In data 11 giugno 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-386/24, Centro Petroli Roma Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra le altre cose, sul principio di responsabilità personale dei giudici per le decisioni giudiziarie nonché sull’obbligo di cui all’articolo 267, terzo comma, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La questione era sorta nell’ambito di una controversia tra la Centro Petroli Roma Srl (“Centro Petroli”), una società di diritto italiano, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in merito alla decisione con cui quest’ultima aveva sospeso l’autorizzazione rilasciata a tale società per l’esercizio di un deposito commerciale in regime di deposito fiscale.
Questi i fatti.
In data 25 febbraio 2020, l’ADM aveva sospeso la suddetta licenza a causa del mancato rispetto, da parte della Centro Petroli, dei requisiti relativi alla necessità operativa di approvvigionamento dell’impianto e alla quantità minima di prodotti soggetti ad accisa agevolata durante il biennio previsto dal D. Lgs. n. 504/1995[1]. Di conseguenza, la Centro Petroli aveva proposto un ricorso in annullamento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio, che tuttavia lo aveva respinto.
La Centro Petroli, pertanto, aveva interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (il “giudice del rinvio”), che aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia i) precisazioni sui criteri di attuazione della c.d. “teoria dell’acte clair”[2], e ii) se l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dei principi dell’indipendenza dei giudici e della ragionevole durata del processo, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice supremo nazionale che abbia respinto una richiesta di rinvio pregiudiziale possa essere sottoposto ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare. Poiché, nonostante l’ordinanza della Corte[3], la Centro Petroli aveva reiterato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere nuovamente il procedimento e di sottoporre alla Corte diverse questioni.
La Corte ha preliminarmente ricordato che l’istituzione di un regime di responsabilità dei giudici per i danni derivanti da un errore giudiziario da parte loro, o di un regime di responsabilità disciplinare dei giudici, rientra nell’organizzazione della giustizia e, quindi, nella competenza degli Stati Membri, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione e, pertanto, dei requisiti che ne derivano, in particolare quello dell’indipendenza degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi sulle questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di detto diritto, al fine di garantire ai singoli la tutela giurisdizionale effettiva richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE[4]. Il riconoscimento di un principio di responsabilità personale dei giudici per le decisioni giudiziarie comporta un rischio di ingerenza nella loro indipendenza, in quanto può influire sul processo decisionale di coloro che hanno il compito di giudicare[5]. Al fine di preservarne l’indipendenza, pertanto, occorre che tale responsabilità possa sorgere solo in casi del tutto eccezionali di condotte gravi e totalmente inescusabili da parte di giudici e che sia inquadrata da criteri oggettivi e verificabili, attinenti ad esigenze relative alla buona amministrazione della giustizia, nonché da garanzie dirette a evitare qualsiasi rischio di pressioni esterne sul contenuto delle decisioni giudiziarie[6].
In tale contesto, i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno devono valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione se siano tenuti a sottoporre alla Corte una questione di diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad essi o se, al contrario, possano essere esonerati da tale obbligo qualora si verifichi una delle c.d. “tre eccezioni CILFIT”, ossia che i) la questione sollevata non è pertinente, ii) la disposizione di diritto dell’Unione in questione è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, o iii) la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi[7], dovendone dare debito riscontro nella motivazione della loro decisione. Per quanto riguarda, in particolare, l’eccezione relativa all’acte clair, l’obbligo di motivazione esige che sia dimostrato che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, dal momento che l’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, pertanto, deve indicare, alla luce di tali elementi, perché ha maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso e alla Corte, non essendo tuttavia tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che questi ultimi fornirebbero la stessa interpretazione[8]. Di conseguenza, nei casi del tutto eccezionali di condotte gravi e totalmente inescusabili, la responsabilità individuale dei giudici di un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, che abbiano rispettato il suddetto obbligo di motivazione, non può sorgere per il solo fatto che gli stessi non abbiano accolto una richiesta di rinvio pregiudiziale loro sottoposta dalle parti.
In ogni caso, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso concreto, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardino l’interpretazione o la validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire[9]. La Corte, pertanto, può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, o il giudizio sulla sua validità chiesti dal giudice del rinvio, non hanno alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte[10].
[1] Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, GU n. 279 del 29.11.1995.
[2] Secondo tale teoria, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale è dispensato dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio.
[3] CGUE 15.12.2022, Causa C-597/21, Centro Petroli Roma Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
[4] CGUE 15.07.2021, Causa C‑791/19, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), punto 136; CGUE 18.05.2021, Cause riiunite C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., punti 229-230.
[5] CGUE 18.05.2021, Cause riiunite C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., punto 232.
[6] CGUE 05.06.2023, Causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punti 126-127; CGUE 22.02.2022, Causa C‑430/21, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), punto 83; CGUE 21.12.2021, Cause riunite C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, Euro Box Promotion e a., punti 238-240.
[7] CGUE 24.03.2026, Causa C‑767/23, Remling, punto 22; CGUE 06.10.2021, Causa C‑561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, punto 33; CGUE 06.10.1982, Causa 283/81, Cilfit, punto 21.
[8] CGUE 24.03.2026, Causa C‑767/23, Remling, punto 37.
[9] CGUE 05.02.2026, Cause riunite C‑364/24 e C‑393/24, Fidenato, punto 28; CGUE 21.04.1988, Causa 338/85, Pardini, punto 8.
[10] CGUE 05.02.2026, Cause riunite C‑364/24 e C‑393/24, Fidenato, punto 29; CGUE 13.07.2000, Causa C‑36/99, Idéal tourisme, punto 20.

