In data 18 dicembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑161/24, OSA, z.s. contro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sull’interpretazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo OSA, z.s., già OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (“OSA”), un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore secondo il diritto ceco, e lo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza della Repubblica ceca) in merito a una decisione con la quale quest’ultima aveva sanzionato lo OSA per una violazione dell’articolo 102 TFUE. Questi i fatti. In data 18 dicembre 2019, l’autorità nazionale ceca garante della concorrenza (ANC) aveva constatato che, nel periodo compreso tra il 19 maggio 2008 e il 6 novembre 2014, lo OSA aveva applicato a prestatori di servizi di ospitalità alberghiera operanti nella Repubblica ceca, per l’utilizzazione di opere protette dal diritto d’autore mediante ricevitori televisivi e radiofonici, prezzi calcolati non tenendo conto del tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri interessati senza alcuna giustificazione oggettiva, richiedendo il pagamento di compensi anche per le camere inoccupate nelle quali non sarebbe stato effettuato alcun utilizzo di tali opere.
Ritenendo che, con tale pratica, lo OSA avesse imposto condizioni di transazione non eque sul mercato nazionale della concessione di licenze per l’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore, l’ANC l’aveva condannato al pagamento di un’ammenda di importo pari a circa 429.000 euro vietando tale pratica per il futuro.
Lo OSA, pertanto, aveva presentato un reclamo avverso tale decisione, che il presidente dell’ANC aveva respinto. Di conseguenza, lo OSA aveva proposto ricorso avverso quest’ultima decisione dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia quattro questioni pregiudiziali.
Con le prime due questioni, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE debba essere interpretato nel senso che il fatto che un organismo di gestione collettiva non prenda in considerazione il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri per il calcolo dei compensi dovuti come corrispettivo della concessione di una licenza di messa a disposizione di opere protette dal diritto d’autore costituisce un abuso di posizione dominante consistente in una pratica di prezzi o di altre condizioni di transazione non equi. La Corte ha preliminarmente ricordato che un organismo di gestione collettiva che dispone, nel territorio di uno Stato Membro, di un monopolio ai fini della gestione dei diritti d’autore relativi ad una categoria di opere protette e che le mette, dietro pagamento di un compenso, a disposizione di operatori economici, affinché questi possano comunicarle al pubblico, deve essere considerato un’impresa che detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno, ai sensi dell’articolo 102 TFUE[1]. Qualora l’asserito carattere iniquo del comportamento di un siffatto organismo di gestione collettiva verta sull’ammontare del compenso, ossia sul prezzo praticato in quanto tale, e non su altre condizioni di tale messa a disposizione, inoltre, detta tariffazione deve essere valutata alla luce dei criteri relativi ai prezzi eccessivi. Di conseguenza, un tale comportamento può costituire un abuso vietato dall’articolo 102 TFUE se, quando fissa l’ammontare dei suoi compensi, l’organismo in questione pratica un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione di servizi da esso fornita, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto[2]. Tutto ciò premesso, sebbene la messa a disposizione di segnali e di apparecchi radiofonici o televisivi nelle camere di uno stabilimento alberghiero costituisca una “comunicazione al pubblico”[3], senza che occorra accertare se tale pubblico, composto dai clienti ivi presenti, scelga di accedere o meno alle opere così messe a disposizione, per quanto riguarda l’articolo 102 TFUE il numero di persone che compongono detto pubblico è un elemento pertinente per stimare, da un lato, quale sia la portata dell’utilizzo potenziale delle opere protette dai diritti d’autore e, dall’altro, quale beneficio lo stabilimento alberghiero possa trarre dalla licenza che acquista presso l’organismo di gestione collettiva. Il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri, pertanto, è una circostanza di cui occorre tener conto per valutare, mediante un modello statistico o sulla base di altri criteri (purché oggettivi, stabili, facilmente accessibili e controllabili), l’ampiezza dell’utilizzo delle opere e il valore economico rappresentato dal loro utilizzo e, quindi, per determinare se il compenso richiesto per la concessione delle licenze che consentono la comunicazione delle opere al pubblico sia “non equo” ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE. A tale riguardo, nulla consente di ritenere che sia irrilevante la giurisprudenza secondo cui il corrispettivo dovuto per la comunicazione al pubblico delle opere protette, rappresentato dal compenso fissato dall’organismo di gestione collettiva, deve essere analizzato con riferimento alla natura e all’ampiezza dell’utilizzo delle opere, nonché al valore di tale utilizzo negli scambi economici, il quale dipende in particolare dal numero reale di soggetti che fruiscono delle opere protette[4]. Di conseguenza, non si può ammettere che un organismo di gestione collettiva richieda agli stabilimenti alberghieri compensi che non tengano conto del fatto che una parte significativa delle camere di questi ultimi è inaccessibile ai clienti, a causa, ad esempio, di una riduzione stagionale dell’attività, di una chiusura parziale per lavori di rinnovo o di una situazione eccezionale come una crisi sanitaria.
Con la terza questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE debba essere interpretato nel senso che la constatazione di uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante richiede che un’ANC dimostri che la pratica in questione produce un effetto reale sulla concorrenza, in particolare sul benessere dei consumatori. Secondo la Corte, un’ANC assolve l’onere della prova a suo carico se dimostra che una pratica di un’impresa in posizione dominante è idonea a pregiudicare, ricorrendo a risorse o a mezzi diversi da quelli su cui si impernia una concorrenza normale, una struttura di effettiva concorrenza, senza che sia necessario che la medesima dimostri che detta pratica ha, in aggiunta, la capacità di arrecare un danno diretto ai consumatori. Nondimeno, l’impresa dominante in questione può sottrarsi al divieto di cui all’articolo 102 TFUE dimostrando che l’effetto escludente che può derivare dalla pratica in questione è controbilanciato, se non superato, da effetti positivi per i consumatori[5].
Con la quarta questione, infine, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE debba essere interpretato nel senso che un’ANC è tenuta a dimostrare che una pratica abusiva pregiudica sensibilmente il commercio tra Stati Membri. La Corte ha preliminarmente ricordato che affinché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati Membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare un’influenza non trascurabile, diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra gli stessi, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra questi ultimi[6]. Tutto ciò premesso, le tariffe praticate da un organismo di gestione collettiva che detiene un monopolio possono incidere sul commercio transfrontaliero, di talché l’articolo 102 TFUE è applicabile ad una tale situazione. Il commercio tra Stati Membri, infatti, può essere influenzato dalle pratiche tariffarie di un organismo di gestione collettiva che detiene un monopolio nel proprio Stato e vi gestisce, oltre ai diritti dei titolari cittadini di quest’ultimo, altresì quelli dei titolari stranieri[7]. Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che: “L’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore non prenda in considerazione il tasso di occupazione degli stabilimenti alberghieri per il calcolo dei compensi dovuti come corrispettivo della concessione, a tali stabilimenti, di una licenza di messa a disposizione di opere protette dal diritto d’autore può, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, contribuire all’accertamento di un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi non equi, a condizione di verificare se il livello di tali compensi sia eccessivo rispetto alla natura e alla portata dell’utilizzo delle opere, nonché al valore economico generato da tale utilizzo. L’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che la constatazione di uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante è sufficientemente comprovata qualora sia dimostrato che la pratica considerata è idonea a pregiudicare una struttura di concorrenza effettiva, senza che sia necessario dimostrare che tale pratica ha anche la capacità di arrecare un pregiudizio diretto ai consumatori. L’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE dev’essere interpretato nel senso che un’autorità garante della concorrenza è tenuta a dimostrare che una pratica abusiva può pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri. Quando una pratica tariffaria di un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore è qualificata come abusiva, è sufficiente, al fine di dimostrare che essa può pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri, stabilire che tale organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore gestisce non solo i diritti dei titolari cittadini dello Stato membro in cui detiene un monopolio, ma anche quelli dei titolari cittadini di altri Stati membri”.

