvere, senza costi aggiuntivi, il contratto che ha concluso con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica qualora quest’ultimo intenda modificare tale contratto al fine di renderlo conforme all’interpretazione, adottata dalla Corte stessa in una sentenza pregiudiziale, di una disposizione del diritto dell’Unione che disciplina taluni aspetti di detto contratto, oppure alle Linee guida dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) adottate a seguito di tale sentenza, o ancora ad una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) nei confronti di tale fornitore che tenga conto di detta sentenza e di tali Linee guida.
La Corte ha preliminarmente rilevato che la terza deroga dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della Direttiva 2018/1972 si applica, qualora un fornitore intenda modificare le condizioni contrattuali, unicamente nell’ipotesi in cui tali modifiche siano direttamente e rigorosamente imposte dall’entrata in vigore o dalla modifica di un atto legislativo o normativo del diritto dell’Unione o di quello nazionale. Nello specifico, l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, prevede una regola generale, secondo la quale una modifica delle condizioni contrattuali prevista da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ha l’effetto di conferire agli utenti finali il diritto di risolvere il loro contratto senza costi aggiuntivi, corredata da tre deroghe che devono essere interpretate restrittivamente, conformemente all’obiettivo generale della Direttiva 2018/1972 che consiste nel garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato ed uniforme. L’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, pertanto, deve essere inteso nel senso che, ai fini dell’applicazione della sua terza deroga, è necessario che la modifica delle condizioni contrattuali prevista dal fornitore interessato sia direttamente e rigorosamente imposta da una modifica intervenuta nel diritto dell’Unione o in quello nazionale che costituisce il quadro legislativo o normativo pertinente.
Tutto ciò premesso, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione data dalla Corte di Giustizia nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE ne chiarisce e ne precisa, ove necessario, il significato e la portata, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Una sentenza pregiudiziale, infatti, ha un valore non costitutivo, e bensì puramente dichiarativo, di talché i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata[3]. Di conseguenza, la norma così interpretata deve essere applicata da un’autorità amministrativa nell’ambito delle sue competenze e da un giudice nazionale anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronuncia della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione[4]. In tali circostanze, pertanto, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte, che statuisce in particolare sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento 2015/2120[5], non può essere considerata una modifica di un atto legislativo o normativo del diritto dell’Unione idonea ad imporre direttamente ad un fornitore di servizi di comunicazione elettronica di modificare le condizioni contrattuali dei contratti di abbonamento che quest’ultimo ha concluso con gli utenti finali.
Le Linee guida BEREC, tuttavia, non costituiscono atti legislativi o normativi del diritto dell’Unione né modifiche degli stessi. Tali atti, infatti, sono privi di carattere giuridicamente vincolante e non rientrano nell’ambito di una procedura di elaborazione della normativa dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, in quanto il BEREC ha la sola funzione di svolgere un ruolo di forum per la cooperazione tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione, volto a garantire l’attuazione coerente del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche[6]. Di conseguenza, le Linee guida BEREC non possono essere considerate nel senso di imporre direttamente ad un fornitore di servizi di comunicazione elettronica di modificare le condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della Direttiva 2018/1972.
Del pari, non si può ritenere che una decisione adottata da un’ANR, nell’ambito delle sue competenze di controllo amministrativo, nei confronti di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica affinché quest’ultimo si conformi agli obblighi ad esso incombenti in forza di una disposizione del diritto dell’Unione, rientrante nella normativa in materia di comunicazioni elettroniche, imponga direttamente a tale fornitore di modificare le condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della Direttiva 2018/1972.
Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:
“L’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, deve essere interpretato nel senso che un utente finale ha il diritto di risolvere, senza costi aggiuntivi, il contratto che ha concluso con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica qualora quest’ultimo intenda modificare tale contratto al fine di renderlo conforme all’interpretazione, adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza pregiudiziale, di una disposizione del diritto dell’Unione che disciplina taluni aspetti di detto contratto, oppure alle Linee guida dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche adottate a seguito di tale sentenza, o ancora ad una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione nei confronti di detto fornitore che tenga conto di questa sentenza e delle Linee guida in parola”.
[1] GUUE L 321 del 17.12.2018.
[2] L’articolo 105 della Direttiva 2018/1972, intitolato “Durata dei contratti e relativa risoluzione”, al paragrafo 4 comma 1 dispone: “… Gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale…”.
[3] CGUE 10.03.2022, Causa C‑177/20, Grossmania, punto 41; CGUE 28.01.2015, Causa C‑417/13, Starjakob, punto 63; CGUE 12.02.2008, Causa C‑2/06, Kempter, punto 35.
[4] CGUE 20.04.2023, Causa C‑348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa), punto 73; CGUE 16.03.2023, Causa C‑449/21, Towercast, punto 56; CGUE 14.05.2020, Cause riunite C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, punto 186; CGUE 12.02.2008, Causa C‑2/06, Kempter, punto 36.
[5] Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, GUUE L 310 del 26.11.2015. L’articolo 3 del Regolamento, intitolato “Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta”, al paragrafo 3 dispone: “… I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.
I fornitori di servizi di accesso a Internet non adottano misure di gestione del traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo ove necessario e solo per il tempo necessario a:
- a) conformarsi ad atti legislativi dell’Unione o alla normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione, cui il fornitore di servizi di accesso a Internet è soggetto, o alle misure conformi al diritto dell’Unione che danno attuazione a tali atti legislativi dell’Unione o a tale normativa nazionale, compreso ai provvedimenti giudiziari o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti
- b) preservare l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi prestati tramite tale rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali;
- c) prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo…”.
[6] CGUE 17.01.2023, Causa C‑632/20 P, Spagna/Commissione, punto 85.

